1Le persone al servizio del Cantone sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera
veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.
2Alle persone al servizio del Cantone non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano
veridicamente dichiarato a una Commissione.
3Possono essere oggetto di un procedimento disciplinare o amministrativo in ragione di dichiarazioni
da loro fatte alla Commissione soltanto su parere conforme della Commissione medesima.
4Sono persone al servizio del Cantone a tenore della presente legge tutte le persone che assolvono
compiti di diritto pubblico per incarico di un ente sottoposto all’alta vigilanza, limitatamente a essi.
Art. 82 Parere dell’autorità interessata
All’autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Commissione
riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.
Art. 83 Raccomandazioni all’autorità responsabile
1Le Commissioni investite di compiti di alta vigilanza possono rivolgere raccomandazioni
all’autorità responsabile.
2L’autorità responsabile informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni, nel termine fissato dalle
Commissioni.
3Le raccomandazioni medesime e i pareri dell’autorità responsabile vengono pubblicati, se non vi si
oppongono interessi degni di protezione.
TITOLO VIII
Petizioni, diritto di grazia e ricorsi
Art. 84 Petizioni
1Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito
essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o
speciale.37
2La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:
a) di entrare nel merito della petizione e di esaminarla;
b) di non entrare nel merito della petizione e di archiviarla;
c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità
competente.38
3Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran
Consiglio.
4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.
5Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l’operato
delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario
dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.
Art. 85 Diritto di grazia
L’esercizio del diritto di grazia è disciplinato dalla legge speciale.
Art. 86 Ricorsi diretti al Gran Consiglio
I ricorsi diretti al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge sono disciplinati dalla legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio
35 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
36 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
37 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
38 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
Art. 87
1Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio sono immediatamente trasmessi
all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Il Presidente ne informa il Gran Consiglio.
2A meno che l’Ufficio presidenziale decida diversamente, il Consiglio di Stato rappresenta il Gran
Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti.
TITOLO IX
Elezioni e destituzioni
Capitolo primo
Elezioni
Art. 88 Modo di elezione, maggioranza richiesta
1Si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto.
2Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo
dei presenti fa stato il numero di schede rientrate.
3Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a
maggioranza relativa.
4In caso di parità di voto la votazione è ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne
decida il rinvio a una seduta successiva.
5Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, decide la sorte.
6Il sorteggio è eseguito dal Presidente.
Art. 89 Proposte di candidati
1A meno che la legge disponga diversamente, i candidati vengono proposti al Gran
Consiglio dall’Ufficio presidenziale, che ne verifica preventivamente l’eleggibilità.
2Sono riservate le disposizioni speciali concernenti l’elezione dei magistrati.
Art. 90 Scrutinio
1I deputati presenti ricevono una scheda recante l’indicazione dell’elezione e il numero
dei candidati da eleggere.
2I deputati depongono la scheda nell’urna.
3Il Presidente prende parte all’elezione.
4Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla
chiusura dello scrutinio.
5Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato
nullo e deve essere ripetuto.
Art. 91 Validità delle schede
1Una scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati
da eleggere è valida.
2Sono nulle le schede che:
a) non sono ufficiali;
b) sono illeggibili;
c) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all’elezione;
d) recano più suffragi per lo stesso candidato;
e) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
f) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.
Capitolo secondo
Destituzione di membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato
Art. 92 Principio
La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è
promossa dall’Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.
Art. 93 Inizio della procedura
1Il procuratore pubblico notifica all’Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo
entro 3 mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale quando l’interessato
è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2L’Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di
destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena
detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
3L’Autorità giudiziaria cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuta a
comunicarla all’Ufficio presidenziale non appena cresciuta in giudicato.
Art. 94 Verifica delle condizioni
1L’Ufficio presidenziale non dà seguito alla procedura se accerta all’unanimità che la
condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2In caso contrario, comunica al Gran Consiglio l’apertura della procedura di destituzione.
3Le decisioni dell’Ufficio presidenziale sono definitive.
