Camini
1 L'Uso dei camini e degli impianti analoghi, non deve arrecare danno o
molestia al vicinato, in particolare con emanazione di fumo, vapore,
odore, polvere, ecc.
11 Municipio imporrà le misure atte ad eliminare gli inconvenienti.
L'altezza dei camini che per giustificati motivi dovesse essere superiore al
normale, verrà stabilita caso per caso dal Municipio.
Parafulmini e antenne
I parafulmini devono essere costruiti secondo le prescrizioni
dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici, ed essere sempre in stato di
perfetto funzionamento.
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2 pprietari degli stabili muniti di parafulmini dovranno annualmente
verificare le condizioni di manutenzione.
3 obbligatoria la posa di parafulmini sugli stabili di convivenza collettiva,
quelli di rilevante altezza, ciminiere, o in cui sono custodite materie
infiammabili o esplosive.
4 Antenne per apparecchi radio o di televisione dovranno essere
possibilmente collocate in modo da non nuocere all'estetica o al vicinato.
Sarà ammessa, di regola, la posa di una sola antenna per ogni edificio.
Tubi all'esterno
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servitù di arretramento o di espropriazione, o con area privata destinata a
pubblico passaggio, è vietato far sboccare e costruire lungo le pareti
esterne tubi conducenti fumo, vapore, o liquidi di qualsiasi natura.
È vietato o scarico dell'acqua dei balconi e delle pensiline sulle pubbliche
vie o piazze e su area privata gravata da servitù di pubblico transito.
Canalizzazione
Ogni edificio e terreno deve essere allaciato alla pubblica canalizzazione.
L'obbligo nasce con la costruzione del collettore che dà la possibilità di
allacciamento.
2 I pprietari pagheranno una tassa annua per l'uso della canalizzazione
pubblica.
3 Per tutto quanto concerne le canalizzazioni, pozzi veri di decantazione e
fosse settiche, fanno stato le prescrizioni del Regolamento per il servizio di
fognatura e le relative ordinanze.
Portici
1 I portici devono essere mantenuti costantemente in buono stato.
2 Pri pavimenti dei portici adibiti a pubblico transito, devono essere usati
materiali idonei e decorosi che saranno sottoposti preventivamente al
Municipio per approvazione.
3 L costruzione, la manutenzione e la regolare pulizia dei pavimenti dei
portici adibiti a pubblico transito sono a carico dei proprietari dei singoli
edifici.
4 Sono ammesse intelaiature per luce, purché eseguite con vetri speciali da
pavimento e distribuite di regola in modo simmetrico.
5 Laltezza dei portici sarà di m. 3.50 al minimo. 11 Municipio potrà
permettere deroghe qualora, a suo giudizio, il costruendo portico dovesse
adattarsi a particolari condizioni ambientali.
Facciate, tinteggiatura
1 Le facciate, i serramenti esterni, i muri di cinta, le insegne, ecc., devono
essere in stato di buona manutenzione e di decoro.
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2 I muri prospicienti l'area pubblica, cortili, giardini, ecc., le pareti, i pilastri e
le volte dei portici, le pareti degli anditi delle scale, devono essere
tinteggiati e conservati costantemente puliti.
3 La tinteggiatura è soggetta all'approvazione del Municipio.
Le tinte interne dei portici devono armonizzare tra loro.
4 Le facciate degli edifici, anche se di diversi proprietari, formanti un solo
corpo architettonico prospiciente l'area pubblica, devono essere colorate
contemporaneamente ed in tinte armonizzanti.
5 11 Municipio prescrive un termine per la tinteggiatura nuova degli stabili
esistenti, che non rispondono ai requisiti di cui alla cifra 1. In caso di
inosservanza da parte dei proprietari, farà eseguire il lavoro a spese degli
stessi, in applicazione dell'art. 88 del presente Regolamento.
6 vietato l'uso di carta, tela o altre materie consimili per la protezione,
anche provvisoria delle aperture.
