Art. 41 Zona D - residenziale con costruzioni a carattere medio
Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera D l'indice di
occupazione al piano terreno (lo) è del 55%; ai piani superiori del 33 1/3%.
Lindice dì sfruttamento è 2,55.
Per ì fondi con obbligo dì contiguità di costruzione, valgono le disposizioni
dell'art. 34.
Deroga
Per la parte della zona D delìmìtata con semplice tratteggìo, ìl Munìcìpìo,
sentito il parere della commissione costruzioni, può, in considerazione delle
particolari condizioni ambientali (vista, estetica, ecc.) imporre deroghe alle
norme per la zona, compensando le variazioni dell'altezza con un maggiore o
minore indice di occupazione, fermo stando ìndìce di sfruttamento della
zona, pari a 2,55 e il rispetto delle distanze di Regolamento.
CAPITOLO VIII
Art. 45 Zona E - residenziale con costruzioni a carattere familiare
Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera E lindice di
occupazione (lo) al pian terreno è del 38%; ai piani superiori del 28%.
P. 13 dí 37
Città di Lugano Regolamento 7.1.1
Lindice di sfruttamento è 1,50.
Per i fondi con obbligo di contiguità di costruzione, valgono le disposizioni
dell'art. 34.
Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera F l'indice di
occupazione (lo) è al massimo del 29%.
L'indice di sfruttamento è 0,45.
Altezze
1 In questo comprensorio ì fabbricati non potranno avere più di 2 piani, per
un massimo di m. 8.00.
2 L'altezza è misurata a metà della facciata a monte del fabbricato, dal
piano stradale o marciapiede, rispettivamente, in caso di arretramento,
dal terreno sistemato, sino al punto più alto della facciata, compreso il
cornicione di gronda, oppure sino al filo superiore della terrazza di
copertura dell'edificio, rispettivamente del parapetto.
A valle, altezza risulterà dall'innesto della costruzione nel terreno. Su
questo ultimo fronte saranno concessi al massimo 2 piani abitabili;
eventuale parte rimanente non potrà servire ad abitazione.
Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art.
27.
CAPITOLO X
Zona G - zona a carattere misto (abitazioni e laboratori
Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera G l'indìce dì
occupazione (lo) al piano terreno è del 55%; ai piani superiori è del 33
1/3%.
E I
. .
P. 14 dí 37
L'indice di sfruttamento è 2,55.
Per i fondi con obbligo di contiguità di costruzione, valgono le disposizioni
dell'art. 34.
2 Nei casi di documentata necessità per lo sviluppo artigianale ed
industriale, il Municipio può concedere un supplemento del 10% all'indice
dì occupazione per costruzioni ad un sol piano, non destinate ad
abitazione, la cui altezza non sorpassi ì m. 8.00 fermo restando il rispetto
delle distanze di Regolamento.
Deroghe
11 Municipio può autorizzare in questa zona e su terreni dì almeno mq.
2'600 dì superficie, costruzioni di stabili con oltre 7 piani per un massimo
di 11 piani e per un'altezza non superiore a m. 34.70, misurati a valle,
qualora vengano rispettate le seguenti disposizioni:
a. indice di occupazione (lo) al pian terreno è del 40%; ai piani superiori
del 24%; indice di sfruttamento (Is) è 2,8;
b. le distanze dai fondi confinanti privati o pubblici devono essere di
almeno:
m. 16.00 verso nord, est e ovest;
m
.
.
