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7.1.1 Regolamento edilizio della Città di Lugano del 16 dicembre 1963

Lugano · 16174908 · communal act

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Contents: 131 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni legali applicabili
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Licenza di costruzione - controllo e abitabilità
  5. Art. 5
  6. Art. 6 P. 3 di 37
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Generalità
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Zona A - centro Città
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Zona centro Città - costruzioni spaziate
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Zona centro Città - costruzioni con obbligo di contiguità
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Zona B - nucleo tradizionale
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Zona C - residenziale con costruzioni a carattere intenso
  39. Art. 39 P. 12 dí 37
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Zona D - residenziale con costruzioni a carattere medio
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Zona E - residenziale con costruzioni a carattere familiare
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 artigianali e industriali)
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Zona H - verde
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Costruzioni di carattere particolare
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Disposizioni varie
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 19 dí 37
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Allineamenti, arretramenti e cinte
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Locali di abitazione e loro annessi
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 P. 22 dí 37
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Prescrizioni diverse
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 di area pubblica e privata - piantagioni
  90. Art. 90 P. 26 dí 37
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Città di Lugano Regolamento 7.1.1
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Strade private
  107. Art. 107 Città di Lugano Regolamento 7.1.1
  108. Art. 108
  109. Art. 109 CAPITOLO XX
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114 uniformarsi alle linee in essi tracciat
  115. Art. 115 Realizzazione del Piano regolatore
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122 Sistemazione di aree fabbricabili
  123. Art. 123 P. 35 dí 37
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Penalità - ricorsi: modalità
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Disposizioni finali
  131. Art. 131 P. 37 dí 37

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131 provisions

Art. 81

Camini 1 L'Uso dei camini e degli impianti analoghi, non deve arrecare danno o molestia al vicinato, in particolare con emanazione di fumo, vapore, odore, polvere, ecc. 11 Municipio imporrà le misure atte ad eliminare gli inconvenienti. L'altezza dei camini che per giustificati motivi dovesse essere superiore al normale, verrà stabilita caso per caso dal Municipio.

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Art. 82

Pendenza dei tetti I tetti non potranno avere pendenze superiori al 33% e dovranno essere muniti di ripari contro la caduta della neve.

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Art. 83

Parafulmini e antenne I parafulmini devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici, ed essere sempre in stato di perfetto funzionamento. P. 24 dí 37 2 pprietari degli stabili muniti di parafulmini dovranno annualmente verificare le condizioni di manutenzione. 3 obbligatoria la posa di parafulmini sugli stabili di convivenza collettiva, quelli di rilevante altezza, ciminiere, o in cui sono custodite materie infiammabili o esplosive. 4 Antenne per apparecchi radio o di televisione dovranno essere possibilmente collocate in modo da non nuocere all'estetica o al vicinato. Sarà ammessa, di regola, la posa di una sola antenna per ogni edificio.

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Art. 84

Tubi all'esterno N e m u r d e g l e d f c c o n f n a n t c o n l ' a r e a p u bb l c a o co n z on e g r a v a t e d a servitù di arretramento o di espropriazione, o con area privata destinata a pubblico passaggio, è vietato far sboccare e costruire lungo le pareti esterne tubi conducenti fumo, vapore, o liquidi di qualsiasi natura. È vietato o scarico dell'acqua dei balconi e delle pensiline sulle pubbliche vie o piazze e su area privata gravata da servitù di pubblico transito.

Propose a change

Art. 85

Canalizzazione Ogni edificio e terreno deve essere allaciato alla pubblica canalizzazione. L'obbligo nasce con la costruzione del collettore che dà la possibilità di allacciamento. 2 I pprietari pagheranno una tassa annua per l'uso della canalizzazione pubblica. 3 Per tutto quanto concerne le canalizzazioni, pozzi veri di decantazione e fosse settiche, fanno stato le prescrizioni del Regolamento per il servizio di fognatura e le relative ordinanze.

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Art. 86

Portici 1 I portici devono essere mantenuti costantemente in buono stato. 2 Pri pavimenti dei portici adibiti a pubblico transito, devono essere usati materiali idonei e decorosi che saranno sottoposti preventivamente al Municipio per approvazione. 3 L costruzione, la manutenzione e la regolare pulizia dei pavimenti dei portici adibiti a pubblico transito sono a carico dei proprietari dei singoli edifici. 4 Sono ammesse intelaiature per luce, purché eseguite con vetri speciali da pavimento e distribuite di regola in modo simmetrico. 5 Laltezza dei portici sarà di m. 3.50 al minimo. 11 Municipio potrà permettere deroghe qualora, a suo giudizio, il costruendo portico dovesse adattarsi a particolari condizioni ambientali.

