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Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Ticino · 171.100 · statute

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Contents: 168 provisions
  1. Art. 1 Compiti del Gran Consiglio
  2. Art. 2 Oggetto della presente legge
  3. Art. 3 Convocazione e verifica dei poteri
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 e) …5
  11. Art. 11 Sostituzione di un deputato
  12. Art. 12 Definizione e costituzione
  13. Art. 13 Liste con meno di 5 eletti
  14. Art. 14 Composizione
  15. Art. 15 Ripartizione tra i gruppi
  16. Art. 16 Sedute
  17. Art. 17 Compiti
  18. Art. 18 Presidente
  19. Art. 19 Vicepresidenti
  20. Art. 20 Scrutatori
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Commissione Costituzione e leggi
  23. Art. 23 Commissione giustizia e diritti
  24. Art. 24 Commissione gestione e finanze
  25. Art. 25 Commissioni speciali
  26. Art. 26 Commissioni di controllo
  27. Art. 27 Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione
  28. Art. 28 Sottocommissioni
  29. Art. 29 Rappresentanza nelle Commissioni
  30. Art. 30 Seduta costitutiva
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Compiti delle Commissioni
  33. Art. 33 Mezzi delle Commissioni
  34. Art. 34 Sedute delle Commissioni
  35. Art. 35 Votazioni
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Norme sussidiarie
  39. Art. 39 Costituzione
  40. Art. 40 Facoltà d’indagine e segreto d’ufficio
  41. Art. 41 Procedura
  42. Art. 42 Obbligo di collaborare
  43. Art. 43 Diritti delle persone sentite
  44. Art. 44 Collaborazione del Consiglio di Stato
  45. Art. 45 Rapporti con altre procedure
  46. Art. 46 Rapporto finale
  47. Art. 47 Costituzione e modalità di lavoro
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Collisione di interessi
  51. Art. 51 Immunità parlamentare
  52. Art. 52 Provvedimenti d’ordine
  53. Art. 53 Diritto alla documentazione
  54. Art. 54 Segreto d’ufficio
  55. Art. 55 Obbligo di denuncia
  56. Art. 56 Competenze
  57. Art. 57 Messaggi
  58. Art. 58 Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio
  59. Art. 59 Presenza di funzionari ai dibattiti
  60. Art. 60 Interventi nei lavori commissionali
  61. Art. 61 Audizione commissionale
  62. Art. 62 In generale
  63. Art. 63 Legge
  64. Art. 64 Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale
  65. Art. 65 Decreto legislativo
  66. Art. 66 Concordati
  67. Art. 67 Regolamento
  68. Art. 68 Decreto esecutivo
  69. Art. 69 Modifica di atti
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Redazione e firma degli atti
  75. Art. 75 Obbligo costituzionale
  76. Art. 76 Criteri
  77. Art. 77 Limiti
  78. Art. 78 In materia amministrativa
  79. Art. 79 In materia finanziaria
  80. Art. 80 Diritto d’informazione
  81. Art. 81 Obbligo di informazione
  82. Art. 82 Parere dell’autorità interessata
  83. Art. 83 Raccomandazioni all’autorità responsabile
  84. Art. 84 Petizioni
  85. Art. 85 Diritto di grazia
  86. Art. 86 Ricorsi diretti al Gran Consiglio
  87. Art. 87
  88. Art. 88 Modo di elezione, maggioranza richiesta
  89. Art. 89 Proposte di candidati
  90. Art. 90 Scrutinio
  91. Art. 91 Validità delle schede
  92. Art. 92 Principio
  93. Art. 93 Inizio della procedura
  94. Art. 94 Verifica delle condizioni
  95. Art. 95 Preavviso della Commissione speciale
  96. Art. 96 Decisione del Gran Consiglio
  97. Art. 97 Interpellanza
  98. Art. 98 Interrogazione
  99. Art. 99 Procedura
  100. Art. 100 Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale
  101. Art. 101
  102. Art. 102 Iniziativa in forma elaborata
  103. Art. 103 Iniziativa in forma generica
  104. Art. 104 Controprogetto
  105. Art. 105 Mozione
  106. Art. 106 Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali
  107. Art. 107 Ritiro
  108. Art. 108 Proponenti
  109. Art. 109 Diritto di essere sentiti
  110. Art. 110 Stralcio
  111. Art. 111 Messaggio alla popolazione e alle autorità
  112. Art. 112 Seduta
  113. Art. 113 Convocazione
  114. Art. 114 Giorni di seduta
  115. Art. 115 Termini di convocazione
  116. Art. 116 Ordine del giorno
  117. Art. 117 Obbligo di presenza
  118. Art. 118 Liste di presenza
  119. Art. 119 Numero legale
  120. Art. 120 Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione
  121. Art. 121 Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario
  122. Art. 122 Pubblicità delle sedute
  123. Art. 123 Presenza del pubblico
  124. Art. 124 Mantenimento dell’ordine
  125. Art. 125 Tribuna della stampa
  126. Art. 126 Contatti con i mezzi di informazione
  127. Art. 127 Ordine di intervento
  128. Art. 128
  129. Art. 129 Modalità dell’intervento
  130. Art. 130 Forme previste
  131. Art. 131 Dibattito libero
  132. Art. 132 Dibattito organizzato
  133. Art. 133 Dibattito ridotto
  134. Art. 134 Procedura scritta
  135. Art. 135 Esame commissionale
  136. Art. 136 Emendamento
  137. Art. 137 Proposta d’ordine
  138. Art. 138 Inizio delle deliberazioni
  139. Art. 139 Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
  140. Art. 140 Discussione finale e votazione sul complesso
  141. Art. 141 Commissione di redazione
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147 Votazione eventuale
  148. Art. 148 Organizzazione
  149. Art. 149 Il Segretario generale del Gran Consiglio
  150. Art. 150 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153 Rapporti di servizio dei funzionari
  154. Art. 154 Gestione dei documenti e della corrispondenza
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158 Accesso alla documentazione del Gran Consiglio
  159. Art. 159 Altri diritti dei deputati
  160. Art. 160 Finanziamento del Gran Consiglio
  161. Art. 161 Contributi ai gruppi parlamentari
  162. Art. 162 Indennità di seduta61
  163. Art. 163
  164. Art. 164 Indennità per i Presidenti
  165. Art. 165 Rincaro
  166. Art. 166 Disposizioni esecutive
  167. Art. 167 Abrogazione
  168. Art. 168 Entrata in vigore

