Law

Legge organica comunale

Ticino · 181.100 · statute

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Contents: 211 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Compiti. Autonomia residua
  3. Art. 3 Garanzia
  4. Art. 4 Suddivisioni
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Domicilio comunale
  7. Art. 7 Diritti politici
  8. Art. 8 Stemma e sigillo
  9. Art. 9 Organi
  10. Art. 10 Data di elezione
  11. Art. 11 Definizione
  12. Art. 12 a) per scrutinio popolare
  13. Art. 13 b) in pubblica seduta
  14. Art. 14 Numero legale
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Assemblee ordinarie. Oggetti
  17. Art. 17 Data delle assemblee ordinarie. Rinvio
  18. Art. 18 Assemblee straordinarie
  19. Art. 19 Assemblee su domanda popolare
  20. Art. 20 Modo di convocazione
  21. Art. 21 Ordine del giorno
  22. Art. 22 Luogo35
  23. Art. 23 Ufficio presidenziale
  24. Art. 24 a) contenuto
  25. Art. 25 b) approvazione
  26. Art. 26 Pubblicità dell’assemblea
  27. Art. 27 Ordine nell’assemblea
  28. Art. 28 Compiti del presidente. Discussioni e votazioni
  29. Art. 29 Sistema di voto
  30. Art. 30 a) semplice
  31. Art. 31 b) qualificata
  32. Art. 32 Casi di collisione
  33. Art. 33 Messaggi e rapporti
  34. Art. 34 Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento
  35. Art. 35 Commissioni speciali
  36. Art. 36 Interpellanze
  37. Art. 37 Mozioni
  38. Art. 38 Proposte di emendamento
  39. Art. 39 Revoca di risoluzioni
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Istituzione. Attributi
  42. Art. 43 Eleggibilità
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica
  45. Art. 46 Seduta costitutiva
  46. Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  47. Art. 48 Ufficio presidenziale
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Sessioni straordinarie
  50. Art. 51 Modo di convocazione
  51. Art. 52 Luogo
  52. Art. 53 Frequenza. Sanzioni
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Funzionamento
  55. Art. 56 Messaggi municipali
  56. Art. 57 Ritiro e rinvio90
  57. Art. 59 Urgenza ed emendamenti93
  58. Art. 60
  59. Art. 61 c) maggioranza assoluta
  60. Art. 62 b) approvazione
  61. Art. 63 Revoca di risoluzioni
  62. Art. 64 Casi di collisione
  63. Art. 65 Interrogazioni
  64. Art. 66 Interpellanze
  65. Art. 67 Mozioni
  66. Art. 68 Commissioni permanenti
  67. Art. 69 Commissioni speciali
  68. Art. 70 Sedute delle commissioni108
  69. Art. 71 Rapporti
  70. Art. 72 Commissione della gestione. Competenze
  71. Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114
  72. Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni
  73. Art. 75
  74. Art. 76 Iniziativa
  75. Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132
  76. Art. 78 Ritiro dell’iniziativa
  77. Art. 79 Norme sussidiarie
  78. Art. 80 Funzione, composizione, carica139
  79. Art. 81 Supplenti
  80. Art. 82 a) per carica
  81. Art. 83 b) parentela
  82. Art. 84
  83. Art. 85 Dimissioni
  84. Art. 86 Procedura dimissioni e rinuncia alla carica149
  85. Art. 87
  86. Art. 88 Durata della carica
  87. Art. 89 Seduta costitutiva
  88. Art. 90 Dicasteri
  89. Art. 91 Delegazioni e commissioni
  90. Art. 92 Luogo delle sedute
  91. Art. 93 Convocazione delle sedute
  92. Art. 94 Validità della seduta
  93. Art. 95
  94. Art. 96 Frequenza e sanzioni
  95. Art. 97 Difetto della maggioranza assoluta
  96. Art. 98 b) discussione e votazioni162
  97. Art. 99 Validità delle risoluzioni
  98. Art. 100 Collisione di interesse
  99. Art. 101 Divieto di prestazione
  100. Art. 102 Revoca di risoluzioni
  101. Art. 103 Verbale. Contenuto e approvazione
  102. Art. 104 Discrezione e riserbo
  103. Art. 105 Ispezione di atti170
  104. Art. 106 Competenze generali
  105. Art. 107 Polizia locale
  106. Art. 108 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.178
  107. Art. 109 Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie181
  108. Art. 110 Competenze amministrative
  109. Art. 111 Pubblicazioni delle risoluzioni
  110. Art. 112 Informazione
  111. Art. 113a Art. 113 ...193
  112. Art. 114
  113. Art. 115
  114. Art. 116 Tasse e indennità speciali
  115. Art. 117
  116. Art. 118 a) in genere
  117. Art. 119 b) in particolare
  118. Art. 120 Supplenza del sindaco
  119. Art. 121 Casi urgenti
  120. Art. 125 In genere
  121. Art. 126 Nomine
  122. Art. 127 c) mancata conferma
  123. Art. 128 Nullità della nomina
  124. Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  125. Art. 130 Periodo di prova
  126. Art. 131 Segreto d’ufficio
  127. Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego
  128. Art. 133
  129. Art. 134 Provvedimenti disciplinari
  130. Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali
  131. Art. 136
  132. Art. 137 a) in genere
  133. Art. 138 b) in particolare
  134. Art. 139 Incompatibilità
  135. Art. 140 Collisione di interesse
  136. Art. 141 Supplenza
  137. Art. 142 formazione
  138. Art. 145 Contravvenzioni
  139. Art. 146 Rapporti. Segnalazioni
  140. Art. 147 a) rapporto di contravvenzione
  141. Art. 148 b) decisione
  142. Art. 149 Prescrizione
  143. Art. 150 Pagamento e commutazione
  144. Art. 151 Principi
  145. Art. 152 Piano finanziario
  146. Art. 153 Modello contabile armonizzato
  147. Art. 154 Elementi del modello contabile
  148. Art. 155 Bilancio
  149. Art. 156 Conto economico
  150. Art. 157 Conto degli investimenti
  151. Art. 158 Allegato
  152. Art. 159 Capitale proprio
  153. Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati
  154. Art. 161 Contabilità dei cespiti
  155. Art. 162 Beni amministrativi
  156. Art. 163 Beni patrimoniali
  157. Art. 164 Valutazione dei beni comunali
  158. Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi
  159. Art. 166 Amministrazione dei beni comunali
  160. Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali
  161. Art. 168 Divieto di speculazione
  162. Art. 169 Preventivo - Contenuto, approvazione
  163. Art. 170 Preventivo - Crediti e sorpassi
  164. Art. 171 Assenza di preventivo approvato
  165. Art. 172 Previsione di spesa globale
  166. Art. 173 Consuntivo
  167. Art. 174 Credito di investimento
  168. Art. 175 Credito quadro
  169. Art. 176 Credito suppletorio, sorpasso di credito
  170. Art. 177 Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione
  171. Art. 178 Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione
  172. Art. 179 Controllo finanziario
  173. Art. 180 Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno
  174. Art. 181
  175. Art. 182 Incompatibilità
  176. Art. 183 Collisione
  177. Art. 184 Rapporto
  178. Art. 186 Regolamenti; procedura248
  179. Art. 187
  180. Art. 188 Approvazione
  181. Art. 189 Facoltà del Consiglio di Stato
  182. Art. 190 Applicabilità
  183. Art. 191 Copia ai cittadini
  184. Art. 192 Ordinanze
  185. Art. 193 a) principi264
  186. Art. 194 Vigilanza
  187. Art. 195 Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali
  188. Art. 196 Procedura di vigilanza279
  189. Art. 197 a) nell’ambito delle funzioni
  190. Art. 198 b) sospensione per altri motivi
  191. Art. 199 Destituzione
  192. Art. 200 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  193. Art. 201 a) gestione speciale291
  194. Art. 202 b) aggregazione
  195. Art. 203 c) sostegno del Cantone293
  196. Art. 204 Spese d’istruttoria295
  197. Art. 205
  198. Art. 206
  199. Art. 207 Autorità di ricorso
  200. Art. 208 Competenze
  201. Art. 209 Legittimazione attiva
  202. Art. 210 Nullità assoluta
  203. Art. 211 a) di tutte le decisioni degli organi comunali
  204. Art. 212 b) delle singole decisioni
  205. Art. 213 Termini e forma
  206. Art. 214 Disposizioni transitorie, abrogative e finali
  207. Art. 215 Introduzione MCA2
  208. Art. 216 Moltiplicatori differenziati
  209. Art. 217
  210. Art. 218 Regolamenti di applicazione
  211. Art. 220 Entrata in vigore

