Art. 1 Definizione
Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
Ticino · 181.100 · statute
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Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.
La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.
1La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni. 2Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini. 3L’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale. 4Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale. 5Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.
…3
È domiciliato in un comune chi vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
1I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale. 2La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.
1Ogni comune ha uno stemma e un sigillo. 2L’adozione dello stemma è di competenza dell’assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio. 1 Titolo modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 2 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedente modifica: BU 2008, 627. 3 Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30. 4 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 3…5 TITOLO II Organizzazione politica del comune Capitolo primo Gli organi del comune
1Gli organi sono: a) l’assemblea; b) il consiglio comunale dove è stato costituito; c) il municipio. 2Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge. 3Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l’inizio di un periodo quadriennale di nomina. 4Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.6 5Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.7
1L’elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell’anno precedente. È riservato l’articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.8 2Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall’approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.9 Formazione dei membri degli organi comunali Art. 10a10 Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell’Assemblea comunale. Capitolo secondo L’assemblea comunale
1L’assemblea comunale è la riunione dei cittadini. 2È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale. 3La partecipazione all’assemblea è un dovere civico. Attribuzioni:
1L’assemblea per scrutinio popolare: a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale; b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale. 2Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.11 5 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 6 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627. 7 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 8 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2004, 59. 9 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 10 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 11 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
1L’assemblea in seduta pubblica: a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;12 b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale; c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l’imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d’imposta;13 d) adotta e modifica il piano regolatore; e) autorizza le spese di investimento; f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;14 g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;15 h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la locazione, I’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;16 i) approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;17 l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; m) decide l’assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;18 n) accorda l’attinenza comunale; o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili; p) nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;19 q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;20 r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale. 2Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest’ultime.21 3L’assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.22
1L’assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini. 2Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all’estero. Assemblea costitutiva 12 Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 13 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedenti modifiche: BU 2012, 157; BU 2019, 69. 14 Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 15 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 16 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 17 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 18 Lett. reintrodotta dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273. 19 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2014, 495. 20 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 21 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 – BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273; BU 2008, 627. 22 Cpv. introdotto dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
1L’assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell’elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l’ufficio provvisorio. 2L’assemblea provvede esclusivamente: a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell’ufficio presidenziale; b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l’art. 13 lett. o) e p).
1L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno. 2La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente del comune e delle aziende comunali.25 3La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.
1La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.27 1bisIl Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.28 2Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l’assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell’ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all’albo comunale.29 3Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l’assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.
1Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d’intesa con il municipio: a) quando il municipio lo ritiene opportuno; b) su domanda popolare; c) quando l’autorità cantonale lo impone. 2In caso di disaccordo sulla data dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.
1I cittadini possono chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza. 2La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare. 3La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini. 4Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all’estero. 5Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione.31 6Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo.32 23 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 24 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 25 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2019, 76. 26 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 27 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2014, 191. 28 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 29 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 30 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 31 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 32 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 7Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall’assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.33
1Il presidente dell’assemblea, d’intesa con il municipio, convoca l’assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all’albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell’assemblea prevale l’opinione del presidente. 2L’assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti. 3Il presidente, d’intesa con il municipio, può prevedere nell’avviso di convocazione la data di riconvocazione dell’assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all’albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l’opinione del presidente.
Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno.
1Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.36 2...37
1Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l’ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.38 2Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell’ufficio presidenziale.39 Verbale:
1Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere: a) la data e l’ordine del giorno; b) l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell’art. 29 cpv. 2; d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. 2Per la redazione del verbale è ammesso l’ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.
1Il contenuto del verbale relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. 2Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta. 3Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell’assemblea successiva.
1L’assemblea è pubblica. 33 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 34 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285. 35 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 36 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 37 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 38 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285. 39 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 40 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 2Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
1Il presidente dirige l’assemblea, mantiene l’ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni. 2Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala. 3Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l’assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.
1Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all’ordine del giorno. 2I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale. 3Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio. 4Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità. 5…41
1L’assemblea vota e nomina per l’alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova. Sono riservati i capoversi seguenti. 2Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. 3Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto. 4Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede. Maggioranza:
1L’assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l’art. 31a.43 2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco. 3In caso di parità la votazione viene ripetuta in un’assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide. 4Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit).44
1Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l’assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.45 2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco. 3In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti. 4Il cittadino escluso dal voto in forza dell’art. 32 non è computato nel numero dei presenti. Elezione dei delegati del comune; maggioranze e procedura Art. 31a46 1Le elezioni dei delegati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno. 41 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 42 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254. 43 Cpv. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254. 44 Cpv. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 412. 45 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 46 Art. introdotto dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254. 2La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide e computabili. 3Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili. 4Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate. 5Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.
1Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l’art. 83. 2Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti. 3… 4L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. 5La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. 6I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.48
1I messaggi all’assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.50 1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.51 1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso 1bis.52 2Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio. 3Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza. 4È applicabile l’art. 57.
Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.
Per l’esame di problemi determinati l’assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.
1Ogni cittadino, esaurito l’ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d’interesse comunale.54 2Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea. 47 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2007, 575. 48 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 49 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 50 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2014, 191. 51 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 52 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 53 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 54 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 3Se l’interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima dell’assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.55 4L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale. Vi può essere una discussione generale se l’assemblea lo decide.56 5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.57
1Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell’assemblea che non sono all’ordine del giorno.58 2Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.59 3Se il municipio dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente. 4Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l’assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l’esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. 5Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.
1Nessuna proposta può essere esaminata dall’assemblea senza il preavviso municipale. 2È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell’esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l’oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l’art. 177 cpv. 3.61 3Le deliberazioni adottate dall’organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.62
1L’assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi. 2La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 19.63 3Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione. Art. 40 ...64 Pubblicazione delle risoluzioni 55 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224. 56 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 57 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65. 58 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 59 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 60 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 61 Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 2012, 157; BU 2014, 191. 62 Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205. 63 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285. 64 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
1Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all’albo comunale le risoluzioni dell’assemblea con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.65 2I termini decorrono dalla data di pubblicazione. Capitolo terzo Il consiglio comunale