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Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Ticino · 171.100 · statute

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Contents: 168 provisions
  1. Art. 1 Compiti del Gran Consiglio
  2. Art. 2 Oggetto della presente legge
  3. Art. 3 Convocazione e verifica dei poteri
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 e) …5
  11. Art. 11 Sostituzione di un deputato
  12. Art. 12 Definizione e costituzione
  13. Art. 13 Liste con meno di 5 eletti
  14. Art. 14 Composizione
  15. Art. 15 Ripartizione tra i gruppi
  16. Art. 16 Sedute
  17. Art. 17 Compiti
  18. Art. 18 Presidente
  19. Art. 19 Vicepresidenti
  20. Art. 20 Scrutatori
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Commissione Costituzione e leggi
  23. Art. 23 Commissione giustizia e diritti
  24. Art. 24 Commissione gestione e finanze
  25. Art. 25 Commissioni speciali
  26. Art. 26 Commissioni di controllo
  27. Art. 27 Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione
  28. Art. 28 Sottocommissioni
  29. Art. 29 Rappresentanza nelle Commissioni
  30. Art. 30 Seduta costitutiva
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Compiti delle Commissioni
  33. Art. 33 Mezzi delle Commissioni
  34. Art. 34 Sedute delle Commissioni
  35. Art. 35 Votazioni
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Norme sussidiarie
  39. Art. 39 Costituzione
  40. Art. 40 Facoltà d’indagine e segreto d’ufficio
  41. Art. 41 Procedura
  42. Art. 42 Obbligo di collaborare
  43. Art. 43 Diritti delle persone sentite
  44. Art. 44 Collaborazione del Consiglio di Stato
  45. Art. 45 Rapporti con altre procedure
  46. Art. 46 Rapporto finale
  47. Art. 47 Costituzione e modalità di lavoro
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Collisione di interessi
  51. Art. 51 Immunità parlamentare
  52. Art. 52 Provvedimenti d’ordine
  53. Art. 53 Diritto alla documentazione
  54. Art. 54 Segreto d’ufficio
  55. Art. 55 Obbligo di denuncia
  56. Art. 56 Competenze
  57. Art. 57 Messaggi
  58. Art. 58 Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio
  59. Art. 59 Presenza di funzionari ai dibattiti
  60. Art. 60 Interventi nei lavori commissionali
  61. Art. 61 Audizione commissionale
  62. Art. 62 In generale
  63. Art. 63 Legge
  64. Art. 64 Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale
  65. Art. 65 Decreto legislativo
  66. Art. 66 Concordati
  67. Art. 67 Regolamento
  68. Art. 68 Decreto esecutivo
  69. Art. 69 Modifica di atti
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Redazione e firma degli atti
  75. Art. 75 Obbligo costituzionale
  76. Art. 76 Criteri
  77. Art. 77 Limiti
  78. Art. 78 In materia amministrativa
  79. Art. 79 In materia finanziaria
  80. Art. 80 Diritto d’informazione
  81. Art. 81 Obbligo di informazione
  82. Art. 82 Parere dell’autorità interessata
  83. Art. 83 Raccomandazioni all’autorità responsabile
  84. Art. 84 Petizioni
  85. Art. 85 Diritto di grazia
  86. Art. 86 Ricorsi diretti al Gran Consiglio
  87. Art. 87
  88. Art. 88 Modo di elezione, maggioranza richiesta
  89. Art. 89 Proposte di candidati
  90. Art. 90 Scrutinio
  91. Art. 91 Validità delle schede
  92. Art. 92 Principio
  93. Art. 93 Inizio della procedura
  94. Art. 94 Verifica delle condizioni
  95. Art. 95 Preavviso della Commissione speciale
  96. Art. 96 Decisione del Gran Consiglio
  97. Art. 97 Interpellanza
  98. Art. 98 Interrogazione
  99. Art. 99 Procedura
  100. Art. 100 Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale
  101. Art. 101
  102. Art. 102 Iniziativa in forma elaborata
  103. Art. 103 Iniziativa in forma generica
  104. Art. 104 Controprogetto
  105. Art. 105 Mozione
  106. Art. 106 Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali
  107. Art. 107 Ritiro
  108. Art. 108 Proponenti
  109. Art. 109 Diritto di essere sentiti
  110. Art. 110 Stralcio
  111. Art. 111 Messaggio alla popolazione e alle autorità
  112. Art. 112 Seduta
  113. Art. 113 Convocazione
  114. Art. 114 Giorni di seduta
  115. Art. 115 Termini di convocazione
  116. Art. 116 Ordine del giorno
  117. Art. 117 Obbligo di presenza
  118. Art. 118 Liste di presenza
  119. Art. 119 Numero legale
  120. Art. 120 Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione
  121. Art. 121 Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario
  122. Art. 122 Pubblicità delle sedute
  123. Art. 123 Presenza del pubblico
  124. Art. 124 Mantenimento dell’ordine
  125. Art. 125 Tribuna della stampa
  126. Art. 126 Contatti con i mezzi di informazione
  127. Art. 127 Ordine di intervento
  128. Art. 128
  129. Art. 129 Modalità dell’intervento
  130. Art. 130 Forme previste
  131. Art. 131 Dibattito libero
  132. Art. 132 Dibattito organizzato
  133. Art. 133 Dibattito ridotto
  134. Art. 134 Procedura scritta
  135. Art. 135 Esame commissionale
  136. Art. 136 Emendamento
  137. Art. 137 Proposta d’ordine
  138. Art. 138 Inizio delle deliberazioni
  139. Art. 139 Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
  140. Art. 140 Discussione finale e votazione sul complesso
  141. Art. 141 Commissione di redazione
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147 Votazione eventuale
  148. Art. 148 Organizzazione
  149. Art. 149 Il Segretario generale del Gran Consiglio
  150. Art. 150 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153 Rapporti di servizio dei funzionari
  154. Art. 154 Gestione dei documenti e della corrispondenza
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158 Accesso alla documentazione del Gran Consiglio
  159. Art. 159 Altri diritti dei deputati
  160. Art. 160 Finanziamento del Gran Consiglio
  161. Art. 161 Contributi ai gruppi parlamentari
  162. Art. 162 Indennità di seduta61
  163. Art. 163
  164. Art. 164 Indennità per i Presidenti
  165. Art. 165 Rincaro
  166. Art. 166 Disposizioni esecutive
  167. Art. 167 Abrogazione
  168. Art. 168 Entrata in vigore