Intervento del Municipio
Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di
manutenzione che si rendessero necessarie per l'abitabilità degli stabili,
per il pubblico decoro, per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza
ed incolumità, per il buon funzionamento delle tombinature private, ecc..
2 I caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata
l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente
Regolamento, provvederà all'esecuzione delle opere necessarie a rischio e
spese del proprietario.
CAPITOLO XVII
Sporgenze su area pubblica - vetrine - insegne occupazione
Sporgenze su area pubblica e su zone gravate da servitù di
arretramento o di espropriazione non soggette a speciale concessione
1 Zoccoli, muri di fondazione, davanzali, cornici, ecc. possono sporgere, a
giudizio del Municipio, sull'area pubblica o su zone gravate da servitù di
arretramento o di espropriazione, di m. 0.10.
2 I caso di correzioni stradali, il proprietario, a cui è stato concesso una
sporgenza su area pubblica, dovrà adattarsi a sue spese alla nuova
situazione, oppure rimuoverla.
3 Grondae e cornicioni di gronda, situati ad una altezza dal suolo maggiore
di m. 4.00 possono sporgere sulle aree di cui sopra per un massimo di m.
0.90.
Balconi, sporti e pensiline
La costruzione di balconi e pensiline sporgenti sulla pubblica area, su area
gravata da servitù di espropriazione, con o senza marciapiede e su area
privata destinata a pubblico passaggio, è concessa alle seguenti
condizioni:
a. che i balconi siano completamente aperti o chiusi solo lateralmente da
materiali trasparenti;
b. che l'altezza minima dal suolo al limite inferiore della parte in sporto sia
di m. 4.00 almeno;
c. che la massima sporgenza non superi, di regola m. 0.90 su piazze o
strade la cui larghezza è pari o maggiore ai m. 6.00 e m. 0.50 su strade
di larghezza inferiore a m. 6.00;
d. che balconi e terrazze accessibili siano muniti di parapetti con altezza
adeguata al numero dei piani, in ogni caso non inferiore ai m. 0.90.
2 Le pensiline sporgenti sui marciapiedi o passaggi pedonali, al disotto di
m. 4.00 di altezza, possono essere concesse solo in forma precaria con
atto pubblico, qualora l'altezza minima dal suolo al limite inferiore della
parte in sporto sia di almeno m. 3.00.
Il filo esterno delle pensiline dovrà essere arretrato di almeno m. 0.30 dal
bordo del marciapiede, ritenuta una sporgenza massima di m. 2.00.
3 Sporti coperti e chiusi sui lati (bow-windows), ballatoi, 0 altre simili
sporgenze su area pubblica e su area gravata da servitù di arretramento o
di espropriazione o su area privata destinata a pubblico passaggio,
possono essere concessi unicamente, per il nucleo tradizionale, quando le
condizioni ambientali lo richiedono.
La costruzione di balconi, pensiline e sporti di cui al numero 3 sulla
pubblica area è subordinata al pagamento di una tassa fissata dalla
speciale tariffa comunale.
Occupazione di area pubblica o gravata da servitù di
espropriazione o di arretramento soggette a speciale concessione
1 Non sono permesse, ad eccezione di quanto concesso all'art. 89
capoverso 1, nuove costruzioni di botole per luce, di scarico o di accesso,
di pozzi di chiarificazione o fosse settiche, sporgenze di gradini o altre in
genere, sull'area pubblica, sull'area gravata da servitù di espropriazione e
su area privata destinata al pubblico passaggio.
La costruzione di vani sotterranei è vietata su area gravata da servitù di
espropriazione, di arretramento e su quella pubblica. In caso di evidenti
necessità, potrà essere concessa dopo presentazione dei piani dettagliati,
in forma precaria, con atto pubblico.
2 11 MunicipiO può concedere la sporgenza di vetrine per un massimo di m.
0.10, cornice compresa, su area pubblica, su area gravata da servitù di
espropriazione e su area privata destinata al pubblico passaggio dopo
presentazione dei piani di dettaglio. Se la sporgenza invade l'area
pubblica, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua
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fissata dalla speciale tariffa comunale. Sono riservate le disposizioni di cui
all'art. 89 capoverso 2.
