Art. 121 Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario
1Il Gran Consiglio discute le linee direttive e il piano finanziario in occasione dell’esame
del bilancio preventivo dell’anno successivo a quello delle elezioni cantonali.
2Il Gran Consiglio discute gli aggiornamenti alle linee direttive e al piano finanziario in occasione
dell’esame dei bilanci preventivi per i successivi anni.
Capitolo secondo
Pubblicità e ordine delle sedute
Art. 122 Pubblicità delle sedute
1Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
2La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante streaming audio e video, con registrazioni
audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso.47
Art. 123 Presenza del pubblico
1Il pubblico non è ammesso in aula; assiste alle sedute dalle tribune che gli sono
riservate, in silenzio, astenendosi da manifestazioni di approvazione o di dissenso.
2Chi contravviene a queste disposizioni può essere allontanato o espulso per ordine del Presidente.
Art. 124 Mantenimento dell’ordine
1Il Presidente vigila al mantenimento dell’ordine nell’aula parlamentare, nella sua
prossimità e nelle tribune del pubblico e della stampa. A tale scopo dispone degli uscieri e, se del
caso, degli agenti di polizia.
2In caso di disordini o tumulti, il Presidente può sempre sospendere o chiudere la seduta o ordinare
lo sgombero del pubblico.
3La seduta resta sospesa fino a esecuzione di questo ordine.
4Verificandosi durante una seduta un reato di azione pubblica, il Presidente provvede alla denuncia
all’autorità giudiziaria.
Art. 125 Tribuna della stampa
1I rappresentanti della stampa assistono alle deliberazioni dalla tribuna loro riservata.
2L’accesso a questa tribuna è riservato alle persone autorizzate dalla Cancelleria dello Stato.
3Le riprese multimediali sono disciplinate dall’Ufficio presidenziale.
Art. 126 Contatti con i mezzi di informazione
I contatti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dal Segretario generale
e, per oggetti di competenza delle singole Commissioni, dai Presidenti delle stesse.
TITOLO XII
Deliberazioni del Gran Consiglio
Capitolo primo
Interventi
Art. 127 Ordine di intervento
1La parola dev’essere chiesta al Presidente, che l’accorda secondo il seguente ordine: i
relatori, i portavoce dei gruppi e dei partiti non formanti gruppo, gli altri deputati per ordine di
iscrizione, i Consiglieri di Stato.
2In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per
primo la parola.
2aIn caso di discussione di iniziative popolari, il deputato designato a tal fine dal rappresentante dei
promotori, rispettivamente dal primo firmatario, prende per primo la parola. La designazione del
deputato è comunicata per iscritto, dal rappresentante dei promotori o dal primo firmatario, all’Ufficio
presidenziale.48
3Il Presidente non può partecipare alle discussioni del Gran Consiglio.
Diritto di parola e durata degli interventi
47 Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 17.6.2022 - BU 2022, 156.
48 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Art. 128
1Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 3 minuti.
2L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni, risoluzioni e iniziative popolari
non deve eccedere i 5 minuti.
3Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell'oggetto, un deputato
può prendere la parola al massimo due volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si
applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all'autore di una proposta.
4Il Presidente può concedere tempi supplementari limitati a 3 minuti ai Consiglieri di Stato e ai
relatori commissionali.
5Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa,
di un'interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in discussione,
indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso. L'intervento è limitato a 3
minuti.
6È sempre premesso chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per
presentare una proposta d'ordine o per fatto personale. L'intervento è limitato a 3 minuti.
7È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che
un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni un giudizio od opinioni manifestamente diversi
o contrari ai propri.
8Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.
Art. 129 Modalità dell’intervento
1L’oratore deve attenersi all’argomento in discussione e astenersi da manifeste
ripetizioni.
2In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all’ordine. Se il deputato non vi
dà seguito, il Presidente gli toglie la parola.
Capitolo secondo
Forme di deliberazione
Art. 130 Forme previste
1Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:
- dibattito libero;
- dibattito organizzato;
- dibattito ridotto;
- procedura scritta.
2La forma di deliberazione è decisa dall’Ufficio presidenziale, su proposta motivata della
Commissione interessata ed è indicata nell’ordine del giorno.50
3L'Ufficio presidenziale può proporre l’aumento dei tempi massimi d'intervento per ogni forma di
dibattito in funzione dell'oggetto trattato.51
Art. 131 Dibattito libero
1Nel dibattito libero ogni intervento è limitato a un massimo di:
- 3 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;
- 10 minuti per il portavoce dei gruppi;
- 5 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo;
- 10 minuti per i relatori;
- 15 minuti per i Consiglieri di Stato.
2La forma del dibattito libero è obbligatoria per le deliberazioni su modifiche costituzionali.
Art. 132 Dibattito organizzato
1Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente
dall’Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti a un gruppo, il
rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.
