Definizioni 1
Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
a. abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza
l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non
necessariamente, coincide con l'utente;
b. titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttario
o avente diritto di superficie sul fondo;
c. utente: colui che beneficia delle forniture, consumatore finale;
d. acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge
federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative
Ordinanze;
e. acqua greggia: acqua che non ha beneficiato di trattamenti di
potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità (non potabile);
f. azienda: Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano (AAP);
g. condotte di trasporto: condotte che collegano tra di loro captazioni e
impianti di potabilizzazione, serbatoi per l’acqua potabile e settori di
distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze;
h. condotte principali: condotte di distribuzione principale in un settore di
distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze;
i. condotte di approvvigionamento: condotte posate all’interno della zona
da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le
condotte di allacciamento;
j. condotte di allacciamento: raccordo dell'installazione dello stabile alla
condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche
ad una condotta principale;
k. dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili, posta
prevalentemente su suolo privato (non in anello) e avente un diametro
inferiore a 1 00mm;
l. gestore: società di diritto privato o pubblico a cui è delegata la gestione
dell'azienda;
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m. installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal
passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
n. contatore: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito
all'abbonato;
o. idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato
prevalentemente alla lotta antincendio;
p. SVGW: Associazione per l’acqua, il gas e il calore;
q. rivenditore: ente pubblico, azienda distributrice o responsabile di una
rete privata fuori zona edificabile che provvede alla rivendita di acqua;
r. rete privata fuori zona edificabile: insieme di condotte e/o dorsali situate
fuori zona edificabile a cui sono allacciati più utenti che vengono riforniti
all'ingrosso tramite un punto di consegna unico gestito da un rivenditore.
Esse sono definite e autorizzate dal Gestore.
s. smart meter: sistema di misurazione intelligente con funzionalità di
registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell’azienda.
Basi legali 2
1 Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le
seguenti leggi, ordinanze e direttive.
a. Leggi e ordinanze:
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr),
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, del 1 6 dicembre
201 6 (ODerr),
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico, del 1 6 dicembre 201 6 (OPPD),
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in
contatto con le derrate alimentari, del 1 6 dicembre 201 6 (Ordinanza sui
materiali e gli oggetti)
- Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1 991 (LPAc),
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque, del 28 ottobre 1 998,
(OPAc),
- Legge sull'approvigionamento idrico, del 22 giugno 1 994 (LApprI),
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) e Regolamento di
applicazione (RLPDP),
b. Direttive della SVGW:
- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3
(W/TPW 1 26)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua
potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua
(W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di
sorgenti (W1 0)
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- Nota tecnica, Impiego di contatori dell’acqua elettronici con lettura
remota (smart meter) da parte delle aziende dell’acqua potabile
(W1 0034)
2 Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua
potabile (W12).
3 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in
vigore come pure qualsiasi eventuale contratto di fornitura, costituiscono
le basi giuridiche delle relazioni tra l'azienda, il gestore, i titolari
dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
4 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili
in materia.
5 L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua
potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle
prescrizioni e delle tariffe in vigore.
6 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a
richiesta, un esemplare cartaceo del presente Regolamento e delle tariffe.
Tali documenti sono reperibili sul sito internet del gestore e del Comune.
Costituzione e scioglimento
1 È costituita un'azienda comunale (in seguito azienda) ai sensi dell'art. 1 92b
e seguenti LOC che assume, con diritto di privativa, la fornitura di acqua
potabile.
2 L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della
LOC, del presente regolamento e del Regolamento comunale della Città
di Lugano. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.
3 Il Municipio amministra l'azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio;
4 L'amministrazione dell'azienda è distinta da quella degli altri rami
dell'amministrazione comunale e la contabilità è tenuta separata, secondo
le modalità stabilite dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione
finanziaria e contabilità dei Comuni del 30 giugno 1 987 (RGFCC), riservati
disposti di leggi speciali e direttive settoriali;
5 Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la
gestione delle infrastrutture e dei beni dell'azienda è affidata, tramite un
mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato
controllata dal Comune di Lugano e dotata di personale proprio (in
seguito gestore). I suoi compiti sono definiti dall'art. 7.
6 La costituzione e lo scioglimento dell'azienda sono decisi dal Consiglio
comunale.
Scopo e campo di applicazione
1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla
costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle
infrastrutture dell'azienda e ne regola i rapporti con il gestore, gli
abbonati, gli utenti e i terzi.