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Art. 87

Facciate, tinteggiatura 1 Le facciate, i serramenti esterni, i muri di cinta, le insegne, ecc., devono essere in stato di buona manutenzione e di decoro. P. 25 dí 37 2 I muri prospicienti l'area pubblica, cortili, giardini, ecc., le pareti, i pilastri e le volte dei portici, le pareti degli anditi delle scale, devono essere tinteggiati e conservati costantemente puliti. 3 La tinteggiatura è soggetta all'approvazione del Municipio. Le tinte interne dei portici devono armonizzare tra loro. 4 Le facciate degli edifici, anche se di diversi proprietari, formanti un solo corpo architettonico prospiciente l'area pubblica, devono essere colorate contemporaneamente ed in tinte armonizzanti. 5 11 Municipio prescrive un termine per la tinteggiatura nuova degli stabili esistenti, che non rispondono ai requisiti di cui alla cifra 1. In caso di inosservanza da parte dei proprietari, farà eseguire il lavoro a spese degli stessi, in applicazione dell'art. 88 del presente Regolamento. 6 vietato l'uso di carta, tela o altre materie consimili per la protezione, anche provvisoria delle aperture.

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Art. 88

Intervento del Municipio Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione che si rendessero necessarie per l'abitabilità degli stabili, per il pubblico decoro, per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità, per il buon funzionamento delle tombinature private, ecc.. 2 I caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, provvederà all'esecuzione delle opere necessarie a rischio e spese del proprietario. CAPITOLO XVII Sporgenze su area pubblica - vetrine - insegne occupazione

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Art. 89 di area pubblica e privata - piantagioni

Sporgenze su area pubblica e su zone gravate da servitù di arretramento o di espropriazione non soggette a speciale concessione 1 Zoccoli, muri di fondazione, davanzali, cornici, ecc. possono sporgere, a giudizio del Municipio, sull'area pubblica o su zone gravate da servitù di arretramento o di espropriazione, di m. 0.10. 2 I caso di correzioni stradali, il proprietario, a cui è stato concesso una sporgenza su area pubblica, dovrà adattarsi a sue spese alla nuova situazione, oppure rimuoverla. 3 Grondae e cornicioni di gronda, situati ad una altezza dal suolo maggiore di m. 4.00 possono sporgere sulle aree di cui sopra per un massimo di m. 0.90.

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Art. 90 P. 26 dí 37

Balconi, sporti e pensiline La costruzione di balconi e pensiline sporgenti sulla pubblica area, su area gravata da servitù di espropriazione, con o senza marciapiede e su area privata destinata a pubblico passaggio, è concessa alle seguenti condizioni: a. che i balconi siano completamente aperti o chiusi solo lateralmente da materiali trasparenti; b. che l'altezza minima dal suolo al limite inferiore della parte in sporto sia di m. 4.00 almeno; c. che la massima sporgenza non superi, di regola m. 0.90 su piazze o strade la cui larghezza è pari o maggiore ai m. 6.00 e m. 0.50 su strade di larghezza inferiore a m. 6.00; d. che balconi e terrazze accessibili siano muniti di parapetti con altezza adeguata al numero dei piani, in ogni caso non inferiore ai m. 0.90. 2 Le pensiline sporgenti sui marciapiedi o passaggi pedonali, al disotto di m. 4.00 di altezza, possono essere concesse solo in forma precaria con atto pubblico, qualora l'altezza minima dal suolo al limite inferiore della parte in sporto sia di almeno m. 3.00. Il filo esterno delle pensiline dovrà essere arretrato di almeno m. 0.30 dal bordo del marciapiede, ritenuta una sporgenza massima di m. 2.00. 3 Sporti coperti e chiusi sui lati (bow-windows), ballatoi, 0 altre simili sporgenze su area pubblica e su area gravata da servitù di arretramento o di espropriazione o su area privata destinata a pubblico passaggio, possono essere concessi unicamente, per il nucleo tradizionale, quando le condizioni ambientali lo richiedono. La costruzione di balconi, pensiline e sporti di cui al numero 3 sulla pubblica area è subordinata al pagamento di una tassa fissata dalla speciale tariffa comunale.

