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Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Ticino · 171.100 · statute

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Contents: 168 provisions
  1. Art. 1 Compiti del Gran Consiglio
  2. Art. 2 Oggetto della presente legge
  3. Art. 3 Convocazione e verifica dei poteri
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 e) …5
  11. Art. 11 Sostituzione di un deputato
  12. Art. 12 Definizione e costituzione
  13. Art. 13 Liste con meno di 5 eletti
  14. Art. 14 Composizione
  15. Art. 15 Ripartizione tra i gruppi
  16. Art. 16 Sedute
  17. Art. 17 Compiti
  18. Art. 18 Presidente
  19. Art. 19 Vicepresidenti
  20. Art. 20 Scrutatori
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Commissione Costituzione e leggi
  23. Art. 23 Commissione giustizia e diritti
  24. Art. 24 Commissione gestione e finanze
  25. Art. 25 Commissioni speciali
  26. Art. 26 Commissioni di controllo
  27. Art. 27 Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione
  28. Art. 28 Sottocommissioni
  29. Art. 29 Rappresentanza nelle Commissioni
  30. Art. 30 Seduta costitutiva
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Compiti delle Commissioni
  33. Art. 33 Mezzi delle Commissioni
  34. Art. 34 Sedute delle Commissioni
  35. Art. 35 Votazioni
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Norme sussidiarie
  39. Art. 39 Costituzione
  40. Art. 40 Facoltà d’indagine e segreto d’ufficio
  41. Art. 41 Procedura
  42. Art. 42 Obbligo di collaborare
  43. Art. 43 Diritti delle persone sentite
  44. Art. 44 Collaborazione del Consiglio di Stato
  45. Art. 45 Rapporti con altre procedure
  46. Art. 46 Rapporto finale
  47. Art. 47 Costituzione e modalità di lavoro
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Collisione di interessi
  51. Art. 51 Immunità parlamentare
  52. Art. 52 Provvedimenti d’ordine
  53. Art. 53 Diritto alla documentazione
  54. Art. 54 Segreto d’ufficio
  55. Art. 55 Obbligo di denuncia
  56. Art. 56 Competenze
  57. Art. 57 Messaggi
  58. Art. 58 Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio
  59. Art. 59 Presenza di funzionari ai dibattiti
  60. Art. 60 Interventi nei lavori commissionali
  61. Art. 61 Audizione commissionale
  62. Art. 62 In generale
  63. Art. 63 Legge
  64. Art. 64 Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale
  65. Art. 65 Decreto legislativo
  66. Art. 66 Concordati
  67. Art. 67 Regolamento
  68. Art. 68 Decreto esecutivo
  69. Art. 69 Modifica di atti
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Redazione e firma degli atti
  75. Art. 75 Obbligo costituzionale
  76. Art. 76 Criteri
  77. Art. 77 Limiti
  78. Art. 78 In materia amministrativa
  79. Art. 79 In materia finanziaria
  80. Art. 80 Diritto d’informazione
  81. Art. 81 Obbligo di informazione
  82. Art. 82 Parere dell’autorità interessata
  83. Art. 83 Raccomandazioni all’autorità responsabile
  84. Art. 84 Petizioni
  85. Art. 85 Diritto di grazia
  86. Art. 86 Ricorsi diretti al Gran Consiglio
  87. Art. 87
  88. Art. 88 Modo di elezione, maggioranza richiesta
  89. Art. 89 Proposte di candidati
  90. Art. 90 Scrutinio
  91. Art. 91 Validità delle schede
  92. Art. 92 Principio
  93. Art. 93 Inizio della procedura
  94. Art. 94 Verifica delle condizioni
  95. Art. 95 Preavviso della Commissione speciale
  96. Art. 96 Decisione del Gran Consiglio
  97. Art. 97 Interpellanza
  98. Art. 98 Interrogazione
  99. Art. 99 Procedura
  100. Art. 100 Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale
  101. Art. 101
  102. Art. 102 Iniziativa in forma elaborata
  103. Art. 103 Iniziativa in forma generica
  104. Art. 104 Controprogetto
  105. Art. 105 Mozione
  106. Art. 106 Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali
  107. Art. 107 Ritiro
  108. Art. 108 Proponenti
  109. Art. 109 Diritto di essere sentiti
  110. Art. 110 Stralcio
  111. Art. 111 Messaggio alla popolazione e alle autorità
  112. Art. 112 Seduta
  113. Art. 113 Convocazione
  114. Art. 114 Giorni di seduta
  115. Art. 115 Termini di convocazione
  116. Art. 116 Ordine del giorno
  117. Art. 117 Obbligo di presenza
  118. Art. 118 Liste di presenza
  119. Art. 119 Numero legale
  120. Art. 120 Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione
  121. Art. 121 Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario
  122. Art. 122 Pubblicità delle sedute
  123. Art. 123 Presenza del pubblico
  124. Art. 124 Mantenimento dell’ordine
  125. Art. 125 Tribuna della stampa
  126. Art. 126 Contatti con i mezzi di informazione
  127. Art. 127 Ordine di intervento
  128. Art. 128
  129. Art. 129 Modalità dell’intervento
  130. Art. 130 Forme previste
  131. Art. 131 Dibattito libero
  132. Art. 132 Dibattito organizzato
  133. Art. 133 Dibattito ridotto
  134. Art. 134 Procedura scritta
  135. Art. 135 Esame commissionale
  136. Art. 136 Emendamento
  137. Art. 137 Proposta d’ordine
  138. Art. 138 Inizio delle deliberazioni
  139. Art. 139 Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
  140. Art. 140 Discussione finale e votazione sul complesso
  141. Art. 141 Commissione di redazione
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147 Votazione eventuale
  148. Art. 148 Organizzazione
  149. Art. 149 Il Segretario generale del Gran Consiglio
  150. Art. 150 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153 Rapporti di servizio dei funzionari
  154. Art. 154 Gestione dei documenti e della corrispondenza
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158 Accesso alla documentazione del Gran Consiglio
  159. Art. 159 Altri diritti dei deputati
  160. Art. 160 Finanziamento del Gran Consiglio
  161. Art. 161 Contributi ai gruppi parlamentari
  162. Art. 162 Indennità di seduta61
  163. Art. 163
  164. Art. 164 Indennità per i Presidenti
  165. Art. 165 Rincaro
  166. Art. 166 Disposizioni esecutive
  167. Art. 167 Abrogazione
  168. Art. 168 Entrata in vigore

