Disposizioni legali
1 Lo sviluppo urbano ed edilizio della Città di Lugano è disciplinato dal
presente Regolamento, dalle leggi cantonali e dal piano regolatore.
2 Sono applicabili inoltre, la legge di espropriazione, le leggi e i ragolamenti
federali e cantonali in materia di fabbriche, di protezione antiaerea, di
polizia del fuoco, di igiene, di protezione del patrimonio artistico, storico
e delle bellezze naturali e del paesaggio, il Regolamento per il servizio di
fognatura, nonchè le altre leggi, regolamenti ed ordinanze che
disciplinano la materia.
Applicazione
1 Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio giurisdizionale del
Comune.
2 L'applicazione del Regolamento edilizio compete al Municipio, al quale
incombe pure la realizzazione del piano regolatore a termini di legge.
Commissione costruzioni
1 Il Municipio nomina ogni quattro anni una commissione costruzioni, di
cinque membri, domiciliati di regola nel Comune.
Essi sono rieleggibili.
2 La commissione costruzioni ha funzioni consultive, il Municipio è tenuto a
chiedere il preavviso nei casi previsti dal presente Regolamento e potrà
sottoporre alla stessa altre questioni di carattere edilizio.
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TITOLO SECONDO
PROCEDURA
CAPITOLO 11
Art. 4 Licenza di costruzione - controllo e abitabilità
Obbligo della licenza
Per le nuove costruzioni, ricostruzioni, riattazìoni, ampliamenti,
demolizioni, scavi o ripiene che modificano sostanzialmente lo stato
naturale o dì fatto del terreno ed in genere per tutti i lavori di sopra e
sottostruttura è necessaria la licenza dì costruzione rilasciata dal Municipio
dietro istanza del proprietario del fondo o da un suo rappresentante
munito di regolare procura scritta.
Per tutte le variazioni dì lavori in corso, resta riservata approvazione delle
varianti da parte del Municipio.
2 subordinata alla licenza municipale anche la costruzione, trasformazione
e riattazione di camini, nonché l'installazione o modifica dì caldaie, forni,
impianti di riscaldamento di uso privato o industriale.
Nei casi di pericolo imminente possono essere iniziati senza la licenza di
costruzione, solo i lavori indispensabili, con l'immediata notifica al
Municipio per l'ottenimento della ratifica.
4 La licenza non è necessaria, salvaguardato quanto previsto all'art. 113, per
i lavori di normale manutenzione nonché per le sistemazioni allinterno
degli edifici, che non comportano nessuna modifica alla struttura dei vani
esistenti.
Detti lavori dovranno preventivamente essere notificati all'Ufficio tecnico
in modo particolareggiato.
Domanda preventiva facoltativa
Per ogni lavoro o opera, subordinati a licenza secondo l'art. 4, può essere
presentata al Municipio istanza preventiva.
Questa istanza deve essere accompagnata da un estratto di mappa
ufficiale da cui risulti l'ubicazione, da uno schema che determini la
volumetria e da una descrizione sulla natura e la destinazione dell'opera, il
tutto ìn doppio esemplare.
2 11 Municipi Potrà chiedere la modinatura in luogo delle linee principali
delle opere che si intendono eseguire.
11 Municipio si pronuncerà sulla domanda preventiva entro un mese dalla
sua presentazione. La decisione decade se entro un anno dalla sua
intimazione non sarà presentata listanza di licenza di costruzione di cui
alltart. 6 cpv. 1. Il Municipio può concedere proroghe per la validità della
decisione di sei in sei mesi.
Istanza di costruzione
1 Listanza al Municipio per ottenere la licenza deve essere presentata dal
proprietario del fondo o da un suo rappresentante con regolare procura
scritta su formulario ufficiale in triplo esemplare e accompagnato dai piani
indicati all'art. 7, nonché da una chiara relazione che descriva e determini i
lavori progettati e precisi la destinazione dell'opera.
Ogni cambiamento di proprietà del fondo dovrà essere comunicato per
iscritto dalle parti al Municipio entro cinque giorni dall'iscrizione del
trapasso a R.F.
I piani dì costruzione devono essere presentati in 2 esemplari, firmati dal
proprietario o da un suo rappresentante e da un tecnico.
4 l proprietario non domiciliato in Svizzera dichiarerà nellistanza di
eleggere domicilio legale agli effetti della costruzione presso una persona
domiciliata nel Comune.