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Art. 91

Occupazione di area pubblica o gravata da servitù di espropriazione o di arretramento soggette a speciale concessione 1 Non sono permesse, ad eccezione di quanto concesso all'art. 89 capoverso 1, nuove costruzioni di botole per luce, di scarico o di accesso, di pozzi di chiarificazione o fosse settiche, sporgenze di gradini o altre in genere, sull'area pubblica, sull'area gravata da servitù di espropriazione e su area privata destinata al pubblico passaggio. La costruzione di vani sotterranei è vietata su area gravata da servitù di espropriazione, di arretramento e su quella pubblica. In caso di evidenti necessità, potrà essere concessa dopo presentazione dei piani dettagliati, in forma precaria, con atto pubblico. 2 11 MunicipiO può concedere la sporgenza di vetrine per un massimo di m. 0.10, cornice compresa, su area pubblica, su area gravata da servitù di espropriazione e su area privata destinata al pubblico passaggio dopo presentazione dei piani di dettaglio. Se la sporgenza invade l'area pubblica, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua P. 27 dí 37 fissata dalla speciale tariffa comunale. Sono riservate le disposizioni di cui all'art. 89 capoverso 2. 3 La posa di insegne, fanali, ecc. sporgenti sull'area pubblica è soggetta a concessione municipale. La massima sporgenza non potrà in alcun caso superare m. 0.90 dal confine dell'area pubblica. L'altezza minima dal suolo al punto inferiore dell'oggetto sporgente è di m. 4.00. Per ragioni di viabilità e sicurezza le concessioni previste nel presente articolo possono essere ridotte o vietate.

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Art. 92

Sporgenze di muri di fondazione, intercapedini Ritagli di muri di fondazioni possono sporgere sull'area pubblica o sull'area gravata da servitù di espropriazione con concessione speciale, e presentazione di piani particolareggiati, quando non portano pregiudizio alla proprietà comunale. 2 Per sporgenze superiori a m. 0.10 la concessione è subordinata al pagamento di una tassa fissata dalla speciale tariffa comunale. 3 Intercapedini sotto le aree, di cui al capoverso 1, possono essere eccezionalmente concesse in casi speciali e alle condizioni determinate volta per volta dal Municipio.

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Art. 93

Aperture in confine con l'area pubblica I serramenti di porte d'entrata, finestre, botole di scarico, ecc. situate ad altezza inferiore ai m. 4.00 dal suolo, non devono aprirsi verso l'esterno quando ciò implichi una invasione di area pubblica, dell'area gravata da servitù di espropriazione e dell'area privata destinata a pubblico transito. Porte e cancelli nei muri di cinta delimitanti aree di cui al capoverso 1, devono aprirsi verso la proprietà privata. I serramenti di porte, finestre, botole, ecc. attualmente aprentesi verso le pubbliche aree o aree private aperte al pubblico transito, non potranno essere rinnovati se non attenendosi alle prescrizioni del presente Regolamento. 11 Municipio può ordinare la soppressione o la sostituzione, in quei casi ove si riscontrino inconvenienti gravi per la sicurezza della pubblica viabilità. 4 Le soglie delle entrate confinanti con le pubbliche aree, dovranno essere sopraelevate dal piano stradale o dal marciapiede.

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Art. 94

Accessi privati per veicoli 1 La creazione di accessi per veicoli, alle proprietà private, su strade e marciapiedi, soggiace all'approvazione del Municipio che ne stabilisce le modalità. P. 28 dí 37 L'esecuzione dei lavori sulla proprietà comunale è di spettanza del Municipio. Le spese relative sono a carico del privato. 3 Nelle strade prive di marciapiede, la formazione dello stesso - se le condizioni di viabilità lo permettono - potrà eventualmente essere concessa su domanda di proprietari fronteggianti, a condizione che gli interessati contribuiscano alla spesa nella misura del 60% al minimo.

Propose a change

Art. 95

Insegne e affissioni 1 L'esposizione di insegne, le affissioni su steccati, assiti, ecc., su area pubblica o su area privata sono soggette alla legge cantonale e relativo regolamento di applicazione, nonché allo speciale regolamento comunale. 2 Le insegne devono armonizzare con le linee e con la tinteggiatura del fabbricato. 3 L'istanza, corredata dei dati previsti dalla legge e relativi regolamenti di applicazione in vigore sulle insegne e scritte destinate al pubblico, deve essere inoltrata su carta semplice all'autorità cantonale tramite il Municipio.