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2 La fornitura di acqua industriale non è disciplinata dal presente
Regolamento.
3 L'azienda, tramite il gestore, promuove un utilizzo parsimonioso e
razionale dell'acqua.
4 L'azienda sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà,
progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di
approvvigionamento di acqua potabile.
Zona di distribuzione 3
1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con
quello della zona edificabile del piano regolatore del Comune di Lugano e
dei Comuni nei quali l'azienda assicura la distribuzione di acqua.
2 Al di fuori della zona edificabile l'azienda è tenuta a fornire l'acqua alle
zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di
privativa.
3 Riservato il parere dell’autorità cantonale competente, qualora risultasse
economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in
riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua
greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell’allacciamento
adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4 Nel resto del comprensorio l’azienda, nel limite delle sue possibilità
tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di
provvedere alla fornitura di acqua.
Compiti dell'azienda
1 L'azienda distribuisce acqua potabile e acqua greggia al dettaglio nella
zona di distribuzione, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni
previste dal presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2 L'azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria
alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3 L'azienda può fornire acqua potabile e greggia ad altri enti di
distribuzione secondo quanto disposto al Capitolo VIII.
Compiti del gestore
1 Il gestore provvede in particolare a:
a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i
requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
b. informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita;
c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua
potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in
materia di derrate alimentari;
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d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella
quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in
particolare i casi di cui agli artt. 45 e 47).
2 Il gestore può delegare a ditte del ramo che assumono il ruolo di
installatori i compiti relativi alle installazioni interne. Il gestore definisce le
condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
3 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
CAPITOLO II
Organizzazione
1 Gli organi dell'azienda sono:
- il Consiglio comunale
- il Municipio
2 La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da
commissione di revisione.
Competenze del Consiglio comunale
1 L'organo legislativo dell'azienda è il Consiglio comunale. Esso ha in
particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività
dell'azienda:
- adotta i regolamenti dell'azienda, li abroga, li modifica o ne sospende
l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse applicabili all'utenza;
- esercita l'alta vigilanza sulla gestione dell'azienda;
- esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'azienda sulla base di
preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a
compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria
dell'azienda;
- destinazione degli utili;
- approva il mandato di Gestione.
2 Per il resto è applicabile l'art. 1 3 cpv. 1 LOC.
3 Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
4 Per le deleghe ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore
dell'azienda si rinvia all'art. 9bis del Regolamento comunale.
Competenze del Municipio 4
1 Il Municipio è l'organo esecutivo dell'azienda. Esso è responsabile
dell'amministrazione dell'azienda, delle sue infrastrutture e la rappresenta
in giudizio.
2 Il consenso del Consiglio comunale per stare in causa non è necessario
per le vertenze amministrative e quelle relative all'incasso delle bollette
per forniture o prestazioni, nelle procedure sommarie, nonché per le
azioni possessorie o provvisionali.
3 In particolare il Municipio:
- sottopone al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo
dell'azienda;
- sottopone al Consiglio comunale la realizzazione delle infrastrutture
dell'azienda, sulla base di progetti e preventivi definiti;
- allestisce il regolamento dell'azienda e le sue eventuali modifiche da
sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le
tasse;
- può emanare direttive tecniche e regolamenti interni;
- sorveglia il gestore nell'ambito del mandato di prestazioni;
- esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono
ad altri organi;
- stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti
devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e
funzionalità;
- garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli
accessi ai dati all’interno dell’Azienda tramite credenziali di accesso
personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.
4 Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 9bis del
Regolamento comunale della Città di Lugano.
CAPITOLO III
Contabilità
La contabilità è allestita in base alle disposizioni della LOC e del
Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni (RGFCC).
Consuntivi
1 I conti consuntivi e i relativi bilanci sono sottoposti al Consiglio comunale
unitamente al consuntivo generale del Comune.
2 Contemporaneamente alla decisione sui conti, il Consiglio comunale
stabilisce la destinazione degli utili nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo successivo.
Proventi
1 L'azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo
un pareggio dei conti a medio termine.
2 L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3 La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio. È
applicabile per analogia l'art. 1 59 cpv. 3 LOC.
CAPITOLO IV
Piano generale acquedotto
Gli impianti dell'azienda sono realizzati in base al piano generale
dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.
Rete di distribuzione 5
1 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di
approvvigionamento, come pure gli idranti.
2 La classificazione delle condotte e degli impianti all’interno del
comprensorio del sistema di approvvigionamento è di competenza del
gestore.