2I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il
tempo di parola che loro spetta.
49 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81 e 118; precedenti modifiche:
BU 2018, 195; BU 2020, 33.
50 Cpv. modificato dalla L 7.11.2016; in vigore dal 30.12.2016 - BU 2016, 527.
51 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81.
52 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81.
Art. 133 Dibattito ridotto
1Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e
dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti
commissionali.
2Il tempo massimo di ogni intervento è:
- 6 minuti per i portavoce dei gruppi;
- 4 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo;
- 8 minuti per i relatori;
- 10 minuti per il Consiglio di Stato.53
Art. 134 Procedura scritta
Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito.
Capitolo terzo
Procedura per le deliberazioni
Art. 135 Esame commissionale
1Il Gran Consiglio non può deliberare su un oggetto, tranne nei casi espressamente
stabiliti dalla presente legge, se non sulla base di un rapporto scritto della Commissione designata.
2Si può prescindere dall’esame commissionale su decisione dell’Ufficio presidenziale o quando sia
decisa l’urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull’oggetto.
Art. 136 Emendamento
1L’emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa
a modificare il progetto legislativo in discussione.54
2Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del venerdì mattina che
precede il primo giorno della seduta.55
3Non possono essere presentati emendamenti al testo di un’iniziativa elaborata; è invece consentito
presentare emendamenti al testo di un controprogetto all’iniziativa.
4Su decisione dell’Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione
competente, gli emendamenti devono essere presentati almeno 7 giorni prima dell’inizio della
seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai deputati. Il termine non
vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.56
5Per il dibattito sugli emendamenti la forma di deliberazione corrisponde a quella prevista per la
discussione della trattanda.57
Art. 137 Proposta d’ordine
1Una proposta d’ordine (eccezione di incompetenza, sospensione o rinvio a una
Commissione, all’Ufficio presidenziale o al Consiglio di Stato) ha la precedenza nella discussione e
nel voto.
2L’eccezione di incompetenza ha la precedenza sulla proposta di sospensione e quest’ultima su
quella di rinvio.
3Una proposta d’ordine può essere formulata in ogni tempo nel corso delle deliberazioni. La
discussione deve limitarsi alla stessa.
Art. 138 Inizio delle deliberazioni
1Le deliberazioni sono aperte con la discussione di entrata in materia.
2L’entrata in materia dev’essere sottoposta a votazione, a meno che il Gran Consiglio non sia tenuto,
per la natura dell’oggetto, a entrare nel merito.
3Non vi è, in particolare, voto di entrata in materia per l’esame di iniziative, mozioni, proposte
d’iniziativa cantonale, proposte di risoluzione, petizioni, ricorsi o domande di grazia, nonché per
l’esame dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato. In tali casi, il Gran Consiglio si pronuncia
direttamente sull’oggetto o, in presenza di una proposta commissionale, sulla stessa. È in ogni caso
riservato il diritto dell’autore di un’iniziativa di chiedere che la medesima venga posta in votazione
prima di un eventuale controprogetto.
53 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81.
54 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
55 Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
56 Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
57 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
4In presenza di più rapporti commissionali, il voto di entrata in materia verte sulle proposte del
rapporto di maggioranza.
5Qualora venga respinta l’entrata in materia sulle proposte del rapporto di maggioranza, si mette in
votazione l’entrata in materia sulle proposte contenute in eventuali rapporti di minoranza.
6In presenza di più rapporti di minoranza, essi vengono posti in votazione eventuale, secondo l’art.
147, al fine di determinare il rapporto sulle cui proposte dovrà essere messa in votazione l’entrata
in materia.
7Se il Gran Consiglio respinge l’entrata in materia, la proposta è da considerare respinta.
8I cpv. 4 a 7 si applicano per analogia alla messa in votazione dei rapporti commissionali su un
oggetto per il quale non è previsto il voto di entrata in materia.
Art. 139 Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
1Accettata in votazione, se del caso, l’entrata in materia, il Gran Consiglio passa
all’esame del progetto, articolo per articolo o capitolo per capitolo, mettendo in votazione eventuali
proposte di emendamento, se del caso secondo le modalità previste all’art. 147.
2Ogni articolo o capitolo è messo in votazione; il Presidente può tuttavia dichiararne l’adozione
quando non sia fatta esplicita opposizione.
3Se la modifica di un articolo o di un capitolo implica la modifica di altri, il Gran Consiglio vota
separatamente su ognuna di esse.
Art. 140 Discussione finale e votazione sul complesso
1Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul
complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio.
2Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli.
3Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame.
4Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l’oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle
deliberazioni.
5Al termine della votazione sul complesso, il Presidente, quando occorre, domanda al Consiglio di
Stato se intende chiedere una seconda lettura.