3 La posa di insegne, fanali, ecc. sporgenti sull'area pubblica è soggetta a
concessione municipale.
La massima sporgenza non potrà in alcun caso superare m. 0.90 dal
confine dell'area pubblica.
L'altezza minima dal suolo al punto inferiore dell'oggetto sporgente è di
m. 4.00.
Per ragioni di viabilità e sicurezza le concessioni previste nel presente
articolo possono essere ridotte o vietate.
Sporgenze di muri di fondazione, intercapedini
Ritagli di muri di fondazioni possono sporgere sull'area pubblica o
sull'area gravata da servitù di espropriazione con concessione speciale, e
presentazione di piani particolareggiati, quando non portano pregiudizio
alla proprietà comunale.
2 Per sporgenze superiori a m. 0.10 la concessione è subordinata al
pagamento di una tassa fissata dalla speciale tariffa comunale.
3 Intercapedini sotto le aree, di cui al capoverso 1, possono essere
eccezionalmente concesse in casi speciali e alle condizioni determinate
volta per volta dal Municipio.
Aperture in confine con l'area pubblica
I serramenti di porte d'entrata, finestre, botole di scarico, ecc. situate ad
altezza inferiore ai m. 4.00 dal suolo, non devono aprirsi verso l'esterno
quando ciò implichi una invasione di area pubblica, dell'area gravata da
servitù di espropriazione e dell'area privata destinata a pubblico transito.
Porte e cancelli nei muri di cinta delimitanti aree di cui al capoverso 1,
devono aprirsi verso la proprietà privata.
I serramenti di porte, finestre, botole, ecc. attualmente aprentesi verso le
pubbliche aree o aree private aperte al pubblico transito, non potranno
essere rinnovati se non attenendosi alle prescrizioni del presente
Regolamento.
11 Municipio può ordinare la soppressione o la sostituzione, in quei casi
ove si riscontrino inconvenienti gravi per la sicurezza della pubblica
viabilità.
4 Le soglie delle entrate confinanti con le pubbliche aree, dovranno essere
sopraelevate dal piano stradale o dal marciapiede.
Accessi privati per veicoli
1 La creazione di accessi per veicoli, alle proprietà private, su strade e
marciapiedi, soggiace all'approvazione del Municipio che ne stabilisce le
modalità.
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L'esecuzione dei lavori sulla proprietà comunale è di spettanza del
Municipio. Le spese relative sono a carico del privato.
3 Nelle strade prive di marciapiede, la formazione dello stesso - se le
condizioni di viabilità lo permettono - potrà eventualmente essere
concessa su domanda di proprietari fronteggianti, a condizione che gli
interessati contribuiscano alla spesa nella misura del 60% al minimo.
Insegne e affissioni
1 L'esposizione di insegne, le affissioni su steccati, assiti, ecc., su area
pubblica o su area privata sono soggette alla legge cantonale e relativo
regolamento di applicazione, nonché allo speciale regolamento comunale.
2 Le insegne devono armonizzare con le linee e con la tinteggiatura del
fabbricato.
3 L'istanza, corredata dei dati previsti dalla legge e relativi regolamenti di
applicazione in vigore sulle insegne e scritte destinate al pubblico, deve
essere inoltrata su carta semplice all'autorità cantonale tramite il
Municipio.
Illuminazione di stabili
La concessione per l'illuminazione delle facciate degli stabili è di competenza
del Municipio.
L'istanza deve essere corredata dai necessari piani e da un disegno a colori
da cui risulti l'effetto notturno dell'illuminazione.
Occupazione di area pubblica
1 Loccupazìone temporanea di area pubblica da parte di privati mediante
impianti di cantiere, steccati, ponti, depositi dì materiali, ecc., è concessa
dall'ufficio tecnico comunale, su domanda scritta accompagnata da un
piano dimostrativo in triplo esemplare (stralcio di mappa) nonché da uno
schema delle installazioni del cantiere ed è subordinata alle speciali norme
e tariffe vigenti.