Condotte di trasporto e condotte principali 6
1 Le condotte di trasporto (o adduttrici) sono condotte senza stacchi e
portano l’acqua all’interno del settore di approvvigionamento. Le
condotte principali alimentano le condotte di approvvigionamento. Esse
fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della
realizzazione del piano delle zone del piano regolatore, in conformità con
il PGA.
2 Di regola su queste condotte non possono essere eseguiti allacciamenti.
Condotte di approvvigionamento 7
Le condotte di approvvigionamento sono posate all’interno della zona di cui
all’art. 5 e servono alla distribuzione al dettaglio della zona di
approvvigionamento. Da esse partono gli allacciamenti, le dorsali e gli
stacchi agli idranti.
Costruzione 8
1 L’azienda, tramite il gestore, stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati
e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni
cantonali e secondo le specifiche direttive della SVGW.
2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di
distribuzione spettano esclusivamente al gestore.
3 Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono
sopportati dall'azienda.
Idranti 9
1 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento
trova applicazione, conformemente all’art. 18 della Legge
sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni
della natura del 5 febbraio 1 996 (LLI):
a. definisce, previa consultazione con il gestore, la rete degli idranti;
b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte
di distribuzione e ne è proprietario;
c. incarica il gestore della posa degli idranti.
2 Il gestore assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti
dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui
comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
Accesso, azionamento di idranti e saracinesche 1 0
1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo,
senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva
d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche
(compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle
persone espressamente autorizzate dal gestore.
3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti osservare le direttive del gestore
per impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di
distribuzione.
4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla
base della procedura di contravvenzione prevista dal presente
Regolamento.
Messa a terra 1 1
1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a
terra di correnti elettriche provenienti da impianti, parafulmini, ecc.
2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono
essere elettricamente separate dalla condotta principale o di
approvvigionamento.
3 L'azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.
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CAPITOLO V
Domanda di allacciamento
1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i
rifacimenti di allacciamenti esistenti devono essere richieste al gestore,
tramite l'apposito formulario.
2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del
presente Regolamento.
Rifiuto di allacciamento 1 2
1 L’azienda, tramite il gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare
nei seguenti casi:
a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle
prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche
direttive della SVGW e ad altre normative vigenti in materia o non
possiedono omologazioni o certificazioni di conformità alla SVGW.
b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto
funzionamento degli impianti di proprietà dell'azienda o del gestore;
c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte o da persone che
non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal
gestore;
d. quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non sono
dati i presupposti per l’allacciamento a una rete di distribuzione
dell’azienda.
2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare
dell'allacciamento.
3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica,
ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.
Tracciato e caratteristiche
Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le
dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal
gestore, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.
Condizioni tecniche 1 3
1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere
raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3 In casi eccezionali, stabiliti dal gestore, uno stabile può essere provvisto di
più allacciamenti.
4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di approvvigionamento o alla
dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione a
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saracinesca, installato il più vicino possibile alla condotta di
approvvigionamento e posato, per quanto possibile, su area pubblica, in
un luogo sempre accessibile.
Utilizzazione di proprietà private, servitù
1 Ogni titolare dell'allacciamento e ogni proprietario fondiario è tenuto, in
applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le
servitù (in particolare per la posa e per l'attraversamento) di condotte, di
saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua e a permettere la
posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario hanno l'obbligo di
consentire all'azienda, per il tramite del gestore, l'accesso al proprio
fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa,
l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il
diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse
necessario per i suddetti lavori.
3 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario sono tenuti a
mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e
piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area
sopraccitata, larga 1 ,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né
crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere
adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.), previo accordo con
l'azienda, tramite il gestore.
4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad
accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di
impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e
condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità.
5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi
dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al
proprietario dell'immobile da allacciare:
- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- l'iscrizione a registro fondiario.
6 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di
installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre
indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.
7 Un esemplare della convenzione iscritta a registro fondiario deve essere
trasmesso al gestore prima dell'inizio dei lavori.
8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio
Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati
sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario
della servitù.
9 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.
Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsale 1 4
1 L’allacciamento, fino al passaggio murale compreso e l’eventuale dorsale,
sono di regola realizzati dal gestore. In casi particolari quest’ultimo può
delegarne l’esecuzione, totale o parziale, a installatori da esso autorizzati.
2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono
regolati nel Capitolo X.