Requisiti dei piani
I piani di costruzione da presentare in quattro esemplari saranno allestiti
secondo le regole dell'arte, piegati in formato normale 210 x 297 mm e
dovranno contenere:
a. uno stralcio di mappa, rilasciato dallUfficio tecnico comunale, con
ìndicazione delle aree e degli stabili confinanti, completato con la
situazione esatta della nuova opera;
b. una pianta di ogni piano in scala minima 1:100;
c. una sezione quotata nella scala minima 1:100 con la indicazione del
livello dei terreni e delle strade adiacenti;
d. i disegni delle facciate, estesi, nel caso di stabili contigui, a quelle
esistenti per almeno m. 8.00 per ciascun lato;
e. un profilo con gli aggetti della facciata, in scala 1:20;
f. i piani di dettaglio riguardanti le opere soggette a legislazioni speciali
(polizia del fuoco, protezione antiaerea, ecc.) allestiti come alle
prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia;
g. ì piani di canalizzazione ai sensi del Regolamento per il servizio dì
fognatura del Comune dì Lugano.
2 Nei piani dovranno essere specificati:
a. le dimensioni della costruzione progettata e le distanze tra essa e le
aree pubbliche, i fondi attigui ed i fabbricati viciniori;
b. altezza della costruzione;
c. la destìnazìone e le dìmensìonì dei locali e le misure delle scale, dei
corridoi, delle finestre, ecc.;
d. lubicazione e le dimensioni delle latrine, delle canne da camino, dei
condotti di scarico, dei pluviali, delle torrette per ascensori, ecc.
I piani riguardanti progetti per modifica di costruzioni esistenti, dovranno
essere tinteggiati:
in colore rosso: le opere nuove;
in colore giallo: le demolìzioni
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in colore grigio: le parti che non vengono modificate.
4 Ai piani dovrà essere allegato un campione del colore delle facciate.
I piani devono in ogni caso ossequiare le norme sancite dall'art. 4 e
seguenti del Regolamento sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre
1963.
Indicazioni complementari
11 Municipio può inoltre chiedere, anche nel corso dei lavori, ogni indicazione
e documentazione complementare necessaria alla comprensione o al
controllo dellopera.
Modinature
1 La modinatura è obbligatoria e deve essere eretta al momento della
presentazione dellistanza. Il Municipio ne ordìnerà la rimozione.
2 11 Municipio può esigere supplementi di modinature se ritiene insufficienti
quelle erette.
Dispensa dalla presentazione dei piani
1 P opere di poca importanza, il Municipio, su richiesta scritta, potrà
dispensare il proprietario dalla presentazione dei piani.
Per il rinnovo del tinteggio delle facciate esterne dovrà essere presentata
domanda scritta, corredata da un campione della tinta prevista.
Legislazione
1 progetti sono sottoposti alle istanze previste dalla legislazione federale e
cantonale in materia di protezione antiaerea e delle bellezze naturali e del
paesaggio.
2 pgetti di lavori che si riferiscono a edifici di carattere storico ed
artistico, inscritti nell'elenco dei monumenti, sono soggetti alle norme
della Legge sulla conservazione dei monumenti storici ed artistici ed al
relativo Regolamento.
Perla costruzione di laboratori, stabilimenti industriali, esercizi pubblici,
teatri, cinema, sale di riunione, palestre, lavatoi, ecc., oltre la licenza
comunale dovrà essere ottenuta anche la speciale licenza cantonale e
federale.
Concessione della licenza
1 Il Municipio concede la licenza di costruzione quando il progetto è
conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, del piano
regolatore, ed è accertata la rispondenza alle norme della legislazione
federale e cantonale.
11 Municipio rilascia la licenza di costruzione entro un mese dalla
presentazione dell'istanza.
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È riservato, nell'ossequio dei termini, il rispetto delle procedure speciali.
All'interessato sarà consegnato un esemplare dei disegni approvati, con
notifica delle eventuali condizioni a cui la concessione è subordinata.
3 Lievi riattazioni o modificazioni di stabili esistenti, non soggetti a servitù di
Piano regolatore, che costituiscono un evidente miglioramento delle
condizioni d'igiene e di sicurezza, possono essere concesse, in via
eccezionale, anche se lo stabile non corrisponde in tutto alle prescrizioni
del presente Regolamento.
Pubblicazione delle concessioni
La licenza di costruzione viene resa immediatamente pubblica mediante
affìssìone all'albo comunale della risoluzione municipale e con indicazione
della proprietà, del genere di costruzione, del nome dellistante e del
progettista.
