Law

Legge organica comunale

Ticino · 181.100 · statute

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Contents: 211 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Compiti. Autonomia residua
  3. Art. 3 Garanzia
  4. Art. 4 Suddivisioni
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Domicilio comunale
  7. Art. 7 Diritti politici
  8. Art. 8 Stemma e sigillo
  9. Art. 9 Organi
  10. Art. 10 Data di elezione
  11. Art. 11 Definizione
  12. Art. 12 a) per scrutinio popolare
  13. Art. 13 b) in pubblica seduta
  14. Art. 14 Numero legale
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Assemblee ordinarie. Oggetti
  17. Art. 17 Data delle assemblee ordinarie. Rinvio
  18. Art. 18 Assemblee straordinarie
  19. Art. 19 Assemblee su domanda popolare
  20. Art. 20 Modo di convocazione
  21. Art. 21 Ordine del giorno
  22. Art. 22 Luogo35
  23. Art. 23 Ufficio presidenziale
  24. Art. 24 a) contenuto
  25. Art. 25 b) approvazione
  26. Art. 26 Pubblicità dell’assemblea
  27. Art. 27 Ordine nell’assemblea
  28. Art. 28 Compiti del presidente. Discussioni e votazioni
  29. Art. 29 Sistema di voto
  30. Art. 30 a) semplice
  31. Art. 31 b) qualificata
  32. Art. 32 Casi di collisione
  33. Art. 33 Messaggi e rapporti
  34. Art. 34 Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento
  35. Art. 35 Commissioni speciali
  36. Art. 36 Interpellanze
  37. Art. 37 Mozioni
  38. Art. 38 Proposte di emendamento
  39. Art. 39 Revoca di risoluzioni
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Istituzione. Attributi
  42. Art. 43 Eleggibilità
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica
  45. Art. 46 Seduta costitutiva
  46. Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  47. Art. 48 Ufficio presidenziale
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Sessioni straordinarie
  50. Art. 51 Modo di convocazione
  51. Art. 52 Luogo
  52. Art. 53 Frequenza. Sanzioni
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Funzionamento
  55. Art. 56 Messaggi municipali
  56. Art. 57 Ritiro e rinvio90
  57. Art. 59 Urgenza ed emendamenti93
  58. Art. 60
  59. Art. 61 c) maggioranza assoluta
  60. Art. 62 b) approvazione
  61. Art. 63 Revoca di risoluzioni
  62. Art. 64 Casi di collisione
  63. Art. 65 Interrogazioni
  64. Art. 66 Interpellanze
  65. Art. 67 Mozioni
  66. Art. 68 Commissioni permanenti
  67. Art. 69 Commissioni speciali
  68. Art. 70 Sedute delle commissioni108
  69. Art. 71 Rapporti
  70. Art. 72 Commissione della gestione. Competenze
  71. Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114
  72. Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni
  73. Art. 75
  74. Art. 76 Iniziativa
  75. Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132
  76. Art. 78 Ritiro dell’iniziativa
  77. Art. 79 Norme sussidiarie
  78. Art. 80 Funzione, composizione, carica139
  79. Art. 81 Supplenti
  80. Art. 82 a) per carica
  81. Art. 83 b) parentela
  82. Art. 84
  83. Art. 85 Dimissioni
  84. Art. 86 Procedura dimissioni e rinuncia alla carica149
  85. Art. 87
  86. Art. 88 Durata della carica
  87. Art. 89 Seduta costitutiva
  88. Art. 90 Dicasteri
  89. Art. 91 Delegazioni e commissioni
  90. Art. 92 Luogo delle sedute
  91. Art. 93 Convocazione delle sedute
  92. Art. 94 Validità della seduta
  93. Art. 95
  94. Art. 96 Frequenza e sanzioni
  95. Art. 97 Difetto della maggioranza assoluta
  96. Art. 98 b) discussione e votazioni162
  97. Art. 99 Validità delle risoluzioni
  98. Art. 100 Collisione di interesse
  99. Art. 101 Divieto di prestazione
  100. Art. 102 Revoca di risoluzioni
  101. Art. 103 Verbale. Contenuto e approvazione
  102. Art. 104 Discrezione e riserbo
  103. Art. 105 Ispezione di atti170
  104. Art. 106 Competenze generali
  105. Art. 107 Polizia locale
  106. Art. 108 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.178
  107. Art. 109 Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie181