0 v
e
r
s
o
sud
;
c. le distanze tra due edifici devono essere:
verso nord:
m. 24.00 per fabbricati di oltre 7 pianì;
m. 20.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22.70 ossia
7 piani;
verso est e ovest:
m. 32.00 per fabbricati di oltre 7 piani;
m. 20.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22,70 ossia
7 piani;
verso sud:
m. 24.00 per fabbricati di oltre 7 piani;
m.12.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22.70 ossia
7 piani;
d. verso le pubbliche vie o piazze, la distanza va misurata dal loro asse,
ritenuto comunque il rispetto delle distanze minime di:
m. 20.00 e 24.00 verso nord,
P. 15 di 37
Città di Lugano Regolamento 7.1.1
m. 20.00 e 32.00 verso est e ovest,
m. 12.00, rispettivamente m. 24.00 verso sud,
dalle linee di edificazione o dagli edifici esistenti sul lato opposto della
strada;
e. qualora sul fondo altrui esistono edifici destinati ad abitazione civile, o
fabbricati di qualsiasi genere di altezza superiore a m. 6.00, a meno dì m.
4.00 dal confine, nuove costruzioni di oltre 7 piani non potranno sorgere
se non ad una distanza minima dai fabbricati esistenti di:
m. 20.00 verso nord, est e ovest;
m. 12.00 verso sud;
f. se esistono costruzioni non adìbìte ad abitazioni civili, con altezza non
superiore a m. 6.00 in confine o ad una distanza minore di m. 4.00, nuovi
edìfìcì con oltre 7 piani potranno sorgere ad una distanza minore dì m.
20.00, rispettivamente m. 12.00 dagli stessi, sempre rispettando una
distanza minima di m. 16.00, rispettivamente m. 8.00 dal confine;
g. per le parti di costruzione sino a 7 piani abitabìlì, per un massimo di m.
22.70, le distanze sono quelle previste dall'art. 27.
CAPITOLO XI
Disposizioni generali
11 Municipio può autorizzare deroghe alle norme contenute nella parte terza
del presente Regolamento, per edifici dì carattere pubblico o di pubblica
utilità, ad esempio palazzi pubblici, chiese, campanili, ecc..
Case-torri
1 11 Municipio può autorizzare l'edificazione di case-torri, su terreni di
almeno 5'000 mq. di superficie, se la costruzione progettata si inserisce in
modo conveniente nel quadro edilizio e urbanistico generale e se soddisfa
le seguenti condizioni:
E I
. .
P. 16 dí 37
a. edificio può sorgere solo nel comprensorio della zona G;
b. l'indice di occupazione (lo) al pian terreno è del 25%; ai piani superiori del
9%; indice di sfruttamento (Is) è 2,14;
c. il fabbricato deve comportare almeno 16 piani e non superare i m. 68.00
per un massimo di 22 piani.
L'altezza è misurata dalla quota del piano stradale sino al punto più alto
della facciata, compreso il cornicione di gronda, rispettivamente fino al filo
superiore della terrazza dì copertura dell'edificio o del parapetto;
d. le distanze dai fondi confinanti, privati o pubblici, devono essere di
almeno:
m. 30.00 verso nord, est e ovest;
m. 15.00 verso sud;
e. le distanze tra due edifici devono essere:
verso nord:
m. 45.00 tra edifici dai 16 ai 22 piani;
m. 38.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 34.70, ossia 11
piani;
m. 34.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 22.70, ossia 7
piani;
verso est e ovest
m. 60.00 tra edìfìcì dai 16 aì 22 pìanì;
m. 46.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 34.70, ossia 11
piani;
m. 34.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 22.70, ossia 7
piani;
verso sud:
m. 45.00 tra edifici dai 16 ai 22 piani;
m. 31.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 34.70, ossia 11
piani;
m. 19.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 22.70, ossia 7
piani;
f. verso le pubbliche vie o piazze, la distanza va misurata dal loro asse
ritenuto comunque il rispetto delle distanze minime dì:
verso nord:
m. 34.00,38.00 e 45.00;
verso est e ovest:
m. 34.00,46.00,60.00;
verso sud:
m 19.00, 31.00 e 45.00;
dalle linee dì edificazione o dagli edifici esistenti sul lato opposto della
strada;
g. per le parti di costruzione sino a 7 piani abitabili per un massimo di m.