168 provisions

Art. 41 Procedura

1La Commissione parlamentare d’inchiesta determina in conformità del suo mandato e della presente legge i provvedimenti procedurali necessari allo svolgimento dei lavori. 2Essa si dota di un regolamento proprio. 3La Commissione ha i medesimi diritti della Commissione gestione e finanze nell’esercizio dell’alta vigilanza e inoltre può sentire le persone interessate dai fatti oggetto d’inchiesta, interrogare testimoni e chiedere la produzione di documenti. 4La Commissione può avvalersi di periti e procedere a ispezioni e sopralluoghi. 5All’assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 42 Obbligo di collaborare

1Chiunque, come testimone, rende falsa deposizione o, come perito, rende falso accertamento o fornisce falsa perizia davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta è punito in conformità dell’articolo 307 del Codice penale svizzero. 2Chiunque, senza causa legale, rifiuta di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito in conformità dell’articolo 292 del Codice penale svizzero.

Art. 43 Diritti delle persone sentite

1Ogni persona sentita ha diritto di sapere se lo è in qualità di persona interessata dai fatti oggetto d’inchiesta, testimone, esperto o altro. 2Ogni persona sentita ha il diritto di proporre le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di audizione. 25 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160. 3Ogni persona sentita ha il diritto, qualora la Commissione parlamentare d’inchiesta accerti elementi a suo carico, di esserne informata, nonché di proporre le proprie osservazioni in merito. 4La Commissione parlamentare d’inchiesta ha l’obbligo di informare gli interessati del tenore del presente articolo, così come di quello degli art. 292 e 307 del Codice penale svizzero.

Art. 44 Collaborazione del Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato ha diritto a che un proprio rappresentante presenzi ai lavori commissionali, salvo preminenti esigenze di inchiesta. 2Il Consiglio di Stato ha diritto di essere informato degli elementi riscontrati a carico dei suoi membri e più in generale dell’amministrazione nonché di pronunciarsi in merito. 3Il Consiglio di Stato ha diritto di presentare al Gran Consiglio un proprio rapporto pedissequo a quello commissionale.