Art. 141 Commissione di redazione
1Chiusa la discussione sul complesso e prima della votazione finale, salvo che il progetto
iniziale non sia stato variato, oppure che il Gran Consiglio decida altrimenti, ogni disegno di riforma
costituzionale, di legge o di decreto legislativo di carattere obbligatorio generale può essere
sottoposto a una Commissione di redazione perché sia riveduto o coordinato.
2La Commissione di redazione si compone del relatore della Commissione e di almeno 2 deputati.
3In ogni caso, la Commissione di redazione può solo provvedere a modifiche di pura forma o a
rettifiche di errori redazionali, lasciando immutata la sostanza delle deliberazioni del Gran Consiglio.
Seconda lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
1. Principio
Art. 142
1Se il Consiglio di Stato chiede una seconda lettura, il Gran Consiglio procederà in tal
senso.
2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di 3
mesi.
3È sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un progetto di legge o di decreto legislativo di
sua iniziativa, prima della sua definitiva accettazione.
2. Procedura
Art. 143
1Nella seconda lettura si discute sul testo votato in prima lettura, con le modifiche
proposte dal Consiglio di Stato.
2In seconda lettura la discussione e il voto avvengono come disposto per la prima, senza
discussione né voto sull’entrata in materia; la Commissione di redazione o, se del caso, una
Commissione provvede nondimeno alle opportune verifiche prima del voto sul complesso.
3La decisione adottata dal Gran Consiglio in seconda lettura è definitiva.
Capitolo quarto
Votazioni
Decisioni
1. In generale
Art. 144
1Il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione
contraria della Costituzione o della legge.
2In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all’inizio della seduta successiva
ad esclusione di quelle sul preventivo e sul consuntivo, la cui ripetizione avviene immediatamente.
In entrambi i casi, verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.58
3Il Presidente, o chi ne fa le veci, non prende parte alle votazioni palesi.59
2. Urgenza
Art. 145
Ogni decisione sull’urgenza deve raccogliere il voto affermativo di almeno 2/3 dei votanti.
Modo di votazione, maggioranza assoluta, computo dei voti, pubblicazione dei risultati
Art. 146
1La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio
segreto.
2…60
3La maggioranza assoluta equivale alla metà più 1 dei membri del Gran Consiglio.
4La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale
superiore di almeno un’unità a quello dei voti computabili.
5Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le
schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.
6Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati
e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
7Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo
quello sul complesso.
8In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione avviene per appello nominale.
Art. 147 Votazione eventuale
1Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale.
2Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione,
quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
3In caso di parità, per determinare l’esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte
interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.
4La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
TITOLO XIII
Servizi del Gran Consiglio
Art. 148 Organizzazione
1I Servizi del Gran Consiglio comprendono in particolare:
- il Segretario generale del Gran Consiglio;
- il Consulente giuridico del Gran Consiglio;
- i segretari di commissione e redattori;
- un responsabile della gestione amministrativa.
2I Servizi del Gran Consiglio dipendono direttamente dall’Ufficio presidenziale.
Art. 149 Il Segretario generale del Gran Consiglio
1Il Segretario generale dirige i Servizi del Gran Consiglio e ne coordina le attività.
2Il Segretario generale fa capo ai servizi centrali dell’amministrazione cantonale, segnatamente per
quanto attiene agli aspetti finanziari, logistici e relativi alla gestione del personale dei Servizi del
Gran Consiglio.
3Il Segretario generale organizza la propria supplenza.
Art. 150 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio
1Il Consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l’Ufficio presidenziale e le
Commissioni nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente.
I segretari delle Commissioni
58 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
59 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
60 Cpv. abrogato dalla L 10.10.2016; in vigore dal 2.12.2016 - BU 2016, 485.
Art. 151
1I segretari delle Commissioni coadiuvano le medesime, in particolare i loro Presidenti,
nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2Se necessario, i segretari delle Commissioni, d’intesa con i Presidenti delle Commissioni e il
Dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente
dell’amministrazione cantonale.
Collaborazione dei Servizi del Gran Consiglio con l’amministrazione cantonale e con terzi
Art. 152
1I Servizi del Gran Consiglio hanno relazioni dirette con i servizi dell’amministrazione
cantonale; all’occorrenza, ne informano previamente il Dipartimento competente.
2Se il loro mandato lo esige, i Servizi del Gran Consiglio possono chiedere informazioni generali,
tecniche e giuridiche ai servizi del Consiglio di Stato nonché ai Dipartimenti e ai loro servizi.
Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste.
3L’amministrazione consegna ai Servizi del Gran Consiglio, in quanto ne sia autorizzata dal
Consiglio di Stato, gli atti necessari all’adempimento dei loro compiti.
4Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative
necessarie per lo svolgimento dell’attività parlamentare, i Servizi del Gran Consiglio fanno capo, su
mandato del Gran Consiglio o dei suoi organi, ai servizi dell’amministrazione cantonale.