22.70, le distanze sono quelle previste dallart. 27;
h. per ogni 100 mq. di appartamento e per ogni 16 mq. di locali
commerciali, deve essere riservata un'area dì almeno mq. 18 per ìl
posteggio degli autoveicoli.
P. 17 dí 37
È in facoltà del Municipio di porre esigenze maggiori, a seconda delle
circostanze;
ì. ìl fabbricato principale e le relative costruzioni ad un solo piano devono
essere disposte ìn modo che le aree non edìficate e particolarmente
quelle prospicienti strade o piazze pubbliche siano rese accessibili al
pubblico e convenientemente sistemate a zone verdi.
Larea della parcella, così come costituita al momento della presentazione
della domanda di costruzione, non potrà essere diminuita a costruzione
avvenuta, né vi potranno sorgere altre costruzioni allinfuorì dì quelle
indicate nella domanda suddetta; inoltre non potrà essere diminuita o
modificata laccessibilità al pubblico.
Dovranno essere presentate sufficienti garanzie di finanziamento che
permettano di assicurare la completa realizzazione dell'opera.
Le servitù determinate dal presente articolo devono essere inscritte a
Registro fondiario a favore del Comune.
Costruzioni a gradoni
Qualora particolari condizioni del terreno lo giustificano, il Municipio può,
nella zona F, prendere in esame l'edificazione di case a gradoni, se le
progettate costruzioni soddisfano le seguenti condizioni:
a. edificazione deve inserirsi in modo conveniente nel quadro edilizio e
paesaggistrico generale;
b. la costruzione dovrà essere composta da elementi indipendenti ciascuno
con propro accesso;
c. il numero totale dei piani del complesso dell'edificazione è limitato a 4;
d. la copertura a terrazza di ogni elemento non potrà avere una profondità
inferiore a 1,5 volte l'altezza della facciata di quello immediatamente a
monte.
L'altezza della facciata, misurata fino al filo superiore della terrazza di
copertura rispettivamente del parapetto o della gronda, dovrà essere
limitato a m. 6.00;
e. le terrazze dovranno essere sistemate a giardino;
f. per le altezze delle facciate estreme, a monte e a valle, fa stato l'articolo
49;
g. le distanze e indice dì sfruttamento sono quelle della zona F.
CAPITOLO XIII
Modifiche di costruzioni esistenti
Qualsiasi modifica a costruzioni esistenti che porti un cambiamento alle
linee strutturali esterne dell'edificio, può essere concessa solo se sono
rispettati lo sfruttamento e l'altezza previsti nella zona. Le parti della
P. 18 dí 37
nuova costruzione in aggiunta volumetrica dovranno inoltre rispettare le
distanze di Regolamento.
edifici con più di sette piani e per sopraelevazioni che superano i m.
22.70 di altezza, devono inoltre essere rispettate le distanze prescritte per
la zona, anche per la parte di costruzione esistente.
Saranno autorizzate le opere determinate dalla necessità delluso normale,
dalla conservazione dellmmobìle, dalla tutela dell'igiene, le migliorie che
non comportino modifica alle linee strutturali esterne dell'edificio, oltre
che le opere imposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi
comunali e cantonali.
4 Quora la conservazione dei muri esterni costituisca una palese elusione
delle norme del presente Regolamento e del PR, il Municipio deve negare
la licenza di costruzione.
Protezione del patrimonio artistico
Allo scopo di proteggere il patrimonio storico e artistico e i luoghi tipici
della città, il Municipio, udito il preavviso delle commissioni comunali e
cantonali competenti, potrà imporre condizioni particolari di altezza,
volumetria e distanza, anche alle costruzioni che sorgessero o fossero
modificate nelle vicinanze immediate dì monumenti, od in altri luoghi di
particolare importanza.
2 Saranno inoltre applicabili le norme previste per il nucleo tradizionale e
quelle contenute nei decreti del 19 settembre 1952 e del 27 luglio 1953.
