Art. 1 Compiti del Gran Consiglio
Il Gran Consiglio svolge i compiti che gli assegnano la Costituzione e la legge.
Ticino · 171.100 · statute
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Il Gran Consiglio svolge i compiti che gli assegnano la Costituzione e la legge.
La presente legge disciplina in particolare: a) l’organizzazione e la procedura del Gran Consiglio; b) i diritti e i doveri dei membri del Gran Consiglio; c) i rapporti tra il Gran Consiglio e i poteri esecutivo e giudiziario. TITOLO II Costituzione del Gran Consiglio Capitolo primo Seduta costitutiva e verifica dei poteri
Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva, nei termini stabiliti dalla Costituzione, per la verifica dei poteri. Ufficio di verifica 1. Costituzione
1Immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati dell’elezione, il deputato più anziano, convocato dal Segretario generale del Gran Consiglio e con la sua assistenza, costituisce l’Ufficio di verifica dei poteri con undici scrutatori, designati dai rappresentanti delle liste che hanno ottenuto dei seggi. 2Dopo l’assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono ripartiti nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste. 3L’anzianità, ai sensi della presente legge, è stabilita secondo l’età dei deputati. 2. Competenze
1L’Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta del verbale dell’Ufficio cantonale di accertamento e ne riferisce al Gran Consiglio. 2L’Ufficio controlla segnatamente: a) i risultati; b) la ripartizione dei seggi; c) la graduatoria dei candidati e la proclamazione degli eletti; d) la corretta pubblicazione dei risultati; e) le incompatibilità e l’esercizio del diritto di opzione. Seduta costitutiva 1. Presupposti 1 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
1Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta convalidata. 2La seduta costitutiva è presieduta dal deputato più anziano per età. 2. Decisioni
1Il Gran Consiglio decide sui casi di incompatibilità; nel caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario decide l’Ufficio presidenziale. 2Contro la decisione del Gran Consiglio e dell’Ufficio presidenziale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni. 3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al Presidente, firmando il relativo attestato. 4. Costituzione dei gruppi, dell’Ufficio presidenziale, degli scrutatori e delle Commissioni
Dopo la dichiarazione di fedeltà si procede: a) alla costituzione dei gruppi parlamentari; b) alla nomina dell’Ufficio presidenziale che entra immediatamente in funzione; c) alla nomina di uno scrutatore per ogni gruppo; d) alla composizione delle Commissioni;4
…6
1Se un seggio diventa vacante, l’Ufficio presidenziale accerta che non ci siano impedimenti all’assunzione della carica da parte del subentrante e lo invita, se del caso, a esercitare il diritto di opzione. 2Le dimissioni di un deputato sono effettive dopo che il Gran Consiglio ne ha preso atto. Capitolo secondo Gruppi parlamentari
1I gruppi sono costituiti da tutti i deputati eletti sulla stessa lista, salvo per quanto disposto dall’art. 13. 2Un gruppo deve essere costituito da almeno 5 membri. 3Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione, indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto. 4Un gruppo può essere costituito solo nella seduta costitutiva.
1I deputati appartenenti a liste con meno di 5 eletti possono aderire a un gruppo ai sensi dell’art. 12 con il consenso di quest’ultimo. 2L’adesione è ammessa a condizione che avvenga per tutti i deputati eletti su una stessa lista. 3L’adesione deve essere comunicata ai Servizi del Gran Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva. 4L’adesione non modifica la ripartizione dei seggi nelle Commissioni, per la quale sono conteggiati soltanto i deputati eletti sulla lista formante gruppo. TITOLO III Ufficio presidenziale, Commissioni e intergruppi Capitolo primo Ufficio presidenziale 2 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293. 3 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293. 4 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 5 Lett. abrogata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293. 6 Art. abrogato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
1L’Ufficio presidenziale è nominato ogni anno dal Gran Consiglio nella prima seduta del mese di maggio. Esso si compone: a) di un Presidente; b) di un primo e un secondo vicepresidente; c) dei capigruppo o dei vicecapigruppo in casi di assenza del titolare. 2Il Presidente e i vicepresidenti non sono rieleggibili alla stessa carica nella medesima legislatura.
Nell’avvicendamento delle presidenze e delle vicepresidenze si tiene conto della forza numerica dei gruppi parlamentari.
1Il Presidente convoca l’Ufficio presidenziale quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni del Gran Consiglio come pure su richiesta di almeno un gruppo parlamentare. 2Il Segretario generale del Gran Consiglio partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell’Ufficio presidenziale. 3Le sedute dell’Ufficio presidenziale non sono pubbliche.
1L’Ufficio presidenziale cura il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio e delle Commissioni e ne dirige l’amministrazione. 2Riceve le proposte dei deputati inerenti al funzionamento del Gran Consiglio. 3Elabora il programma annuale dei lavori del Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato. 4Elabora l’ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio. 5Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e vigila sulla gestione e sull’amministrazione finanziaria dei suoi Servizi. In particolare, l’Ufficio presidenziale è competente per: a) l’elaborazione del progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi; b) tutti gli altri affari amministrativi del Gran Consiglio e dei Servizi del Gran Consiglio che non sono riservati o delegati ad altri organi. 6Svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge.
