Onere di servizio
Lonere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti
all'insegnamento, all'aggiornamento, alla conduzione delle classi e
dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola
(LORD, art. 78).
2 L'orario settimanale d'insegnamento dei docenti a tempo pieno
corrisponde all'intero orario settimanale di lezione per gli allievi,
conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici
(LORD, art. 79 cpv. 1).
Diritti
I docenti hanno il diritto:
a. alla libertà d'insegnamento e all'autonomia didattica nel rispetto delle
leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi (LS, art. 46);
b. di chiedere l'attivazione del consiglio di classe (in seguito Cdc) (vedi art.
109 cpv. 1 del presente Regolamento) e del docente incaricato di
promuovere il sostegno e l'aiuto agli allievi con problemi comportamentali
(in seguito Dipsa, vedi art. 104 cpv. 2 del presente Regolamento);
c. ad un'assistenza al primo anno d'impiego (RLSc, art. 36 let. b) secondo le
modalità definite dalla direzione dell'istituto;
d. di ottenere, al momento di un passaggio di sezione e di settore (da SI a
SE), dal docente titolare e da eventuali altri educatori, informazioni sulla
sezione stessa, sugli allievi e sul programma svolto;
e. ad un'informazione completa sulla vita dell'istituto, della zona, del
comprensorio e della sede;
f. di visionare i verbali del collegio di comprensorio, di zona, d'istituto e del
consiglio di zona fatta eccezione per gli aspetti discrezionali riguardanti le
persone;
g. di sperimentare, previa richiesta alla direzione dell'istituto di zona,
l'utilizzazione di nuovi strumenti e materiali didattici, riservate le
competenze dipartimentali (LSc art. 13);
h. di accedere per motivi professionali alle proprie sedi scolastiche,
rispettando le misure di sicurezza;
P. 20 dí 41
i. di ricercare e attivare nuove modalità di collaborazione con le altre
componenti della scuola e della società;
j. di richiedere la collaborazione di persone qualificate esterne all'istituto,
previa autorizzazione della direzione dell'istituto di zona ed
eventualmente dell'ispettorato, limitatamente ai mezzi finanziari a
disposizione e previa valutazione dei costi/benefici;
k. di proporre iniziative culturali riferite al mondo degli allievi, dei docenti e
dei genitori;
1. di far capo al credito annuale dell'istituto, secondo le procedure stabilite
dal Regolamento sul credito a disposizione degli Istituti scolastici dell'8
luglio 1992;
m. a momenti di aggiornamento e formazione facoltativi in orario scolastico e
non, secondo le disposizione che regolano la formazione interna
all'istituto;
n. di richiedere al Municipio eventuali sussidi e rimborsi previsti per i corsi di
aggiornamento conformemente alle norme vigenti;
o. al rispetto da parte degli allievi, dei loro genitori, dei colleghi e delle
autorità;
p. ad essere immediatamente informati qualora giungessero lamentele sul
loro operato da parte dei genitori o di altri;
q. di essere messi a conoscenza delle accuse loro mosse e dei risultati
dell'inchiesta, di giustificarsi, farsi assistere, prendere visione dell'incarto,
nel caso di un'inchiesta a loro carico, e di chiedere un complemento
d'inchiesta (ROD, art. 32; LORD da art. 36 ad art. 40; LOC, art. 134);
r. di conoscere le valutazioni dei superiori;
s. di proporre modifiche al presente Regolamento.
Doveri
a) In generale
I docenti hanno il dovere di:
a. agire in conformità alle leggi (LORD, art. 22 cpv. 1);
b. svolgere coscienziosamente i compiti loro affidati contribuendo, con
spirito d'iniziativa e di collaborazione, al miglioramento della qualità e
dell'efficienza del servizio alla comunità scolastica (LORD, art. 22 cpv. 2);
c. aiutarsi e sostituirsi vicendevolmente nel loro servizio (LORD, art. 22 cpv.
4);
d. mostrarsi degni della stima e della fiducia richieste dalla loro funzione
pubblica e tenere un contegno e un aspetto adeguati ai fini educativi sia
nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata (LORD, art. 23
cp
v
.
