1La Commissione parlamentare d’inchiesta determina in conformità del suo mandato e
della presente legge i provvedimenti procedurali necessari allo svolgimento dei lavori.
2Essa si dota di un regolamento proprio.
3La Commissione ha i medesimi diritti della Commissione gestione e finanze nell’esercizio dell’alta
vigilanza e inoltre può sentire le persone interessate dai fatti oggetto d’inchiesta, interrogare
testimoni e chiedere la produzione di documenti.
4La Commissione può avvalersi di periti e procedere a ispezioni e sopralluoghi.
5All’assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge,
la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 42 Obbligo di collaborare
1Chiunque, come testimone, rende falsa deposizione o, come perito, rende falso
accertamento o fornisce falsa perizia davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta è punito in
conformità dell’articolo 307 del Codice penale svizzero.
2Chiunque, senza causa legale, rifiuta di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito
in conformità dell’articolo 292 del Codice penale svizzero.
Art. 43 Diritti delle persone sentite
1Ogni persona sentita ha diritto di sapere se lo è in qualità di persona interessata dai fatti
oggetto d’inchiesta, testimone, esperto o altro.
2Ogni persona sentita ha il diritto di proporre le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di
audizione.
25 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
3Ogni persona sentita ha il diritto, qualora la Commissione parlamentare d’inchiesta accerti elementi
a suo carico, di esserne informata, nonché di proporre le proprie osservazioni in merito.
4La Commissione parlamentare d’inchiesta ha l’obbligo di informare gli interessati del tenore del
presente articolo, così come di quello degli art. 292 e 307 del Codice penale svizzero.
Art. 44 Collaborazione del Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato ha diritto a che un proprio rappresentante presenzi ai lavori
commissionali, salvo preminenti esigenze di inchiesta.
2Il Consiglio di Stato ha diritto di essere informato degli elementi riscontrati a carico dei suoi membri
e più in generale dell’amministrazione nonché di pronunciarsi in merito.
3Il Consiglio di Stato ha diritto di presentare al Gran Consiglio un proprio rapporto pedissequo a
quello commissionale.
Art. 45 Rapporti con altre procedure
1Se è istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta, le altre Commissioni cessano
di occuparsi dei fatti e delle responsabilità che essa è incaricata di accertare.
2L’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta non sospende alcuna procedura a
carattere civile, amministrativo o penale.
3Per giustificati motivi, sentito il Consiglio di Stato, la Commissione d’inchiesta può decidere di
vietare o sospendere, totalmente o parzialmente, indagini disciplinari o amministrative del Cantone
inerenti ai fatti e alle responsabilità che essa è incaricata di accertare.
Art. 46 Rapporto finale
1Il rapporto finale della Commissione dovrà riassumere i fatti accertati e contenere le
conseguenti raccomandazioni all’indirizzo del Gran Consiglio. La Commissione gode del diritto di
iniziativa di cui alla presente legge.
2Se la maggioranza commissionale non intende rivelare dei fatti accertati siccome ininfluenti ai fini
dell’adempimento del mandato, la minoranza può chiedere che di ciò venga fatta espressa
menzione nel rapporto finale.
3Prima della presentazione del rapporto finale al Gran Consiglio, alle persone cui sono mossi
rimproveri dev’essere data la possibilità di esaminare la parte del testo che le riguarda e di
esprimersi dinanzi alla Commissione oralmente o per iscritto entro un congruo termine.
Capitolo quarto
Intergruppi
Art. 47 Costituzione e modalità di lavoro
1I deputati che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi
parlamentari.
2Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari e devono annunciare la propria
costituzione e i propri membri al Segretario generale del Gran Consiglio.
3Gli intergruppi non hanno diritto a indennità.
4Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i
loro lavori.
5Gli intergruppi non possono agire in nome del Gran Consiglio.
TITOLO IV
Diritti e doveri dei deputati
Registro delle relazioni d’interesse
1. Comunicazione
Art. 48
1Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto i Servizi del Gran Consiglio:
a) della sua attività professionale;
b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico
e privato;
c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d’interesse;
d) della sua partecipazione ad altri organi istituzionali.
2Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente.
3È fatto salvo il segreto professionale.
4I Servizi del Gran Consiglio tengono un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.
2. Vigilanza
Art. 49
L’Ufficio presidenziale vigila sul rispetto di queste norme e può inappellabilmente imporre
a un deputato di far iscrivere una relazione d’interesse nel registro.
Art. 50 Collisione di interessi
1Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è
collisione d’interessi.
2La collisione d’interessi è presunta se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il
partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli;
fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.
3È parimenti presunta, se l’oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli
amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.
4L’interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi
organi, salvo per il voto di scarico.
5Non vi è obbligo di astensione nell’esame e nell’adozione di disegni di legge.
6L’obbligo di astensione di cui al cpv. 1 si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel
plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi.
7Il deputato tenuto all’obbligo di astensione deve lasciare la sala prima della discussione e del voto.
8In caso di contestazione, decide l’Ufficio presidenziale.
Art. 51 Immunità parlamentare
1Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le
espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio,
delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con
l’autorizzazione del Gran Consiglio.
2Il Gran Consiglio decide se togliere l’immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il
preavviso dell’Ufficio presidenziale. All’interessato è data la possibilità di esprimersi davanti
all’Ufficio presidenziale.
3La decisione di togliere l’immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La
votazione avviene a scrutinio segreto.
4Un deputato può rinunciare volontariamente all’immunità parlamentare.
Art. 52 Provvedimenti d’ordine
1Il Presidente richiama all’ordine il deputato che abusa dell’immunità parlamentare, in
particolare mediante espressioni manifestamente offensive, oppure contravviene in altro modo alla
legge.
2Se il richiamo non bastasse, il Presidente gli toglie la parola, rispettivamente stralcia o interseca il
documento con il quale viene commesso l’abuso.
3Il Presidente richiama all’ordine il deputato o il Consigliere di Stato che turba le discussioni con
osservazioni, interruzioni o in altro modo; se al richiamo non è dato seguito, il Presidente lo
ammonisce.
4In caso di persistenza, il Presidente può escludere il deputato per il tempo rimanente della riunione
o seduta, privandolo della relativa indennità.
5In caso di opposizione da parte dell’interessato, il Gran Consiglio decide immediatamente senza
discussione.
Art. 53 Diritto alla documentazione
1Ogni deputato ha diritto alle informazioni e alla documentazione necessaria per i
dibattiti, riservate le leggi speciali.
2L’accesso ai verbali e ai documenti di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai
membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa.
3L’accesso ai verbali e ai documenti dell’Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri
dell’Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso.
4Per le necessità dell’attività parlamentare, i deputati possono far capo al Centro di legislazione e
di documentazione.
Art. 54 Segreto d’ufficio
1I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto vengano a conoscenza di
fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi
preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione dei dati personali o per riguardo a
un procedimento in corso.
2L’autorità che comunica un’informazione o un documento coperto dal segreto d’ufficio lo deve
indicare esplicitamente.
Art. 55 Obbligo di denuncia
1Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all’Ufficio
presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio
della sua funzione.
2Nel caso di segnalazione all’Ufficio presidenziale, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
TITOLO V
Rapporti con il Consiglio di Stato
Capitolo primo
Principi generali
Art. 56 Competenze
1L’Ufficio presidenziale o, nei casi di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni
tengono i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.
2I Presidenti e i relatori delle Commissioni possono anche rivolgersi direttamente al direttore del
Dipartimento competente, rispettivamente al competente funzionario dirigente.
Capitolo secondo
Interventi del Consiglio di Stato nei lavori del Gran Consiglio
Art. 57 Messaggi
1Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per
iscritto nella forma di un messaggio.
2Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i Servizi del Gran
Consiglio, l’incarto completo, con l’indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.
3Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell’oggetto proposto
nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.
4Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 18 mesi dalla data della sua attribuzione formale
a una Commissione.27
5Per oggetti particolarmente complessi, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un
termine superiore ai 18 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.28
Art. 58 Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio
Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio
e può intervenire su ogni oggetto.