5I Servizi del Gran Consiglio possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.
Art. 153 Rapporti di servizio dei funzionari
1Il Segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio
presidenziale. Alla nomina si applica, per analogia, l’art. 88 della presente legge.
2Gli altri funzionari sono nominati dall’Ufficio presidenziale.
3Riservato il cpv. 4, le decisioni riguardanti il rapporto d’impiego dei funzionari del Gran Consiglio,
nonché i procedimenti amministrativi e disciplinari nei loro confronti, sono di competenza dell’Ufficio
presidenziale. Esso può avvalersi della collaborazione dei servizi dell’amministrazione cantonale.
4Le decisioni riguardanti la disdetta del rapporto d’impiego del Segretario generale del Gran
Consiglio sono di competenza del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Il Gran
Consiglio decide, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.
5Contro le decisioni di cui al presente articolo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
6Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo.
7Rimane riservata l’applicazione dell’art. 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.
TITOLO XIV
Documentazione e verbali del Gran Consiglio
Art. 154 Gestione dei documenti e della corrispondenza
Devono essere tenuti:
a) copia degli atti e delle comunicazioni indirizzati al Gran Consiglio o inviati da quest’ultimo alle
autorità e ai privati;
b) il verbale delle sedute del Gran Consiglio;
c) l’elenco e la raccolta dei messaggi del Consiglio di Stato e dei rapporti delle Commissioni, dei
ricorsi, delle petizioni, delle proposte d’iniziativa e di risoluzione, delle mozioni, delle
interpellanze e delle interrogazioni;
d) il registro dei deputati e l’elenco delle Commissioni;
e) i verbali delle Commissioni, i documenti e le informazioni raccolte per l’esame dei singoli
oggetti;
f) la corrispondenza dell’Ufficio presidenziale, delle Commissioni e dei Servizi del Gran Consiglio.
Verbale delle sedute del Gran Consiglio
1. Contenuto
Art. 155
1Il Segretario generale è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere:
a) l’elenco dei deputati presenti e degli assenti con o senza giustificazione;
b) l’elenco e il testo dei messaggi e dei rapporti del Consiglio di Stato;
c) il testo delle petizioni e delle iniziative presentate al Gran Consiglio;
d) il testo dei rapporti delle Commissioni;
e) le discussioni e il testo delle decisioni del Gran Consiglio;
f) l’esito delle votazioni con l’indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e, in caso
di votazione per appello nominale, l’indicazione del voto espresso da ogni deputato;
g) il testo delle mozioni, delle interpellanze e delle relative risposte e discussioni;
h) l’elenco delle interrogazioni e delle relative risposte.
2Le discussioni del Gran Consiglio sono registrate e riportate nel verbale.
2. Pubblicazione, reclami e rettificazioni
Art. 156
1Il verbale è trasmesso dai Servizi del Gran Consiglio ai deputati entro 6 mesi dalla
chiusura della seduta.
2Entro 1 mese dalla trasmissione, i deputati possono presentare reclamo all’Ufficio presidenziale
contro il contenuto del verbale.
3Sul reclamo non ammesso dall’Ufficio presidenziale decide il Gran Consiglio.
4Le rettifiche al verbale possono riferirsi solo a errori od omissioni nella trascrizione; nessuna
decisione del Gran Consiglio può essere modificata.
3. Firma
Art. 157
1Decorso il termine di reclamo, il verbale si ritiene approvato; esso è firmato dal
Presidente e dal Segretario generale.
2Dopo 5 anni dall’approvazione del verbale, la registrazione delle discussioni è offerta all’Archivio di
Stato.
3I verbali del Gran Consiglio sono pubblici.
Art. 158 Accesso alla documentazione del Gran Consiglio
1Alla documentazione hanno accesso i deputati, i membri del Consiglio di Stato e i
funzionari da quest’ultimo autorizzati. Sono riservate le disposizioni riguardanti l’accesso ai verbali
e alla documentazione delle Commissioni parlamentari e dell’Ufficio presidenziale.
2Per l’accesso alla documentazione e l’uso della stessa, devono essere rispettate le norme che
tutelano la confidenzialità e la protezione dei dati.
3Terzi possono richiedere l’accesso a documenti ufficiali conformemente alla legge
sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011. Le domande di accesso devono
essere inoltrate all’Ufficio presidenziale o, trattandosi di documenti commissionali, alla Commissione
interessata.
Art. 159 Altri diritti dei deputati
L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza la documentazione e il materiale che deve
essere distribuito ai deputati.
TITOLO XV
Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati
Art. 160 Finanziamento del Gran Consiglio
L’Ufficio presidenziale, su proposta del Segretario generale, allestisce il progetto di
preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi e lo trasmette al Consiglio di Stato che lo inserisce
nei conti generali dello Stato.