168 provisions

Art. 121 Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario

1Il Gran Consiglio discute le linee direttive e il piano finanziario in occasione dell’esame del bilancio preventivo dell’anno successivo a quello delle elezioni cantonali. 2Il Gran Consiglio discute gli aggiornamenti alle linee direttive e al piano finanziario in occasione dell’esame dei bilanci preventivi per i successivi anni. Capitolo secondo Pubblicità e ordine delle sedute

Art. 122 Pubblicità delle sedute

1Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. 2La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante streaming audio e video, con registrazioni audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso.47

Art. 123 Presenza del pubblico

1Il pubblico non è ammesso in aula; assiste alle sedute dalle tribune che gli sono riservate, in silenzio, astenendosi da manifestazioni di approvazione o di dissenso. 2Chi contravviene a queste disposizioni può essere allontanato o espulso per ordine del Presidente.

Art. 124 Mantenimento dell’ordine

1Il Presidente vigila al mantenimento dell’ordine nell’aula parlamentare, nella sua prossimità e nelle tribune del pubblico e della stampa. A tale scopo dispone degli uscieri e, se del caso, degli agenti di polizia. 2In caso di disordini o tumulti, il Presidente può sempre sospendere o chiudere la seduta o ordinare lo sgombero del pubblico. 3La seduta resta sospesa fino a esecuzione di questo ordine. 4Verificandosi durante una seduta un reato di azione pubblica, il Presidente provvede alla denuncia all’autorità giudiziaria.

Art. 125 Tribuna della stampa

1I rappresentanti della stampa assistono alle deliberazioni dalla tribuna loro riservata. 2L’accesso a questa tribuna è riservato alle persone autorizzate dalla Cancelleria dello Stato. 3Le riprese multimediali sono disciplinate dall’Ufficio presidenziale.