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Art. 96

Illuminazione di stabili La concessione per l'illuminazione delle facciate degli stabili è di competenza del Municipio. L'istanza deve essere corredata dai necessari piani e da un disegno a colori da cui risulti l'effetto notturno dell'illuminazione.

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Art. 97

Occupazione di area pubblica 1 Loccupazìone temporanea di area pubblica da parte di privati mediante impianti di cantiere, steccati, ponti, depositi dì materiali, ecc., è concessa dall'ufficio tecnico comunale, su domanda scritta accompagnata da un piano dimostrativo in triplo esemplare (stralcio di mappa) nonché da uno schema delle installazioni del cantiere ed è subordinata alle speciali norme e tariffe vigenti. 2 Quando per motivi di circolazione, il campo stradale deve rimanere completamente libero, dovrà essere costruito un ponte a portico, e qualora ciò non sia possibile, un ponte a sbalzo all'altezza minima dì m. 4.00, con doppio pavimento che garantisca la sicurezza del pubblico. Loccupazione di area pubblica mediante scavi da parte di privati ed amministrazioni pubbliche è concessa dal Municipio su domanda scritta e sulla scorta delle norme speciali per lesecuzione dei lavori di scavo nelle strade e piazze pubbliche. 4 Nellinteresse della viabilità o per ragioni di sicurezza, il Municipio ha il diritto dì far ridurre o modificare le dimensioni dellarea concessa o di spostare il tracciato. 5 lvori che necessitano l'occupazione di area pubblica, devono continuare senza interruzione ed essere portati a termine nel minor tempo possibile. P. 29 dí 37 6 11 Concessionario è responsabile per le conseguenze derivanti al Comune o a terzi delle opere da esso compiute su area comunale.

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Art. 98

Segnali, ripari, misure di sicurezza e di igiene 1 Durante le demolizioni, le costruzioni o i restauri, verso vie pubbliche o private, si dovranno prendere tutte le necessarie misure per la sicurezza del pubblico mediante adatti segnali e ripari. 2 Gli steccati o altre protezioni o ripari verso le strade e piazze avranno un aspetto decoroso e uniforme. 11 Municipio può imporre ripari per tutta l'altezza dell'edificio. 3 Le installazioni non dovranno, nel limite del possibile, causare molestia per rumori, scosse, esalazioni, ecc. La diffusione di polvere dovrà essere evitata con misure idonee.

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Art. 99

Prevenzione infortuni Per la costruzione di ponti, rampe, scale di servizio e per tutte le installazioni di cantiere in genere, fanno stato le prescrizioni delle ordinanze federali concernenti la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni edili e gli scavi in trincea.

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Art. 100

Utilizzazione di area privata 11 Municipio, per ragioni di pubblico interesse, può far collocare fanali appoggiati o sospesi, marchi per capisaldi e per delimitazioni, targhe per denominazione di piazze e vie, bocche d'incendio, colonne per servizi pubblici, cartelli indicatori, orologi, supporti per fili, ecc., su proprietà privata.

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Art. 101

Piantagioni private Le piante su proprietà private, che per il loro sviluppo arrecassero danno, limitazione di luce, di visuale e di estetica, verso strade o piazze pubbliche, potranno essere fatte rimuovere per ordine del Municipio. CAPITOLO XVIII Aziende moleste, stalle, ecc.

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Art. 102

Aziende moleste Laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc., molesti per rumore, scosse, esalazioni odori o altre cause non potranno essere costruiti o collocati nel territorio giurisdizionale del Comune. 2 Per quelli esistenti il Municipio potrà ordinare le misure atte a togliere gli inconvenienti. P. 30 dí 37

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Art. 103 Città di Lugano Regolamento 7.1.1

Stalle La costruzione di nuove stalle, scuderie, ovili, ecc., nel territorio del Comune è vietata. 2 Stalle esistenti che dessero luogo ad inconvenienti, possono essere soppresse per ordine del Municipio.

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Art. 104

Cisterne per concime 1 Il Concime deve essere conservato in cisterne a conveniente distanza dalle abitazioni e dalle pubbliche vie. 2 Le cisterne devono avere fondo, pareti e copertura impermeabili ed essere munite di chiusino di ispezione. 3 vietato il deposito di concime all'aperto. 4 La vuotatura delle cisterne, il trasporto di concime o di analoghe sostanze deve avvenire a mezzo di carri chiusi. 5 Si richiamano inoltre i dispositivi cantonali e comunali d'igiene.

