1I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo di fr. 40’000.– per ogni gruppo e un
supplemento di fr. 3’000.– per ogni deputato, versati secondo le modalità indicate da ogni gruppo.
2I deputati che non costituiscono gruppo ricevono l’indennità annua pari al supplemento previsto per
ogni deputato.
Art. 162 Indennità di seduta61
1Ai deputati è versata un’indennità di seduta di fr. 200.– per le riunioni del Gran Consiglio,
delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.
2Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un’indennità aggiuntiva pro
rata.
3…62
4…63
Indennità per rapporti e attività speciali al servizio di una Commissione
61 Nota marginale modificata dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
62 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
63 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Art. 163
1L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio stabilisce le modalità di calcolo delle indennità
per l’allestimento di rapporti e per l’espletamento di attività speciali al servizio di una Commissione.
2L’ammontare dell’indennità per un determinato rapporto o una determinata attività speciale
dev’essere approvato dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Gran Consiglio.
Indennità per compiti istituzionali o di rappresentanza
Art. 163a65 1Al Presidente del Gran Consiglio è riconosciuta un’indennità per l’assolvimento di
singoli compiti istituzionali o di rappresentanza, entro i limiti stabiliti dall’Ufficio presidenziale.
2L’indennità di cui al cpv. 1 è riconosciuta anche ad altri deputati per l’assolvimento di compiti
istituzionali o di rappresentanza su incarico dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
Art. 164 Indennità per i Presidenti
1Al Presidente del Gran Consiglio è dovuta un’indennità di fr. 10’000.- all’anno.66
2Ai Presidenti delle Commissioni è dovuta un’indennità di fr. 1’000.– all’anno, aumentata a fr. 2’000.–
se il numero di riunioni è superiore a 20 all’anno.
Spese di trasferta
Art. 164a67 1Ogni deputato ha diritto al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione
alle sedute, nonché per l’assolvimento, su incarico dell’Ufficio presidenziale o di una Commissione,
di compiti strettamente connessi all’attività parlamentare.
2L’indennità di viaggio per gli spostamenti nel Cantone corrisponde a quella riconosciuta dalla
legislazione fiscale per gli spostamenti in auto; essa si riferisce al tragitto dal luogo di dimora al
luogo di destinazione, e ritorno.
3Per i viaggi fuori Cantone l’indennità è pari al costo del biglietto di I classe in ferrovia.
Art. 165 Rincaro
I contributi e le indennità sono eventualmente adeguati al rincaro, su decisione dell’Ufficio
presidenziale.
Art. 166 Disposizioni esecutive
L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di
lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni
di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme.
Resoconto finanziario
Art. 166a69 L’Ufficio presidenziale pubblica ogni anno un resoconto finanziario in cui sono
elencate, per ogni gruppo e per ogni deputato, le indennità percepite secondo gli articoli 161-164a.
TITOLO XVI
Disposizioni finali e abrogative
Art. 167 Abrogazione
È abrogata la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17
dicembre 2002.
Art. 168 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.70
Pubblicata nel BU 2015, 101.
64 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
65 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
66 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
67 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
68 Art. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 153.
69 Art. introdotto dalla L 14.10.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 427.
70 Entrata in vigore: 17 aprile 2015 - BU 2015, 101.