Art. 126 Contatti con i mezzi di informazione

I contatti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dal Segretario generale e, per oggetti di competenza delle singole Commissioni, dai Presidenti delle stesse. TITOLO XII Deliberazioni del Gran Consiglio Capitolo primo Interventi

Art. 127 Ordine di intervento

1La parola dev’essere chiesta al Presidente, che l’accorda secondo il seguente ordine: i relatori, i portavoce dei gruppi e dei partiti non formanti gruppo, gli altri deputati per ordine di iscrizione, i Consiglieri di Stato. 2In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per primo la parola. 2aIn caso di discussione di iniziative popolari, il deputato designato a tal fine dal rappresentante dei promotori, rispettivamente dal primo firmatario, prende per primo la parola. La designazione del deputato è comunicata per iscritto, dal rappresentante dei promotori o dal primo firmatario, all’Ufficio presidenziale.48 3Il Presidente non può partecipare alle discussioni del Gran Consiglio. Diritto di parola e durata degli interventi 47 Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 17.6.2022 - BU 2022, 156. 48 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

Art. 128

1Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 3 minuti. 2L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni, risoluzioni e iniziative popolari non deve eccedere i 5 minuti. 3Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell'oggetto, un deputato può prendere la parola al massimo due volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all'autore di una proposta. 4Il Presidente può concedere tempi supplementari limitati a 3 minuti ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali. 5Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, di un'interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in discussione, indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso. L'intervento è limitato a 3 minuti. 6È sempre premesso chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d'ordine o per fatto personale. L'intervento è limitato a 3 minuti. 7È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni un giudizio od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri. 8Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.

Art. 129 Modalità dell’intervento

1L’oratore deve attenersi all’argomento in discussione e astenersi da manifeste ripetizioni. 2In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all’ordine. Se il deputato non vi dà seguito, il Presidente gli toglie la parola. Capitolo secondo Forme di deliberazione

Art. 130 Forme previste

1Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme: - dibattito libero; - dibattito organizzato; - dibattito ridotto; - procedura scritta. 2La forma di deliberazione è decisa dall’Ufficio presidenziale, su proposta motivata della Commissione interessata ed è indicata nell’ordine del giorno.50 3L'Ufficio presidenziale può proporre l’aumento dei tempi massimi d'intervento per ogni forma di dibattito in funzione dell'oggetto trattato.51

Art. 131 Dibattito libero

1Nel dibattito libero ogni intervento è limitato a un massimo di: - 3 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale; - 10 minuti per il portavoce dei gruppi; - 5 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo; - 10 minuti per i relatori; - 15 minuti per i Consiglieri di Stato. 2La forma del dibattito libero è obbligatoria per le deliberazioni su modifiche costituzionali.

Art. 132 Dibattito organizzato

1Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente dall’Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti a un gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali. 2I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta. 49 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81 e 118; precedenti modifiche: BU 2018, 195; BU 2020, 33. 50 Cpv. modificato dalla L 7.11.2016; in vigore dal 30.12.2016 - BU 2016, 527. 51 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81. 52 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81.

Art. 133 Dibattito ridotto

1Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali. 2Il tempo massimo di ogni intervento è: - 6 minuti per i portavoce dei gruppi; - 4 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo; - 8 minuti per i relatori; - 10 minuti per il Consiglio di Stato.53

Art. 134 Procedura scritta

Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito. Capitolo terzo Procedura per le deliberazioni

Art. 135 Esame commissionale

1Il Gran Consiglio non può deliberare su un oggetto, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla presente legge, se non sulla base di un rapporto scritto della Commissione designata. 2Si può prescindere dall’esame commissionale su decisione dell’Ufficio presidenziale o quando sia decisa l’urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull’oggetto.