1Il Presidente dirige l’attività del Gran Consiglio, vigilando sull’osservanza della legge e dell’ordine delle sedute. 2In qualità di Primo cittadino della Repubblica e Cantone Ticino, adempie compiti istituzionali e di rappresentanza e dispone a tal fine delle risorse dello Stato.7
1Il primo vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito, ed è sostituito a sua volta dal secondo vicepresidente. 2In caso di impedimento del Presidente e di entrambi i vicepresidenti, presiede il più anziano dei deputati presenti.
1Secondo necessità l’Ufficio presidenziale si avvale della collaborazione di scrutatori, uno per ogni gruppo, eletti all’inizio della legislatura. Essi sono riproposti o mutati al rinnovo annuale dell’Ufficio presidenziale. 2…8 3Nelle votazioni a scrutinio segreto e nelle elezioni essi eseguono lo spoglio delle schede, sotto la vigilanza dell’Ufficio presidenziale. Capitolo secondo Commissioni parlamentari Commissioni generali 7 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 8 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Nella seduta costitutiva e per l’intero quadriennio il Gran Consiglio compone le seguenti Commissioni generali di 17 membri: a) Commissione Costituzione e leggi; b) Commissione giustizia e diritti; c) Commissione gestione e finanze.
La Commissione Costituzione e leggi: a) esamina e preavvisa i disegni di modifica costituzionale; b) esamina e preavvisa, sia nel loro contenuto sia nella loro forma, verificandone in particolare la costituzionalità e vigilando sul loro coordinamento, i disegni di legge non assegnati ad altre Commissioni; c) provvede alla redazione di disegni di legge, su incarico del Gran Consiglio.
La Commissione giustizia e diritti: a) esamina le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura; b) formula le proposte di elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze; c) esamina gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa; d) esamina e formula le proposte di decisione sull’entrata in materia e sull’esame delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni; e) esamina e preavvisa le domande di naturalizzazione; f) esamina e preavvisa le domande di grazia; g) esamina il contenuto e formula le proposte di decisione sui ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.
1La Commissione gestione e finanze esamina e preavvisa: a) il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio; b) le linee direttive e il piano finanziario quadriennali; c) il conto preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e finanziaria dello Stato; d) le proposte concernenti il prelievo di imposte cantonali; e) le proposte, non assegnate ad altre Commissioni, concernenti la concessione di crediti o l’emissione di prestiti o che, in genere, sono d’importanza finanziaria per lo Stato; f) questioni inerenti all’alta vigilanza, su incarico del Gran Consiglio. 2L’esercizio, da parte della Commissione gestione e finanze, dell’alta vigilanza in materia amministrativa e finanziaria è disciplinato agli art. 78 e 79 della presente legge. 3La Commissione gestione e finanze può chiedere alle altre Commissioni informazioni circa l’impatto finanziario di oggetti loro assegnati. 4La Commissione gestione e finanze ha facoltà di formulare un preavviso sull’impatto finanziario di un oggetto assegnato ad altra Commissione. Il preavviso dev’essere allegato al rapporto commissionale. Commissioni tematiche Art. 24a13 1Per l’esame di oggetti afferenti a determinati ambiti o materie, il Gran Consiglio può istituire, tramite regolamento, Commissioni tematiche. 2Il regolamento contiene l’elenco delle Commissioni tematiche e ne definisce il numero di membri e le competenze. 9 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 10 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 11 Art. modificato dalla L 13.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 35; precedente modifica: BU 2018, 195. 12 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 13 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
1Il Gran Consiglio può designare, per l’esame di specifici oggetti, Commissioni speciali, stabilendone composizione e mandato.14 2Una Commissione speciale può essere incaricata di esaminare più oggetti connessi. 3Evaso l’oggetto per l’esame del quale la Commissione speciale è stata costituita, la stessa è automaticamente sciolta.
1Il Gran Consiglio designa le Commissioni di controllo previste dalla presente e da altre leggi, stabilendone la composizione e definendone i compiti per quanto non già disposto da norme specifiche.15 2Le Commissioni di controllo sono tenute al riserbo sui loro lavori e si esprimono unicamente tramite i loro rapporti.
1La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è affidata a una Commissione di controllo di 7 membri. 2Essa esercita la sorveglianza segnatamente attraverso: a) visite regolari ai luoghi di detenzione; b) audizione di persone detenute senza la presenza di testimoni; c) audizione dei funzionari incaricati di attività presso le strutture carcerarie; d) esame dei reclami presentati dalle persone detenute. 3Presenta annualmente un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato sulla sua attività, con le raccomandazioni e le osservazioni che ritiene giustificate e informa tempestivamente il direttore del Dipartimento competente su eventuali irregolarità constatate.