2 Quando per motivi di circolazione, il campo stradale deve rimanere
completamente libero, dovrà essere costruito un ponte a portico, e
qualora ciò non sia possibile, un ponte a sbalzo all'altezza minima dì m.
4.00, con doppio pavimento che garantisca la sicurezza del pubblico.
Loccupazione di area pubblica mediante scavi da parte di privati ed
amministrazioni pubbliche è concessa dal Municipio su domanda scritta e
sulla scorta delle norme speciali per lesecuzione dei lavori di scavo nelle
strade e piazze pubbliche.
4 Nellinteresse della viabilità o per ragioni di sicurezza, il Municipio ha il
diritto dì far ridurre o modificare le dimensioni dellarea concessa o di
spostare il tracciato.
5 lvori che necessitano l'occupazione di area pubblica, devono continuare
senza interruzione ed essere portati a termine nel minor tempo possibile.
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6 11 Concessionario è responsabile per le conseguenze derivanti al Comune o
a terzi delle opere da esso compiute su area comunale.
Segnali, ripari, misure di sicurezza e di igiene
1 Durante le demolizioni, le costruzioni o i restauri, verso vie pubbliche o
private, si dovranno prendere tutte le necessarie misure per la sicurezza
del pubblico mediante adatti segnali e ripari.
2 Gli steccati o altre protezioni o ripari verso le strade e piazze avranno un
aspetto decoroso e uniforme. 11 Municipio può imporre ripari per tutta
l'altezza dell'edificio.
3 Le installazioni non dovranno, nel limite del possibile, causare molestia per
rumori, scosse, esalazioni, ecc.
La diffusione di polvere dovrà essere evitata con misure idonee.
Prevenzione infortuni
Per la costruzione di ponti, rampe, scale di servizio e per tutte le installazioni
di cantiere in genere, fanno stato le prescrizioni delle ordinanze federali
concernenti la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni edili e gli scavi in
trincea.
Utilizzazione di area privata
11 Municipio, per ragioni di pubblico interesse, può far collocare fanali
appoggiati o sospesi, marchi per capisaldi e per delimitazioni, targhe per
denominazione di piazze e vie, bocche d'incendio, colonne per servizi
pubblici, cartelli indicatori, orologi, supporti per fili, ecc., su proprietà privata.
Piantagioni private
Le piante su proprietà private, che per il loro sviluppo arrecassero danno,
limitazione di luce, di visuale e di estetica, verso strade o piazze pubbliche,
potranno essere fatte rimuovere per ordine del Municipio.
CAPITOLO XVIII
Aziende moleste, stalle, ecc.
Aziende moleste
Laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc., molesti per rumore, scosse,
esalazioni odori o altre cause non potranno essere costruiti o collocati nel
territorio giurisdizionale del Comune.
2 Per quelli esistenti il Municipio potrà ordinare le misure atte a togliere gli
inconvenienti.
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Stalle
La costruzione di nuove stalle, scuderie, ovili, ecc., nel territorio del
Comune è vietata.
2 Stalle esistenti che dessero luogo ad inconvenienti, possono essere
soppresse per ordine del Municipio.
Cisterne per concime
1 Il Concime deve essere conservato in cisterne a conveniente distanza dalle
abitazioni e dalle pubbliche vie.
2 Le cisterne devono avere fondo, pareti e copertura impermeabili ed
essere munite di chiusino di ispezione.
3 vietato il deposito di concime all'aperto.
4 La vuotatura delle cisterne, il trasporto di concime o di analoghe sostanze
deve avvenire a mezzo di carri chiusi.
5 Si richiamano inoltre i dispositivi cantonali e comunali d'igiene.
Pollai e conigliere
1 La costruzione o installazione di pollai, conigliere, ecc., nel territorio del
Comune è di regola vietata.
2 Pr esalazioni o rumori o per altri inconvenienti il Municipio può ordinare
la soppressione dei pollai, conigliere, ecc., esistenti.
CAPITOLO XIX
Costruzione
Le strade private devono essere eseguite a regola d'arte e sono soggette
alla licenza municipale.
La domanda di concessione deve essere accompagnata da piani
dettagliati, secondo le modalità dell'art. 7, da cui risultino la situazione
planimetrica, il profilo longitudinale, le diverse sezioni ed i raccordi con le
strade pubbliche e da una relazione tecnica. Dovrà essere precisato se la
strada sarà aperta al pubblico transito.
Strade private di lottizzazione non previste nel PR, che saranno aperte al
pubblico transito, dovranno avere una larghezza minima di m. 6.00.11
Comune contrassegnerà con apposite indicazioni gli imbocchi delle strade
private non ammesse al pubblico transito.
4 11 Municipio, con la licenza di costruzione, stabilisce le linee di costruzione
e potrà pure imporre eventuali linee di arretramento.
5 La denominazione delle strade private ammesse al pubblico transito è di
competenza delle Autorità comunali.
E I
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Piano regolatore - norme generali
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Manutenzione
Le strade private, aperte al pubblico transito, devono essere tenute dai
proprietari in buono stato di manutenzione, di nettezza e di illuminazione.
Le acque luride o chiare dovranno essere raccolte in appositi canali
sotterranei a norma del Regolamento fognature.
3 I caso di inosservanza di queste prescrizioni, il Municipio potrà procedere
ai lavori necessari a spese dei proprietari (art. 88 del Regolamento) o
ordinare la chiusura delle strade per motivi di sicurezza applicando in
ambo i casi la multa per contravvenzione ai regolamenti.
Eventuali prescrizioni di natura edilizia e di polizia inerenti alle strade
private, stabilite dai proprietari, devono ottenere l'approvazione
municipale.
Assunzione da parte del Comune
Le strade costruite da privati possono essere assunte gratuitamente dal
Comune in proprietà, quando abbiano i seguenti requisiti:
a. coordinazione razionale con le strade esistenti o previste dal piano
regolatore;
b. larghezza minima di m. 6.00;
c. costruzione a regola d'arte con sottofondo e pavimentazione idonea;
d. canalizzazione razionale con cunette, pozzetti stradali, ecc.;
e. ossequio alle norme previste al capitolo XVII del presente Regolamento
per quanto concerne occupazione, sporgenze, aperture in confine, ecc.
in riguardo all'area stradale.
2 omune può accettare l'assunzione gratuita di strade private anche non
aventi tutti i requisiti di cui sopra, quando esse costituiscano una evidente
comodità per il pubblico transito.
TITOLO QUINTO
Piano Regolatore - Aree fabbricabili
Contenuto
Il PR indica:
a. i limiti delle strade, delle piazze con lndìcazione della larghezza e della
pendenza, dei portici e delle altre aree pubbliche, ecc., esistenti,
progettatì o destinati ad essere soppressi;
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b. le aree soggette ad espropriazione per la futura realizzazione delle
opere di cui sopra;
c. le aree soggette a servitù limitative che disciplinano ìl sorgere di nuove
costruzioni;
d. le linee dì costruzione e di minimo arretramento degli stabili;
e. la delimitazione delle zone edilizie con la indicazione della loro natura;
f. la delimitazione delle fasce con obbligo di contiguità limitata o totale.
2 11 PR potrà prevedere la espropriazione:
a. di terreni o stabili per la razionale creazione di strade o di aree
fabbrìcabìlì, o per il risanamento dei vecchi quartieri in vista di un
miglioramento generale delle condizioni d'abitazione, di viabilità, di
estetica e di decoro cittadino;
b. dì terreni o stabili per edifìcì pubblici, per i bisognì delle azìende
comunali, ecc.;
c. dì aree per passeggi o punti dì vista dì particolare interesse.
Limitazione dei diritti dei proprietari
Per le limitazioni dei diritti dei proprietari, previste dal PR non è dovuto ai
proprietari indennizzo alcuno.
Resta riservata la Legge di espropriazione.
