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Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Ticino · 171.100 · statute

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Contents: 168 provisions
  1. Art. 1 Compiti del Gran Consiglio
  2. Art. 2 Oggetto della presente legge
  3. Art. 3 Convocazione e verifica dei poteri
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 e) …5
  11. Art. 11 Sostituzione di un deputato
  12. Art. 12 Definizione e costituzione
  13. Art. 13 Liste con meno di 5 eletti
  14. Art. 14 Composizione
  15. Art. 15 Ripartizione tra i gruppi
  16. Art. 16 Sedute
  17. Art. 17 Compiti
  18. Art. 18 Presidente
  19. Art. 19 Vicepresidenti
  20. Art. 20 Scrutatori
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Commissione Costituzione e leggi
  23. Art. 23 Commissione giustizia e diritti
  24. Art. 24 Commissione gestione e finanze
  25. Art. 25 Commissioni speciali
  26. Art. 26 Commissioni di controllo
  27. Art. 27 Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione
  28. Art. 28 Sottocommissioni
  29. Art. 29 Rappresentanza nelle Commissioni
  30. Art. 30 Seduta costitutiva
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Compiti delle Commissioni
  33. Art. 33 Mezzi delle Commissioni
  34. Art. 34 Sedute delle Commissioni
  35. Art. 35 Votazioni
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Norme sussidiarie
  39. Art. 39 Costituzione
  40. Art. 40 Facoltà d’indagine e segreto d’ufficio
  41. Art. 41 Procedura
  42. Art. 42 Obbligo di collaborare
  43. Art. 43 Diritti delle persone sentite
  44. Art. 44 Collaborazione del Consiglio di Stato
  45. Art. 45 Rapporti con altre procedure
  46. Art. 46 Rapporto finale
  47. Art. 47 Costituzione e modalità di lavoro
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Collisione di interessi
  51. Art. 51 Immunità parlamentare
  52. Art. 52 Provvedimenti d’ordine
  53. Art. 53 Diritto alla documentazione
  54. Art. 54 Segreto d’ufficio
  55. Art. 55 Obbligo di denuncia
  56. Art. 56 Competenze
  57. Art. 57 Messaggi
  58. Art. 58 Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio
  59. Art. 59 Presenza di funzionari ai dibattiti
  60. Art. 60 Interventi nei lavori commissionali
  61. Art. 61 Audizione commissionale
  62. Art. 62 In generale
  63. Art. 63 Legge
  64. Art. 64 Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale
  65. Art. 65 Decreto legislativo
  66. Art. 66 Concordati
  67. Art. 67 Regolamento
  68. Art. 68 Decreto esecutivo
  69. Art. 69 Modifica di atti
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Redazione e firma degli atti
  75. Art. 75 Obbligo costituzionale
  76. Art. 76 Criteri
  77. Art. 77 Limiti
  78. Art. 78 In materia amministrativa
  79. Art. 79 In materia finanziaria
  80. Art. 80 Diritto d’informazione
  81. Art. 81 Obbligo di informazione
  82. Art. 82 Parere dell’autorità interessata
  83. Art. 83 Raccomandazioni all’autorità responsabile
  84. Art. 84 Petizioni
  85. Art. 85 Diritto di grazia
  86. Art. 86 Ricorsi diretti al Gran Consiglio
  87. Art. 87
  88. Art. 88 Modo di elezione, maggioranza richiesta
  89. Art. 89 Proposte di candidati
  90. Art. 90 Scrutinio
  91. Art. 91 Validità delle schede
  92. Art. 92 Principio
  93. Art. 93 Inizio della procedura
  94. Art. 94 Verifica delle condizioni
  95. Art. 95 Preavviso della Commissione speciale
  96. Art. 96 Decisione del Gran Consiglio
  97. Art. 97 Interpellanza
  98. Art. 98 Interrogazione
  99. Art. 99 Procedura
  100. Art. 100 Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale
  101. Art. 101
  102. Art. 102 Iniziativa in forma elaborata
  103. Art. 103 Iniziativa in forma generica
  104. Art. 104 Controprogetto
  105. Art. 105 Mozione
  106. Art. 106 Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali
  107. Art. 107 Ritiro
  108. Art. 108 Proponenti
  109. Art. 109 Diritto di essere sentiti
  110. Art. 110 Stralcio
  111. Art. 111 Messaggio alla popolazione e alle autorità
  112. Art. 112 Seduta
  113. Art. 113 Convocazione
  114. Art. 114 Giorni di seduta
  115. Art. 115 Termini di convocazione
  116. Art. 116 Ordine del giorno
  117. Art. 117 Obbligo di presenza
  118. Art. 118 Liste di presenza
  119. Art. 119 Numero legale
  120. Art. 120 Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione
  121. Art. 121 Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario
  122. Art. 122 Pubblicità delle sedute
  123. Art. 123 Presenza del pubblico
  124. Art. 124 Mantenimento dell’ordine
  125. Art. 125 Tribuna della stampa
  126. Art. 126 Contatti con i mezzi di informazione
  127. Art. 127 Ordine di intervento
  128. Art. 128
  129. Art. 129 Modalità dell’intervento
  130. Art. 130 Forme previste
  131. Art. 131 Dibattito libero
  132. Art. 132 Dibattito organizzato
  133. Art. 133 Dibattito ridotto
  134. Art. 134 Procedura scritta
  135. Art. 135 Esame commissionale
  136. Art. 136 Emendamento
  137. Art. 137 Proposta d’ordine
  138. Art. 138 Inizio delle deliberazioni
  139. Art. 139 Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
  140. Art. 140 Discussione finale e votazione sul complesso
  141. Art. 141 Commissione di redazione
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147 Votazione eventuale
  148. Art. 148 Organizzazione
  149. Art. 149 Il Segretario generale del Gran Consiglio
  150. Art. 150 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153 Rapporti di servizio dei funzionari
  154. Art. 154 Gestione dei documenti e della corrispondenza
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158 Accesso alla documentazione del Gran Consiglio
  159. Art. 159 Altri diritti dei deputati
  160. Art. 160 Finanziamento del Gran Consiglio
  161. Art. 161 Contributi ai gruppi parlamentari
  162. Art. 162 Indennità di seduta61
  163. Art. 163
  164. Art. 164 Indennità per i Presidenti
  165. Art. 165 Rincaro
  166. Art. 166 Disposizioni esecutive
  167. Art. 167 Abrogazione
  168. Art. 168 Entrata in vigore

