Art. 168 Divieto di speculazione
I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. Capitolo quarto Atti autorizzativi e procedure
Ticino · 181.100 · statute
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I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. Capitolo quarto Atti autorizzativi e procedure
1Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal regolamento. 2Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d’esercizio sono forniti a titolo informativo. 3Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell’espletamento delle sue competenze esecutive. 4Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo. 5Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui singoli emendamenti e nel complesso.
1I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo oggetto e fino a concorrenza dell’importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza. Eventuali sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo. 2I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l’art. 169 cpv. 3. 3Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.
1In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza. 2Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino all’approvazione del preventivo. 3Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un’inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali.
I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell’art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.
1Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo. 2Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.
1Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate le competenze dell’art. 13. 2Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi. 3Il credito di investimento può essere impiegato solo per l’oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso. 4I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all’importanza del comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell’investimento per le finanze del comune.
1I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d’opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un’unità non suddivisibile. 2Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture. 3Il regolamento definisce i presupposti d’utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.
1Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento. 2Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20’000.-. 3Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi.
1Il moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%. 240 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13. 1bisIl moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sull’utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40% e non può essere inferiore di oltre 20 punti percentuali né superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto al moltiplicatore d’imposta delle persone fisiche. 2L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e 1bis, di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio. 3Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto. 4La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva. 5Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell’anno precedente; è riservato l’art. 178 cpv. 2. 6Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e l’imposta cantonale base delle stesse.
1Nella fissazione dei moltiplicatori, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1 e dell’ammontare del capitale proprio. 2In presenza di un disavanzo di bilancio il Comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito dal regolamento. 3Il Consiglio di Stato modifica d’ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2. Capitolo quinto Controllo finanziario. Gestione della qualità e controllo interno
1La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell’autorità superiore. 2Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all’indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto. 3Nell’esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari. 4Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.
1Il municipio può dotare l’amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull’analisi dei rischi. 2Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze. 3Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative. TITOLO VI Commissione della gestione - Competenze Attribuzioni 241 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13.
1L’esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l’art. 179 cpv. 2. 2A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell’amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell’art. 104. 3La commissione si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio comunale in virtù dell’art. 13, a meno che l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un’altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari; c) sul consuntivo. 4La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
1Non possono far parte della commissione: a) i membri del municipio ed i supplenti; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale. Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe. 2Nei comuni in regime d’assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all’art. 43 cpv. 3.
1Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione. 2Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
1La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l’art. 71. 2Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’assemblea o al consiglio comunale. 3L’assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento. Art. 185 ...246 TITOLO VII Capitolo primo247 Regolamenti, ordinanze
1Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. 2L’approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.249 Esposizione 242 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 243 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 244 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 245 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 246 Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 247 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 248 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 249 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato; b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell’articolo 75.251
1Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l’approvazione. 2Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione. 3Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di decisione sulla ratifica.252
1Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 194, può: a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della Costituzione e delle leggi; b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi; c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato. 2Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto. 3I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo comunale.253
1Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi. 2L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.
1Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta. 2I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.
1Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. 2Le ordinanze sono esposte all’albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.255 Capitolo secondo256 Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali a) Assunzione di servizi di interesse comunale Art. 192a257 1Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l’esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali. 250 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2013, 471. 251 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 252 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443. 253 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 254 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 255 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66. 256 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 257 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 2L’assunzione è decisa dall’assemblea o dal consiglio comunale. b) Aziende comunali Principio Art. 192b258 1Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell’amministrazione comunale. 2Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e. Organizzazione Art. 192c259 1Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del titolo II. 2Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104. 3I dipendenti integrati nell’organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del titolo III capitolo primo. 4È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3. Regolamento delle aziende Art. 192d260 1Il regolamento delle aziende comunali deve contenere: – la denominazione e il settore di attività dell’azienda; – la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice; – le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l’articolo 192c; – le tariffe e le tasse applicate all’utenza per i servizi prestati. 2Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende. Gestione finanziaria e contabilità Art. 192e261 1Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È applicabile l’articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.262 2Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale. 3Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell’utile all’erario comunale. Capitolo terzo263 Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune Esecuzione dei compiti pubblici
1Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi. 258 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 259 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 260 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 261 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 262 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2019, 69. 263 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 264 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 2008, 627; BU 2009, 274. 265 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 1bisAssemblea e consiglio comunale possono delegare l’esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall’oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.266 2Il Comune è responsabile dell’esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli. 3Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni. 4Il Municipio, l’Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull’attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l’organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.267 5Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale. b) convenzioni Art. 193a268 1Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l’esecuzione dei suoi compiti. 2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. 3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale. c) mandati di prestazione Art. 193b269 1Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere: - la prestazione e le modalità esecutive; - i mezzi finanziari; - i controlli; - diritti e obblighi reciproci; - durata, facoltà di revoca. 2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti. 3Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale. d) ente autonomo di diritto comunale. Principio Art. 193c270 1Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati. 2L’assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell’ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale. 3Il comune può attribuire il compito all’ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l’art. 193b. Statuti e organizzazione Art. 193d271 1Lo statuto dell’ente deve in particolare contenere: - scopi e compiti; - organi dell’ente, competenze e funzionamento; - meccanismi di controllo degli organi comunali; - in che misura l’ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale; - finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili; - eventuali mandati di prestazione; - modalità di scioglimento. Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato. 266 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62. 267 Cpv. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274. 268 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 269 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 270 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 271 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 2I conti dell’ente devono essere approvati dall’assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell’ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell’Esecutivo pure all’art. 101. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti. Scioglimento Art. 193e272 L’ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato. e) Concessioni Principio e contenuti Art. 193f273 1Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico. 2L’atto di concessione deve prevedere: a) la durata della concessione; b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l’art. 193h, per l’anticipata immissione in possesso degli impianti e per l’eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa. c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito; d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta: – una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all’attività svolta nell’ambito della concessione – ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione – una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all’utenza; e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali; f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti; g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all’anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio; h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni. 3Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali. Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento Art. 193g274 1L’atto di concessione è adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell’atto. 2L’atto è sottoposto per l’approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa. Riscatto Art. 193h275 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d’interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione. 2Il comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato. 3L’indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all’investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione. 272 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 273 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 274 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 275 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 4In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all’esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell’indennità di riscatto. 5Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali. Contestazioni Art. 193i276 1Riservate norme di leggi speciali e l’art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 2Le contestazioni sull’anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. TITOLO VIII Capitolo primo Della vigilanza sui comuni
I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.
1Nell’esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull’uso e sulla gestione dei beni comunali. 2Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell’amministrazione dei Comuni. 3Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.
1L’autorità, d’ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica. 2Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione. Istanza d’intervento: a) generalità Art. 196a281 1L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza. 2L’introduzione dell’istanza non dà diritto all’entrata in materia. L’istante non ha ruolo di parte. 3Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un’entrata in materia sono evase con breve motivazione. b) forma 276 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 277 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 278 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 279 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 280 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 281 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, Art. 196b282 1L’istanza deve essere presentata in forma scritta all’autorità di vigilanza. 2Essa deve contenere: a) la menzione della decisione o del comportamento censurati; b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l’indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti; c) le conclusioni dell’istante. 3L’istanza deve essere corredata dall’eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione. Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell’autorità di vigilanza283 Art. 196c284 1L’autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente: a) l’agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti; b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi. Le misure possono essere precedute da un’inchiesta amministrativa. 2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l’azione di risarcimento. Sanzioni disciplinari:
1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti: a) ...; b) l’ammonimento; c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--; d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi; e) la destituzione. 2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti. 3Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi. 4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria. 5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti. 6Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale. 7…286
1Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell’art. 95 cpv. 4.287 2La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti: a) rilascio di un attestato di carenza beni; b) dichiarazione di fallimento.288 3L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento. 282 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 283 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 284 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627. 285 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 286 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21. 287 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51. 288 Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.
1Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull’esercizio dei diritti politici.289 2Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.
L’autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Provvedimenti di eccezione:
1Quando un comune si trova nell’impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell’amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento. 2L’assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.
Perdurando i motivi d’intervento di cui all’art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d’ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.
1Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso. 2Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l’apertura di crediti sul mercato monetario.294 3In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.
1Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d’istruttoria.296 2Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale. 3Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.297
…298 Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito 289 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2007, 17. 290 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2012, 363. 291 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 292 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59. 293 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 294 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 295 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 296 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 297 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 298 Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.
1Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest’ultimo statuisce in merito, ritenuto che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del legislativo.300 2Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.
1Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione del presente capitolo. 2Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia. Capitolo secondo Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali
1Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. 2Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione. 3I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.302