Proprietà dell'allacciamento e dorsale 1 5
1 Le parti di allacciamento e di dorsale su area pubblica, così come il
dispositivo di interruzione principale posto sul collegamento alla condotta
di approvvigionamento sono di proprietà dell'azienda.
2 La parte rimanente di allacciamento e di dorsale appartengono ai titolari
degli stabili allacciati.
3 La dorsale fuori zona edificabile, indipendentemente se su suolo pubblico
o privato, è di regola da considerare di proprietà dei titolari degli
allacciamenti.
4 Le reti private fuori zona edificabile sono di proprietà dei titolari degli
allacciamenti. Le medesime sono gestite dai relativi rivenditori.
Vetustà delle condotte
Una condotta d'allacciamento o una dorsale che ha raggiunto i 40 anni è
considerata vetusta. Ad essa si applicano i principi di cui all'art. 31 cpv. 1 lett.
c).
Sostituzione allacciamento e dorsale 1 6
1 Il gestore, secondo gli ambiti di competenza fissati dall’art. 29, può
intervenire direttamente o rispettivamente intimare al titolare la
sostituzione dell’allacciamento o della dorsale nei seguenti casi:
a. limitata capacità di trasporto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. vetustà della condotta;
d. ripetute perdite d'acqua;
e. deterioramento accertato della condotta, tale da comprometterne la
tenuta;
f. per altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari.
2 I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel
Capitolo X.
Manutenzione allacciamento e dorsale 1 7
1 Il gestore può intervenire direttamente per la manutenzione puntuale
dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:
a. limitata manovrabilità o guasto degli organi di arresto;
b. non conformità alle vigenti normative;
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c. perdite d'acqua;
d. altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari.
2 I costi per gli interventi di manutenzione dell’allacciamento o della dorsale
sono regolati al Capitolo X.
Modalità di intervento 1 8
1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono
essere immediatamente segnalati al gestore.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente
informati dell'intervento di manutenzione o di sostituzione. Restano
riservati i casi d'urgenza.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse all’intimazione di
sostituzione o alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la
manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sostenute
in sua vece dall’azienda per qualsiasi motivo, l’azienda – tramite il gestore
– può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e
l'assegnazione di un ultimo termine di 1 0 giorni per il pagamento,
dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia
garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Messa fuori esercizio 1 9
Nell’eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in
caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell’allacciamento, il
gestore provvede alla separazione fisica dalla condotta di
approvvigionamento a spese del titolare dell’allacciamento, secondo quanto
previsto dal Capitolo X.
CAPITOLO VI
Esecuzione
1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere
a proprie spese le installazioni interne.
2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari
debitamente autorizzati dal gestore. In particolare sono autorizzati gli
installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione
Acquedotti Ticinesi.
Prescrizioni tecniche 20
1 Le installazioni interne devono essere eseguite, mantenute e
regolarmente controllate secondo le regole dell’arte e lo stato della
tecnica, conformemente alle specifiche direttive e prescrizioni tecniche
della SVGW e alle prescrizioni emanate dal gestore.
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2 Nell’ordine, dopo il rubinetto di arresto principale, il contatore e di norma
prima di qualsiasi deviazione, deve obbligatoriamente essere posato un
sistema di protezione anti riflusso adeguato alle necessità e ai rischi,
conforme alle direttive SVGW.
3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un
riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del gestore rinunciare a
tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio
necessario per una sua futura posa.
4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna
a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'azienda o delle condizioni
di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle
prescrizioni dell'azienda entro un congruo termine.
5 Se entro tale termine il titolare non da seguito a quanto richiesto,
l’azienda può far eseguire le trasformazioni o interrompere o limitare la
fornitura di acqua.
6 Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.
Collaudo
1 Il gestore o un terzo abilitato e da essa incaricato, esegue il collaudo di
ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si
completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di
allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità
rilasciato dal Comune.
2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda
di allacciamento, il gestore si riserva il diritto di non procedere alla
fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da
attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le
spese dell'eventuale secondo collaudo, che sono poste a carico
dell'installatore.
3 Con il collaudo l'azienda, il Comune e il gestore non si assumono alcuna
garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.
Obblighi del titolare dell'allacciamento
Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà
vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
Pericolo di gelo
Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi
fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di
eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.
Dovere di informazione
1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono
essere annunciati al gestore preventivamente e per iscritto.
2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare
al gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che
potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'azienda.
3 Tutti i costi che dovessero derivare all'azienda, al Comune e/o al gestore
dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare
dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle loro
responsabilità.