Protezione del verde
Nuove costruzioni o ricostruzioni devono rispettare gli alberi esistenti.
11 dissodamento di boschi privati ed il taglio di alberi di alto fusto sono
soggetti alla licenza comunale.
2 Sono riservate inoltre le disposizioni federali, cantonali e comunali
concernenti ì dìssodamenti di boschi e la protezione dei monumenti
naturali.
Parcheggi su area privata
Per ogni costruzione o ricostruzione dovranno essere previste su area privata
sufficienti possibilità di posteggìo, che il Municipio valuterà caso per caso in
dipendenza della zona e della presumìbìle entità del traffico.
Dove è possibile deve essere riservata una superficie di mq. 10 per ogni
appartamento e mq. 15 per ogni 100 mq. dì area adìbìta a negozi e ad uffici.
Spiazzi di giuoco per i bambini
Per costruzioni o ricostruzioni che provocano forte densità dì abitazione, il
Municipio può imporre la creazione, sull'area privata resìduante, dì piazze da
gìuoco per ì bambini.
Fondi a cavallo di due zone
Il Municipio, per edificazioni su fondi a cavallo di due zone, può concedere
l'altezza della zona più favorevole se la costruzione si inserisce in modo
conveniente nel quadro edilizio e urbanistico generale ed a condizione che
l'indice di sfruttamento sia proporzionale a quello delle due zone.
Fondi di oltre 6'000 mq. di superficie
Il Municipio, udito il preavviso delle commissioni comunali e cantonalì, per
sedimi superiori a:
mq. 6'000 nelle zone A-B
mq. 8'000 nelle zone C-D-G
mq. 10'000 nelle zone E-F
può autorizzare il proprietario o i proprietari dei terreni confinanti che si sono
accordati per un'edificazione in comune, a costruire in deroga alle disposizioni
della zona, se la progettata edificazione si inserisce in modo conveniente nel
quadro edilizio generale, favorendo una soluzione urbanisticamente unitaria.
E richiesto il rispetto dell'indice di sfruttamento e delle distanze di
Regolamento; in ogni caso, l'indice di sfruttamento concesso per quel sedime,
dovrà essere rispettato anche nel corso di realizzazione del progetto.
Costruzioni simultanee su fondi contigui
11 Municipio può concedere che ì proprietari di fondi confinanti costruiscano
contemporaneamente fabbricati contigui, purché il complesso degli edifici
rispetti lindice di occupazione e di sfruttamento della zona.
TITOLO QUARTO
Modalità di costruzione
CAPITOLO XIV
Linee di costruzione e di arretramento
1 Le linee di costruzione sono determinate dal piano regolatore, dal
presente Regolamento o dalle altre disposizioni legali in materia.
2 Le linee di costruzione sono obbligatorie dove è imposta la continuità
totale o limitata nell'altezza.
P. 20 di 37
3 Le costruzioni arretrate dovranno avere facciate parallele alle linee
indicate dal piano regolatore. Solo in casi speciali il Municipio potrà
concedere deroghe a tale norma.
Il Municipio può imporre anche un allineamento in relazione agli edifici
adiacenti per costruzioni che distano meno di m. 6.00 dal limite stradale di
piano regolatore.
Cinte
1 Gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in
condizioni decorose. Se questi sono cinti con un muro, l'altezza dello
stesso non potrà superare i m. 0.60.
AI muro potrà essere aggiunta una cancellata di ferro 0, se il complesso
estetico lo permette, di altro materiale idoneo, salvaguardata la visuale
per il traffico.
Eccezionalmente, in luoghi suburbani e appartati non edificati, il Municipio
potrà permettere come cinta provvisoria una rete metallica di solida ed
estetica costruzione, con bauletto in pietra viva o in calcestruzzo di
almeno m. 0.15 di altezza. Per cinte esistenti in rete metallica, l'esecuzione
di un bauletto è prescritta in caso di pavimentazione della strada.