168 provisions

Art. 161 Contributi ai gruppi parlamentari

1I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo di fr. 40’000.– per ogni gruppo e un supplemento di fr. 3’000.– per ogni deputato, versati secondo le modalità indicate da ogni gruppo. 2I deputati che non costituiscono gruppo ricevono l’indennità annua pari al supplemento previsto per ogni deputato.

Art. 162 Indennità di seduta61

1Ai deputati è versata un’indennità di seduta di fr. 200.– per le riunioni del Gran Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi parlamentari. 2Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un’indennità aggiuntiva pro rata. 3…62 4…63 Indennità per rapporti e attività speciali al servizio di una Commissione 61 Nota marginale modificata dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 62 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 63 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

Art. 163

1L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio stabilisce le modalità di calcolo delle indennità per l’allestimento di rapporti e per l’espletamento di attività speciali al servizio di una Commissione. 2L’ammontare dell’indennità per un determinato rapporto o una determinata attività speciale dev’essere approvato dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Gran Consiglio. Indennità per compiti istituzionali o di rappresentanza Art. 163a65 1Al Presidente del Gran Consiglio è riconosciuta un’indennità per l’assolvimento di singoli compiti istituzionali o di rappresentanza, entro i limiti stabiliti dall’Ufficio presidenziale. 2L’indennità di cui al cpv. 1 è riconosciuta anche ad altri deputati per l’assolvimento di compiti istituzionali o di rappresentanza su incarico dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Art. 164 Indennità per i Presidenti

1Al Presidente del Gran Consiglio è dovuta un’indennità di fr. 10’000.- all’anno.66 2Ai Presidenti delle Commissioni è dovuta un’indennità di fr. 1’000.– all’anno, aumentata a fr. 2’000.– se il numero di riunioni è superiore a 20 all’anno. Spese di trasferta Art. 164a67 1Ogni deputato ha diritto al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alle sedute, nonché per l’assolvimento, su incarico dell’Ufficio presidenziale o di una Commissione, di compiti strettamente connessi all’attività parlamentare. 2L’indennità di viaggio per gli spostamenti nel Cantone corrisponde a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto; essa si riferisce al tragitto dal luogo di dimora al luogo di destinazione, e ritorno. 3Per i viaggi fuori Cantone l’indennità è pari al costo del biglietto di I classe in ferrovia.

Art. 165 Rincaro

I contributi e le indennità sono eventualmente adeguati al rincaro, su decisione dell’Ufficio presidenziale.

Art. 166 Disposizioni esecutive

L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme. Resoconto finanziario Art. 166a69 L’Ufficio presidenziale pubblica ogni anno un resoconto finanziario in cui sono elencate, per ogni gruppo e per ogni deputato, le indennità percepite secondo gli articoli 161-164a. TITOLO XVI Disposizioni finali e abrogative

Art. 167 Abrogazione

È abrogata la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

Art. 168 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.70 Pubblicata nel BU 2015, 101. 64 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 65 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 66 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 67 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 68 Art. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 153. 69 Art. introdotto dalla L 14.10.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 427. 70 Entrata in vigore: 17 aprile 2015 - BU 2015, 101.

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