Pagamento del contributo
1 11 Contributo di cui ai disposti della Legge di espropriazione è pagabile in
dieci rate annuali a partire dal compimento dell'opera per cui è stato
imposto. Per l'esazione delle singole rate farà stato la data del collaudo
definitivo dell'opera nel suo complesso.
2 pagamento anticipato del contributo avviene secondo la seguente
tabella di sconto:
pagando assieme le 10 rate lo sconto è del 20,06%.
Pagando assieme le ultime:
9 rate lo sconto è del 17,58%
8 rate lo sconto è del 15,71%
7 rate lo sconto è del 12,83%
6 rate lo sconto è del 10,55%
5 rate lo sconto è del 8,32%
4 rate lo sconto è del 6,16%
3 rate lo sconto è del 4,05%
2 rate lo sconto è del 2,00%
La compensazione dellndennità di espropriazione col contributo è parifìcata
al versamento integrale anticipato, per impoto della somma compensata.
CAPITOLO XXI I
Rettifica di confini
1 11 Municipio ha facoltà dì prendere liniziativa per le rettifiche dì confini con
eventuali permute che presentano un interesse per una razionale
sistemazione di aree fabbricabili.
11 Municipio può sospendere l'esame dì una domanda di costruzione sino a
conclusione delle trattative di cui alla cifra 1.
Parcellamento di terreni a scopo edilizio
I fondi non possono essere frazionati in modo da ostacolare, rendere più
onerosa o eludere l'attuazione del PR.
I piani di frazionamento devono essere approvati dal Municipio, riservato
l'art. 8 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo 16 gennaio
1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 5
novembre 1963. Il rifiuto dellapprovazione deve essere motivato.
2 Nella fase dì approvazione dei piani di frazìonamento il Municipio può
soprassedere allesame delle domande di costruzione.
Nei terreni suddivisi in parcelle a scopo edilizio, le costruzioni dovranno
rispettare il parcellamento.
Raggruppamento di terreni a seguito di nuova opera pubblica
1 nella competenza del Municipio di obbligare il raggruppamento di aree
irregolari o di parcelle risultanti dalla costruzione dì nuove strade o dalla
soppressione di vecchie.
La procedura da seguire è quella prevista dall'art. 97 della Legge sul
raggruppamento e permuta dì terreni, del 23 novembre 1970.
3 Ove si Possibile, le aree sistemate risultanti saranno restituite ai
precedenti proprietari in base al valore di stima da fissarsì dopo la nuova
lottizzazione. Se questi vi rìnunciassero, dette aree potranno essere
vendute per asta pubblica.
Per ragioni di estetica o dì decoro, il Municipio può formare dì diverse
parcelle un unico lotto da vendersi all'asta con delibera preferenziale a
precedenti proprietari disposti a eseguire l'opera unica prevista.
Scorpori
Oltre ai fondi previsti nel PR ed indispensabili alla realizzazione dell'opera,
possono essere compresi nella espropriazione anche gli scorporì che per
conformazione ed estensione non sono atti ad una utilizzazione razionale e
decorosa in relazione al carattere della zona.
Alienazione di scorpori
Allo scopo di poter disciplinare il sorgere di costruzioni razionali e decorose,
il Comune potrà disporre la libera alienazione e destinazione di scorpori,
purché ciò corrisponda al pubblico interesse.
Obbligo di avanzamento
In caso di costruzione o ricostruzione, qualora i confini della particella non
consentano l'allineamento, il proprietario potrà acquistare dal comune il
terreno in completazione che gli sarà a questo scopo ceduto a equo prezzo.
In caso dì rifiuto l'intero fondo potrà essere espropriato dal Comune, ritenuto
obbligo di iniziare le pratiche per il conseguimento della dichiarazione dì
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pubblica utilità entro un mese dalla data di diniego della concessione della
licenza di costruzione.
TITOLO SESTO
Penalità - ricorsi - disposizioni finali
CAPITOLO XXIII
Multa Azione penale/Azione civile
Le infrazioni alle norme del Regolamento edilizio e del PR sono punite con
una multa nei limiti previsti dalla Legge edilizia cantonale, riservato il
diritto del Municipio di imporre il rispetto dei piani approvati.
2 La decisione di condanna al pagamento delle multe e l'incasso sono di
competenza del Municipio.
3 L decisione viene pubblicata all'albo comunale nella parte dispositiva e
comunicata con le motivazioni agli interessati per lettera raccomandata.
La procedura è quella stabilita per le contravvenzioni agli art. 119 e 120
della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987.
5 Il iorso contro le multe si propone al Consiglio di Stato a stregua dei
disposti della Legge edilizia cantonale.
6 E riservata l'azione penale che sarà proposta dal Municipio.
L'eventuale azione civile per risarcimento dei danni sarà decisa dal
Consiglio comunale su proposta del Municipio.
Ricorso contro decisioni amministrative
1 Contro le decisioni del Municipio in materia di RE e PR è ammesso ricorso
al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione e, in assenza
di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
Il diritto di ricorso è concesso, oltre che direttamente agli interessati,
anche ad ogni cittadino domiciliato nel Comune che possa giustificare un
interesse anche solo estetico od ideale.
CAPITOLO XXIV
Disposizioni abrogate
Con la sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento
edilizio del 19 novembre 1943 e modificazioni successive e ogni altra
disposizione contraria e incompatibile.
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del
diritto di referendum riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
Franco Masoni Eugenio Talleri Antonio Bariffi
Ennio Bernardoni
Adottato dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 1963.