)
;
e. comportarsi con tatto e cortesia, evitando ogni forma di discriminazione,
nelle relazioni con gli allievi, i genitori, i superiori e i colleghi (LORD, art.
23 cpv. 2);
P. 21 dí 41
f. non chiedere, accettare o farsi promettere, per sè o per gli altri, doni o
altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio (LORD,
art. 28 cpv. 1);
g. non divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro
carattere, le loro circostanze o in virtù d'istruzioni speciali (LORD, art. 29);
h. non asportare documenti d'ufficio nè deporre in giudizio come parte,
teste o perito giudiziario su contestazioni che essi conoscono in virtù della
loro carica e delle loro funzioni senza il permesso dell'autorità di nomina
(LORD, art. 30);
i. essere coscienti e sensibili ai continui cambiamenti del mondo e delle
società;
j. sostenere l'elaborazione di progetti didattico-educativi;
k. sostenere il collega in difficoltà nel controllare gli allievi nelle diverse aree
scolastiche e intervenire prontamente qualora essi assumessero
comportamenti e atteggiamenti trasgressivi o lesivi verso persone e cose;
1. essere disponibili a lavorare in gruppo e a collaborare con i colleghi e le
altre persone che intervengono nella scuola;
m. partecipare o sostenere i progetti educativi-formativi ritenuti obbligatori
dai collegi;
n. allestire, nelle due settimane antecedenti l'inizio dell'anno scolastico,
insieme ai collaboratori di direzione, la bozza della loro griglia oraria, da
sottoporre per l'approvazione alla direzione d'istituto.
b) Aggiornamento e formazione
I docenti hanno il dovere di partecipare ai corsi di formazione e
aggiornamento definiti obbligatori dall'autorità cantonale o dalla direzione
dell'istituto ed essere disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione
professionale (LORD, art. 22 cpv. 3).
c) Verso gli allievi
I docenti hanno il dovere di:
a. rispettare la persona del bambino nella sua integrità fisica, intellettuale,
affettiva ed emotiva;
b. tutelare l'allievo se la sua integrità fisica, psichica o morale è in pericolo;
c. non ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità
dell'allievo; sono in ogni caso vietate le percosse (LORD, art. 25);
d. istruire ed educare gli allievi nello spirito delle finalità della scuola (LSc,
art. 45 cpv. 1) e nel rispetto dei programmi vigenti;
e. assicurare, attraverso un'efficace attività culturale e didattica la formazione
degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne
l'elaborazione critica stimolando la partcipazione dei giovani ai processi di
rinnovamento socioculturali (LSc, art. 45 cpv. 2);
f. svolgere la loro attività nel rispetto dei diritti degli allievi tenuto conto
della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere
pluralistico della scuola (LSc, art. 46 cpv. 2);
P. 22 dí 41
g. favorire lo sviluppo globale armonioso dell'allievo;
h. adoperarsi per la socializzazione e l'integrazione degli allievi nella sezione;
i. assicurare un buon clima di apprendimento e di lavoro;
j. proporre agli allievi attività che abbiano obiettivi precisi e legati alla
programmazione.
d) Verso i colleghi
I docenti hanno il dovere di:
a. trasmettere le informazioni ritenute importanti per l'accoglienza degli
allievi e la conduzione della sezione ai docenti che subentrano;
b. trasmettere le informazioni sul programma svolto ai docenti che
subentrano;
c. mettere ragionevolmente a disposizione dei colleghi le proprie
competenze ed esperienze;
d. rispettare il lavoro dei colleghi e affrontare/risolvere eventuali divergenze
all'interno della scuola;
e. sostenere i colleghi in difficoltà e collaborare alla ricerca di soluzioni nei
limiti delle proprie possibilità e competenze;
f. collaborare anche con le altre figure educative quali il Dipsa, il DoLII, le
persone coinvolte nel Cdc, gli OE e con i servizi di prevenzione secondo le
disposizioni del CISCo e dell'ufficio scuole comunali (in seguito USCo).
e) Verso l'istituto
docenti sono tenuti a:
a. partecipare alla conduzione dell'istituto (LSc, art. 45 cpv. 1);
b. mettere a disposizione, ragionevolmente, della comunità scolastica le
proprie competenze.
f) Verso i genitori
docenti sono tenuti a:
a. collaborare nell'educazione e nella formazione dell'allievo, mantenendo
regolari contatti;
b. aiutarli a capire e condividere i principi educativi dell'istituto;
c. fornire un'adeguata informazione in caso di una programmazione o di un
progetto straordinari.