211 provisions

Art. 42 Istituzione. Attributi

1I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l’istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali. 2Il consiglio esercita gli attributi dell’assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa. 3Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge.66

Art. 43 Eleggibilità

1Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune. 2La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende. 3Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione.

Art. 44

…67

Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica

1Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate. 1bisSe le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell’articolo 47.69 2È riservata la legge speciale.

Art. 46 Seduta costitutiva

1Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. 2La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l’ufficio provvisorio due scrutatori.

Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall’Autorità designata.

Art. 48 Ufficio presidenziale

1L’ufficio presidenziale è costituito di: a) un presidente; b) uno o due vicepresidenti; c) due scrutatori. 2Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della prima sessione ordinaria. 3Le cariche non sono obbligatorie. Sessioni ordinarie 65 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285. 66 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 67 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138. 68 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 69 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 70 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

Art. 49

1Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.71 2La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente.72 3La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente. 4...73 5Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.74

Art. 50 Sessioni straordinarie

1Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) se il municipio lo ritiene opportuno; b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente. 2Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d’accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l’opinione del presidente.75 3Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.76

Art. 51 Modo di convocazione

1Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d’intesa con il municipio, con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l’opinione del presidente.77 2La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente.78 3La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 52 Luogo

1Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.79 2...80

Art. 53 Frequenza. Sanzioni

1La partecipazione alle sedute è obbligatoria. 2...81 3...82 4Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza.83 Riconvocazione. Sanzione 71 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 72 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 73 Cpv. abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191. 74 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191. 75 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 76 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 77 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285. 78 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285. 79 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 80 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 81 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 82 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 83 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Art. 54

1Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. 2Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.84 3...85 4Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all’art. 53 cpv. 4.

