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7.1.1 Regolamento edilizio della Città di Lugano del 16 dicembre 1963

Lugano · 16174908 · communal act

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Contents: 131 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni legali applicabili
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Licenza di costruzione - controllo e abitabilità
  5. Art. 5
  6. Art. 6 P. 3 di 37
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Generalità
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Zona A - centro Città
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Zona centro Città - costruzioni spaziate
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Zona centro Città - costruzioni con obbligo di contiguità
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Zona B - nucleo tradizionale
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Zona C - residenziale con costruzioni a carattere intenso
  39. Art. 39 P. 12 dí 37
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Zona D - residenziale con costruzioni a carattere medio
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Zona E - residenziale con costruzioni a carattere familiare
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 artigianali e industriali)
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Zona H - verde
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Costruzioni di carattere particolare
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Disposizioni varie
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 19 dí 37
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Allineamenti, arretramenti e cinte
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Locali di abitazione e loro annessi
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 P. 22 dí 37
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Prescrizioni diverse
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 di area pubblica e privata - piantagioni
  90. Art. 90 P. 26 dí 37
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Città di Lugano Regolamento 7.1.1
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Strade private
  107. Art. 107 Città di Lugano Regolamento 7.1.1
  108. Art. 108
  109. Art. 109 CAPITOLO XX
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114 uniformarsi alle linee in essi tracciat
  115. Art. 115 Realizzazione del Piano regolatore
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122 Sistemazione di aree fabbricabili
  123. Art. 123 P. 35 dí 37
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Penalità - ricorsi: modalità
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Disposizioni finali
  131. Art. 131 P. 37 dí 37

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131 provisions

Art. 1 Disposizioni legali applicabili

Disposizioni legali 1 Lo sviluppo urbano ed edilizio della Città di Lugano è disciplinato dal presente Regolamento, dalle leggi cantonali e dal piano regolatore. 2 Sono applicabili inoltre, la legge di espropriazione, le leggi e i ragolamenti federali e cantonali in materia di fabbriche, di protezione antiaerea, di polizia del fuoco, di igiene, di protezione del patrimonio artistico, storico e delle bellezze naturali e del paesaggio, il Regolamento per il servizio di fognatura, nonchè le altre leggi, regolamenti ed ordinanze che disciplinano la materia.

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Art. 2

Applicazione 1 Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio giurisdizionale del Comune. 2 L'applicazione del Regolamento edilizio compete al Municipio, al quale incombe pure la realizzazione del piano regolatore a termini di legge.

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Art. 3

Commissione costruzioni 1 Il Municipio nomina ogni quattro anni una commissione costruzioni, di cinque membri, domiciliati di regola nel Comune. Essi sono rieleggibili. 2 La commissione costruzioni ha funzioni consultive, il Municipio è tenuto a chiedere il preavviso nei casi previsti dal presente Regolamento e potrà sottoporre alla stessa altre questioni di carattere edilizio. . P. 2 di 37 TITOLO SECONDO PROCEDURA CAPITOLO 11

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Art. 4 Licenza di costruzione - controllo e abitabilità

Obbligo della licenza Per le nuove costruzioni, ricostruzioni, riattazìoni, ampliamenti, demolizioni, scavi o ripiene che modificano sostanzialmente lo stato naturale o dì fatto del terreno ed in genere per tutti i lavori di sopra e sottostruttura è necessaria la licenza dì costruzione rilasciata dal Municipio dietro istanza del proprietario del fondo o da un suo rappresentante munito di regolare procura scritta. Per tutte le variazioni dì lavori in corso, resta riservata approvazione delle varianti da parte del Municipio. 2 subordinata alla licenza municipale anche la costruzione, trasformazione e riattazione di camini, nonché l'installazione o modifica dì caldaie, forni, impianti di riscaldamento di uso privato o industriale. Nei casi di pericolo imminente possono essere iniziati senza la licenza di costruzione, solo i lavori indispensabili, con l'immediata notifica al Municipio per l'ottenimento della ratifica. 4 La licenza non è necessaria, salvaguardato quanto previsto all'art. 113, per i lavori di normale manutenzione nonché per le sistemazioni allinterno degli edifici, che non comportano nessuna modifica alla struttura dei vani esistenti. Detti lavori dovranno preventivamente essere notificati all'Ufficio tecnico in modo particolareggiato.

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Art. 5

Domanda preventiva facoltativa Per ogni lavoro o opera, subordinati a licenza secondo l'art. 4, può essere presentata al Municipio istanza preventiva. Questa istanza deve essere accompagnata da un estratto di mappa ufficiale da cui risulti l'ubicazione, da uno schema che determini la volumetria e da una descrizione sulla natura e la destinazione dell'opera, il tutto ìn doppio esemplare. 2 11 Municipi Potrà chiedere la modinatura in luogo delle linee principali delle opere che si intendono eseguire. 11 Municipio si pronuncerà sulla domanda preventiva entro un mese dalla sua presentazione. La decisione decade se entro un anno dalla sua intimazione non sarà presentata listanza di licenza di costruzione di cui alltart. 6 cpv. 1. Il Municipio può concedere proroghe per la validità della decisione di sei in sei mesi.

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Art. 6 P. 3 di 37

Istanza di costruzione 1 Listanza al Municipio per ottenere la licenza deve essere presentata dal proprietario del fondo o da un suo rappresentante con regolare procura scritta su formulario ufficiale in triplo esemplare e accompagnato dai piani indicati all'art. 7, nonché da una chiara relazione che descriva e determini i lavori progettati e precisi la destinazione dell'opera. Ogni cambiamento di proprietà del fondo dovrà essere comunicato per iscritto dalle parti al Municipio entro cinque giorni dall'iscrizione del trapasso a R.F. I piani dì costruzione devono essere presentati in 2 esemplari, firmati dal proprietario o da un suo rappresentante e da un tecnico. 4 l proprietario non domiciliato in Svizzera dichiarerà nellistanza di eleggere domicilio legale agli effetti della costruzione presso una persona domiciliata nel Comune.

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Art. 7

Requisiti dei piani I piani di costruzione da presentare in quattro esemplari saranno allestiti secondo le regole dell'arte, piegati in formato normale 210 x 297 mm e dovranno contenere: a. uno stralcio di mappa, rilasciato dallUfficio tecnico comunale, con ìndicazione delle aree e degli stabili confinanti, completato con la situazione esatta della nuova opera; b. una pianta di ogni piano in scala minima 1:100; c. una sezione quotata nella scala minima 1:100 con la indicazione del livello dei terreni e delle strade adiacenti; d. i disegni delle facciate, estesi, nel caso di stabili contigui, a quelle esistenti per almeno m. 8.00 per ciascun lato; e. un profilo con gli aggetti della facciata, in scala 1:20; f. i piani di dettaglio riguardanti le opere soggette a legislazioni speciali (polizia del fuoco, protezione antiaerea, ecc.) allestiti come alle prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia; g. ì piani di canalizzazione ai sensi del Regolamento per il servizio dì fognatura del Comune dì Lugano. 2 Nei piani dovranno essere specificati: a. le dimensioni della costruzione progettata e le distanze tra essa e le aree pubbliche, i fondi attigui ed i fabbricati viciniori; b. altezza della costruzione; c. la destìnazìone e le dìmensìonì dei locali e le misure delle scale, dei corridoi, delle finestre, ecc.; d. lubicazione e le dimensioni delle latrine, delle canne da camino, dei condotti di scarico, dei pluviali, delle torrette per ascensori, ecc. I piani riguardanti progetti per modifica di costruzioni esistenti, dovranno essere tinteggiati: in colore rosso: le opere nuove; in colore giallo: le demolìzioni P. 4 di 37 in colore grigio: le parti che non vengono modificate. 4 Ai piani dovrà essere allegato un campione del colore delle facciate. I piani devono in ogni caso ossequiare le norme sancite dall'art. 4 e seguenti del Regolamento sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre 1963.

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Art. 8

Indicazioni complementari 11 Municipio può inoltre chiedere, anche nel corso dei lavori, ogni indicazione e documentazione complementare necessaria alla comprensione o al controllo dellopera.

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Art. 9

Modinature 1 La modinatura è obbligatoria e deve essere eretta al momento della presentazione dellistanza. Il Municipio ne ordìnerà la rimozione. 2 11 Municipio può esigere supplementi di modinature se ritiene insufficienti quelle erette.

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Art. 10

Dispensa dalla presentazione dei piani 1 P opere di poca importanza, il Municipio, su richiesta scritta, potrà dispensare il proprietario dalla presentazione dei piani. Per il rinnovo del tinteggio delle facciate esterne dovrà essere presentata domanda scritta, corredata da un campione della tinta prevista.

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Art. 11

Legislazione 1 progetti sono sottoposti alle istanze previste dalla legislazione federale e cantonale in materia di protezione antiaerea e delle bellezze naturali e del paesaggio. 2 pgetti di lavori che si riferiscono a edifici di carattere storico ed artistico, inscritti nell'elenco dei monumenti, sono soggetti alle norme della Legge sulla conservazione dei monumenti storici ed artistici ed al relativo Regolamento. Perla costruzione di laboratori, stabilimenti industriali, esercizi pubblici, teatri, cinema, sale di riunione, palestre, lavatoi, ecc., oltre la licenza comunale dovrà essere ottenuta anche la speciale licenza cantonale e federale.

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Art. 12

Concessione della licenza 1 Il Municipio concede la licenza di costruzione quando il progetto è conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, del piano regolatore, ed è accertata la rispondenza alle norme della legislazione federale e cantonale. 11 Municipio rilascia la licenza di costruzione entro un mese dalla presentazione dell'istanza. P. 5 di 37 È riservato, nell'ossequio dei termini, il rispetto delle procedure speciali. All'interessato sarà consegnato un esemplare dei disegni approvati, con notifica delle eventuali condizioni a cui la concessione è subordinata. 3 Lievi riattazioni o modificazioni di stabili esistenti, non soggetti a servitù di Piano regolatore, che costituiscono un evidente miglioramento delle condizioni d'igiene e di sicurezza, possono essere concesse, in via eccezionale, anche se lo stabile non corrisponde in tutto alle prescrizioni del presente Regolamento.

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Art. 13

Pubblicazione delle concessioni La licenza di costruzione viene resa immediatamente pubblica mediante affìssìone all'albo comunale della risoluzione municipale e con indicazione della proprietà, del genere di costruzione, del nome dellistante e del progettista. Essa diventa definitiva trascorso il periodo di quindici giorni dalla pubblicazione.

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Art. 14

Inizio e direzione dei lavori Prima di iniziare i lavori il proprietario presenterà: a. la data di inizio dei lavori; b. il nome del direttore degli stessi; c. il nome del costruttore. 2 Se previsto dalla licenza di costruzione, il proprietario dovrà presentare l'attestato dell'avvenuto controllo del tracciamento delle linee di piano regolatore e dei capisaldi altimetrici per i previsti edifici a cura del geometra del RF. 11 Municipio, se tutte le formalità sono adempiute, accorda entro quindici giorni il suo benestare, consegnando all'istante l'autorizzazione scritta per l'inizio dei lavori. Tale documento, da tenersi costantemente sul cantiere, dovrà essere presentato agli incaricati del controllo.

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Art. 15

Scadenza della licenza La licenza decade qualora il lavoro non sia iniziato entro un anno dalla data di concessione definitiva.

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Art. 16

Diniego della licenza La concessione della licenza di costruzione può essere rifiutata: a. se il progetto non rispetta le norme di cui all'art. 12 cifra 1; b. quando l'opera progettata può manifestamente nuocere alla viabilità ed all'igiene, oppure è destinata a scopi che possono costituire un pericolo, una molestia o un danno ai vicini od al pubblico. 2 11 Municipio può, prima di intimare la decisione negativa, convocare interessato ad una udienza di conciliazione. P. 6 di 37 1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1 11 diniego di licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato con il rinvio di due esemplari dei piani.

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Art. 17

Piani incompleti Quando i piani presentati siano incompleti o non sufficientemente chiari, o quando si rendano necessarie modifiche, l'ufficio tecnico rinvia all'istante gli esemplari dei piani per le necessarie correzioni.

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Art. 18

Inizio arbitrario dei lavori In caso di mancato ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 0 di inizio dei lavori prima della data fissata in base ai disposti del presente Regolamento, il Municipio, oltre all'applicazione di una multa al proprietario e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione immediata dei lavori stessi.

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Art. 19

Varianti Ogni variazione dei progetti approvati è soggetta all'obbligo di nuova istanza di costruzione. ariazioni di scarso rilievo alle strutture interne devono essere immediatamente notificate all'ufficio tecnico che giudica sull'opportunità di sospendere i lavori fino alla loro approvazione. In caso di mancata sospensione i lavori possono essere continuati a rischio e pericolo dell'istante: le proposte variazioni formeranno oggetto di unica decisione da parte del Municipio a lavori ultimati.

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Art. 20

Costruzioni illecite o non conformi ai piani Il Municipio, oltre allapplicazione di una multa, fa sospendere, rimuovere o trasformare ì lavori iniziati o compiuti senza autorizzazione o eseguiti non conformemente ai progetti approvati o in violazione delle leggi e regolamenti edilizi.

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Art. 21

Revoca della licenza 11 Municipio può revocare la licenza se senza giustificato motivo i lavori iniziati vengono sospesi per un periodo superiore ai tre mesi o se non sono condotti a termine entro due anni dal loro inizio. Se dall'interruzione deriva molestia o pericolo per il vicinato o sfregio al pubblico decoro od all'igiene, il Municipio può inoltre ordinare il ripristino dello stato primitivo oppure adottare gli opportuni provvedimenti. Le spese relative sono a completo carico del proprietario. P. 7 di 37 1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1

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Art. 22

Responsabilità La licenza di costruzione è rilasciata sotto responsabilità del richiedente e senza pregiudizio ai diritti dei terzi. Il proprietario rimane direttamente responsabile verso i terzi per ogni conseguenza derivante dalle opere eseguite o in corso di esecuzione. In particolare il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici - 0 gli incaricati dell'esecuzione dell'opera - sono responsabili del cantiere o dei posti di lavoro per tutte quelle misure atte a salvaguardare la incolumità dei propri dipendenti e dei terzi, ed a ridurre al minimo gli inconvenienti per rumori, scosse, esalazioni, ecc.. In caso di inosservanza di tali norme, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione da parte dei responsabili dei necessari provvedimenti. 11 Municipio può inoltre, nell'interesse pubblico, imporre misure particolari. 2 proprietario è responsabile nei confronti del Comune e verso i terzi, per le eventuali difformità tra i piani approvati e l'opera. 3 Il proprietario è responsabile dell'esecuzione, a regola d'arte, delle opere secondo i piani approvati.

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Art. 23

Controllo dei cantieri di costruzione 1 11 MunicipiO ha in ogni tempo il diritto dì far eseguire visite dì controllo. 2 11 pprietario non potrà invocare a suo sgravio la tolleranza o il mancato intervento degli incaricati di controllo.

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Art. 24

Abitabilità dei fabbricati 1 Nessun fabbricato potrà essere destinato ad abitazione prima di aver ottenuto dal Municipio la dovuta autorizzazione che va richiesta tempestivamente per iscritto dal proprietario e ciò anche in caso di sistemazione di locali esistenti. 2 Anche per il solo deposito di mobili è richiesta la autorizzazione municipale. 3 L'abitabilità non verrà concessa per una sola parte del fabbricato ma unicamente per il suo complesso. 11 Municipio può autorizzare l'occupazione anticipata di locali al piano terreno, non destinati ad abitazione. In casi eccezionali sono ammesse deroghe unicamente quando le sistemazioni interne di negozi o di appartamenti dipendono da attrezzature speciali. 4 I caso di inosservanza, verrà applicata una multa ai proprietari e potrà essere intimato lo sgombero immediato dei locali. P. 8 di 37 TITOLO TERZO Piano delle zone CAPITOLO TERZO

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Art. 25 Generalità

Zone Il territorio giurisdizionale del Comune è suddiviso nelle zone seguenti: 1. ZONA A: 2. ZONA B: 3. ZONA C: 4. ZONA D: 5. ZONA E: 6. ZONA F: 7. ZONA G: 8. ZONA H: centro città zona di rispetto residenziale con costruzioni a carattere intenso residenziale con costruzioni a carattere medio residenziale con costruzioni a carattere familiare residenziale con costruzioni spaziate a carattere familiare zona a carattere misto (abitazioni e laboratori artigianali e industriali) aree verdi e altri fondi pubblici 11 comprensorio delle zone è definito dal piano regolatore.

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Art. 26

Indici di occupazione e di sfruttamento 5 Lindice di occupazione (lo) è il rapporto in % tra larea occupata e la superficie del fondo, comprensiva delle aree gravate da servitù dì arretramento e dì espropriazione. 6 Lindìce di sfruttamento (Is) è il rapporto tra la somma delle aree edìficate per ogni piano fuori terra e l'area del fondo. L'area occupata è la proiezione orizzontale sul terreno, del contorno delle costruzioni, inclusi gli sporti, ballatoi, verande, bow-windows, autorimesse, ripostigli, laboratori, lavanderie, ecc. ad esclusione dei balconi completamente aperti o chiusi solo lateralmente da materiali trasparenti, delle terrazze aperte almeno su due lati, pensiline, sporgenze di gronda e di cornicioni.

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Art. 27

Distanze 1 La distanza tra due edifici non contigui deve essere dì almeno m. 8.00. Tale distanza può essere ridotta ad un minimo di m. 6.00 quando entrambe le costruzioni abbiano meno di 5 piani per un massimo di m. 14.00 di altezza. Nuove costruzioni con o senza aperture, qualunque sia la P. 9 di 37 loro destinazione, devono distare dai fondi confinanti al minimo m. 4.00, rispettivamente m. 3.00. 2 Se sul fondo altrui esistono, a meno dì m. 2.00 dal confine, edifici destinati ad abitazione civile, o fabbricati di qualsiasi genere con altezza superiore a m. 6.00, nuove costruzioni, qualunque sia la loro destinazione, non potranno sorgere se non ad una distanza minima di m. 6.00 da quelli esistenti. 3 Se sul fondo altrui esistono invece costruzioni non adibite ad abitazione civile in confine o ad una distanza minore di m. 2.00 e la cui altezza non supera i m. 6.00, nuove costruzioni, qualunque sia la loro destinazione, potranno sorgere ad una distanza inferiore ai m. 6.00 dagli stessi, rispettate comunque le distanze minime dal confine di m. 3.00 rispettivamente m. 4.00 ed i disposti della L.A.C.. 4 Eccezionalmente il Municipio può concedere l'edificazione di boxes per autoveicoli in confine, nei limiti delle normali necessità dello stabile. 5 1 boxes e le autorimesse devono distare almeno m. 3.00 dal ciglio stradale, riservata la legislazione cantonale per le strade del Cantone. Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 93. Qualora i boxes fossero ubicati lungo le strade pubbliche, laccesso deve essere possibilmente unico. 6 Le disposizioni di cui ai punti precedenti non sono applicabili per le costruzioni con oltre sette piani, per le quali fanno stato le prescrizioni degli articoli 54 e 58 sulle distanze. 7 Sui fondi con obbligo dì continuità dì edificazione, nuove costruzioni con o senza aperture, qualunque sia la loro destinazione, devono distare, oltre il limite della contiguità, al minimo m. 4.00 dal fondo confìnante. Per edificazioni con obbligo di contiguità di costruzione limitata a uno o a due piani, ì corpi dì fabbrica al di sopra del piano terreno o del primo piano per un massimo di m. 4.50 rispettivamente m. 9.00 di altezza devono distare dal fondo confinante almeno m. 4.00. 9 Le parti interamente sotterranee delle costruzioni possono estendersi sino ai confini della proprietà, riservato quanto prescritto dagli articoli 91 e 92. I balconi dovranno distare almeno m. 2.50 dal confine. Tale limite può essere ridotto a m. 1.50 per edifici sino a quattro piani abitabili per un massimo di m. 14.00 di altezza. Sono riservate le disposizioni delle leggi cantonali.

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Art. 28

Altezze Il numero dei piani, abitabili o non abitabili, e le altezze massime sono stabilite nella regolamentazione delle singole zone. 2 Laltezza dei fabbricati, ad eccezione di quanto prescritto per la zona F, si misura a metà fabbricato dal piano stradale o marciapiede, rispettivamente in pendio ed in caso di arretramento, dalla quota del terreno sistemato che sopporta la facciata a valle, sino al punto più alto P. 10 dí 37 compreso il cornicione di gronda, o sino al filo superiore della terrazza di copertura dell'edificio, rispettivamente del parapetto. Qualora il dislivello tra il terreno a monte ed a valle del fabbricato, fosse pari o superiore all'altezza di un piano, il Municipio può concedere un supplemento dì m. 2.50 all'altezza della facciata a valle. Il numero dei piani abìtabìlì concessi nella zona, resta immutato. l vani per le macchine degli ascensori, dovranno, di regola, essere previsti nel cantinato. Oltre altezza prevista per le singole zone, sarà concessa unicamente una semplice torretta dell'altezza massima di m. 1.50 per carrucole di sospensione.

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Art. 29

Contiguità di costruzione La contiguità delle costruzioni, sia essa obbligatoria su tutta l'altezza dell'edificio, o limitata ad uno o due piani è concessa al massimo per m. 12.00 di profondità a partire dalle linee di piano regolatore. CAPITOLO IV

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Art. 30 Zona A - centro Città

Generalità Nel comprensorio della zona designata con la lettera A è prevista ledificazione dì fabbricati tanto con obbligo di contiguità estesa a tutta Paltezza dell'edificio o limitata, quanto a carattere spaziato e meglio come al PR.

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Art. 31

Altezze Per la zona A i fabbricati non potranno avere pìù dì sei piani per un altezza massima di m. 19.70. Sezione 1

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Art. 32 Zona centro Città - costruzioni spaziate

Indici di occupazione e di sfruttamento Per la parte della zona A senza obbligo di contiguità di costruzione, indice di occupazione al piano terreno è del 62%; ai piani superiori del 40%. Lindice dì sfruttamento è 2,62.

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Art. 33

Distanze Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art. 27. P. 11 dí 37 Sezione 2

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Art. 34 Zona centro Città - costruzioni con obbligo di contiguità

Indici di occupazione e di sfruttamento Sui fondi con obbligo di contiguità di costruzione estesa a tutta l'altezza dell'edificio o limitata ad uno o due piani è richiesto, oltre il limite della contiguità sia ìn profondità sìa in altezza, il rispetto delle distanze del presente Regolamento e ossequio degli indici di occupazione e di sfruttamento della zona calcolati sulla parte residua.

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Art. 35

Distanze Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici, sono quelle previste dall'art. 27. CAPITOLO V

Propose a change

Art. 36 Zona B - nucleo tradizionale

Zona di rispetto 1 Nel comprensorio del nucleo tradizionale dovranno essere mantenute le altezze, le forme e le caratteristiche dei fabbricati esistenti. 2 Le costruzioni, ricostruzioni e riattazioni dovranno avere carattere architettonico in armonia con ambiente. 3 Per la parte della zona indicata con doppio tratteggio, le facciate dovranno rimanere inalterate. 4 Sono inoltre applicabili le disposizioni previste per la zona A.

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Art. 37

Legislazione cantonale Valgono inoltre le disposizioni del decreto esecutivo del Consiglio dì Stato del 19 settembre 1952 e delle modifiche relative. CAPITOLO VI

Propose a change

Art. 38 Zona C - residenziale con costruzioni a carattere intenso

Indici di occupazione e di sfruttamento Nel comprensorio della zona designata con lettera C indice di occupazione al piano terreno (10) è del 62%; ai piani superiori del 40%. Lindice dì sfruttamento è 3,02. Per i fondi con obbligo dì contiguità di costruzione valgono le disposizioni dell'art. 34.

Propose a change

Art. 39 P. 12 dí 37

Altezze In questo comprensorio i fabbricati non potranno avere più di sette piani per un massimo di m. 22.70.

Propose a change

Art. 40

Distanze Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art. Il. CAPITOLO VII

Propose a change

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