Essa diventa definitiva trascorso il periodo di quindici giorni dalla
pubblicazione.
Inizio e direzione dei lavori
Prima di iniziare i lavori il proprietario presenterà:
a. la data di inizio dei lavori;
b. il nome del direttore degli stessi;
c. il nome del costruttore.
2 Se previsto dalla licenza di costruzione, il proprietario dovrà presentare
l'attestato dell'avvenuto controllo del tracciamento delle linee di piano
regolatore e dei capisaldi altimetrici per i previsti edifici a cura del
geometra del RF.
11 Municipio, se tutte le formalità sono adempiute, accorda entro quindici
giorni il suo benestare, consegnando all'istante l'autorizzazione scritta per
l'inizio dei lavori. Tale documento, da tenersi costantemente sul cantiere,
dovrà essere presentato agli incaricati del controllo.
Diniego della licenza
La concessione della licenza di costruzione può essere rifiutata:
a. se il progetto non rispetta le norme di cui all'art. 12 cifra 1;
b. quando l'opera progettata può manifestamente nuocere alla viabilità
ed all'igiene, oppure è destinata a scopi che possono costituire un
pericolo, una molestia o un danno ai vicini od al pubblico.
2 11 Municipio può, prima di intimare la decisione negativa, convocare
interessato ad una udienza di conciliazione.
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1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1
11 diniego di licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato
con il rinvio di due esemplari dei piani.
Piani incompleti
Quando i piani presentati siano incompleti o non sufficientemente chiari, o
quando si rendano necessarie modifiche, l'ufficio tecnico rinvia all'istante gli
esemplari dei piani per le necessarie correzioni.
Inizio arbitrario dei lavori
In caso di mancato ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 0 di inizio dei
lavori prima della data fissata in base ai disposti del presente Regolamento, il
Municipio, oltre all'applicazione di una multa al proprietario e al direttore dei
lavori, può ordinare la sospensione immediata dei lavori stessi.
Varianti
Ogni variazione dei progetti approvati è soggetta all'obbligo di nuova
istanza di costruzione.
ariazioni di scarso rilievo alle strutture interne devono essere
immediatamente notificate all'ufficio tecnico che giudica sull'opportunità
di sospendere i lavori fino alla loro approvazione. In caso di mancata
sospensione i lavori possono essere continuati a rischio e pericolo
dell'istante: le proposte variazioni formeranno oggetto di unica decisione
da parte del Municipio a lavori ultimati.
Costruzioni illecite o non conformi ai piani
Il Municipio, oltre allapplicazione di una multa, fa sospendere, rimuovere o
trasformare ì lavori iniziati o compiuti senza autorizzazione o eseguiti non
conformemente ai progetti approvati o in violazione delle leggi e
regolamenti edilizi.
Revoca della licenza
11 Municipio può revocare la licenza se senza giustificato motivo i lavori iniziati
vengono sospesi per un periodo superiore ai tre mesi o se non sono condotti
a termine entro due anni dal loro inizio.
Se dall'interruzione deriva molestia o pericolo per il vicinato o sfregio al
pubblico decoro od all'igiene, il Municipio può inoltre ordinare il ripristino
dello stato primitivo oppure adottare gli opportuni provvedimenti.
Le spese relative sono a completo carico del proprietario.
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1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1
Responsabilità
La licenza di costruzione è rilasciata sotto responsabilità del richiedente e
senza pregiudizio ai diritti dei terzi.
Il proprietario rimane direttamente responsabile verso i terzi per ogni
conseguenza derivante dalle opere eseguite o in corso di esecuzione.
In particolare il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici - 0
gli incaricati dell'esecuzione dell'opera - sono responsabili del cantiere o dei
posti di lavoro per tutte quelle misure atte a salvaguardare la incolumità dei
propri dipendenti e dei terzi, ed a ridurre al minimo gli inconvenienti per
rumori, scosse, esalazioni, ecc..
In caso di inosservanza di tali norme, il Municipio può ordinare la
sospensione dei lavori sino all'adozione da parte dei responsabili dei
necessari provvedimenti.
11 Municipio può inoltre, nell'interesse pubblico, imporre misure particolari.
2 proprietario è responsabile nei confronti del Comune e verso i terzi, per
le eventuali difformità tra i piani approvati e l'opera.
3 Il proprietario è responsabile dell'esecuzione, a regola d'arte, delle opere
secondo i piani approvati.