Art. 95 Preavviso della Commissione speciale
1Il Gran Consiglio nomina una Commissione speciale di 7 membri incaricata di formulare
un preavviso motivato.
2L’interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.
Art. 96 Decisione del Gran Consiglio
1Il Gran Consiglio decide sulla destituzione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
2Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
TITOLO X
Strumenti parlamentari
Capitolo primo
Interpellanze e interrogazioni
Art. 97 Interpellanza
1L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell’apposito formulario,
da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale e che
richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo.
2L’interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni
adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale.
3L’Ufficio presidenziale, esaminata l’interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente
e comunica all’interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono
trasformate d’ufficio in interrogazioni.
4Se l’interpellanza è presentata entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno che precede la seduta e a
condizione che ne sia riconosciuta l’urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un
massimo di 10 minuti nella seduta stessa.40
5L’interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica
dell’interpellante e la breve duplica del rappresentante del Consiglio di Stato.
6Dopo la risposta a un’interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio
lo decide.
Art. 98 Interrogazione
1L’interrogazione è la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al
Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo.
2L’interrogazione può essere presentata in ogni tempo, per il tramite dei Servizi del Gran Consiglio
che la inviano in copia a tutti i deputati.
3Il Consiglio di Stato risponde all’interrogazione per iscritto entro 60 giorni. La risposta scritta è
inviata in copia a tutti i deputati dai Servizi del Gran Consiglio.
Art. 99 Procedura
1Se un’interpellanza o un’interrogazione sono firmate da più deputati, il primo di essi è
considerato come unico proponente ai fini procedurali della presente legge.
2Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una
comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo,
distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi
39 Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 137; precedente modifica: BU
2018, 403.
40 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
41 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica
espressamente l’esistenza di tale impedimento.
3Le interpellanze e le interrogazioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono
stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
4I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.
Capitolo secondo
Iniziative, mozioni e risoluzioni
Art. 100 Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale
1La proposta di revisione totale della Costituzione deve essere sottoscritta dalla
maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2La proposta viene direttamente sottoposta al voto popolare preliminare.
Iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e iniziativa in materia legislativa
Art. 101
I membri del Gran Consiglio esercitano il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale
della Costituzione cantonale e legislativa:
a) mediante iniziativa in forma elaborata, proponendo un progetto di articolo costituzionale, di
legge o di decreto legislativo;
b) mediante iniziativa in forma generica, proponendo l’elaborazione di un progetto di articolo
costituzionale, di legge o di decreto legislativo.
Art. 102 Iniziativa in forma elaborata
1L’iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto.
2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati, assegnata a una Commissione e trasmessa al Consiglio di
Stato.
3Il Consiglio di Stato comunica entro 2 mesi se intende esprimersi con un messaggio entro un
termine massimo di 9 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione
dell’iniziativa.
5Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione
entro il termine indicato al capoverso precedente, l’iniziativa viene direttamente discussa dal
plenum.42
Art. 103 Iniziativa in forma generica
1L’iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto.
2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale, sentito il Consiglio
di Stato, riferisce entro 3 mesi proponendo:
a) di dare seguito all’iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l’elaborazione del progetto
previsto dall’iniziativa;
b) di non accettare l’iniziativa.
3Se è votata l’urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all’iniziativa,
secondo il cpv. 2 lett. a).
4Il Consiglio di Stato dà seguito all’elaborazione del progetto previsto dall’iniziativa generica entro 6
mesi dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.
5Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione
dell’iniziativa.
Art. 104 Controprogetto
Il Consiglio di Stato o la Commissione incaricata possono opporre un controprogetto a
un’iniziativa parlamentare.
Art. 105 Mozione
1La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di
prendere un provvedimento di interesse generale.
2Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.
42 Cpv. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
43 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
3È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di
esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta
dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.
4Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran
Consiglio entro 6 mesi.
5Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato
siano trasmessi a una Commissione.
6In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione
del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro
richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.
7La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno.44
8Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende
il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata,
rispettivamente del Gran Consiglio.
9Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio
di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della
mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle
misure adottate.
Art. 106 Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali
1I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare
i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente.
3Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida
di sentire l’avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.
Art. 107 Ritiro
Il firmatario di un atto parlamentare può ritirarlo in ogni momento, prima della decisione
del Gran Consiglio.
Art. 108 Proponenti
Se un’iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato
come unico proponente ai fini procedurali.
Art. 109 Diritto di essere sentiti
Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto
è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.
Art. 110 Stralcio
1Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono
stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
2I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.
Art. 111 Messaggio alla popolazione e alle autorità
Di fronte a problemi di particolare rilevanza politica o che suscitano particolare tensione
nel Cantone, l’Ufficio presidenziale può proporre un messaggio nella forma della risoluzione
generale, indirizzato alla popolazione o a qualsiasi autorità.
TITOLO XI
Organizzazione delle sedute
Capitolo primo
In generale
Art. 112 Seduta
Una seduta del Gran Consiglio è costituita da una o più riunioni, di regola in giorni
consecutivi.
44 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
45 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.
Art. 113 Convocazione
1Il Presidente convoca il Gran Consiglio in seduta quando lo richiede il regolare
svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno 30 deputati.
2La convocazione contiene l’ordine del giorno, è inviata ai deputati con gli atti e pubblicata sul Foglio
ufficiale.
Art. 114 Giorni di seduta
1Le sedute sono tenute in giorni feriali, escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto.
2L’Ufficio presidenziale elabora un programma annuale, sentito il Consiglio di Stato.
Art. 115 Termini di convocazione
1Gli avvisi di convocazione con l’ordine del giorno e gli atti devono essere trasmessi ai
deputati almeno 12 giorni prima della seduta.
2Se tale termine non è osservato, in caso di opposizione da parte di almeno 3 deputati, il Gran
Consiglio può deliberare solo con il voto d’urgenza.
3Le norme del primo e del secondo capoverso non sono applicabili alla seduta costitutiva.
Art. 116 Ordine del giorno
1Nell’ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità tutti gli
oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è
prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso
della Commissione.
2Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande.
3Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall’Ufficio
presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati. La deliberazione sulla
richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.
4Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno, purché venga
votata l’urgenza:
a) su proposta dell’Ufficio presidenziale;
b) su proposta di un gruppo parlamentare;
c) su proposta della Commissione designata.46
Art. 117 Obbligo di presenza
1Il deputato è tenuto a partecipare a tutte le sedute.
2In caso d’impedimento, deve darne notizia al Presidente, indicando i motivi.
3Il deputato assente per 3 volte consecutive senza averne indicato i motivi al Presidente può da
questi essere ammonito alla prossima seduta.
4L’ammonimento è menzionato a verbale e notificato per iscritto al deputato interessato; se questi
ritiene il provvedimento infondato, può reclamare entro 5 giorni dalla notifica al Gran Consiglio, che
decide senza discussione.
Art. 118 Liste di presenza
1All’inizio di ogni seduta i deputati si iscrivono nella lista di presenza deposta nell’aula.
2Il Presidente dichiara aperta la seduta, accertata la presenza del numero legale.
3La lista di presenza è ritirata mezz’ora dopo l’inizio della riunione; i deputati che raggiungono la
seduta dopo questo termine si annunciano al Presidente tramite i Servizi del Gran Consiglio.
4Ritardi e partenze anticipate possono comportare decurtazioni delle indennità di seduta, secondo
le modalità stabilite dall’Ufficio presidenziale.
Art. 119 Numero legale
1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri.
2È competenza del Presidente verificare in ogni momento la presenza del numero legale.
Art. 120 Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione
Il Gran Consiglio decide sul bilancio consuntivo e sulla gestione dell’anno precedente
entro la fine di giugno; decide sul bilancio preventivo dell’anno seguente entro la fine di dicembre, a
condizione che il Consiglio di Stato rispetti i termini di pubblicazione previsti dalla legislazione sulla
gestione finanziaria dello Stato.
46 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.