  108. Art. 110 Competenze amministrative
  109. Art. 111 Pubblicazioni delle risoluzioni
  110. Art. 112 Informazione
  111. Art. 113a Art. 113 ...193
  112. Art. 114
  113. Art. 115
  114. Art. 116 Tasse e indennità speciali
  115. Art. 117
  116. Art. 118 a) in genere
  117. Art. 119 b) in particolare
  118. Art. 120 Supplenza del sindaco
  119. Art. 121 Casi urgenti
  120. Art. 125 In genere
  121. Art. 126 Nomine
  122. Art. 127 c) mancata conferma
  123. Art. 128 Nullità della nomina
  124. Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  125. Art. 130 Periodo di prova
  126. Art. 131 Segreto d’ufficio
  127. Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego
  128. Art. 133
  129. Art. 134 Provvedimenti disciplinari
  130. Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali
  131. Art. 136
  132. Art. 137 a) in genere
  133. Art. 138 b) in particolare
  134. Art. 139 Incompatibilità
  135. Art. 140 Collisione di interesse
  136. Art. 141 Supplenza
  137. Art. 142 formazione
  138. Art. 145 Contravvenzioni
  139. Art. 146 Rapporti. Segnalazioni
  140. Art. 147 a) rapporto di contravvenzione
  141. Art. 148 b) decisione
  142. Art. 149 Prescrizione
  143. Art. 150 Pagamento e commutazione
  144. Art. 151 Principi
  145. Art. 152 Piano finanziario
  146. Art. 153 Modello contabile armonizzato
  147. Art. 154 Elementi del modello contabile
  148. Art. 155 Bilancio
  149. Art. 156 Conto economico
  150. Art. 157 Conto degli investimenti
  151. Art. 158 Allegato
  152. Art. 159 Capitale proprio
  153. Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati
  154. Art. 161 Contabilità dei cespiti
  155. Art. 162 Beni amministrativi
  156. Art. 163 Beni patrimoniali
  157. Art. 164 Valutazione dei beni comunali
  158. Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi
  159. Art. 166 Amministrazione dei beni comunali
  160. Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali
  161. Art. 168 Divieto di speculazione
  162. Art. 169 Preventivo - Contenuto, approvazione
  163. Art. 170 Preventivo - Crediti e sorpassi
  164. Art. 171 Assenza di preventivo approvato
  165. Art. 172 Previsione di spesa globale
  166. Art. 173 Consuntivo
  167. Art. 174 Credito di investimento
  168. Art. 175 Credito quadro
  169. Art. 176 Credito suppletorio, sorpasso di credito
  170. Art. 177 Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione
  171. Art. 178 Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione
  172. Art. 179 Controllo finanziario
  173. Art. 180 Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno
  174. Art. 181
  175. Art. 182 Incompatibilità
  176. Art. 183 Collisione
  177. Art. 184 Rapporto
  178. Art. 186 Regolamenti; procedura248
  179. Art. 187
  180. Art. 188 Approvazione
  181. Art. 189 Facoltà del Consiglio di Stato
  182. Art. 190 Applicabilità
  183. Art. 191 Copia ai cittadini
  184. Art. 192 Ordinanze
  185. Art. 193 a) principi264
  186. Art. 194 Vigilanza
  187. Art. 195 Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali
  188. Art. 196 Procedura di vigilanza279
  189. Art. 197 a) nell’ambito delle funzioni
  190. Art. 198 b) sospensione per altri motivi
  191. Art. 199 Destituzione
  192. Art. 200 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  193. Art. 201 a) gestione speciale291
  194. Art. 202 b) aggregazione
  195. Art. 203 c) sostegno del Cantone293
  196. Art. 204 Spese d’istruttoria295
  197. Art. 205
  198. Art. 206
  199. Art. 207 Autorità di ricorso
  200. Art. 208 Competenze
  201. Art. 209 Legittimazione attiva
  202. Art. 210 Nullità assoluta
  203. Art. 211 a) di tutte le decisioni degli organi comunali
  204. Art. 212 b) delle singole decisioni
  205. Art. 213 Termini e forma
  206. Art. 214 Disposizioni transitorie, abrogative e finali
  207. Art. 215 Introduzione MCA2
  208. Art. 216 Moltiplicatori differenziati
  209. Art. 217
  210. Art. 218 Regolamenti di applicazione
  211. Art. 220 Entrata in vigore