Art. 136 Emendamento

1L’emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa a modificare il progetto legislativo in discussione.54 2Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del venerdì mattina che precede il primo giorno della seduta.55 3Non possono essere presentati emendamenti al testo di un’iniziativa elaborata; è invece consentito presentare emendamenti al testo di un controprogetto all’iniziativa. 4Su decisione dell’Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, gli emendamenti devono essere presentati almeno 7 giorni prima dell’inizio della seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai deputati. Il termine non vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.56 5Per il dibattito sugli emendamenti la forma di deliberazione corrisponde a quella prevista per la discussione della trattanda.57

Art. 137 Proposta d’ordine

1Una proposta d’ordine (eccezione di incompetenza, sospensione o rinvio a una Commissione, all’Ufficio presidenziale o al Consiglio di Stato) ha la precedenza nella discussione e nel voto. 2L’eccezione di incompetenza ha la precedenza sulla proposta di sospensione e quest’ultima su quella di rinvio. 3Una proposta d’ordine può essere formulata in ogni tempo nel corso delle deliberazioni. La discussione deve limitarsi alla stessa.

Art. 138 Inizio delle deliberazioni

1Le deliberazioni sono aperte con la discussione di entrata in materia. 2L’entrata in materia dev’essere sottoposta a votazione, a meno che il Gran Consiglio non sia tenuto, per la natura dell’oggetto, a entrare nel merito. 3Non vi è, in particolare, voto di entrata in materia per l’esame di iniziative, mozioni, proposte d’iniziativa cantonale, proposte di risoluzione, petizioni, ricorsi o domande di grazia, nonché per l’esame dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato. In tali casi, il Gran Consiglio si pronuncia direttamente sull’oggetto o, in presenza di una proposta commissionale, sulla stessa. È in ogni caso riservato il diritto dell’autore di un’iniziativa di chiedere che la medesima venga posta in votazione prima di un eventuale controprogetto. 53 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81. 54 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152. 55 Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103. 56 Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103. 57 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152. 4In presenza di più rapporti commissionali, il voto di entrata in materia verte sulle proposte del rapporto di maggioranza. 5Qualora venga respinta l’entrata in materia sulle proposte del rapporto di maggioranza, si mette in votazione l’entrata in materia sulle proposte contenute in eventuali rapporti di minoranza. 6In presenza di più rapporti di minoranza, essi vengono posti in votazione eventuale, secondo l’art. 147, al fine di determinare il rapporto sulle cui proposte dovrà essere messa in votazione l’entrata in materia. 7Se il Gran Consiglio respinge l’entrata in materia, la proposta è da considerare respinta. 8I cpv. 4 a 7 si applicano per analogia alla messa in votazione dei rapporti commissionali su un oggetto per il quale non è previsto il voto di entrata in materia.

Art. 139 Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo

1Accettata in votazione, se del caso, l’entrata in materia, il Gran Consiglio passa all’esame del progetto, articolo per articolo o capitolo per capitolo, mettendo in votazione eventuali proposte di emendamento, se del caso secondo le modalità previste all’art. 147. 2Ogni articolo o capitolo è messo in votazione; il Presidente può tuttavia dichiararne l’adozione quando non sia fatta esplicita opposizione. 3Se la modifica di un articolo o di un capitolo implica la modifica di altri, il Gran Consiglio vota separatamente su ognuna di esse.

Art. 140 Discussione finale e votazione sul complesso

1Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio. 2Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli. 3Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame. 4Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l’oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle deliberazioni. 5Al termine della votazione sul complesso, il Presidente, quando occorre, domanda al Consiglio di Stato se intende chiedere una seconda lettura.

Art. 141 Commissione di redazione

1Chiusa la discussione sul complesso e prima della votazione finale, salvo che il progetto iniziale non sia stato variato, oppure che il Gran Consiglio decida altrimenti, ogni disegno di riforma costituzionale, di legge o di decreto legislativo di carattere obbligatorio generale può essere sottoposto a una Commissione di redazione perché sia riveduto o coordinato. 2La Commissione di redazione si compone del relatore della Commissione e di almeno 2 deputati. 3In ogni caso, la Commissione di redazione può solo provvedere a modifiche di pura forma o a rettifiche di errori redazionali, lasciando immutata la sostanza delle deliberazioni del Gran Consiglio. Seconda lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo 1. Principio

Art. 142

1Se il Consiglio di Stato chiede una seconda lettura, il Gran Consiglio procederà in tal senso. 2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di 3 mesi. 3È sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un progetto di legge o di decreto legislativo di sua iniziativa, prima della sua definitiva accettazione. 2. Procedura

