Denominazione dell'istituto
È costituito l'istituto scolastico comunale di Lugano (in seguito istituto),
comprendente la scuola dell'infanzia (in seguito SI) e la scuola elementare (in
s
e
g
u
i
t
o
S
E
)
.
Composizione dell'istituto
L' istituto è formato da più istituti di zona, a loro volta suddivisi in più
comprensori, come da apposito documento illustrativo di competenza
municipale.
Finalità dell'istituto
L'istituto, unità scolastica autonoma, si propone di operare, entro i limiti
stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione, per il conseguimento
delle finalità indicate dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc), art.
2 e 24 cpv. 1 e dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
del 7 febbraio 1996 (L SI-SE), art. 1.
Finalità dell'istituto di zona
L'istituto di zona coordina e armonizza le attività dei comprensori in linea con
i principi educativi e pedagogici dell'istituto.
Autonomia dell'istituto di zona
1 L'istituto di zona, nel rispetto dell'art. 3 del presente Regolamento, è
autonomo per quanto concerne i progetti e gli aspetti educativi,
pedagogico-didattici e culturali. Per l'attuazione di questi progetti
beneficia di una quota parte del credito d'istituto stabilita dalla direzione
dell'istituto in rapporto al numero di allievi (vedi art. 154 del presente
Regolamento).
2 L'istituto di zona è pure autonomo per quanto attiene alla sua
organizzazione interna nel rispetto delle norme comunali, delle
disposizioni emanate dalla direzione dell'istituto e delle norme del
presente Regolamento.
Finalità del comprensorio
1 comprensorio è l'unità funzionale prioritaria atta a perseguire gli
obiettivi dell'istituto. I docenti, gli operatori educativi (in seguito: OE), gli
allievi, i genitori e/0 che ne fa le veci (in seguito: genitori) e il personale
dei servizi del comprensorio agiscono con uno spirito di autonomia,
collaborazione, condivisione e comunicazione.
2 1 docenti SI-SE favoriscono la realizzazione di progetti educativi,
pedagogico-didattici e culturali che coinvolgono gli allievi, gli OE ed
eventualmente i genitori e altri agenti educativi.
3 11 Comprensorio beneficia di una parte del credito annuale destinato
all'istituto di zona. La chiave di riparto è stabilita dal collegio di zona (vedi
art. 154 del presente Regolamento).
Sezione B
Regolamento
(LSc, art. 24 cpv. 7 e art. 37 cpv. 2; Regolamento della legge sulla scuola del 19
Definizione
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto e le attività
delle sue diverse componenti affinché siano conseguite le proprie finalità.
Applicazione
11 Regolamento, elaborato secondo le norme legislative e di
regolamentazione in vigore, si applica alla comunità scolastica dell'istituto.
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CAPITOLO 2
COMPONENTI DELLA SCUOLA
Definizione
Le componenti della scuola sono gli allievi SI e SE, i docenti, i genitori, gli OE
(vedi art. 14 del presente Regolamento) e il personale dei servizi (vedi art. 15
del presente Regolamento).
Allievi
Gli allievi possono entrare nell'istituto a tre anni compiuti (L SI-SE, art. 18
cpv. 1) e, di regola, ne escono al termine della quinta elementare.
Docenti
1 11 docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola,
dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare
alla conduzione dell'istituto in cui opera (LSc, art. 45, cpv. 1).
2 11 Corpo docenti è costituito da docenti titolari, docenti di attività creative
(in seguito: AC), docenti di educazione fisica (in seguito: EF), docenti di
educazione musicale (in seguito: EM), docenti del servizio di sostegno
pedagogico (in seguito: SSP), codocenti, supplenti, docenti di lingua
italiana e integrazione (in seguito: DoLII) e docenti incaricati di
promuovere il sostegno e l'aiuto agli allievi con gravi problemi
comportamentali (in seguito: Dipsa).
Operatori educativi
Gli OE sono i direttori, il vicedirettore e/0 il consulente amministrativo, i
collaboratori di direzione, i responsabili della scuola montana, gli incaricati
all'insegnamento dell'educazione religiosa (in seguito: ER), i responsabili di
profilassi dentaria, gli addetti all'educazione stradale, gli educatori del
doposcuola, gli educatori delle mense, i docenti SI dell'orario prolungato e,
nel caso fosse istituito, il responsabile educativo del settore extrascolastico.
Personale dei servizi
Il personale dei servizi comprende il personale amministrativo, gli addetti alla
refezione, alla pulizia, alla manutenzione e ai trasporti.
Genitori
I genitori sono la componente insostituibile dell'azione educativa cui tende la
scuola e sono i primi tutori della personalità, dei doveri, dei diritti e della
libertà dell'allievo.