211 provisions

Art. 168 Divieto di speculazione

I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. Capitolo quarto Atti autorizzativi e procedure

Art. 169 Preventivo - Contenuto, approvazione

1Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal regolamento. 2Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d’esercizio sono forniti a titolo informativo. 3Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell’espletamento delle sue competenze esecutive. 4Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo. 5Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui singoli emendamenti e nel complesso.

Art. 170 Preventivo - Crediti e sorpassi

1I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo oggetto e fino a concorrenza dell’importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza. Eventuali sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo. 2I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l’art. 169 cpv. 3. 3Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.

Art. 171 Assenza di preventivo approvato

1In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza. 2Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino all’approvazione del preventivo. 3Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un’inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali.

Art. 172 Previsione di spesa globale

I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell’art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

Art. 173 Consuntivo

1Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo. 2Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.

Art. 174 Credito di investimento

1Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate le competenze dell’art. 13. 2Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi. 3Il credito di investimento può essere impiegato solo per l’oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso. 4I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all’importanza del comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell’investimento per le finanze del comune.

Art. 175 Credito quadro

1I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d’opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un’unità non suddivisibile. 2Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture. 3Il regolamento definisce i presupposti d’utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

Art. 176 Credito suppletorio, sorpasso di credito

1Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento. 2Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20’000.-. 3Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi.

Art. 177 Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione

1Il moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%. 240 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13. 1bisIl moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sull’utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40% e non può essere inferiore di oltre 20 punti percentuali né superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto al moltiplicatore d’imposta delle persone fisiche. 2L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e 1bis, di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio. 3Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto. 4La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva. 5Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell’anno precedente; è riservato l’art. 178 cpv. 2. 6Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e l’imposta cantonale base delle stesse.

Art. 178 Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione

1Nella fissazione dei moltiplicatori, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1 e dell’ammontare del capitale proprio. 2In presenza di un disavanzo di bilancio il Comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito dal regolamento. 3Il Consiglio di Stato modifica d’ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2. Capitolo quinto Controllo finanziario. Gestione della qualità e controllo interno

Art. 179 Controllo finanziario

1La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell’autorità superiore. 2Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all’indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto. 3Nell’esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari. 4Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

Art. 180 Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno

1Il municipio può dotare l’amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull’analisi dei rischi. 2Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze. 3Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative. TITOLO VI Commissione della gestione - Competenze Attribuzioni 241 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13.

Art. 181

1L’esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l’art. 179 cpv. 2. 2A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell’amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell’art. 104. 3La commissione si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio comunale in virtù dell’art. 13, a meno che l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un’altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari; c) sul consuntivo. 4La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 182 Incompatibilità

1Non possono far parte della commissione: a) i membri del municipio ed i supplenti; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale. Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe. 2Nei comuni in regime d’assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all’art. 43 cpv. 3.

Art. 183 Collisione

1Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione. 2Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 184 Rapporto

1La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l’art. 71. 2Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’assemblea o al consiglio comunale. 3L’assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento. Art. 185 ...246 TITOLO VII Capitolo primo247 Regolamenti, ordinanze

Art. 186 Regolamenti; procedura248

1Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. 2L’approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.249 Esposizione 242 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 243 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 244 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 245 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 246 Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 247 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 248 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 249 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 187

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato; b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell’articolo 75.251

Art. 188 Approvazione

1Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l’approvazione. 2Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione. 3Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di decisione sulla ratifica.252

Art. 189 Facoltà del Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 194, può: a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della Costituzione e delle leggi; b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi; c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato. 2Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto. 3I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo comunale.253

Art. 190 Applicabilità

1Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi. 2L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

Art. 191 Copia ai cittadini

1Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta. 2I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

Art. 192 Ordinanze

1Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. 2Le ordinanze sono esposte all’albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.255 Capitolo secondo256 Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali a) Assunzione di servizi di interesse comunale Art. 192a257 1Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l’esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali. 250 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2013, 471. 251 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 252 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443. 253 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 254 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 255 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66. 256 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 257 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 2L’assunzione è decisa dall’assemblea o dal consiglio comunale. b) Aziende comunali Principio Art. 192b258 1Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell’amministrazione comunale. 2Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e. Organizzazione Art. 192c259 1Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del titolo II. 2Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104. 3I dipendenti integrati nell’organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del titolo III capitolo primo. 4È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3. Regolamento delle aziende Art. 192d260 1Il regolamento delle aziende comunali deve contenere: – la denominazione e il settore di attività dell’azienda; – la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice; – le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l’articolo 192c; – le tariffe e le tasse applicate all’utenza per i servizi prestati. 2Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende. Gestione finanziaria e contabilità Art. 192e261 1Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È applicabile l’articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.262 2Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale. 3Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell’utile all’erario comunale. Capitolo terzo263 Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune Esecuzione dei compiti pubblici