Sezione B
Finalità
La biblioteca deve favorire negli allievi il piacere della lettura e offrire al
mondo scolastico la documentazione atta a ricerche ed arrichimenti personali
e di gruppo (RA L SI-SE, art. 21).
Tipologie
1 Ogi comprensorio o ogni sede, in assenza di una "biblioteca dei ragazzi"
che soddisfi i propri bisogni, organizza una biblioteca composta di:
testi narrativi e letterari per allievi e docenti;
testi strumentali per richerche e approfondimenti.
2 Ogni Comprensorio o ogni sede adibisce uno spazio dove accogliere la
biblioteca di sede.
3 Ogni zona organizza una biblioteca con testi di consultazione per la
formazione di docenti SI e SE.
Sulla base di un progetto, ogni sede può chiedere l'utilizzo di una parte
del credito di comprensorio e/0 d'istituto per arrichire la biblioteca di
s
e
d
e
.
5 1 docenti sono responsabili della biblioteca di sede, e possono scegliere
autonomamente la sua organizzazione.
6 Ogni sezione è dotata di una sua biblioteca (ogni docente utilizza il
credito annuale stabilito secondo le disposizioni della direzione
dell'istituto).
7 1 docenti sono invitati a consultare la lista dei libri di testo redatta dal
CISCo, come punto di riferimento per nuovi acquisti.
8 1 docenti SE mettono a disposizione dei colleghi i testi adeguati all'età
degli allievi.
9 Ogni docente è invitato ad usufruire delle strutture e delle attività delle
biblioteche dei ragazzi del quartiere.
10 L'istituto mette a disposizione dei docenti e degli allievi un archivio
centralizzato.
Sezione C
Scuole fuori sede
Art. 91 (L SI-SE, art. 38 e 39; RA L SI-SE, da art. 60 ad art. 70)
Ordinarie
a) Finalità
11 Municipio, per il tramite della direzione dell'istituto, può organizzare
periodi di scuola fuori sede, i quali devono connotarsi come momento
educativo e socializzante finalizzato all'arrichimento del programma annuale.
b) Generalità
La direzione dell'istituto comunica i periodi di soggiorno, che si svolgono
di regola, dal lunedì al venerdì, alle direzioni degli istituti di zona, le quali
organizzano e assegnano questi periodi in accordo con i docenti titolari.
2 1 docenti MS possono partecipare a due settimane di scuola fuori sede
previa presentazione di un progetto in collaborazione con il docente
titolare. I docenti di educazione fisica (EF), limitatamente alla scuola fuori
sede invernale, sono esonerati dalla presentazione di un progetto.
P. 24 dí 41
3 1 docenti titolari sono tenuti a parteciparvi con la propria sezione; in caso
di docenti a metà tempo, questi hanno la facoltà di partecipare all'intero
periodo.
4 1 docenti titolari sono responsabili degli allievi per tutta la durata della
scuola fuori sede.
5 La direzione dell'istituto provvederà, nel caso di allievi con malattie gravi,
ad affiancare docenti titolari una persona specializzata.
6 Le spese per la scuola fuori sede sono a carico del Comune, che può
richiedere una partecipazione ai genitori.
La direzione dell'istituto mette a disposizione dei genitori che ne hanno
bisogno tutto il materiale e l'abbigliamento necessario.
c) Compiti dei docenti titolari
1 1 docenti titolari si occupano, in accordo con i responsabili delle scuole
montane, della preparazione didattica e dell'organizzazione di tutte le
attività previste, ad eccezione di quelle sportive; essi sono pure tenuti a
comunicare al responsabile eventuali intolleranze alimentari degli allievi o
diete particolari cui devono sottoporsi.
2 Nel caso di incidenti i docenti titolari sono tenuti a chiamare eventuali
soccorsi e ad avvisare immediatamente i detentori dell'autorità parentale
e la direzione dell'istituto di zona.