Art. 143

1Nella seconda lettura si discute sul testo votato in prima lettura, con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato. 2In seconda lettura la discussione e il voto avvengono come disposto per la prima, senza discussione né voto sull’entrata in materia; la Commissione di redazione o, se del caso, una Commissione provvede nondimeno alle opportune verifiche prima del voto sul complesso. 3La decisione adottata dal Gran Consiglio in seconda lettura è definitiva. Capitolo quarto Votazioni Decisioni 1. In generale

Art. 144

1Il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione contraria della Costituzione o della legge. 2In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all’inizio della seduta successiva ad esclusione di quelle sul preventivo e sul consuntivo, la cui ripetizione avviene immediatamente. In entrambi i casi, verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.58 3Il Presidente, o chi ne fa le veci, non prende parte alle votazioni palesi.59 2. Urgenza

Art. 145

Ogni decisione sull’urgenza deve raccogliere il voto affermativo di almeno 2/3 dei votanti. Modo di votazione, maggioranza assoluta, computo dei voti, pubblicazione dei risultati

Art. 146

1La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio segreto. 2…60 3La maggioranza assoluta equivale alla metà più 1 dei membri del Gran Consiglio. 4La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un’unità a quello dei voti computabili. 5Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni. 6Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici. 7Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso. 8In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione avviene per appello nominale.

Art. 147 Votazione eventuale

1Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale. 2Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. 3In caso di parità, per determinare l’esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio. 4La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. TITOLO XIII Servizi del Gran Consiglio

Art. 148 Organizzazione

1I Servizi del Gran Consiglio comprendono in particolare: - il Segretario generale del Gran Consiglio; - il Consulente giuridico del Gran Consiglio; - i segretari di commissione e redattori; - un responsabile della gestione amministrativa. 2I Servizi del Gran Consiglio dipendono direttamente dall’Ufficio presidenziale.

Art. 149 Il Segretario generale del Gran Consiglio

1Il Segretario generale dirige i Servizi del Gran Consiglio e ne coordina le attività. 2Il Segretario generale fa capo ai servizi centrali dell’amministrazione cantonale, segnatamente per quanto attiene agli aspetti finanziari, logistici e relativi alla gestione del personale dei Servizi del Gran Consiglio. 3Il Segretario generale organizza la propria supplenza.

Art. 150 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio

1Il Consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l’Ufficio presidenziale e le Commissioni nell’espletamento dei compiti a esse assegnati. 2Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente. I segretari delle Commissioni 58 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152. 59 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 60 Cpv. abrogato dalla L 10.10.2016; in vigore dal 2.12.2016 - BU 2016, 485.

Art. 151

1I segretari delle Commissioni coadiuvano le medesime, in particolare i loro Presidenti, nell’espletamento dei compiti a esse assegnati. 2Se necessario, i segretari delle Commissioni, d’intesa con i Presidenti delle Commissioni e il Dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente dell’amministrazione cantonale. Collaborazione dei Servizi del Gran Consiglio con l’amministrazione cantonale e con terzi

Art. 152

1I Servizi del Gran Consiglio hanno relazioni dirette con i servizi dell’amministrazione cantonale; all’occorrenza, ne informano previamente il Dipartimento competente. 2Se il loro mandato lo esige, i Servizi del Gran Consiglio possono chiedere informazioni generali, tecniche e giuridiche ai servizi del Consiglio di Stato nonché ai Dipartimenti e ai loro servizi. Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste. 3L’amministrazione consegna ai Servizi del Gran Consiglio, in quanto ne sia autorizzata dal Consiglio di Stato, gli atti necessari all’adempimento dei loro compiti. 4Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività parlamentare, i Servizi del Gran Consiglio fanno capo, su mandato del Gran Consiglio o dei suoi organi, ai servizi dell’amministrazione cantonale. 5I Servizi del Gran Consiglio possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.