Art. 193 a) principi264

1Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi. 258 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 259 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 260 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 261 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 262 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2019, 69. 263 Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 264 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 2008, 627; BU 2009, 274. 265 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 1bisAssemblea e consiglio comunale possono delegare l’esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall’oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.266 2Il Comune è responsabile dell’esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli. 3Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni. 4Il Municipio, l’Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull’attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l’organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.267 5Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale. b) convenzioni Art. 193a268 1Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l’esecuzione dei suoi compiti. 2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. 3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale. c) mandati di prestazione Art. 193b269 1Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere: - la prestazione e le modalità esecutive; - i mezzi finanziari; - i controlli; - diritti e obblighi reciproci; - durata, facoltà di revoca. 2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti. 3Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale. d) ente autonomo di diritto comunale. Principio Art. 193c270 1Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati. 2L’assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell’ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale. 3Il comune può attribuire il compito all’ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l’art. 193b. Statuti e organizzazione Art. 193d271 1Lo statuto dell’ente deve in particolare contenere: - scopi e compiti; - organi dell’ente, competenze e funzionamento; - meccanismi di controllo degli organi comunali; - in che misura l’ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale; - finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili; - eventuali mandati di prestazione; - modalità di scioglimento. Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato. 266 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62. 267 Cpv. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274. 268 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 269 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 270 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 271 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 2I conti dell’ente devono essere approvati dall’assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell’ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell’Esecutivo pure all’art. 101. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti. Scioglimento Art. 193e272 L’ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato. e) Concessioni Principio e contenuti Art. 193f273 1Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico. 2L’atto di concessione deve prevedere: a) la durata della concessione; b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l’art. 193h, per l’anticipata immissione in possesso degli impianti e per l’eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa. c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito; d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta: – una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all’attività svolta nell’ambito della concessione – ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione – una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all’utenza; e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali; f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti; g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all’anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio; h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni. 3Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali. Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento Art. 193g274 1L’atto di concessione è adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell’atto. 2L’atto è sottoposto per l’approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa. Riscatto Art. 193h275 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d’interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione. 2Il comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato. 3L’indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all’investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione. 272 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 273 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 274 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 275 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 4In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all’esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell’indennità di riscatto. 5Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali. Contestazioni Art. 193i276 1Riservate norme di leggi speciali e l’art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 2Le contestazioni sull’anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. TITOLO VIII Capitolo primo Della vigilanza sui comuni

Art. 194 Vigilanza

I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.

Art. 195 Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali

1Nell’esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull’uso e sulla gestione dei beni comunali. 2Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell’amministrazione dei Comuni. 3Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Art. 196 Procedura di vigilanza279

1L’autorità, d’ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica. 2Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione. Istanza d’intervento: a) generalità Art. 196a281 1L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza. 2L’introduzione dell’istanza non dà diritto all’entrata in materia. L’istante non ha ruolo di parte. 3Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un’entrata in materia sono evase con breve motivazione. b) forma 276 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 277 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 278 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 279 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 280 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 281 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, Art. 196b282 1L’istanza deve essere presentata in forma scritta all’autorità di vigilanza. 2Essa deve contenere: a) la menzione della decisione o del comportamento censurati; b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l’indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti; c) le conclusioni dell’istante. 3L’istanza deve essere corredata dall’eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione. Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell’autorità di vigilanza283 Art. 196c284 1L’autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente: a) l’agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti; b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi. Le misure possono essere precedute da un’inchiesta amministrativa. 2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l’azione di risarcimento. Sanzioni disciplinari:

Art. 197 a) nell’ambito delle funzioni

1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti: a) ...; b) l’ammonimento; c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--; d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi; e) la destituzione. 2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti. 3Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi. 4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria. 5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti. 6Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale. 7…286

Art. 198 b) sospensione per altri motivi

1Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell’art. 95 cpv. 4.287 2La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti: a) rilascio di un attestato di carenza beni; b) dichiarazione di fallimento.288 3L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento. 282 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 283 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 284 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627. 285 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 286 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21. 287 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51. 288 Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.

Art. 199 Destituzione

1Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull’esercizio dei diritti politici.289 2Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.

Art. 200 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria

L’autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Provvedimenti di eccezione:

Art. 201 a) gestione speciale291

1Quando un comune si trova nell’impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell’amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento. 2L’assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

Art. 202 b) aggregazione

Perdurando i motivi d’intervento di cui all’art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d’ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Art. 203 c) sostegno del Cantone293

1Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso. 2Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l’apertura di crediti sul mercato monetario.294 3In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.

Art. 204 Spese d’istruttoria295

1Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d’istruttoria.296 2Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale. 3Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.297

Art. 205

…298 Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito 289 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2007, 17. 290 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2012, 363. 291 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 292 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59. 293 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 294 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 295 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 296 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 297 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 298 Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

Art. 206

1Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest’ultimo statuisce in merito, ritenuto che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del legislativo.300 2Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.

Art. 207 Autorità di ricorso

1Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione del presente capitolo. 2Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia. Capitolo secondo Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali

Art. 208 Competenze

1Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. 2Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione. 3I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.302

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