Art. 209 Legittimazione attiva
Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali: a) ogni cittadino del comune; b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.
Ticino · 181.100 · statute
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Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali: a) ogni cittadino del comune; b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.
Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente. Annullabilità:
Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili: a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni; b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.
Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili: a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti; b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni; c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge; d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto; e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.
1Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo. 299 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 300 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191. 301 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 1999, 302 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 2Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.303 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.304 Capitolo terzo305 Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali Autorità di ricorso Art. 213a306 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IX
…307
1Il Consiglio di Stato provvede all’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le necessarie direttive. 2Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In questi ambiti restano in vigore le normative precedenti.309 Art. 215a ...310
Per i periodi fiscali dal 2025 al 2029 compreso, in deroga all’art. 177 cpv. 1bis LOC, il moltiplicatore d’imposta delle persone giuridiche non può essere inferiore al moltiplicatore delle persone fisiche. Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico
1Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento. 2Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.313 Sono riservati disposti di legge speciale.
Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge. 303 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471. 304 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 305 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21. 306 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21. 307 Art. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 39; precedente modifica: BU 2008, 627. 308 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 309 Diritto transitorio consultabile in fondo alla legge. 310 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 311 Art. reintrodotto dalla L 4.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 1; precedente modifica: BU 2008, 627. 312 Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 2008, 627. 313 Articoli consultabili in fondo a questa legge. Art. 219 ...314
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data d’entrata in vigore.315 Pubblicata nel BU 1987, 173. Diritto transitorio della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 215 cpv. 2) Conto amministrativo Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti. Conto di gestione corrente Art. 154 1Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. 2Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato. 3In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti. Conto degli investimenti Art. 155 1Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d’utilizzazione di più anni. 2Esso deve indicare l’investimento lordo e netto. 3Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell’investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice. Ammortamento. Interesse del debito Art. 158 1Ogni anno deve essere previsto l’ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d’investimento. 2In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all’8%. 3Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell’acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d’ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento. 4I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l’esercizio. 5L’eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni. 6Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente. Contenuto della sostanza ammortizzabile Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d’investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio. Bilancio patrimoniale Art. 160 1Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato. 2I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio. 3Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d’esercizio. 314 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 315 Entrata in vigore: 7 luglio 1987, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c) entrati in vigore il 24 aprile 1988 - BU 1987, 173. Debito pubblico e autofinanziamento Art. 161 1Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio. 2L’autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell’avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente. 3Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall’autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale. Contenuto del consuntivo Art. 167 1Il consuntivo contiene: a) il conto amministrativo; b) il bilancio patrimoniale. 2Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori. Norme per i libri contabili e i conti Art. 171 1I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia. 2Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati. Diritto transitorio della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (art. 217 cpv. 2) Art. 35 Qualunque concessione di aziende d’interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti: a) essere votata dai due terzi dell’Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale. Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell’assemblea; b) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l’art. 44; c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l’art. 38; d) stabilire l’obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell’attività svolta nell’ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo. Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell’atto di concessione; e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire. 1. Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l’azienda. 2. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti. 3. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata; f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni. La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa. Gli atti di concessione sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione. Art. 36 Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita. Art. 38 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un’azienda consortile di cui fa parte il servizio d’interesse pubblico. 2A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari. 3Nell’ambito dei servizi definiti dall’art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti. 4L’indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento. 4bisIl riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni. 5Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete. 6...