Art. 153 Rapporti di servizio dei funzionari

1Il Segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Alla nomina si applica, per analogia, l’art. 88 della presente legge. 2Gli altri funzionari sono nominati dall’Ufficio presidenziale. 3Riservato il cpv. 4, le decisioni riguardanti il rapporto d’impiego dei funzionari del Gran Consiglio, nonché i procedimenti amministrativi e disciplinari nei loro confronti, sono di competenza dell’Ufficio presidenziale. Esso può avvalersi della collaborazione dei servizi dell’amministrazione cantonale. 4Le decisioni riguardanti la disdetta del rapporto d’impiego del Segretario generale del Gran Consiglio sono di competenza del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Il Gran Consiglio decide, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. 5Contro le decisioni di cui al presente articolo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 6Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo. 7Rimane riservata l’applicazione dell’art. 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata. TITOLO XIV Documentazione e verbali del Gran Consiglio

Art. 154 Gestione dei documenti e della corrispondenza

Devono essere tenuti: a) copia degli atti e delle comunicazioni indirizzati al Gran Consiglio o inviati da quest’ultimo alle autorità e ai privati; b) il verbale delle sedute del Gran Consiglio; c) l’elenco e la raccolta dei messaggi del Consiglio di Stato e dei rapporti delle Commissioni, dei ricorsi, delle petizioni, delle proposte d’iniziativa e di risoluzione, delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni; d) il registro dei deputati e l’elenco delle Commissioni; e) i verbali delle Commissioni, i documenti e le informazioni raccolte per l’esame dei singoli oggetti; f) la corrispondenza dell’Ufficio presidenziale, delle Commissioni e dei Servizi del Gran Consiglio. Verbale delle sedute del Gran Consiglio 1. Contenuto

Art. 155

1Il Segretario generale è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere: a) l’elenco dei deputati presenti e degli assenti con o senza giustificazione; b) l’elenco e il testo dei messaggi e dei rapporti del Consiglio di Stato; c) il testo delle petizioni e delle iniziative presentate al Gran Consiglio; d) il testo dei rapporti delle Commissioni; e) le discussioni e il testo delle decisioni del Gran Consiglio; f) l’esito delle votazioni con l’indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e, in caso di votazione per appello nominale, l’indicazione del voto espresso da ogni deputato; g) il testo delle mozioni, delle interpellanze e delle relative risposte e discussioni; h) l’elenco delle interrogazioni e delle relative risposte. 2Le discussioni del Gran Consiglio sono registrate e riportate nel verbale. 2. Pubblicazione, reclami e rettificazioni

Art. 156

1Il verbale è trasmesso dai Servizi del Gran Consiglio ai deputati entro 6 mesi dalla chiusura della seduta. 2Entro 1 mese dalla trasmissione, i deputati possono presentare reclamo all’Ufficio presidenziale contro il contenuto del verbale. 3Sul reclamo non ammesso dall’Ufficio presidenziale decide il Gran Consiglio. 4Le rettifiche al verbale possono riferirsi solo a errori od omissioni nella trascrizione; nessuna decisione del Gran Consiglio può essere modificata. 3. Firma

Art. 157

1Decorso il termine di reclamo, il verbale si ritiene approvato; esso è firmato dal Presidente e dal Segretario generale. 2Dopo 5 anni dall’approvazione del verbale, la registrazione delle discussioni è offerta all’Archivio di Stato. 3I verbali del Gran Consiglio sono pubblici.

Art. 158 Accesso alla documentazione del Gran Consiglio

1Alla documentazione hanno accesso i deputati, i membri del Consiglio di Stato e i funzionari da quest’ultimo autorizzati. Sono riservate le disposizioni riguardanti l’accesso ai verbali e alla documentazione delle Commissioni parlamentari e dell’Ufficio presidenziale. 2Per l’accesso alla documentazione e l’uso della stessa, devono essere rispettate le norme che tutelano la confidenzialità e la protezione dei dati. 3Terzi possono richiedere l’accesso a documenti ufficiali conformemente alla legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011. Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Ufficio presidenziale o, trattandosi di documenti commissionali, alla Commissione interessata.

Art. 159 Altri diritti dei deputati

L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza la documentazione e il materiale che deve essere distribuito ai deputati. TITOLO XV Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati

Art. 160 Finanziamento del Gran Consiglio

L’Ufficio presidenziale, su proposta del Segretario generale, allestisce il progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi e lo trasmette al Consiglio di Stato che lo inserisce nei conti generali dello Stato.

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