3 1 docenti titolari possono somministrare medicamenti agli allievi previo
accordo con i detentori dell'autorità parentale e/0 il medico curante.
c) Compiti dei responsabili delle sedi di scuola montana
1 I Compiti dei responsabili delle sedi di scuola montana e del personale dei
servizi sono precisati nei rispettivi mansionari, di competenza municipale.
La refezione deve soddisfare le norme igienico sanitarie in vigore e le
disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito: DECS) (RA L SI-SE,
art. 71) e dalla direzione dell'istituto.
d) Compiti dei monitori di sport
I monitori di sport organizzano, animano e conducono tutte le attività
sportive previste nella scuola fuori sede, nel rispetto delle regole e delle
direttive emanate dalla direzione dell'istituto e dal DECS, collaborando con i
docenti titolari nel caso di sospensione delle attività sportive giornaliere.
Su iniziativa del docente titolare
Pure il docente titolare può organizzare attività fuori sede per la durata di
due o più giorni, previa presentazione di un progetto pedagogico che dovrà
essere autorizzato dalla direzione dell'istituto, sentita la direzione dell'istituto
di zona, rispettivamente approvato dall'ispettore scolastico.
P. 25 dí 41
Sezione D
Finalità
Le uscite di studio devono connotarsi come momenti educativi e
socializzanti, finalizzati all'arricchimento del programma annuale.
2 Pr le uscite di studio fanno stato le norme concernenti l'organizzazione
delle attività ginnico-sportive di EF emante dal DECS, dal CISCo e dalla
direzione dell'istituto.
Sezione E
Servizio di sostegno pedagogico (SSP)
b) Finalità
1 SP si propone di favorire negli allievi in difficoltà di sviluppo e di
apprendimento la massima espressione delle proprie potenzialità, al fine
di mirare ad una regolare frequenza scolastica.
2 Gli interventi del SSP integrano quelli del docente titolare che è il primo
responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle
difficoltà degli allievi.
3 Lopera di prevenzione si attua a partire dall'entrata dell'allievo alla SI.
c) Sede e compiti
11 SSP:
a. svolge la sua attività nelle sedi SI e SE dell'istituto;
b. è garante, per gli allievi seguiti, della comunicazione nei confronti delle
varie componenti dell'istituto (passaggio SI-SE, cambiamento di docente,
passaggio SE-Scuole medie);
c. è mediatore, per gli allievi seguiti, tra le varie istituzioni e tra queste
ultime e i diversi servizi interessati esterni alla scuola;
d. si fa promotore di prevenzione, sensibilizzazione e informazione sulle
problematiche legate al disadattamento, mettendo in atto diverse
modalità ed è disponibile all'ascolto degli allievi, dei docenti e dei
genitori;
e. partecipa e collabora alla vita dell'istituto.
e) Collaborazione dei genitori
L'ammissione alle attività del SSP è accompagnata da un'adeguata
informazione ai genitori (RA L SI-SE, art. 77 cpv. 2).
2 I caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai
docenti e dagli operatori interessati, l'ispettore decide sulle misure da
adottare sentiti il capogruppo e il direttore di zona. (RA L SI-SE, art. 77
c
p
v
.
)
.
f) Progetto pedagogico
La presa a carico del SSP implica l'elaborazione diun progetto
pedagogico, ovvero il programma d'intervento coordinato tra le parti.
2 Le modalità, il luogo di intervento e i tempi di intervento sono da
concordare con il docente titolare.
3 SU richiesta delle direzioni del capogruppo o dell'ispettore, il docente SSP
e/0 l'OE è tenuto ad esporre un bilancio del lavoro svolto.
4 11 SP mantiene regolari contatti con i genitori degli allievi alla presenza
dei docenti titolari.
5 11 Spè tenuto a presenziare, se richiesto, agli incontri con i genitori
pianificati dal docente titolare.
6 1 docenti SSP possono essere consultati dal consiglio di zona per la
formazione delle sezioni.
Sezione F
Docente incaricato di promuovere il sostegno e l'aiuto agli allievi con gravi
a) Definizione e attivazione
Lstituto mette a disposizione dei docenti titolari previo consenso del
Municipio, un docente che collabori alla gestione di allievi con gravi
problemi comportamentali (in seguito Dipsa).