Art. 59 Presenza di funzionari ai dibattiti
1Il Cancelliere dello Stato può assistere alle sedute del Gran Consiglio e intervenire su
aspetti di carattere tecnico e amministrativo di competenza della Cancelleria dello Stato.
2Gli altri funzionari cantonali, o eventuali esperti, la cui presenza sia espressamente richiesta dal
Consiglio di Stato o dal direttore del Dipartimento, assistono in aula ai lavori parlamentari.
3Il relatore può pure richiedere la presenza di funzionari dei Servizi del Gran Consiglio o di esperti
o, in accordo con il Consiglio di Stato o con il direttore del Dipartimento, di funzionari cantonali.
Art. 60 Interventi nei lavori commissionali
1Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è rappresentato
dal direttore del Dipartimento competente, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida
diversamente.
2A richiesta della Commissione, un rappresentante del Consiglio di Stato deve intervenire nei lavori,
rispettivamente a sua richiesta deve essere sentito.
3Il Consiglio di Stato, o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente, può
delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori
commissionali.
26 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50.
27 Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
28 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
4I servizi dell’amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con le Commissioni.
Art. 61 Audizione commissionale
1Nell’ambito degli oggetti di sua competenza una Commissione può procedere
all’audizione di un Consigliere di Stato, anche se non vi sono messaggi o iniziative pendenti.
2Su richiesta del Consigliere di Stato, i quesiti dovranno essere presentati per iscritto almeno 10
giorni prima dell’audizione.
3Su richiesta della Commissione, o di sua iniziativa, il Consigliere di Stato dopo l’audizione può
prendere posizione per iscritto entro 1 mese dall’audizione.
4Se la Commissione lo ritiene opportuno, riferisce al Gran Consiglio con un rapporto, non soggetto
a discussione da parte del plenum, allegando l’eventuale presa di posizione scritta del Consiglio di
Stato.
Capitolo terzo29
Evasione e attuazione degli atti parlamentari
Rendiconto
Art. 61a30 Almeno una volta all’anno è pubblicato in internet, a cura dei Servizi del Gran Consiglio,
un rendiconto aggiornato degli atti parlamentari non ancora evasi o attuati. Il Consiglio di Stato è
tenuto a fornire le opportune spiegazioni.
TITOLO VI
Leggi, decreti, concordati e regolamenti
Art. 62 In generale
1Sono di competenza del Gran Consiglio:
a) la legge;
b) il decreto legislativo.
2Sono di competenza del Consiglio di Stato:
a) il regolamento;
b) il decreto esecutivo.
3Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di esercitare il diritto di
veto sugli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti che comportano aggravi fiscali, su
richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati.31
Art. 63 Legge
1La legge è l’atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere
generale e astratto.
2La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono
obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l’organizzazione, la
competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali
è prescritta da una disposizione speciale.
3La legge è munita della clausola referendaria, se non è giudicata di natura urgente ai sensi della
Costituzione cantonale.
Art. 64 Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale
1La competenza di emanare il diritto cantonale di applicazione alla legislazione federale
spetta al Gran Consiglio.
2Questa competenza può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
Art. 65 Decreto legislativo
1Sono adottati nella forma del decreto legislativo:
a) gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto;
b) gli atti di portata generale o d’importanza finanziaria secondo l’art. 42 della Costituzione
cantonale che non contengono norme di diritto;
c) gli atti di carattere obbligatorio generale giudicati di natura urgente ai sensi dell’art. 43 della
Costituzione cantonale;
29 Capitolo introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
30 Art. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
31 Cpv. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
d) gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle
che comportano una spesa soggetta a referendum;
e) tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto.
2Gli atti di cui alle lett. a), b) e d) sono muniti della clausola referendaria.
Art. 66 Concordati
1Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l’Ufficio
presidenziale, dell’apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica
di un concordato intercantonale.
2La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato
e sull’evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all’intenzione del Consiglio di
Stato, tramite l’Ufficio presidenziale.