Sul muro ed alla cancellata non potranno essere applicati oggetti che
ostruiscano la visuale o ledano l'estetica.
2 11 MunicipiO potrà ordinare un'adeguata delimitazione di aree private non
fabbricate e non convenientemente sistemate.
3 Sei due fondi non sono allo stesso piano, l'altezza del muretto di cinta è
misurata dal livello del terreno superiore.
4 Muri di cinta esistenti che superassero l'altezza regolamentare di m. 0.60,
potranno, per ragioni di estetica o per il miglioramento generale della
viabilità, essere fatti ridurre all'altezza regolamentare.
5 Le siepi saranno ammesse fino all'altezza di m. 1.25 dalla strada. Il
Municipio avrà tuttavia la facoltà di non permetterle o ordinare la
rimozione qualora costituissero pericolo o pregiudizio all'estetica nonché
alla visuale in rapporto alla circolazione stradale ed al panorama.
6 r le strade, piazze ed aree pubbliche, le proprietà non potranno
essere cinte con assiti se non in via provvisoria e unicamente durante i
periodi di costruzione.
L'altezza delle cinte lungo i confini interni delle proprietà private è
regolata dalla legge di applicazione e complemento al Codice civile
svizzero.
CAPITOLO XV
Isolazione
1 I locali destinati ad abitazione devono essere convenientemente isolati.
P. 21 dí 37
I locali in contatto con l'acqua del sottosuolo e di infiltrazione, qualunque
sia la loro destinazione, devono essere impermeabili.
2 OC| Posti sotto il tetto e destinati ad abitazione, devono avere il soffitto
isolato da un controsoffitto e sono considerati come locali normali.
Locali
1 I locli destinati ad abitazione saranno disposti in modo da ricevere luce e
aria diretta. Avranno una altezza minima di m. 2.70 in luce netta, ed una
superficie di almeno mq. 9.
L'altezza minima di m. 2.60 potrà essere, in via eccezionale, concessa in
casi speciali unicamente nel nucleo tradizionale.
3 Per giustificati motivi i vani di servizio ed i corridoi potranno avere
un'altezza minima in luce netta di m. 2.40.
4 I negozi sono soggetti alle prescrizioni speciali in materia e dovranno
avere in luce un'altezza minima di m. 3.50 al piano terreno.
5 1 Sotterranei non potranno essere destinati ad abitazione permanente. Se
provvisti delle necessarie attrezzature per la ventilazione e
convenientemente isolati, i sotterranei potranno essere adibiti a scopo
commerciale se misuranti almeno m. 3.00 di altezza. Se sono destinati a
cucina o a forni dovranno inoltre essere adottati accorgimenti atti ad
impedire l'espansione di vapori sull'area pubblica od in altri locali.
Dettaglio dei locali
1 La superficie delle finestre deve essere almeno un decimo della superficie
base del locale.
Quella delle finestre dei locali abitabili, non dovrà essere inferiore a mq.
1.20.
I parapetti delle finestre, o protezioni equivalenti, devono avere un'altezza
adeguata in funzione al numero dei piani ed in ogni caso non inferiore ai
c
m
.
.
3 I pavimenti delle cucine, lavanderie, latrine, stanze da bagno, devono
essere costruiti con materiali di facile pulitura.
Scale e corridoi
1 Le scale dovranno essere dotate di luce e adeguatamente ventilate. Le
rampe avranno una larghezza minima di m. 1.10, eccezion fatta per le
scale di accesso alle cantine la cui larghezza minima può essere ridotta a
m. 1.00. Il corrimano del parapetto dovrà essere ad una altezza minima di
cm. 90.
Le scale saranno sufficientemente illuminate di notte.
Per edifici con forte affluenza di pubblico, il Municipio si riserva di
prescrivere, caso per caso, particolari condizioni.