Controllo dei cantieri di costruzione
1 11 MunicipiO ha in ogni tempo il diritto dì far eseguire visite dì controllo.
2 11 pprietario non potrà invocare a suo sgravio la tolleranza o il mancato
intervento degli incaricati di controllo.
Abitabilità dei fabbricati
1 Nessun fabbricato potrà essere destinato ad abitazione prima di aver
ottenuto dal Municipio la dovuta autorizzazione che va richiesta
tempestivamente per iscritto dal proprietario e ciò anche in caso di
sistemazione di locali esistenti.
2 Anche per il solo deposito di mobili è richiesta la autorizzazione
municipale.
3 L'abitabilità non verrà concessa per una sola parte del fabbricato ma
unicamente per il suo complesso.
11 Municipio può autorizzare l'occupazione anticipata di locali al piano
terreno, non destinati ad abitazione.
In casi eccezionali sono ammesse deroghe unicamente quando le
sistemazioni interne di negozi o di appartamenti dipendono da
attrezzature speciali.
4 I caso di inosservanza, verrà applicata una multa ai proprietari e potrà
essere intimato lo sgombero immediato dei locali.
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TITOLO TERZO
Piano delle zone
CAPITOLO TERZO
Zone
Il territorio giurisdizionale del Comune è suddiviso nelle zone seguenti:
1. ZONA A:
2. ZONA B:
3. ZONA C:
4. ZONA D:
5. ZONA E:
6. ZONA F:
7. ZONA G:
8. ZONA H:
centro città
zona di rispetto
residenziale con costruzioni a carattere intenso
residenziale con costruzioni a carattere medio
residenziale con costruzioni a carattere familiare
residenziale con costruzioni spaziate a carattere familiare
zona a carattere misto (abitazioni e laboratori artigianali e
industriali)
aree verdi e altri fondi pubblici
11 comprensorio delle zone è definito dal piano regolatore.
Indici di occupazione e di sfruttamento
5 Lindice di occupazione (lo) è il rapporto in % tra larea occupata e la
superficie del fondo, comprensiva delle aree gravate da servitù dì
arretramento e dì espropriazione.
6 Lindìce di sfruttamento (Is) è il rapporto tra la somma delle aree edìficate
per ogni piano fuori terra e l'area del fondo.
L'area occupata è la proiezione orizzontale sul terreno, del contorno delle
costruzioni, inclusi gli sporti, ballatoi, verande, bow-windows, autorimesse,
ripostigli, laboratori, lavanderie, ecc. ad esclusione dei balconi
completamente aperti o chiusi solo lateralmente da materiali trasparenti,
delle terrazze aperte almeno su due lati, pensiline, sporgenze di gronda e
di cornicioni.
Distanze
1 La distanza tra due edifici non contigui deve essere dì almeno m. 8.00.
Tale distanza può essere ridotta ad un minimo di m. 6.00 quando
entrambe le costruzioni abbiano meno di 5 piani per un massimo di m.
14.00 di altezza. Nuove costruzioni con o senza aperture, qualunque sia la
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loro destinazione, devono distare dai fondi confinanti al minimo m. 4.00,
rispettivamente m. 3.00.
2 Se sul fondo altrui esistono, a meno dì m. 2.00 dal confine, edifici destinati
ad abitazione civile, o fabbricati di qualsiasi genere con altezza superiore a
m. 6.00, nuove costruzioni, qualunque sia la loro destinazione, non
potranno sorgere se non ad una distanza minima di m. 6.00 da quelli
esistenti.
3 Se sul fondo altrui esistono invece costruzioni non adibite ad abitazione
civile in confine o ad una distanza minore di m. 2.00 e la cui altezza non
supera i m. 6.00, nuove costruzioni, qualunque sia la loro destinazione,
potranno sorgere ad una distanza inferiore ai m. 6.00 dagli stessi,
rispettate comunque le distanze minime dal confine di m. 3.00
rispettivamente m. 4.00 ed i disposti della L.A.C..
4 Eccezionalmente il Municipio può concedere l'edificazione di boxes per
autoveicoli in confine, nei limiti delle normali necessità dello stabile.
5 1 boxes e le autorimesse devono distare almeno m. 3.00 dal ciglio
stradale, riservata la legislazione cantonale per le strade del Cantone.
Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 93.
Qualora i boxes fossero ubicati lungo le strade pubbliche, laccesso deve
essere possibilmente unico.