168 provisions

Art. 81 Obbligo di informazione

1Le persone al servizio del Cantone sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile. 2Alle persone al servizio del Cantone non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una Commissione. 3Possono essere oggetto di un procedimento disciplinare o amministrativo in ragione di dichiarazioni da loro fatte alla Commissione soltanto su parere conforme della Commissione medesima. 4Sono persone al servizio del Cantone a tenore della presente legge tutte le persone che assolvono compiti di diritto pubblico per incarico di un ente sottoposto all’alta vigilanza, limitatamente a essi.

Art. 82 Parere dell’autorità interessata

All’autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Commissione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.

Art. 83 Raccomandazioni all’autorità responsabile

1Le Commissioni investite di compiti di alta vigilanza possono rivolgere raccomandazioni all’autorità responsabile. 2L’autorità responsabile informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni, nel termine fissato dalle Commissioni. 3Le raccomandazioni medesime e i pareri dell’autorità responsabile vengono pubblicati, se non vi si oppongono interessi degni di protezione. TITOLO VIII Petizioni, diritto di grazia e ricorsi

Art. 84 Petizioni

1Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.37 2La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo: a) di entrare nel merito della petizione e di esaminarla; b) di non entrare nel merito della petizione e di archiviarla; c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.38 3Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio. 4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione. 5Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l’operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.

Art. 85 Diritto di grazia

L’esercizio del diritto di grazia è disciplinato dalla legge speciale.

Art. 86 Ricorsi diretti al Gran Consiglio

I ricorsi diretti al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge sono disciplinati dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio 35 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 36 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 37 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242. 38 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.

Art. 87

1Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio sono immediatamente trasmessi all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Il Presidente ne informa il Gran Consiglio. 2A meno che l’Ufficio presidenziale decida diversamente, il Consiglio di Stato rappresenta il Gran Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti. TITOLO IX Elezioni e destituzioni Capitolo primo Elezioni

Art. 88 Modo di elezione, maggioranza richiesta

1Si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto. 2Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo dei presenti fa stato il numero di schede rientrate. 3Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa. 4In caso di parità di voto la votazione è ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne decida il rinvio a una seduta successiva. 5Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, decide la sorte. 6Il sorteggio è eseguito dal Presidente.