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CAPITOLO 3
ORGANI DELL'ISTITUTO
(LSc, art. 25; L SI-SE, da art. 50 ad art. 54)
Sezione A
Conduzione e rappresentanza
1 Gli organi di conduzione sono:
a. direzione dell'istituto;
b. direzione dell'istituto di zona;
c. direzione dell'istituto di zona;
d. collegio generale d'istituto;
e. collegio di zona;
f. collegio di zona;
g. collegio di comprensorio.
2 Gli organi di rappresentanza sono le assemblee dei genitori.
a) Composizione
La direzione dell'istituto è affidata al direttore dell'istituto coadiuvato dal
vicedirettore e/0 da un consulente amministrativo e dai direttori degli istituti
di zona.
b) Compiti
La direzione dell'istituto prende le decisioni di coordinamento riguardanti
l'intera comunità scolastica dell'istituto e quelle previste dalla LSc, art. 35 let.
eg, h, .
c) Direttore dell'istituto
Il direttore dell'istituto, nominato dal Municipio, opera a tempo pieno
(LSc, art. 30 cpv. 1 e 2; RLSc, art. 37 e 38).
Il direttore dell'istituto è il principale referente nei confronti dell'autorità
politica comunale e dall'autorità scolastica cantonale, e ha il compito di
coordinare il lavoro dei direttori di zona e sovrintende agli altri compiti
definiti dalla LSc, art. 31 e dal RLSc, da art. 34 a 36.
d) Vicedirettore e/0 consulente amministrativo
1 Il vicedirettore e/ il consulente amministrativo, nominati dal Municipio,
operano a tempo pieno. (LSc, art. 30 cpv. 1 e 3; RLSc, art. 40).
2 Il vicedirettore e/ il consulente amministrativo hanno il compito di
assolvere prevalentemente aspetti amministrativi, organizzativi/logistici e
b) Direzione dell'istituto di zona
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sono responsabili della gestione del settore extrascolastico (LSc, art. 31;
RLSc, art. 39; apposito mansionario, di competenza municipale).
b) Direttore di zona
Il direttore di zona, nominato dal Municipio, opera a tempo pieno.
Il direttore di zona è responsabile della gestione della zona in cui opera. In
particolare egli svolge compiti di rappresentanza, consulenza, vigilanza,
organizzazione, amministrazione e mediazione (apposito mansionario, di
competenza municipale).
c) Collaboratore di direzione
1 Il CO|laboratore di direzione, previo concorso interno all'istituto, è
nominato dal Municipio che ne determina l'onere di lavoro. La direzione
dell'istituto formula all'indirizzo dell'Esecutivo il suo preavviso.
2 11 collaboratore di direzione ha compiti prevalentemente organizzativi e
collabora con il direttore di zona (apposito mansionario, di competenza
municipale).
Docente coordinatore
La direzione dell'istituto di zona si avvale della collaborazione del docente
coordinatore; è previsto un docente coordinatore in ogni sede scolastica
con più di una sezione.
2 Il docente coordinatore è il punto di riferimento nei confronti di terzi e
favorisce il collegamento tra la direzione dell'isituto generale, la direzione
dell'istituto di zona e la sede scolastica in cui opera per gli aspetti di
carattere organizzativo e amministrativo (apposito mansionario, di
competenza municipale). Egli può delegare determinate mansioni,
pertinenti al custode, a quest'ultimo.
3 Il docente coordinatore è nominato dal Municipio, su proposta della
direzione dell'istituto, sentite le direzioni degli istituti di zona. La carica,
della durata di un anno, è tacitamente rinnovata, di regola per un massimo
di cinque anni consecutivi, salvo disdetta entro il 30 giugno, da parte del
docente o del Municipio.
4 Lndennità è definita dal ROD.
5 L funzione e l'indennità possono essere suddivisi tra due docenti.
6 Lndennità può essere sostituita da un pacchetto di unità didattiche di
sgravio il cui costo corrisponde alla cifra definita dal ROD. I momenti di
sgravio sono subordinati al reperimento di un supplente e sono utilizzati
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per attività da svolgere prevalentemente in sede: l'adempimento dei
compiti previsti dal mansionario (di competenza municipale), deve essere
assolto durante tutto l'anno scolastico.
7 Entro l'inizio dell'anno scolastico il docente deve comunicare l'opzione
scelta.
a) Composizione
Il consiglio di zona è formato dal direttore di zona che lo presiede, dal
collaboratore di direzione e da tre docenti. Esso opera in analogia alle
disposizioni previste dalla LSc, art. 34 e dal RLSc, art. 43.
b) Nomina
1 Itre docenti sono nominati dal collegio di zona (vedi art. 41 del presente
Regolamento). Di regola sono rappresentati i settori: SI, SE, materie
speciali [in seguito MS/SSP (RLSc, art. 43 let. b)].