6 Le disposizioni di cui ai punti precedenti non sono applicabili per le
costruzioni con oltre sette piani, per le quali fanno stato le prescrizioni
degli articoli 54 e 58 sulle distanze.
7 Sui fondi con obbligo dì continuità dì edificazione, nuove costruzioni con o
senza aperture, qualunque sia la loro destinazione, devono distare, oltre il
limite della contiguità, al minimo m. 4.00 dal fondo confìnante.
Per edificazioni con obbligo di contiguità di costruzione limitata a uno o a
due piani, ì corpi dì fabbrica al di sopra del piano terreno o del primo
piano per un massimo di m. 4.50 rispettivamente m. 9.00 di altezza
devono distare dal fondo confinante almeno m. 4.00.
9 Le parti interamente sotterranee delle costruzioni possono estendersi sino
ai confini della proprietà, riservato quanto prescritto dagli articoli 91 e 92.
I balconi dovranno distare almeno m. 2.50 dal confine. Tale limite può
essere ridotto a m. 1.50 per edifici sino a quattro piani abitabili per un
massimo di m. 14.00 di altezza.
Sono riservate le disposizioni delle leggi cantonali.
Altezze
Il numero dei piani, abitabili o non abitabili, e le altezze massime sono
stabilite nella regolamentazione delle singole zone.
2 Laltezza dei fabbricati, ad eccezione di quanto prescritto per la zona F, si
misura a metà fabbricato dal piano stradale o marciapiede,
rispettivamente in pendio ed in caso di arretramento, dalla quota del
terreno sistemato che sopporta la facciata a valle, sino al punto più alto
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compreso il cornicione di gronda, o sino al filo superiore della terrazza di
copertura dell'edificio, rispettivamente del parapetto.
Qualora il dislivello tra il terreno a monte ed a valle del fabbricato, fosse
pari o superiore all'altezza di un piano, il Municipio può concedere un
supplemento dì m. 2.50 all'altezza della facciata a valle.
Il numero dei piani abìtabìlì concessi nella zona, resta immutato.
l vani per le macchine degli ascensori, dovranno, di regola, essere previsti
nel cantinato.
Oltre altezza prevista per le singole zone, sarà concessa unicamente una
semplice torretta dell'altezza massima di m. 1.50 per carrucole di
sospensione.
Contiguità di costruzione
La contiguità delle costruzioni, sia essa obbligatoria su tutta l'altezza
dell'edificio, o limitata ad uno o due piani è concessa al massimo per m.
12.00 di profondità a partire dalle linee di piano regolatore.
CAPITOLO IV
Generalità
Nel comprensorio della zona designata con la lettera A è prevista
ledificazione dì fabbricati tanto con obbligo di contiguità estesa a tutta
Paltezza dell'edificio o limitata, quanto a carattere spaziato e meglio come al
PR.
Indici di occupazione e di sfruttamento
Per la parte della zona A senza obbligo di contiguità di costruzione, indice
di occupazione al piano terreno è del 62%; ai piani superiori del 40%.
Lindice dì sfruttamento è 2,62.
Art. 34 Zona centro Città - costruzioni con obbligo di contiguità
Indici di occupazione e di sfruttamento
Sui fondi con obbligo di contiguità di costruzione estesa a tutta l'altezza
dell'edificio o limitata ad uno o due piani è richiesto, oltre il limite della
contiguità sia ìn profondità sìa in altezza, il rispetto delle distanze del
presente Regolamento e ossequio degli indici di occupazione e di
sfruttamento della zona calcolati sulla parte residua.
Zona di rispetto
1 Nel comprensorio del nucleo tradizionale dovranno essere mantenute le
altezze, le forme e le caratteristiche dei fabbricati esistenti.
2 Le costruzioni, ricostruzioni e riattazioni dovranno avere carattere
architettonico in armonia con ambiente.
3 Per la parte della zona indicata con doppio tratteggio, le facciate
dovranno rimanere inalterate.
4 Sono inoltre applicabili le disposizioni previste per la zona A.
Legislazione cantonale
Valgono inoltre le disposizioni del decreto esecutivo del Consiglio dì Stato
del 19 settembre 1952 e delle modifiche relative.
CAPITOLO VI
Art. 38 Zona C - residenziale con costruzioni a carattere intenso
Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con lettera C indice di occupazione
al piano terreno (10) è del 62%; ai piani superiori del 40%.
Lindice dì sfruttamento è 3,02.
Per i fondi con obbligo dì contiguità di costruzione valgono le disposizioni
dell'art. 34.