Art. 45 Rapporti con altre procedure

1Se è istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta, le altre Commissioni cessano di occuparsi dei fatti e delle responsabilità che essa è incaricata di accertare. 2L’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta non sospende alcuna procedura a carattere civile, amministrativo o penale. 3Per giustificati motivi, sentito il Consiglio di Stato, la Commissione d’inchiesta può decidere di vietare o sospendere, totalmente o parzialmente, indagini disciplinari o amministrative del Cantone inerenti ai fatti e alle responsabilità che essa è incaricata di accertare.

Art. 46 Rapporto finale

1Il rapporto finale della Commissione dovrà riassumere i fatti accertati e contenere le conseguenti raccomandazioni all’indirizzo del Gran Consiglio. La Commissione gode del diritto di iniziativa di cui alla presente legge. 2Se la maggioranza commissionale non intende rivelare dei fatti accertati siccome ininfluenti ai fini dell’adempimento del mandato, la minoranza può chiedere che di ciò venga fatta espressa menzione nel rapporto finale. 3Prima della presentazione del rapporto finale al Gran Consiglio, alle persone cui sono mossi rimproveri dev’essere data la possibilità di esaminare la parte del testo che le riguarda e di esprimersi dinanzi alla Commissione oralmente o per iscritto entro un congruo termine. Capitolo quarto Intergruppi

Art. 47 Costituzione e modalità di lavoro

1I deputati che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari. 2Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari e devono annunciare la propria costituzione e i propri membri al Segretario generale del Gran Consiglio. 3Gli intergruppi non hanno diritto a indennità. 4Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori. 5Gli intergruppi non possono agire in nome del Gran Consiglio. TITOLO IV Diritti e doveri dei deputati Registro delle relazioni d’interesse 1. Comunicazione

Art. 48

1Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto i Servizi del Gran Consiglio: a) della sua attività professionale; b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato; c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d’interesse; d) della sua partecipazione ad altri organi istituzionali. 2Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente. 3È fatto salvo il segreto professionale. 4I Servizi del Gran Consiglio tengono un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati. 2. Vigilanza

Art. 49

L’Ufficio presidenziale vigila sul rispetto di queste norme e può inappellabilmente imporre a un deputato di far iscrivere una relazione d’interesse nel registro.

Art. 50 Collisione di interessi

1Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d’interessi. 2La collisione d’interessi è presunta se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora. 3È parimenti presunta, se l’oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante. 4L’interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di scarico. 5Non vi è obbligo di astensione nell’esame e nell’adozione di disegni di legge. 6L’obbligo di astensione di cui al cpv. 1 si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi. 7Il deputato tenuto all’obbligo di astensione deve lasciare la sala prima della discussione e del voto. 8In caso di contestazione, decide l’Ufficio presidenziale.

Art. 51 Immunità parlamentare

1Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l’autorizzazione del Gran Consiglio. 2Il Gran Consiglio decide se togliere l’immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il preavviso dell’Ufficio presidenziale. All’interessato è data la possibilità di esprimersi davanti all’Ufficio presidenziale. 3La decisione di togliere l’immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto. 4Un deputato può rinunciare volontariamente all’immunità parlamentare.

Art. 52 Provvedimenti d’ordine

1Il Presidente richiama all’ordine il deputato che abusa dell’immunità parlamentare, in particolare mediante espressioni manifestamente offensive, oppure contravviene in altro modo alla legge. 2Se il richiamo non bastasse, il Presidente gli toglie la parola, rispettivamente stralcia o interseca il documento con il quale viene commesso l’abuso. 3Il Presidente richiama all’ordine il deputato o il Consigliere di Stato che turba le discussioni con osservazioni, interruzioni o in altro modo; se al richiamo non è dato seguito, il Presidente lo ammonisce. 4In caso di persistenza, il Presidente può escludere il deputato per il tempo rimanente della riunione o seduta, privandolo della relativa indennità. 5In caso di opposizione da parte dell’interessato, il Gran Consiglio decide immediatamente senza discussione.

Art. 53 Diritto alla documentazione

1Ogni deputato ha diritto alle informazioni e alla documentazione necessaria per i dibattiti, riservate le leggi speciali. 2L’accesso ai verbali e ai documenti di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa. 3L’accesso ai verbali e ai documenti dell’Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri dell’Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso. 4Per le necessità dell’attività parlamentare, i deputati possono far capo al Centro di legislazione e di documentazione.