1Le Commissioni possono formare delle sottocommissioni al loro interno. 2Due o più Commissioni possono accordarsi per la costituzione di sottocommissioni miste.16
1I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno 1 rappresentante in ogni Commissione. 2Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o più Commissioni tematiche o speciali un seggio supplementare a deputati non appartenenti a un gruppo parlamentare.17 3Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al gruppo, e procede a eventuali sostituzioni durante il quadriennio. 4Le sostituzioni sono operative con la comunicazione all’Ufficio presidenziale, che ne informa il Gran Consiglio e il Presidente della Commissione. 5Se un membro di una Commissione impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la Commissione può chiedere all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista di una sostituzione. Contro la decisione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il quale è proposta la sospensione. La decisione sulla sospensione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio. 6...18
1Ogni Commissione è convocata per la seduta costitutiva dal Segretario generale del Gran Consiglio entro 1 mese dalla sua designazione. 2La seduta costitutiva è aperta dal più anziano dei commissari presenti. Ufficio presidenziale delle Commissioni 14 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 15 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 16 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 17 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 18 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
1La Commissione nomina ogni anno un Presidente e due vicepresidenti e fissa il programma dei propri lavori. 2Nelle Commissioni generali l’avvicendamento delle presidenze avviene, di regola, come per la presidenza del Gran Consiglio.19 3Ogni Commissione è convocata e diretta dal suo Presidente, che fissa l’ordine del giorno. 4In caso d’impedimento del Presidente e dei vicepresidenti, la seduta è diretta dal deputato più anziano presente.
1Le Commissioni preparano la discussione su tutti gli oggetti di loro competenza, presentando i relativi rapporti. L’esame commissionale considera ogni oggetto nel suo complesso, valutandone anche gli aspetti tecnici, giuridici e finanziari. Sono fatte salve le competenze della Commissione della gestione e delle finanze di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4. 2L’attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni è decisa dal Gran Consiglio in base alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’art. 24a. In caso di urgenza, decide il Presidente.
1Le Commissioni si avvalgono dei Servizi del Gran Consiglio e dell’amministrazione cantonale. 2Le Commissioni possono far capo a mandati esterni.
1Le Commissioni possono discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri. 2Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. 3I Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni decidono la forma in cui si svolgono le riunioni. Le Commissioni e le Sottocommissioni possono riunirsi in presenza presso la Residenza governativa a Bellinzona, in un altro luogo oppure virtualmente in videoconferenza.22
1Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 2Il Presidente vota per ultimo. 3In caso di parità di voti, decide il Presidente. Rapporto commissionale 1. In generale
1La Commissione nomina uno o più relatori. 2I relatori presentano alla Commissione un rapporto scritto che prima di essere approvato dev’essere letto o distribuito in copia ai commissari. 3Una minoranza può presentare alla Commissione un proprio rapporto entro il termine fissato dal Presidente. 4I rapporti devono essere trasmessi al Gran Consiglio almeno 12 giorni prima della deliberazione, riservato il caso di urgenza. 4aUn rapporto commissionale è qualificato di maggioranza o di minoranza in funzione del numero di deputati firmatari al momento della sua trasmissione al Gran Consiglio.23 5I commissari dissenzienti su taluni punti delle motivazioni o delle conclusioni commissionali possono firmare il rapporto con riserva. 2. Termini di consegna
1Il Presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto. 2I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all’Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.24 19 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 20 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 21 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 22 Cpv. introdotto dalla L 24.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 351. 23 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 24 Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160. 3L’Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e può fissare un termine per la presentazione del rapporto.25
Il funzionamento delle Commissioni è per il resto disciplinato, per analogia, dalle norme concernenti il funzionamento del Gran Consiglio. Capitolo terzo Commissione parlamentare d’inchiesta
1Allorché eventi di grande portata istituzionale nel Cantone richiedano uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può, a maggioranza assoluta, istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta. 2Il Gran Consiglio nel decreto istitutivo: – definisce il mandato, il finanziamento e il numero dei membri (almeno 5); – designa i membri; – designa la presidenza.
1La Commissione parlamentare d’inchiesta ha facoltà d’indagine nei confronti: – dell’amministrazione cantonale; – del Consiglio di Stato; – di ogni e qualsiasi ente o corporazione di diritto pubblico; – di enti privati che hanno un mandato pubblico, limitatamente a quanto attiene all’esecuzione del mandato. 2Alla Commissione parlamentare d’inchiesta non può essere opposto il segreto d’ufficio, né la stessa vi è vincolata nel riferire al Gran Consiglio. 3La Commissione parlamentare d’inchiesta decide se sussiste preminenza dell’interesse pubblico a suffragio della conoscenza di un fatto nell’assise parlamentare rispetto ad altri interessi di natura pubblica o privata. 4I membri della Commissione parlamentare d’inchiesta sono tenuti al riserbo più assoluto e restano vincolati al segreto d’ufficio anche dopo il termine dei lavori commissionali, per tutti quei fatti alla stessa sottoposti e non portati a conoscenza del Gran Consiglio.