Art. 55 Funzionamento

1Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. 2Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto. 3Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.86 4Per il mantenimento dell’ordine, il comportamento del pubblico, l’esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.

Art. 56 Messaggi municipali

1I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.87 1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.88 1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso 1bis.89 2Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

Art. 57 Ritiro e rinvio90

1I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale. 2Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi. Art. 58 ...92

Art. 59 Urgenza ed emendamenti93

1Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell’ordine del giorno, se non è accolta l’urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L’urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.94 2Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all’ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all’art. 38 cpv. 2. Sistema di voto 84 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 85 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 86 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 87 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191. 88 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 89 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 90 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 91 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627. 92 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 93 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 94 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,

Art. 60

1Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.96 2Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. 3In materia di concessione dell’attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale. 4Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede. Quoziente di voto a) maggioranza semplice b) maggioranza qualificata

Art. 61 c) maggioranza assoluta

1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti. 2Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.98 3In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. 4I consiglieri esclusi dal voto in forza dell’articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.99 5Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit) 6Le elezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L’art. 31a è applicabile. Verbale: a) contenuto

Art. 62 b) approvazione

1Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all’art. 24. 2Il contenuto relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. 3Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta. 4Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. 5Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.

Art. 63 Revoca di risoluzioni

Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 64 Casi di collisione

Nei casi previsti dall’art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al voto.

Art. 65 Interrogazioni

Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi 95 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254. 96 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 97 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254; precedente modifica: BU 2017, 412. 98 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 99 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 100 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 101 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65. essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.

Art. 66 Interpellanze

1Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d’interesse comunale. 2Il regolamento comunale può prevedere l’obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze. 3Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l’interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.102 4L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale. Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.103 5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.104

Art. 67 Mozioni

1Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi.106 2Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l’obbligo del municipio di allestire: a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.107 3Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito. 4Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 5Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2. 6Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

Art. 68 Commissioni permanenti

1Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale. 2Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri. 3Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.

Art. 69 Commissioni speciali

È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l’esame di determinati problemi.

Art. 70 Sedute delle commissioni108

1Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. 102 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224. 103 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 104 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65. 105 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 106 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 2012, 157. 107 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 189. 108 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 1bisLe sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell’articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.109 2Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 3Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.110 4La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di assenza per legittimi motivi.111

Art. 71 Rapporti

1La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea rispettivamente del consiglio comunale. 2La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali. 3Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Art. 72 Commissione della gestione. Competenze

1La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e seguenti.113 2Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.

Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114

1Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale. 2Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.116 3I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti. 4La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva. 5I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l’elezione del Consiglio comunale stabilito dalla legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione.117 6I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.118

Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni

1Il presidente pubblica entro cinque giorni all’albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l’esercizio del diritto di referendum.119 2I termini decorrono dalla data di pubblicazione. Referendum 109 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 110 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 111 Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 165. 112 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 113 Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica: BU 2008, 627. 114 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 115 Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631. 116 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 117 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedente modifica: BU 2008, 627. 118 Cpv. modificato dalla L 21.9.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 542. 119 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

Art. 75

1Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.120 2Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.121 3La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.122 4Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione.123 5Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione.124

Art. 76 Iniziativa

1Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.126 2I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comunale.127 3La domanda dev’essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.128 4Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all’estero.129 5Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.130 6Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.131

Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132

1Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa. 2Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. 120 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 2004, 481; BU 2009, 275. 121 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481. 122 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedenti modifiche: BU 2001, 265; BU 2004, 481; BU 2009, 275. 123 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 124 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138; BU 1999, 273. 125 Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152. 126 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 127 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedente modifica: BU 2009, 275. 128 Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU 2004, 481. 129 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481. 130 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138. 131 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138. 132 Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138. 133 Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994; 285; BU 1998, 391; FU 1999, 5138. 3Qualunque sia la forma dell’iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale. Votazione popolare Art. 77a134 1Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.135 2Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati. 3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Art. 78 Ritiro dell’iniziativa

1I firmatari dell’iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente. 2Per essere valida l’autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme. 3L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all’albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all’iniziativa.136 4Il sindaco pubblica immediatamente all’albo comunale il ritiro dell’iniziativa.

Art. 79 Norme sussidiarie

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della legge sull’esercizio dei diritti politici. Trasmissione dati Art. 79a138 I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell’eventuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato. Capitolo quarto Il Municipio

Art. 80 Funzione, composizione, carica139

1Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.140 2Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette. 3La carica è obbligatoria.

Art. 81 Supplenti

1Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti. 2Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio. Incompatibilità: 134 Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138. 135 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138; BU 2000, 207. 136 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 137 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138. 138 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 -BU 2022, 17. 139 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 140 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 82 a) per carica

Non possono assumere la carica di municipale: a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato; b) i magistrati dell’ordine giudiziario;141 c) i funzionari dell’Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato;142 d) i docenti di nomina comunale; e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.

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