2 1 Corridoi dovranno essere sufficientemente rischiarati ed avranno una
larghezza minima di m. 1.10 ed un'altezza non inferiore a m. 2.40.
Latrine
1 Ogi appartamento sarà provvisto di una propria latrina. Ogni esercizio
pubblico o bottega dovrà avere un numero di latrine adeguato.
Le latrine dovranno avere almeno un accesso diretto sull'atrio o sul
corridoio.
3 fatta eccezione per le camere d'albergo o di appartamenti aventi
doppio servizio igienico, le quali possono avere un'unica comunicazione
diretta con speciale locale munito di bagno, WC, ecc., riservato
esclusivamente al servizio della camera e provvisto convenientemente di
tubi esalatori e di aereazione.
4 E vietato costruire latrine, lavandini e simili, tanto in sporto quanto sopra i
ballatoi, terrazze, ecc..
5 Eccezionalmente negozi o piccoli uffici possono avere latrine in comune di
facile accesso con servizio igienico completo.
Disposizioni speciali per latrine
Le latrine devono avere un'area di almeno mq. 1.50 ed essere
sufficientemente ventilate, con aperture di almeno mq. 0.60 di superficie.
2 11 Municipio potrà, dopo presentazione dei piani e relativi dettagli,
autorizzare deroghe alle aperture, quando le latrine progettate siano
munite di dispositivi speciali di ventilazione e di illuminazione che
rispondano alle esigenze dell'igiene.
3 Le latrine saranno costruite con sifoni ad acqua, come alle prescrizioni del
Regolamento sulle fognature.
Obbligo di soppressione o di modifica di latrine
Le latrine esistenti che dessero luogo a inconvenienti, dovranno essere
soppresse o modificate in base alle norme del Regolamento.
2 Nonè permessa la conservazione di latrine sporgenti dai muri.
Cavedi
I cavedi di semplice ventilazione, devono servire unicamente ai locali di
disimpegno e di servizio e dovranno avere una superficie minima di mq. 6.00,
con un lato di almeno m. 2.00.
Per edifici oltre i 5 piani il Municipio potrà chiedere una superficie maggiore.
Locali pubblici, fabbriche, ecc.
per edifici e locali pubblici è facoltà del Municipio di impartire, di volta in
volta, disposizioni speciali sull'ampiezza dei locali, sulla costruzione e
dimensioni delle scale, dei corridoi, sulle uscite di soccorso,
sull'illuminazione e ventilazione.
È riservata la legislazione cantonale e federale in materia.
P. 23 dí 37
1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1
CAPITOLO XVI
Cortili e passaggi
Cortili ed altri spazi carreggiabili tra edifici, devono essere disposti in modo
da permettere il libero accesso ai pompieri. 11 Municipio potrà prescrivere il
numero e il luogo degli accessi alle corti: tali accessi devono avere la
larghezza minima di m. 3.00 ed un'altezza minima di m. 3.50.
Norme di prevenzione contro gli incendi
I muri del fabbricato che contengono canne fumarie, devono essere
costruiti in solida muratura, le canne o i condotti saranno eseguiti in
laterizi od altri materiali riconosciuti idonei. È raccomandata la formazione
di canne fumarie per creare la possibilità d'allacciamento di eventuali stufe
e cucine economiche.
I fabbricati contigui devono essere separati da un muro massiccio
tagliafuoco, dello spessore minimo di cm. 30 non compreso l'intonaco.
3 La costruzione, la manutenzione e l'uso dei camini, nonché le installazioni
per il riscaldamento, sono regolate dalle disposizioni della Legge sulla
polizia del fuoco.
4 Sono riservate le norme per la protezione antiaerea.
5 Perle costruzioni metalliche si dovranno prevedere misure speciali di
protezione contro gli incendi.
6 P gli edifici la cui altezza supera i 7 piani dovrà essere prevista una scala
antincendio esterna.