2 11 Dipsa è attivato dalla direzione dell'istituto su richiesta del docente
titolare, del supplente di lunga durata, del SSP o del consiglio di classe (in
seguito: Cdc).
b) Compiti
11 Dipsa ha il compito di:
a. interagire regolarmente a stretto contatto con il docente titolare e il
direttore di zona;
b. riunirsi almeno due-tre volte l'anno con il direttore dell'istituto;
P. 27 dí 41
c. redigere periodicamente, ogni due-tre mesi, di comune accordo con il
docente titolare e il direttore di zona, un piano d'intervento con semplici
obiettivi da raggiungere;
d. tenere un diario giornaliero delle attività svolte;
e. redigere un rapporto completo alla fine dell'anno scolastico.
c) Diritti
11 Dipsa ha il diritto di:
a. lavorare in modo autonomo avendo piena libertà di interagire
direttamente con tutte le persone strettamente coinvolte;
b. avere la massima collaborazione da parte dei docenti titolari e,
all'occorrenza, dei servizi interni ed esterni all'istituto.
c. gestire gli interventi in modo flessibile in accordo con il docente titolare e
la direzione dell'istituto di zona o la direzione dell'istituto.
Sezione G
b) Composizione
1 Di regola, fanno parte del Cdc il docente titolare, i codocenti, i docenti
MS, il docente SSP e il direttore di zona. Possono essere coinvolte altre
persone quali il DoLII, il responsabile della scuola fuori sede, l'educatore
della mensa o figure professionali ritenute significative.
Ogni Cdc identifica un capo-progetto che si incaricherà di tenere i
contatti, convocare il gruppo, verbalizzare le decisioni.
c) Attivazione e chiusura
La richiesta di attivazione del Cdc può essere avanzata dai docenti titolari
o dai supplenti di lunga durata, dal SSP, dai docenti MS, dagli OE, dai
direttori e dall'ispettore e va indirizzata al consiglio di zona.
2 11 Consiglio di zona si attiva nell'eventuale raccolta di informazioni per
l'approfondimento del caso e formula le sue proposte alla direzione
dell'istituto.
3 La direzione dell'istituto decide circa l'istituzione del Cdc.
4 La direzione dell'istituto decide:
sulle proposte del Cdc;
sulla chiusura dell'attività del Cdc, previa consultazione dei membri.
d) Diritti dei membri
I membri del Cdc hanno il diritto di:
a. disporre di un'adeguata supervisione esterna;
b. far capo a risorse istituzionali: ispettore, capogruppo, servizio medico
psicologico (in seguito SMP), centro psicoeducativo (in seguito CPE) e
Dipsa;
c. ottenere, previa autorizzazione della direzione dell'istituto, degli sgravi
orari per partecipare a momenti formativi e a colloqui fermo restando le
competenze finanziarie della direzione dell'istituto e del Municipio;
d. proporre alla direzione dell'istituto altre misure operative fermo restando
le competenze finanziarie della direzione dell'istituto e del Municipio.
e) Doveri dei membri
I membri del Cdc hanno il dovere di:
a. confrontare le diverse visioni soggettive così da giungere ad identificare
obiettivi e strategie comuni, nei confronti della sezione, del singolo
allievo, dei genitori o di altre figure ritenute significative;
b. concordare cosa e quando comunicare agli allievi, ai genitori, ai servizi o
ad altre figure professionali ritenute significative;
c. fissare dei bilanci parziali o finali.
Sezione H
Docente di lingua italiana e integrazione (DoLII)
(LSc, art. 72; Protocollo d'accoglienza per gli allievi non italofani del 1°
settembre 2006 della direzione dell'istituto scolastico comunale di Lugano;
Regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del
31 maggio 1994).
Finalità
Il servizio è indirizzato all'accoglienza delle famiglie, alla conoscenza
reciproca e alla costruzione del senso della scuola, oltre che a fornire
all'allievo un primo approccio alla lingua italiana e un appoggio al docente
titolare.
2 1 Corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione sono organizzate
nell'intento di favorire un'adeguata padronanza della lingua italiana e
l'integrazione di allievi di altra lingua (in seguito definiti allievi alloglotti)
nel nostro contesto sociale e culturale; essi completano le iniziative
promosse dagli altri docenti nell'ambito della loro attività
d'insegnamento.