3La Commissione designata può, se del caso, partecipare ai lavori di eventuali commissioni
intercantonali.
Art. 67 Regolamento
1Il regolamento è l’atto normativo di competenza del Consiglio di Stato di durata
indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto.
2Il regolamento disciplina l’applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee
alla stessa.
Art. 68 Decreto esecutivo
Il decreto esecutivo è l’atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata
contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari.
Art. 69 Modifica di atti
Le leggi, i regolamenti e i decreti possono essere modificati solo rispettando la
competenza e la procedura applicabili per la loro adozione.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Leggi e decreti legislativi
Art. 70
1Le leggi e i decreti legislativi soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Essi entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.
3La competenza di stabilire l’entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di
Stato.
4Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo
stesso.
2. Clausola d’urgenza
Art. 71
1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura
urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran
Consiglio.
2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere
rinnovato in via d’urgenza.
3. Decreti legislativi non soggetti a referendum
Art. 72
1I decreti legislativi non soggetti a referendum entrano in vigore alla data fissata dal Gran
Consiglio.
2La competenza di stabilire la data di entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al
Consiglio di Stato.
3Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo
stesso.
4. Atti emanati dal Consiglio di Stato
Art. 73
I regolamenti e i decreti esecutivi emanati dal Consiglio di Stato entrano in vigore con la
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi, a meno che il Consiglio di Stato non stabilisca altra
data.
32 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
5. Atti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio
Art. 73a33 Gli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti soggetti al diritto di veto del Gran
Consiglio di cui all’art. 62 cpv. 3 sono pubblicati nel Foglio ufficiale e possono essere messi in vigore
soltanto se su di essi il Gran Consiglio non ha esercitato il diritto di veto entro il termine di 60 giorni
da detta pubblicazione, sospesi nel periodo di cui all’art. 114 cpv. 1 LGC.
Art. 74 Redazione e firma degli atti
Le leggi e i decreti adottati dal Gran Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario
generale.
TITOLO VII
Alta vigilanza
Art. 75 Obbligo costituzionale
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita
gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.
Art. 76 Criteri
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:
a) legalità;
b) conformità all’ordinamento vigente;
c) adeguatezza;
d) efficacia;
e) economicità.
Art. 77 Limiti
1L’alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni e di dare
istruzioni per una singola decisione.
2È escluso il controllo di merito delle singole decisioni giudiziarie e amministrative.
Art. 78 In materia amministrativa
1La Commissione gestione e finanze esercita l’alta vigilanza in materia amministrativa.
2Essa può presentare dei rapporti ogni qual volta lo ritenga necessario.
3La Commissione si avvale del Controllo cantonale delle finanze.
Art. 79 In materia finanziaria
L’alta sorveglianza in materia finanziaria è organizzata secondo le norme previste dalla
legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.
Pianificazione quadriennale e verifica
Art. 79a34 1Nell’ambito dell’alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione
quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo
a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare.
2La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione gestione
e finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze.
3La programmazione dell’attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del
Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale
pianificata.
4Durante l’attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione
designata dalla Commissione gestione e finanze.
5La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l’assegnazione al Controllo cantonale
delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.
Art. 80 Diritto d’informazione
1La Commissione gestione e finanze ha diritto di essere informata dal Consiglio di Stato,
dall’amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la
maggioranza del capitale o dei voti, circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa
documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti.
33 Art. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
34 Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 40.
2Con il consenso del Consiglio di Stato, può procedere all’audizione di persone a esso subordinate,
raccogliere informazioni presso persone o visionare documenti, riservate le leggi speciali.
3Il Consiglio di Stato può opporsi a una richiesta di informazioni o di audizioni solo in forza di leggi
speciali o per importanti interessi preponderanti, che devono essere indicati in forma scritta.
4Se la Commissione mantiene la sua richiesta, decide il Gran Consiglio a maggioranza assoluta.
5La Commissione prende provvedimenti appropriati a tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali.