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7.1.1 Regolamento edilizio della Città di Lugano del 16 dicembre 1963

Lugano · 16174908 · communal act

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Contents: 131 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni legali applicabili
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Licenza di costruzione - controllo e abitabilità
  5. Art. 5
  6. Art. 6 P. 3 di 37
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Generalità
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Zona A - centro Città
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Zona centro Città - costruzioni spaziate
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Zona centro Città - costruzioni con obbligo di contiguità
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Zona B - nucleo tradizionale
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Zona C - residenziale con costruzioni a carattere intenso
  39. Art. 39 P. 12 dí 37
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Zona D - residenziale con costruzioni a carattere medio
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Zona E - residenziale con costruzioni a carattere familiare
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 artigianali e industriali)
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Zona H - verde
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Costruzioni di carattere particolare
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Disposizioni varie
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 19 dí 37
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Allineamenti, arretramenti e cinte
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Locali di abitazione e loro annessi
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 P. 22 dí 37
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Prescrizioni diverse
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 di area pubblica e privata - piantagioni
  90. Art. 90 P. 26 dí 37
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Città di Lugano Regolamento 7.1.1
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Strade private
  107. Art. 107 Città di Lugano Regolamento 7.1.1
  108. Art. 108
  109. Art. 109 CAPITOLO XX
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114 uniformarsi alle linee in essi tracciat
  115. Art. 115 Realizzazione del Piano regolatore
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122 Sistemazione di aree fabbricabili
  123. Art. 123 P. 35 dí 37
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Penalità - ricorsi: modalità
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Disposizioni finali
  131. Art. 131 P. 37 dí 37

Proposed changes to this act

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131 provisions

Art. 41 Zona D - residenziale con costruzioni a carattere medio

Indici di occupazione e di sfruttamento Nel comprensorio della zona designata con la lettera D l'indice di occupazione al piano terreno (lo) è del 55%; ai piani superiori del 33 1/3%. Lindice dì sfruttamento è 2,55. Per ì fondi con obbligo dì contiguità di costruzione, valgono le disposizioni dell'art. 34.

Propose a change

Art. 42

Altezze In questo comprensorio ì fabbricati non potranno avere più di sette piani per un massimo di m. 22.70.

Propose a change

Art. 43

Distanze Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art. 27.

Propose a change

Art. 44

Deroga Per la parte della zona D delìmìtata con semplice tratteggìo, ìl Munìcìpìo, sentito il parere della commissione costruzioni, può, in considerazione delle particolari condizioni ambientali (vista, estetica, ecc.) imporre deroghe alle norme per la zona, compensando le variazioni dell'altezza con un maggiore o minore indice di occupazione, fermo stando ìndìce di sfruttamento della zona, pari a 2,55 e il rispetto delle distanze di Regolamento. CAPITOLO VIII

Propose a change

Art. 45 Zona E - residenziale con costruzioni a carattere familiare

Indici di occupazione e di sfruttamento Nel comprensorio della zona designata con la lettera E lindice di occupazione (lo) al pian terreno è del 38%; ai piani superiori del 28%. P. 13 dí 37 Città di Lugano Regolamento 7.1.1 Lindice di sfruttamento è 1,50. Per i fondi con obbligo di contiguità di costruzione, valgono le disposizioni dell'art. 34.

Propose a change

Art. 46

Altezze In questo comprensorio i fabbricati non potranno avere più di 5 piani per un massimo di m. 16.70.

Propose a change

Art. 47

Distanze Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art.

Propose a change

Art. 48

Indici di occupazione e di sfruttamento Nel comprensorio della zona designata con la lettera F l'indice di occupazione (lo) è al massimo del 29%. L'indice di sfruttamento è 0,45.

Propose a change

Art. 49

Altezze 1 In questo comprensorio ì fabbricati non potranno avere più di 2 piani, per un massimo di m. 8.00. 2 L'altezza è misurata a metà della facciata a monte del fabbricato, dal piano stradale o marciapiede, rispettivamente, in caso di arretramento, dal terreno sistemato, sino al punto più alto della facciata, compreso il cornicione di gronda, oppure sino al filo superiore della terrazza di copertura dell'edificio, rispettivamente del parapetto. A valle, altezza risulterà dall'innesto della costruzione nel terreno. Su questo ultimo fronte saranno concessi al massimo 2 piani abitabili; eventuale parte rimanente non potrà servire ad abitazione.

Propose a change

Art. 50

Distanze Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art. 27. CAPITOLO X Zona G - zona a carattere misto (abitazioni e laboratori

Propose a change

Art. 51 artigianali e industriali)

Indici di occupazione e di sfruttamento Nel comprensorio della zona designata con la lettera G l'indìce dì occupazione (lo) al piano terreno è del 55%; ai piani superiori è del 33 1/3%. E I . . P. 14 dí 37 L'indice di sfruttamento è 2,55. Per i fondi con obbligo di contiguità di costruzione, valgono le disposizioni dell'art. 34. 2 Nei casi di documentata necessità per lo sviluppo artigianale ed industriale, il Municipio può concedere un supplemento del 10% all'indice dì occupazione per costruzioni ad un sol piano, non destinate ad abitazione, la cui altezza non sorpassi ì m. 8.00 fermo restando il rispetto delle distanze di Regolamento.

Propose a change

Art. 52

Altezze In questo comprensorio ì fabbricati non potranno avere più di 7 piani per un massimo di m. 22.70.

Propose a change

Art. 53

Distanze Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici, sono quelle previste dall'art. 27.

Propose a change

Art. 54

Deroghe 11 Municipio può autorizzare in questa zona e su terreni dì almeno mq. 2'600 dì superficie, costruzioni di stabili con oltre 7 piani per un massimo di 11 piani e per un'altezza non superiore a m. 34.70, misurati a valle, qualora vengano rispettate le seguenti disposizioni: a. indice di occupazione (lo) al pian terreno è del 40%; ai piani superiori del 24%; indice di sfruttamento (Is) è 2,8; b. le distanze dai fondi confinanti privati o pubblici devono essere di almeno: m. 16.00 verso nord, est e ovest; m . . 0 v e r s o sud ; c. le distanze tra due edifici devono essere: verso nord: m. 24.00 per fabbricati di oltre 7 pianì; m. 20.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22.70 ossia 7 piani; verso est e ovest: m. 32.00 per fabbricati di oltre 7 piani; m. 20.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22,70 ossia 7 piani; verso sud: m. 24.00 per fabbricati di oltre 7 piani; m.12.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22.70 ossia 7 piani; d. verso le pubbliche vie o piazze, la distanza va misurata dal loro asse, ritenuto comunque il rispetto delle distanze minime di: m. 20.00 e 24.00 verso nord, P. 15 di 37 Città di Lugano Regolamento 7.1.1 m. 20.00 e 32.00 verso est e ovest, m. 12.00, rispettivamente m. 24.00 verso sud, dalle linee di edificazione o dagli edifici esistenti sul lato opposto della strada; e. qualora sul fondo altrui esistono edifici destinati ad abitazione civile, o fabbricati di qualsiasi genere di altezza superiore a m. 6.00, a meno dì m. 4.00 dal confine, nuove costruzioni di oltre 7 piani non potranno sorgere se non ad una distanza minima dai fabbricati esistenti di: m. 20.00 verso nord, est e ovest; m. 12.00 verso sud; f. se esistono costruzioni non adìbìte ad abitazioni civili, con altezza non superiore a m. 6.00 in confine o ad una distanza minore di m. 4.00, nuovi edìfìcì con oltre 7 piani potranno sorgere ad una distanza minore dì m. 20.00, rispettivamente m. 12.00 dagli stessi, sempre rispettando una distanza minima di m. 16.00, rispettivamente m. 8.00 dal confine; g. per le parti di costruzione sino a 7 piani abitabìlì, per un massimo di m. 22.70, le distanze sono quelle previste dall'art. 27. CAPITOLO XI

Propose a change

Art. 55 Zona H - verde

Disposizioni generali Le aree verdi di rispetto e di progetto sono quelle indicate nel piano regolatore.

Propose a change

Art. 56

Rapporti di vicinato Per ì fondi privati confinanti con le aree verdi sono applicabili i limiti dì costruzione della zona. CAPITOLO XII

Propose a change

Art. 57 Costruzioni di carattere particolare

Disposizioni generali 11 Municipio può autorizzare deroghe alle norme contenute nella parte terza del presente Regolamento, per edifici dì carattere pubblico o di pubblica utilità, ad esempio palazzi pubblici, chiese, campanili, ecc..

Propose a change

Art. 58

Case-torri 1 11 Municipio può autorizzare l'edificazione di case-torri, su terreni di almeno 5'000 mq. di superficie, se la costruzione progettata si inserisce in modo conveniente nel quadro edilizio e urbanistico generale e se soddisfa le seguenti condizioni: E I . . P. 16 dí 37 a. edificio può sorgere solo nel comprensorio della zona G; b. l'indice di occupazione (lo) al pian terreno è del 25%; ai piani superiori del 9%; indice di sfruttamento (Is) è 2,14; c. il fabbricato deve comportare almeno 16 piani e non superare i m. 68.00 per un massimo di 22 piani. L'altezza è misurata dalla quota del piano stradale sino al punto più alto della facciata, compreso il cornicione di gronda, rispettivamente fino al filo superiore della terrazza dì copertura dell'edificio o del parapetto; d. le distanze dai fondi confinanti, privati o pubblici, devono essere di almeno: m. 30.00 verso nord, est e ovest; m. 15.00 verso sud; e. le distanze tra due edifici devono essere: verso nord: m. 45.00 tra edifici dai 16 ai 22 piani; m. 38.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 34.70, ossia 11 piani; m. 34.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 22.70, ossia 7 piani; verso est e ovest m. 60.00 tra edìfìcì dai 16 aì 22 pìanì; m. 46.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 34.70, ossia 11 piani; m. 34.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 22.70, ossia 7 piani; verso sud: m. 45.00 tra edifici dai 16 ai 22 piani; m. 31.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 34.70, ossia 11 piani; m. 19.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 22.70, ossia 7 piani; f. verso le pubbliche vie o piazze, la distanza va misurata dal loro asse ritenuto comunque il rispetto delle distanze minime dì: verso nord: m. 34.00,38.00 e 45.00; verso est e ovest: m. 34.00,46.00,60.00; verso sud: m 19.00, 31.00 e 45.00; dalle linee dì edificazione o dagli edifici esistenti sul lato opposto della strada; g. per le parti di costruzione sino a 7 piani abitabili per un massimo di m. 22.70, le distanze sono quelle previste dallart. 27; h. per ogni 100 mq. di appartamento e per ogni 16 mq. di locali commerciali, deve essere riservata un'area dì almeno mq. 18 per ìl posteggio degli autoveicoli. P. 17 dí 37 È in facoltà del Municipio di porre esigenze maggiori, a seconda delle circostanze; ì. ìl fabbricato principale e le relative costruzioni ad un solo piano devono essere disposte ìn modo che le aree non edìficate e particolarmente quelle prospicienti strade o piazze pubbliche siano rese accessibili al pubblico e convenientemente sistemate a zone verdi. Larea della parcella, così come costituita al momento della presentazione della domanda di costruzione, non potrà essere diminuita a costruzione avvenuta, né vi potranno sorgere altre costruzioni allinfuorì dì quelle indicate nella domanda suddetta; inoltre non potrà essere diminuita o modificata laccessibilità al pubblico. Dovranno essere presentate sufficienti garanzie di finanziamento che permettano di assicurare la completa realizzazione dell'opera. Le servitù determinate dal presente articolo devono essere inscritte a Registro fondiario a favore del Comune.

Propose a change

Art. 59

Costruzioni a gradoni Qualora particolari condizioni del terreno lo giustificano, il Municipio può, nella zona F, prendere in esame l'edificazione di case a gradoni, se le progettate costruzioni soddisfano le seguenti condizioni: a. edificazione deve inserirsi in modo conveniente nel quadro edilizio e paesaggistrico generale; b. la costruzione dovrà essere composta da elementi indipendenti ciascuno con propro accesso; c. il numero totale dei piani del complesso dell'edificazione è limitato a 4; d. la copertura a terrazza di ogni elemento non potrà avere una profondità inferiore a 1,5 volte l'altezza della facciata di quello immediatamente a monte. L'altezza della facciata, misurata fino al filo superiore della terrazza di copertura rispettivamente del parapetto o della gronda, dovrà essere limitato a m. 6.00; e. le terrazze dovranno essere sistemate a giardino; f. per le altezze delle facciate estreme, a monte e a valle, fa stato l'articolo 49; g. le distanze e indice dì sfruttamento sono quelle della zona F. CAPITOLO XIII

Propose a change

Art. 60 Disposizioni varie

Modifiche di costruzioni esistenti Qualsiasi modifica a costruzioni esistenti che porti un cambiamento alle linee strutturali esterne dell'edificio, può essere concessa solo se sono rispettati lo sfruttamento e l'altezza previsti nella zona. Le parti della P. 18 dí 37 nuova costruzione in aggiunta volumetrica dovranno inoltre rispettare le distanze di Regolamento. edifici con più di sette piani e per sopraelevazioni che superano i m. 22.70 di altezza, devono inoltre essere rispettate le distanze prescritte per la zona, anche per la parte di costruzione esistente. Saranno autorizzate le opere determinate dalla necessità delluso normale, dalla conservazione dellmmobìle, dalla tutela dell'igiene, le migliorie che non comportino modifica alle linee strutturali esterne dell'edificio, oltre che le opere imposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi comunali e cantonali. 4 Quora la conservazione dei muri esterni costituisca una palese elusione delle norme del presente Regolamento e del PR, il Municipio deve negare la licenza di costruzione.

Propose a change

Art. 61

Protezione del patrimonio artistico Allo scopo di proteggere il patrimonio storico e artistico e i luoghi tipici della città, il Municipio, udito il preavviso delle commissioni comunali e cantonali competenti, potrà imporre condizioni particolari di altezza, volumetria e distanza, anche alle costruzioni che sorgessero o fossero modificate nelle vicinanze immediate dì monumenti, od in altri luoghi di particolare importanza. 2 Saranno inoltre applicabili le norme previste per il nucleo tradizionale e quelle contenute nei decreti del 19 settembre 1952 e del 27 luglio 1953.

Propose a change

Art. 62

Protezione del verde Nuove costruzioni o ricostruzioni devono rispettare gli alberi esistenti. 11 dissodamento di boschi privati ed il taglio di alberi di alto fusto sono soggetti alla licenza comunale. 2 Sono riservate inoltre le disposizioni federali, cantonali e comunali concernenti ì dìssodamenti di boschi e la protezione dei monumenti naturali.

Propose a change

Art. 63

Parcheggi su area privata Per ogni costruzione o ricostruzione dovranno essere previste su area privata sufficienti possibilità di posteggìo, che il Municipio valuterà caso per caso in dipendenza della zona e della presumìbìle entità del traffico. Dove è possibile deve essere riservata una superficie di mq. 10 per ogni appartamento e mq. 15 per ogni 100 mq. dì area adìbìta a negozi e ad uffici.

Propose a change

Art. 64

Spiazzi di giuoco per i bambini Per costruzioni o ricostruzioni che provocano forte densità dì abitazione, il Municipio può imporre la creazione, sull'area privata resìduante, dì piazze da gìuoco per ì bambini.

Propose a change

Art. 65 P. 19 dí 37

Fondi a cavallo di due zone Il Municipio, per edificazioni su fondi a cavallo di due zone, può concedere l'altezza della zona più favorevole se la costruzione si inserisce in modo conveniente nel quadro edilizio e urbanistico generale ed a condizione che l'indice di sfruttamento sia proporzionale a quello delle due zone.

Propose a change

Art. 66

Fondi di oltre 6'000 mq. di superficie Il Municipio, udito il preavviso delle commissioni comunali e cantonalì, per sedimi superiori a: mq. 6'000 nelle zone A-B mq. 8'000 nelle zone C-D-G mq. 10'000 nelle zone E-F può autorizzare il proprietario o i proprietari dei terreni confinanti che si sono accordati per un'edificazione in comune, a costruire in deroga alle disposizioni della zona, se la progettata edificazione si inserisce in modo conveniente nel quadro edilizio generale, favorendo una soluzione urbanisticamente unitaria. E richiesto il rispetto dell'indice di sfruttamento e delle distanze di Regolamento; in ogni caso, l'indice di sfruttamento concesso per quel sedime, dovrà essere rispettato anche nel corso di realizzazione del progetto.

Propose a change

Art. 67

Costruzioni simultanee su fondi contigui 11 Municipio può concedere che ì proprietari di fondi confinanti costruiscano contemporaneamente fabbricati contigui, purché il complesso degli edifici rispetti lindice di occupazione e di sfruttamento della zona. TITOLO QUARTO Modalità di costruzione CAPITOLO XIV

Propose a change

Art. 68 Allineamenti, arretramenti e cinte

Linee di costruzione e di arretramento 1 Le linee di costruzione sono determinate dal piano regolatore, dal presente Regolamento o dalle altre disposizioni legali in materia. 2 Le linee di costruzione sono obbligatorie dove è imposta la continuità totale o limitata nell'altezza. P. 20 di 37 3 Le costruzioni arretrate dovranno avere facciate parallele alle linee indicate dal piano regolatore. Solo in casi speciali il Municipio potrà concedere deroghe a tale norma. Il Municipio può imporre anche un allineamento in relazione agli edifici adiacenti per costruzioni che distano meno di m. 6.00 dal limite stradale di piano regolatore.

Propose a change

Art. 69

Cinte 1 Gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in condizioni decorose. Se questi sono cinti con un muro, l'altezza dello stesso non potrà superare i m. 0.60. AI muro potrà essere aggiunta una cancellata di ferro 0, se il complesso estetico lo permette, di altro materiale idoneo, salvaguardata la visuale per il traffico. Eccezionalmente, in luoghi suburbani e appartati non edificati, il Municipio potrà permettere come cinta provvisoria una rete metallica di solida ed estetica costruzione, con bauletto in pietra viva o in calcestruzzo di almeno m. 0.15 di altezza. Per cinte esistenti in rete metallica, l'esecuzione di un bauletto è prescritta in caso di pavimentazione della strada. Sul muro ed alla cancellata non potranno essere applicati oggetti che ostruiscano la visuale o ledano l'estetica. 2 11 MunicipiO potrà ordinare un'adeguata delimitazione di aree private non fabbricate e non convenientemente sistemate. 3 Sei due fondi non sono allo stesso piano, l'altezza del muretto di cinta è misurata dal livello del terreno superiore. 4 Muri di cinta esistenti che superassero l'altezza regolamentare di m. 0.60, potranno, per ragioni di estetica o per il miglioramento generale della viabilità, essere fatti ridurre all'altezza regolamentare. 5 Le siepi saranno ammesse fino all'altezza di m. 1.25 dalla strada. Il Municipio avrà tuttavia la facoltà di non permetterle o ordinare la rimozione qualora costituissero pericolo o pregiudizio all'estetica nonché alla visuale in rapporto alla circolazione stradale ed al panorama. 6 r le strade, piazze ed aree pubbliche, le proprietà non potranno essere cinte con assiti se non in via provvisoria e unicamente durante i periodi di costruzione. L'altezza delle cinte lungo i confini interni delle proprietà private è regolata dalla legge di applicazione e complemento al Codice civile svizzero. CAPITOLO XV

Propose a change

Art. 70 Locali di abitazione e loro annessi

Isolazione 1 I locali destinati ad abitazione devono essere convenientemente isolati. P. 21 dí 37 I locali in contatto con l'acqua del sottosuolo e di infiltrazione, qualunque sia la loro destinazione, devono essere impermeabili. 2 OC| Posti sotto il tetto e destinati ad abitazione, devono avere il soffitto isolato da un controsoffitto e sono considerati come locali normali.

Propose a change

Art. 71

Locali 1 I locli destinati ad abitazione saranno disposti in modo da ricevere luce e aria diretta. Avranno una altezza minima di m. 2.70 in luce netta, ed una superficie di almeno mq. 9. L'altezza minima di m. 2.60 potrà essere, in via eccezionale, concessa in casi speciali unicamente nel nucleo tradizionale. 3 Per giustificati motivi i vani di servizio ed i corridoi potranno avere un'altezza minima in luce netta di m. 2.40. 4 I negozi sono soggetti alle prescrizioni speciali in materia e dovranno avere in luce un'altezza minima di m. 3.50 al piano terreno. 5 1 Sotterranei non potranno essere destinati ad abitazione permanente. Se provvisti delle necessarie attrezzature per la ventilazione e convenientemente isolati, i sotterranei potranno essere adibiti a scopo commerciale se misuranti almeno m. 3.00 di altezza. Se sono destinati a cucina o a forni dovranno inoltre essere adottati accorgimenti atti ad impedire l'espansione di vapori sull'area pubblica od in altri locali.

Propose a change

Art. 72

Dettaglio dei locali 1 La superficie delle finestre deve essere almeno un decimo della superficie base del locale. Quella delle finestre dei locali abitabili, non dovrà essere inferiore a mq. 1.20. I parapetti delle finestre, o protezioni equivalenti, devono avere un'altezza adeguata in funzione al numero dei piani ed in ogni caso non inferiore ai c m . . 3 I pavimenti delle cucine, lavanderie, latrine, stanze da bagno, devono essere costruiti con materiali di facile pulitura.

Propose a change

Art. 73

Scale e corridoi 1 Le scale dovranno essere dotate di luce e adeguatamente ventilate. Le rampe avranno una larghezza minima di m. 1.10, eccezion fatta per le scale di accesso alle cantine la cui larghezza minima può essere ridotta a m. 1.00. Il corrimano del parapetto dovrà essere ad una altezza minima di cm. 90. Le scale saranno sufficientemente illuminate di notte. Per edifici con forte affluenza di pubblico, il Municipio si riserva di prescrivere, caso per caso, particolari condizioni. 2 1 Corridoi dovranno essere sufficientemente rischiarati ed avranno una larghezza minima di m. 1.10 ed un'altezza non inferiore a m. 2.40.

Propose a change

Art. 74 P. 22 dí 37

Latrine 1 Ogi appartamento sarà provvisto di una propria latrina. Ogni esercizio pubblico o bottega dovrà avere un numero di latrine adeguato. Le latrine dovranno avere almeno un accesso diretto sull'atrio o sul corridoio. 3 fatta eccezione per le camere d'albergo o di appartamenti aventi doppio servizio igienico, le quali possono avere un'unica comunicazione diretta con speciale locale munito di bagno, WC, ecc., riservato esclusivamente al servizio della camera e provvisto convenientemente di tubi esalatori e di aereazione. 4 E vietato costruire latrine, lavandini e simili, tanto in sporto quanto sopra i ballatoi, terrazze, ecc.. 5 Eccezionalmente negozi o piccoli uffici possono avere latrine in comune di facile accesso con servizio igienico completo.

Propose a change

Art. 75

Disposizioni speciali per latrine Le latrine devono avere un'area di almeno mq. 1.50 ed essere sufficientemente ventilate, con aperture di almeno mq. 0.60 di superficie. 2 11 Municipio potrà, dopo presentazione dei piani e relativi dettagli, autorizzare deroghe alle aperture, quando le latrine progettate siano munite di dispositivi speciali di ventilazione e di illuminazione che rispondano alle esigenze dell'igiene. 3 Le latrine saranno costruite con sifoni ad acqua, come alle prescrizioni del Regolamento sulle fognature.

Propose a change

Art. 76

Obbligo di soppressione o di modifica di latrine Le latrine esistenti che dessero luogo a inconvenienti, dovranno essere soppresse o modificate in base alle norme del Regolamento. 2 Nonè permessa la conservazione di latrine sporgenti dai muri.

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Art. 77

Cavedi I cavedi di semplice ventilazione, devono servire unicamente ai locali di disimpegno e di servizio e dovranno avere una superficie minima di mq. 6.00, con un lato di almeno m. 2.00. Per edifici oltre i 5 piani il Municipio potrà chiedere una superficie maggiore.

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Art. 78

Locali pubblici, fabbriche, ecc. per edifici e locali pubblici è facoltà del Municipio di impartire, di volta in volta, disposizioni speciali sull'ampiezza dei locali, sulla costruzione e dimensioni delle scale, dei corridoi, sulle uscite di soccorso, sull'illuminazione e ventilazione. È riservata la legislazione cantonale e federale in materia. P. 23 dí 37 1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1 CAPITOLO XVI

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Art. 79 Prescrizioni diverse

Cortili e passaggi Cortili ed altri spazi carreggiabili tra edifici, devono essere disposti in modo da permettere il libero accesso ai pompieri. 11 Municipio potrà prescrivere il numero e il luogo degli accessi alle corti: tali accessi devono avere la larghezza minima di m. 3.00 ed un'altezza minima di m. 3.50.

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Art. 80

Norme di prevenzione contro gli incendi I muri del fabbricato che contengono canne fumarie, devono essere costruiti in solida muratura, le canne o i condotti saranno eseguiti in laterizi od altri materiali riconosciuti idonei. È raccomandata la formazione di canne fumarie per creare la possibilità d'allacciamento di eventuali stufe e cucine economiche. I fabbricati contigui devono essere separati da un muro massiccio tagliafuoco, dello spessore minimo di cm. 30 non compreso l'intonaco. 3 La costruzione, la manutenzione e l'uso dei camini, nonché le installazioni per il riscaldamento, sono regolate dalle disposizioni della Legge sulla polizia del fuoco. 4 Sono riservate le norme per la protezione antiaerea. 5 Perle costruzioni metalliche si dovranno prevedere misure speciali di protezione contro gli incendi. 6 P gli edifici la cui altezza supera i 7 piani dovrà essere prevista una scala antincendio esterna.

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