3 In particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi
alloglotti ad acquisire capacità linguistiche sufficienti, tali da permettere
loro di seguire i programmi d'insegnamento e di conoscere l'ambiente
sociale e culturale in cui sono inseriti.
(LSc, da art. 56 ad art. 58)
P. 29 dí 41
Se necessario è possibile far capo a un mediatore interculturale esterno
all'istituto. La direzione dell'istituto, su proposta della direzione
dell'istituto di zona, decide circa la sua attivazione.
CAPITOLO 2
NORME PER GLI ALLIEVI
Sezione A
Diritti
a) Ambiente educativo
Gli allievi, nelle forme e nelle modalità adatte alla loro età, hanno diritto di:
a. frequentare le SI e le SE gratuitamente (LSc, art. 7 cpv. 1);
b. crescere in un ambiente sereno, tollerante, rispettoso e stimolante;
c. ricevere fiducia, considerazione e ascolto;
d. essere considerati attori del loro apprendimento, coinvolti nella
definizione degli obiettivi, nel rispetto dei loro bisogni, capacità e ritmi;
e. essere stimolati nel desiderio di apprendere e di agire con un sempre
maggior grado di autonomia e autovalutazione;
f. avere sia a casa che a scuola un carico di lavoro commisurato alle loro
possibilità;
g. poter beneficiare dei servizi speciali a dipendenza dei bisogni e delle
offerte particolari dell'istituto a dipendenza degli interessi;
h. non essere allontanati, per punizione, dal luogo doce si sta svolgendo
l'attività;
i. poter usufruire di sussidi didattici e materiali adatti, per qualità e quantità,
al loro sviluppo cognitivo e creativo;
j. avere a disposizione spazi interni ed esterni, strutture e giochi non
pericolosi e in perfetto stato, adeguati allo svolgimento delle attività
scolastiche, di ricreazione e del tempo libero.
b) Ricreazione e uscite in giardino
Nella SE gli allievi hanno diritto alla ricreazione, momento di svago, di
rilassamento e di recupero delle energie mentali. Lo stesso principio è valido
per le uscite in giardino nella SI.
c) Comunicazioni
Gli allievi, nelle forme e nelle modalità adatte alla loro età, hanno diritto di:
a. essere informati sulla loro situazione scolastica;
b. ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
P. 30 dí 41
c. richiedere e ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li
concernono.
Doveri
a) Comportamento
1 Ogi allievo deve tenere un comportamento corretto e deve quindi
rispettare:
a. tutte le persone con le quali è a contatto: compagni, docenti, OE e
personale dei servizi;
b. gli ambienti scolastici interni ed esterni e le rispettive attrezzature;
c. il proprio materiale e quello d'uso comune.
Quali forme di rispetto nei confronti della comunità vanno intese:
a. l'uso di un linguaggio corretto e appropriato;
b. la cura dell'aspetto e dell'igiene personale;
c. l'utilizzo di un abbigliamento confacente a un ambito educativo.
3 I caso di manchevolezze, il docente richiede la collaborazione dei
genitori e, in situazioni più gravi, informa la direzione dell'istituto di zona.
b) Frequenza
Ogni allievo è tenuto a frequentare la scuola nella sede dell'istituto in cui è
stato assegnato e a rispettare:
a. il calendario scolastico stabilito dal DECS;
b. l'orario scolastico con puntualità.
c) Impegno
Ogni allievo è tenuto a partecipare all'attività scolastica con impegno,
serietà, continuità e puntualità nella consegna dei lavori, dei documenti o di
altro materiale.
d) Arrivo e partenza
1 Gli allievi accedono all'interno dell'edificio scolastico durante il momento
dell'ingresso che precede l'inizio delle lezioni e lo lasciano dopo il termine
delle stesse. Allievi impegnati in attività particolari, quali il doposcuola o la
refezione, possono rimanere presso la sede ed usufruire dei locali adibiti
allo scopo.
Ogni sede ha la facoltà di stabilire delle regole specifiche e adeguate alle
proprie esigenze, previa autorizzazione della direzione dell'istituto di
zona.