2 candidati devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà
tempo nell'istituto di zona interessato; devono avere cumulato minimo tre
anni d'insegnamento, dei quali almeno uno all'interno dell'istituto (RLSc,
art. 43 let. c).
c) Candidatura
1 Ogni biennio, nel mese di maggio, ufficio presidenziale (in seguito: UP,
vedi art. 47 del presente Regolamento) espone l'elenco dei docenti
eleggibili. Il docente interessato, entro 15 giorni, si candida secondo le
modalità emanate dall'UP.
Se il numero delle candidature corrisponde al numero dei membri da
eleggere, l'elezione avviene in forma tacita. Nel caso in cui un settore non
fosse rappresentato o avesse più di una candidatura, è data facoltà al
collegio di zona di definire le modalità di elezione.
d) Elezione
L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. In caso
di parità si procede a una votazione di ballottaggio.
2 Un docente può cumulare, di regola, al massimo due bienni consecutivi
affinché ci sia un rinnovo continuo.
f) Impegno
Per le riunioni del consiglio di zona i docenti designati beneficiano di uno
sgravio orario di mezza giornata settimanale durante l'anno scolastico. Il loro
impegno comincia due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e
termina due settimane oltre la fine.
g) Indennità
Ai membri del consiglio di zona è assegnata l'indennità di seduta stabilita dal
Regolamento comunale della Città di Lugano (RCom), art. 88 cpv. 2 per le
riunioni di carattere straordinario, tenutesi fuori dall'orario di lavoro.
h) Compiti
I compiti del consiglio di zona sono precisati dalla LSc, art. 35 alle let. a), b),
c), d), f).
Inoltre esso si occupa di valutare il rapporto beneficio/costi dei progetti
pedegogico-didattici come pure di mantenere i rapporti con i genitori e i
relativi organi, i docenti, gli OE e il personale dei servizi.
i) Verbale
Ogni membro del consiglio di zona, a turno, redige un verbale di ogni seduta
che viene trasmesso alle direzioni degli istituti di zona e alla direzione
dell'istituto e, omettendo gli aspetti discrezionali legati alle persone, alle sedi
della propria zona.
a) Definizione e composizione
1 CO|legio generale d'istituto è la riunione plenaria di tutti i docenti
nominati, incaricati e supplenti ricorrenti dell'istituto nonché dei seguenti
OE, aventi diritto di voto: direttori, vicedirettore e/0 consulente
amministrativo, collaboratori di direzione, responsabili scuola montana,
ER.
2 1 docenti di scuola speciale, gli operatori cantonali del SSP e gli OE senza
diritto di voto, operanti nelle sedi dell'istituto, possono presenziarvi in
qualità di uditori (LSc, art. 36).
b) Convocazione e conduzione
1 CO|legio generale d'istituto è presieduto, a rotazione annuale, da un UP
di una zona, che può delegare il compito al direttore dell'istituto.
Esso è convocato, in seduta ordinaria, dal direttore dell'istituto o dal
presidente dell'UP in carica, almeno una volta all'anno, rispettivamente, in
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seduta straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei membri o di un
collegio di zona o di tre comprensori.
3 La convocazione deve pervenire, con almeno 10 giorni di preavviso, salvo
in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e, se non già
inviato, dal verbale della seduta precedente (RLSc, art. 49 e 29).
c) Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione
1 La partecipazione al collegio generale d'istituto è obbligatoria. In caso di
assenza, il docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta al
direttore dell'istituto o all' UP che lo presiede.
2 Ripetute assenze non giustificate saranno segnalate al Municipio (Legge
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo
1995, LORD, da art. 32 ad art. 40).
d) Compiti
1 CO|legio generale d'istituto propone incontri formativi volti a dare
un'impronta pedagogico-didattica comune. Esso può promuovere
innovazioni organizzative, programmatiche, metodologiche e di tecniche
d' insegnamento. Il collegio ha la facoltà di affrontare problemi politici e
sindacali connessi alla professione.
2 Esso valuta, discute, adotta il Regolamento d'istituto e, all'occorenza,
propone eventuali modifiche.
3 AI fine di perseguire gli obbietivi fissati possono essere inviati al collegio
persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'istituto.
e) Quorum e delibere
1 CO|legio generale d'istituto può deliberare solo se è presente la
maggioranza dei suoi membri: in mancanza del numero legale per la
delibera è riconvocato entro due settimane.
2 Gli argomenti in votazione sono sottoposti al collegio dal presidente e,
salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano.
3 Tutte le delibere vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità, il voto del presidente vale doppio (RLSc, art. 49 e 31).
f) Verbale
Il segretario dell'UP che lo presiede ha il compito di redigere l'essenzialità
del verbale della seduta e, prima della distribuzione alle sedi che avverrà al
più tardi entro due mesi, lo sottopone al presidente per la convalida.
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