Art. 54 Segreto d’ufficio

1I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione dei dati personali o per riguardo a un procedimento in corso. 2L’autorità che comunica un’informazione o un documento coperto dal segreto d’ufficio lo deve indicare esplicitamente.

Art. 55 Obbligo di denuncia

1Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all’Ufficio presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione. 2Nel caso di segnalazione all’Ufficio presidenziale, l’obbligo di denuncia incombe ad esso. 3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi. TITOLO V Rapporti con il Consiglio di Stato Capitolo primo Principi generali

Art. 56 Competenze

1L’Ufficio presidenziale o, nei casi di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni tengono i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato. 2I Presidenti e i relatori delle Commissioni possono anche rivolgersi direttamente al direttore del Dipartimento competente, rispettivamente al competente funzionario dirigente. Capitolo secondo Interventi del Consiglio di Stato nei lavori del Gran Consiglio

Art. 57 Messaggi

1Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio. 2Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i Servizi del Gran Consiglio, l’incarto completo, con l’indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni. 3Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell’oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale. 4Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 18 mesi dalla data della sua attribuzione formale a una Commissione.27 5Per oggetti particolarmente complessi, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 18 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.28

Art. 58 Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio

Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio e può intervenire su ogni oggetto.

Art. 59 Presenza di funzionari ai dibattiti

1Il Cancelliere dello Stato può assistere alle sedute del Gran Consiglio e intervenire su aspetti di carattere tecnico e amministrativo di competenza della Cancelleria dello Stato. 2Gli altri funzionari cantonali, o eventuali esperti, la cui presenza sia espressamente richiesta dal Consiglio di Stato o dal direttore del Dipartimento, assistono in aula ai lavori parlamentari. 3Il relatore può pure richiedere la presenza di funzionari dei Servizi del Gran Consiglio o di esperti o, in accordo con il Consiglio di Stato o con il direttore del Dipartimento, di funzionari cantonali.

Art. 60 Interventi nei lavori commissionali

1Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è rappresentato dal direttore del Dipartimento competente, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida diversamente. 2A richiesta della Commissione, un rappresentante del Consiglio di Stato deve intervenire nei lavori, rispettivamente a sua richiesta deve essere sentito. 3Il Consiglio di Stato, o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente, può delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori commissionali. 26 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50. 27 Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160. 28 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160. 4I servizi dell’amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con le Commissioni.

Art. 61 Audizione commissionale

1Nell’ambito degli oggetti di sua competenza una Commissione può procedere all’audizione di un Consigliere di Stato, anche se non vi sono messaggi o iniziative pendenti. 2Su richiesta del Consigliere di Stato, i quesiti dovranno essere presentati per iscritto almeno 10 giorni prima dell’audizione. 3Su richiesta della Commissione, o di sua iniziativa, il Consigliere di Stato dopo l’audizione può prendere posizione per iscritto entro 1 mese dall’audizione. 4Se la Commissione lo ritiene opportuno, riferisce al Gran Consiglio con un rapporto, non soggetto a discussione da parte del plenum, allegando l’eventuale presa di posizione scritta del Consiglio di Stato. Capitolo terzo29 Evasione e attuazione degli atti parlamentari Rendiconto Art. 61a30 Almeno una volta all’anno è pubblicato in internet, a cura dei Servizi del Gran Consiglio, un rendiconto aggiornato degli atti parlamentari non ancora evasi o attuati. Il Consiglio di Stato è tenuto a fornire le opportune spiegazioni. TITOLO VI Leggi, decreti, concordati e regolamenti

Art. 62 In generale

1Sono di competenza del Gran Consiglio: a) la legge; b) il decreto legislativo. 2Sono di competenza del Consiglio di Stato: a) il regolamento; b) il decreto esecutivo. 3Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di esercitare il diritto di veto sugli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti che comportano aggravi fiscali, su richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati.31

Art. 63 Legge

1La legge è l’atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere generale e astratto. 2La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l’organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale. 3La legge è munita della clausola referendaria, se non è giudicata di natura urgente ai sensi della Costituzione cantonale.

Art. 64 Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale

1La competenza di emanare il diritto cantonale di applicazione alla legislazione federale spetta al Gran Consiglio. 2Questa competenza può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.