Art. 89 Proposte di candidati

1A meno che la legge disponga diversamente, i candidati vengono proposti al Gran Consiglio dall’Ufficio presidenziale, che ne verifica preventivamente l’eleggibilità. 2Sono riservate le disposizioni speciali concernenti l’elezione dei magistrati.

Art. 90 Scrutinio

1I deputati presenti ricevono una scheda recante l’indicazione dell’elezione e il numero dei candidati da eleggere. 2I deputati depongono la scheda nell’urna. 3Il Presidente prende parte all’elezione. 4Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. 5Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e deve essere ripetuto.

Art. 91 Validità delle schede

1Una scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida. 2Sono nulle le schede che: a) non sono ufficiali; b) sono illeggibili; c) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all’elezione; d) recano più suffragi per lo stesso candidato; e) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati; f) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi. Capitolo secondo Destituzione di membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato

Art. 92 Principio

La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è promossa dall’Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 93 Inizio della procedura

1Il procuratore pubblico notifica all’Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo entro 3 mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. 2L’Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. 3L’Autorità giudiziaria cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuta a comunicarla all’Ufficio presidenziale non appena cresciuta in giudicato.

Art. 94 Verifica delle condizioni

1L’Ufficio presidenziale non dà seguito alla procedura se accerta all’unanimità che la condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica. 2In caso contrario, comunica al Gran Consiglio l’apertura della procedura di destituzione. 3Le decisioni dell’Ufficio presidenziale sono definitive.

Art. 95 Preavviso della Commissione speciale

1Il Gran Consiglio nomina una Commissione speciale di 7 membri incaricata di formulare un preavviso motivato. 2L’interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.

Art. 96 Decisione del Gran Consiglio

1Il Gran Consiglio decide sulla destituzione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri. 2Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. TITOLO X Strumenti parlamentari Capitolo primo Interpellanze e interrogazioni

Art. 97 Interpellanza

1L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell’apposito formulario, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale e che richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo. 2L’interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale. 3L’Ufficio presidenziale, esaminata l’interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente e comunica all’interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono trasformate d’ufficio in interrogazioni. 4Se l’interpellanza è presentata entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno che precede la seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l’urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa.40 5L’interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la breve duplica del rappresentante del Consiglio di Stato. 6Dopo la risposta a un’interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.

Art. 98 Interrogazione

1L’interrogazione è la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo. 2L’interrogazione può essere presentata in ogni tempo, per il tramite dei Servizi del Gran Consiglio che la inviano in copia a tutti i deputati. 3Il Consiglio di Stato risponde all’interrogazione per iscritto entro 60 giorni. La risposta scritta è inviata in copia a tutti i deputati dai Servizi del Gran Consiglio.

Art. 99 Procedura

1Se un’interpellanza o un’interrogazione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali della presente legge. 2Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi 39 Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 137; precedente modifica: BU 2018, 403. 40 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152. 41 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41. essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica espressamente l’esistenza di tale impedimento. 3Le interpellanze e le interrogazioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati. 4I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio. Capitolo secondo Iniziative, mozioni e risoluzioni

Art. 100 Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale

1La proposta di revisione totale della Costituzione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio. 2La proposta viene direttamente sottoposta al voto popolare preliminare. Iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e iniziativa in materia legislativa

Art. 101

I membri del Gran Consiglio esercitano il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione cantonale e legislativa: a) mediante iniziativa in forma elaborata, proponendo un progetto di articolo costituzionale, di legge o di decreto legislativo; b) mediante iniziativa in forma generica, proponendo l’elaborazione di un progetto di articolo costituzionale, di legge o di decreto legislativo.

Art. 102 Iniziativa in forma elaborata

1L’iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto. 2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati, assegnata a una Commissione e trasmessa al Consiglio di Stato. 3Il Consiglio di Stato comunica entro 2 mesi se intende esprimersi con un messaggio entro un termine massimo di 9 mesi dalla presentazione dell’iniziativa. 4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell’iniziativa. 5Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione entro il termine indicato al capoverso precedente, l’iniziativa viene direttamente discussa dal plenum.42

Art. 103 Iniziativa in forma generica

1L’iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto. 2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale, sentito il Consiglio di Stato, riferisce entro 3 mesi proponendo: a) di dare seguito all’iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l’elaborazione del progetto previsto dall’iniziativa; b) di non accettare l’iniziativa. 3Se è votata l’urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all’iniziativa, secondo il cpv. 2 lett. a). 4Il Consiglio di Stato dà seguito all’elaborazione del progetto previsto dall’iniziativa generica entro 6 mesi dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio. 5Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.