Varianti al PR
varianti al PR potranno essere introdotte con la procedura stabilita dalla
Legge edilizia cantonale.
2 I privati possono proporre al Municipio varianti al PR interessanti le loro
proprietà.
Atti preliminari e effetti del PR
1 La pubblicazione del piano regolatore e di varianti è comunicata per
lettera raccomandata ai proprietari interessati con indicazione del numero
di mappa e delle servitù.
2 Dal giorno della pubblicazione i proprietari di edifici e fondi compresi nel
PR o in varianti, dovranno, nelle costruzioni, ricostruzioni o modifiche,
Manutenzione normale e migliorie
1 Sui fondi e fabbricati gravatì da servitù di PR, il proprietario potrà
compiere le opere determinate dalle esigenze delluso normale, della
conservazione dellimmobile, della tutela delligìene, della incolumità
pubblica, oltre che le opere imposte dalla legge e dai provvedimenti
amministrativi, comunali e cantonali.
Tali opere dovranno sempre essere autorizzate dal Municipio.
2 I rimaneggiamenti o migliorie concessi per i fabbricati gravati da servitù di
espropriazione e le conseuenze economiche risultanti, non saranno
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Città di Lugano Regolamento 7.1.1
calcolate in aumento del valore della proprietà privata al momento della
realizzazione del PR.
La licenza di costruire sarà in tali casi rilasciata solo dopo che il
proprietario abbia ammesso per atto pubblico, analogo riconoscimento al
comune, con menzione a RF.
CAPITOLO XXI
Procedura
11 Municipio porrà in esecuzione le opere previste dal PR a seconda della loro
importanza e opportunità con la procedura contemplata dalle leggi vigenti in
materia.
Esecuzione di opere di PR su richiesta degli interessati
1 Quora ì proprietari interessati intendano chiedere anzitempo la
realizzazione di un'opera prevista dal PR che possa essere razionalmente
collegata e coordinata con le opere gìà esistenti o dì imminente
realizzazione, specie riguardo ai pubblici servizi, essi dovranno assumere a
loro carico, come contributo, il 60% dell'onere complessivo derivante al
Comune.
2 11 Comune potrà chiedere la prestazione di speciali garanzie per il
pagamento del contributo previsto.
Ricostruzione di stabili gravati da servitù di PR
In caso di distruzione accidentale o demolizione volontaria di uno stabile con
conseguente ricostruzione contenuta nelle linee dì PR il proprietario ha
diritto di chiedere, a lavori ultìmatì, l'espropriazione dellarea così prevista
nel PR, ma non ha diritto ad alcun compenso per la parte dì fabbricato non
più ricostruito.
Costruzioni anticipate
11 Comune può costruire nelle zone dì espropriazione previste dal P.R.,
condotti sotterranei od opere dì preparazione per la costruzione prevista,
risarcendo provvisoriamente ai proprietari unicamente gli eventuali danni
causati dai lavori, alle culture e alle cose.
Diritti ed obblighi del Comune
Qualora allo scadere del termine decennale o prorogato, il PR venga
rìpresentato per un altro periodo, i proprietarì deì fondi dì cui sia
nuovamente prevista la espropriazione totale o una espropriazione parziale,
che modìfìchì essenzialmente la natura della parte residua, così che ìn caso dì
E I
. .
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esecuzione dell'opera e in applicazione delle norme della Legge di
espropriazione potrebbe essere chiesta l'espropriazione totale, hanno la
facoltà di esigere l'espropriazione immediata anche totale.
Rinuncia
1 Il omune ha diritto di rinunciare all'espropriazione entro tre mesi dalla
comunicazione del giudizio definitivo dell'ammontare delle indennità.
2 Lespropriante è tenuto alla rifusione delle spese e al risarcimento dei
danni causati all'espropriato.
3 Nel caso dell'art. 120 §1§2 Ia rinuncia alla espropriazione provoca la
decadenza delle limitazioni di PR, che avevano dato luogo alla procedura
d'espropriazione.