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Art. 105

Pollai e conigliere 1 La costruzione o installazione di pollai, conigliere, ecc., nel territorio del Comune è di regola vietata. 2 Pr esalazioni o rumori o per altri inconvenienti il Municipio può ordinare la soppressione dei pollai, conigliere, ecc., esistenti. CAPITOLO XIX

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Art. 106 Strade private

Costruzione Le strade private devono essere eseguite a regola d'arte e sono soggette alla licenza municipale. La domanda di concessione deve essere accompagnata da piani dettagliati, secondo le modalità dell'art. 7, da cui risultino la situazione planimetrica, il profilo longitudinale, le diverse sezioni ed i raccordi con le strade pubbliche e da una relazione tecnica. Dovrà essere precisato se la strada sarà aperta al pubblico transito. Strade private di lottizzazione non previste nel PR, che saranno aperte al pubblico transito, dovranno avere una larghezza minima di m. 6.00.11 Comune contrassegnerà con apposite indicazioni gli imbocchi delle strade private non ammesse al pubblico transito. 4 11 Municipio, con la licenza di costruzione, stabilisce le linee di costruzione e potrà pure imporre eventuali linee di arretramento. 5 La denominazione delle strade private ammesse al pubblico transito è di competenza delle Autorità comunali. E I . . Piano regolatore - norme generali P. 31 dí 37

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Art. 107 Città di Lugano Regolamento 7.1.1

Manutenzione Le strade private, aperte al pubblico transito, devono essere tenute dai proprietari in buono stato di manutenzione, di nettezza e di illuminazione. Le acque luride o chiare dovranno essere raccolte in appositi canali sotterranei a norma del Regolamento fognature. 3 I caso di inosservanza di queste prescrizioni, il Municipio potrà procedere ai lavori necessari a spese dei proprietari (art. 88 del Regolamento) o ordinare la chiusura delle strade per motivi di sicurezza applicando in ambo i casi la multa per contravvenzione ai regolamenti. Eventuali prescrizioni di natura edilizia e di polizia inerenti alle strade private, stabilite dai proprietari, devono ottenere l'approvazione municipale.

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Art. 108

Assunzione da parte del Comune Le strade costruite da privati possono essere assunte gratuitamente dal Comune in proprietà, quando abbiano i seguenti requisiti: a. coordinazione razionale con le strade esistenti o previste dal piano regolatore; b. larghezza minima di m. 6.00; c. costruzione a regola d'arte con sottofondo e pavimentazione idonea; d. canalizzazione razionale con cunette, pozzetti stradali, ecc.; e. ossequio alle norme previste al capitolo XVII del presente Regolamento per quanto concerne occupazione, sporgenze, aperture in confine, ecc. in riguardo all'area stradale. 2 omune può accettare l'assunzione gratuita di strade private anche non aventi tutti i requisiti di cui sopra, quando esse costituiscano una evidente comodità per il pubblico transito. TITOLO QUINTO Piano Regolatore - Aree fabbricabili

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Art. 109 CAPITOLO XX

Piano regolatore Il piano regolatore è parte integrante del Regolamento edilizio comunale.

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Art. 110

Contenuto Il PR indica: a. i limiti delle strade, delle piazze con lndìcazione della larghezza e della pendenza, dei portici e delle altre aree pubbliche, ecc., esistenti, progettatì o destinati ad essere soppressi; E I . . P. 32 dí 37 b. le aree soggette ad espropriazione per la futura realizzazione delle opere di cui sopra; c. le aree soggette a servitù limitative che disciplinano ìl sorgere di nuove costruzioni; d. le linee dì costruzione e di minimo arretramento degli stabili; e. la delimitazione delle zone edilizie con la indicazione della loro natura; f. la delimitazione delle fasce con obbligo di contiguità limitata o totale. 2 11 PR potrà prevedere la espropriazione: a. di terreni o stabili per la razionale creazione di strade o di aree fabbrìcabìlì, o per il risanamento dei vecchi quartieri in vista di un miglioramento generale delle condizioni d'abitazione, di viabilità, di estetica e di decoro cittadino; b. dì terreni o stabili per edifìcì pubblici, per i bisognì delle azìende comunali, ecc.; c. dì aree per passeggi o punti dì vista dì particolare interesse.