Art. 104 Controprogetto

Il Consiglio di Stato o la Commissione incaricata possono opporre un controprogetto a un’iniziativa parlamentare.

Art. 105 Mozione

1La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale. 2Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato. 42 Cpv. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41. 43 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41. 3È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante. 4Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi. 5Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione. 6In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine. 7La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno.44 8Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata, rispettivamente del Gran Consiglio. 9Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle misure adottate.

Art. 106 Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali

1I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone. 2La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente. 3Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida di sentire l’avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.

Art. 107 Ritiro

Il firmatario di un atto parlamentare può ritirarlo in ogni momento, prima della decisione del Gran Consiglio.

Art. 108 Proponenti

Se un’iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali.

Art. 109 Diritto di essere sentiti

Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.

Art. 110 Stralcio

1Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati. 2I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.

Art. 111 Messaggio alla popolazione e alle autorità

Di fronte a problemi di particolare rilevanza politica o che suscitano particolare tensione nel Cantone, l’Ufficio presidenziale può proporre un messaggio nella forma della risoluzione generale, indirizzato alla popolazione o a qualsiasi autorità. TITOLO XI Organizzazione delle sedute Capitolo primo In generale

Art. 112 Seduta

Una seduta del Gran Consiglio è costituita da una o più riunioni, di regola in giorni consecutivi. 44 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152. 45 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.

Art. 113 Convocazione

1Il Presidente convoca il Gran Consiglio in seduta quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno 30 deputati. 2La convocazione contiene l’ordine del giorno, è inviata ai deputati con gli atti e pubblicata sul Foglio ufficiale.

Art. 114 Giorni di seduta

1Le sedute sono tenute in giorni feriali, escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto. 2L’Ufficio presidenziale elabora un programma annuale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 115 Termini di convocazione

1Gli avvisi di convocazione con l’ordine del giorno e gli atti devono essere trasmessi ai deputati almeno 12 giorni prima della seduta. 2Se tale termine non è osservato, in caso di opposizione da parte di almeno 3 deputati, il Gran Consiglio può deliberare solo con il voto d’urgenza. 3Le norme del primo e del secondo capoverso non sono applicabili alla seduta costitutiva.

Art. 116 Ordine del giorno

1Nell’ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione. 2Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande. 3Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall’Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta. 4Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno, purché venga votata l’urgenza: a) su proposta dell’Ufficio presidenziale; b) su proposta di un gruppo parlamentare; c) su proposta della Commissione designata.46

Art. 117 Obbligo di presenza

1Il deputato è tenuto a partecipare a tutte le sedute. 2In caso d’impedimento, deve darne notizia al Presidente, indicando i motivi. 3Il deputato assente per 3 volte consecutive senza averne indicato i motivi al Presidente può da questi essere ammonito alla prossima seduta. 4L’ammonimento è menzionato a verbale e notificato per iscritto al deputato interessato; se questi ritiene il provvedimento infondato, può reclamare entro 5 giorni dalla notifica al Gran Consiglio, che decide senza discussione.

Art. 118 Liste di presenza

1All’inizio di ogni seduta i deputati si iscrivono nella lista di presenza deposta nell’aula. 2Il Presidente dichiara aperta la seduta, accertata la presenza del numero legale. 3La lista di presenza è ritirata mezz’ora dopo l’inizio della riunione; i deputati che raggiungono la seduta dopo questo termine si annunciano al Presidente tramite i Servizi del Gran Consiglio. 4Ritardi e partenze anticipate possono comportare decurtazioni delle indennità di seduta, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio presidenziale.

Art. 119 Numero legale

1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. 2È competenza del Presidente verificare in ogni momento la presenza del numero legale.

Art. 120 Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione

Il Gran Consiglio decide sul bilancio consuntivo e sulla gestione dell’anno precedente entro la fine di giugno; decide sul bilancio preventivo dell’anno seguente entro la fine di dicembre, a condizione che il Consiglio di Stato rispetti i termini di pubblicazione previsti dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato. 46 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.

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