Art. 65 Decreto legislativo

1Sono adottati nella forma del decreto legislativo: a) gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto; b) gli atti di portata generale o d’importanza finanziaria secondo l’art. 42 della Costituzione cantonale che non contengono norme di diritto; c) gli atti di carattere obbligatorio generale giudicati di natura urgente ai sensi dell’art. 43 della Costituzione cantonale; 29 Capitolo introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41. 30 Art. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41. 31 Cpv. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153. d) gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta a referendum; e) tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto. 2Gli atti di cui alle lett. a), b) e d) sono muniti della clausola referendaria.

Art. 66 Concordati

1Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l’Ufficio presidenziale, dell’apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica di un concordato intercantonale. 2La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato e sull’evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all’intenzione del Consiglio di Stato, tramite l’Ufficio presidenziale. 3La Commissione designata può, se del caso, partecipare ai lavori di eventuali commissioni intercantonali.

Art. 67 Regolamento

1Il regolamento è l’atto normativo di competenza del Consiglio di Stato di durata indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto. 2Il regolamento disciplina l’applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa.

Art. 68 Decreto esecutivo

Il decreto esecutivo è l’atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari.

Art. 69 Modifica di atti

Le leggi, i regolamenti e i decreti possono essere modificati solo rispettando la competenza e la procedura applicabili per la loro adozione. Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Leggi e decreti legislativi

Art. 70

1Le leggi e i decreti legislativi soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Essi entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio. 3La competenza di stabilire l’entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato. 4Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo stesso. 2. Clausola d’urgenza

Art. 71

1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio. 2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza. 3. Decreti legislativi non soggetti a referendum

Art. 72

1I decreti legislativi non soggetti a referendum entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio. 2La competenza di stabilire la data di entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato. 3Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo stesso. 4. Atti emanati dal Consiglio di Stato

Art. 73

I regolamenti e i decreti esecutivi emanati dal Consiglio di Stato entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi, a meno che il Consiglio di Stato non stabilisca altra data. 32 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195. 5. Atti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio Art. 73a33 Gli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio di cui all’art. 62 cpv. 3 sono pubblicati nel Foglio ufficiale e possono essere messi in vigore soltanto se su di essi il Gran Consiglio non ha esercitato il diritto di veto entro il termine di 60 giorni da detta pubblicazione, sospesi nel periodo di cui all’art. 114 cpv. 1 LGC.

Art. 74 Redazione e firma degli atti

Le leggi e i decreti adottati dal Gran Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. TITOLO VII Alta vigilanza

Art. 75 Obbligo costituzionale

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

Art. 76 Criteri

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri: a) legalità; b) conformità all’ordinamento vigente; c) adeguatezza; d) efficacia; e) economicità.

Art. 77 Limiti

1L’alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni e di dare istruzioni per una singola decisione. 2È escluso il controllo di merito delle singole decisioni giudiziarie e amministrative.

Art. 78 In materia amministrativa

1La Commissione gestione e finanze esercita l’alta vigilanza in materia amministrativa. 2Essa può presentare dei rapporti ogni qual volta lo ritenga necessario. 3La Commissione si avvale del Controllo cantonale delle finanze.

Art. 79 In materia finanziaria

L’alta sorveglianza in materia finanziaria è organizzata secondo le norme previste dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato. Pianificazione quadriennale e verifica Art. 79a34 1Nell’ambito dell’alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare. 2La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione gestione e finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze. 3La programmazione dell’attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata. 4Durante l’attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione designata dalla Commissione gestione e finanze. 5La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l’assegnazione al Controllo cantonale delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.

Art. 80 Diritto d’informazione

1La Commissione gestione e finanze ha diritto di essere informata dal Consiglio di Stato, dall’amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la maggioranza del capitale o dei voti, circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti. 33 Art. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153. 34 Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 40. 2Con il consenso del Consiglio di Stato, può procedere all’audizione di persone a esso subordinate, raccogliere informazioni presso persone o visionare documenti, riservate le leggi speciali. 3Il Consiglio di Stato può opporsi a una richiesta di informazioni o di audizioni solo in forza di leggi speciali o per importanti interessi preponderanti, che devono essere indicati in forma scritta. 4Se la Commissione mantiene la sua richiesta, decide il Gran Consiglio a maggioranza assoluta. 5La Commissione prende provvedimenti appropriati a tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali.

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