Propose a change

Art. 111

Limitazione dei diritti dei proprietari Per le limitazioni dei diritti dei proprietari, previste dal PR non è dovuto ai proprietari indennizzo alcuno. Resta riservata la Legge di espropriazione.

Propose a change

Art. 112

Varianti al PR varianti al PR potranno essere introdotte con la procedura stabilita dalla Legge edilizia cantonale. 2 I privati possono proporre al Municipio varianti al PR interessanti le loro proprietà.

Propose a change

Art. 113

Atti preliminari e effetti del PR 1 La pubblicazione del piano regolatore e di varianti è comunicata per lettera raccomandata ai proprietari interessati con indicazione del numero di mappa e delle servitù. 2 Dal giorno della pubblicazione i proprietari di edifici e fondi compresi nel PR o in varianti, dovranno, nelle costruzioni, ricostruzioni o modifiche,

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Art. 114 uniformarsi alle linee in essi tracciat

Manutenzione normale e migliorie 1 Sui fondi e fabbricati gravatì da servitù di PR, il proprietario potrà compiere le opere determinate dalle esigenze delluso normale, della conservazione dellimmobile, della tutela delligìene, della incolumità pubblica, oltre che le opere imposte dalla legge e dai provvedimenti amministrativi, comunali e cantonali. Tali opere dovranno sempre essere autorizzate dal Municipio. 2 I rimaneggiamenti o migliorie concessi per i fabbricati gravati da servitù di espropriazione e le conseuenze economiche risultanti, non saranno P. 33 dí 37 Città di Lugano Regolamento 7.1.1 calcolate in aumento del valore della proprietà privata al momento della realizzazione del PR. La licenza di costruire sarà in tali casi rilasciata solo dopo che il proprietario abbia ammesso per atto pubblico, analogo riconoscimento al comune, con menzione a RF. CAPITOLO XXI

Propose a change

Art. 115 Realizzazione del Piano regolatore

Procedura 11 Municipio porrà in esecuzione le opere previste dal PR a seconda della loro importanza e opportunità con la procedura contemplata dalle leggi vigenti in materia.

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Art. 116

Esecuzione di opere di PR su richiesta degli interessati 1 Quora ì proprietari interessati intendano chiedere anzitempo la realizzazione di un'opera prevista dal PR che possa essere razionalmente collegata e coordinata con le opere gìà esistenti o dì imminente realizzazione, specie riguardo ai pubblici servizi, essi dovranno assumere a loro carico, come contributo, il 60% dell'onere complessivo derivante al Comune. 2 11 Comune potrà chiedere la prestazione di speciali garanzie per il pagamento del contributo previsto.

Propose a change

Art. 117

Ricostruzione di stabili gravati da servitù di PR In caso di distruzione accidentale o demolizione volontaria di uno stabile con conseguente ricostruzione contenuta nelle linee dì PR il proprietario ha diritto di chiedere, a lavori ultìmatì, l'espropriazione dellarea così prevista nel PR, ma non ha diritto ad alcun compenso per la parte dì fabbricato non più ricostruito.

Propose a change

Art. 118

Costruzioni anticipate 11 Comune può costruire nelle zone dì espropriazione previste dal P.R., condotti sotterranei od opere dì preparazione per la costruzione prevista, risarcendo provvisoriamente ai proprietari unicamente gli eventuali danni causati dai lavori, alle culture e alle cose.

Propose a change

Art. 119

Diritti ed obblighi del Comune Qualora allo scadere del termine decennale o prorogato, il PR venga rìpresentato per un altro periodo, i proprietarì deì fondi dì cui sia nuovamente prevista la espropriazione totale o una espropriazione parziale, che modìfìchì essenzialmente la natura della parte residua, così che ìn caso dì E I . . P. 34 dí 37 esecuzione dell'opera e in applicazione delle norme della Legge di espropriazione potrebbe essere chiesta l'espropriazione totale, hanno la facoltà di esigere l'espropriazione immediata anche totale.

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Art. 120

Rinuncia 1 Il omune ha diritto di rinunciare all'espropriazione entro tre mesi dalla comunicazione del giudizio definitivo dell'ammontare delle indennità. 2 Lespropriante è tenuto alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni causati all'espropriato. 3 Nel caso dell'art. 120 §1§2 Ia rinuncia alla espropriazione provoca la decadenza delle limitazioni di PR, che avevano dato luogo alla procedura d'espropriazione.

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7.1.1 Regolamento edilizio della Città di Lugano del 16 dicembre 1963