1Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di
fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.
2Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.
3Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.
Art. 84
…144
Art. 85 Dimissioni
1Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi,
in particolare:145
a) l’aver coperto la carica l’intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro
comune;146
b) l’età di 65 anni;147
c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.148
2Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di
municipale.
Art. 86 Procedura dimissioni e rinuncia alla carica149
1Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 85 cpv. 1 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e
hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
2Il Consiglio di Stato decide, su preavviso del municipio, in merito alle dimissioni di chi invoca il
motivo dell’art. 85 cpv. 1 lett. c) e alla rinuncia alla carica.
3È riservata la legge speciale.
Art. 87
…151
Art. 88 Durata della carica
1Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre
rieleggibili.
2Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione ed alle leggi.
Art. 89 Seduta costitutiva
1Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l’elezione del sindaco.
141 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1992,
349.
142 Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedenti modifiche: BU
1992, 42; BU 2012, 307.
143 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 2007,
575.
144 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
145 Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
146 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
147 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
148 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
149 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
150 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 2008,
627.
151 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
152 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
2Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli
13 capoverso 1 lettera p, 90 e 91.153
Art. 90 Dicasteri
1Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di sua
competenza.
2Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
3L’assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione
municipale a maggioranza dei presenti.154
4Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.
Art. 91 Delegazioni e commissioni
1Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento
e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell’amministrazione e per lo
studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l’articolo 192c.155
2Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.
3Il municipio decide sull’opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle
delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l’art. 4.157
4Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.
Art. 92 Luogo delle sedute
1Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.
2Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non
sia un pubblico esercizio.
Art. 93 Convocazione delle sedute
1Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.
2Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:
a) quando lo reputa necessario;
b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.
In quest’ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni
disciplinari di cui all’art. 197.158
3Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un
municipale.
Art. 94 Validità della seduta
1Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la
maggioranza assoluta dei membri del municipio.
2Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio,
almeno 24 ore prima della riunione.
2bisLe sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi
virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma;
in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente
capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.159
3Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della
maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l’oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima
seduta.
4Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.
Chiamata dei supplenti
153 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
154 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
155 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
156 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
157 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
158 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
159 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. 95
1I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la
maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
2Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di
un solo municipale.
3I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell’art. 100, viene a
mancare la maggioranza assoluta.
4I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi
rappresentati dai municipali mancanti.
Art. 96 Frequenza e sanzioni
1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2...160
3Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della
propria carica, il municipio segnala il caso all’autorità di vigilanza.161
Art. 97 Difetto della maggioranza assoluta
Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non
è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per
la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.
Sedute municipali
a) preparazione e direzione
Art. 98 b) discussione e votazioni162
1Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro
preparazione.163
2Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
3Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli
altri municipali.
4Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in
ordine inverso rispetto all’anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.
5Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.
6Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio può dotarsi di un sistema di gestione
elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei
dati. È inoltre riservato l’art. 104.164
Art. 99 Validità delle risoluzioni
1Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non
possono astenersi dal voto.
2Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
3In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
4Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la
votazione è segreta, decide la sorte.
Art. 100 Collisione di interesse
1Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti
che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 83.
2Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le
deliberazioni su singoli aspetti.165
3L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e
privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.166
160 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
161 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
162 Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente
modifica: BU 2008, 627.
163 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
164 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
165 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
166 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
4La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.167
Art. 101 Divieto di prestazione
Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori,
forniture o mandati a favore del comune.
Art. 102 Revoca di risoluzioni
Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri,
riservati i diritti dei terzi.
Art. 103 Verbale. Contenuto e approvazione
1Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e
firmato dal sindaco e dal segretario.
2Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il
riassunto della discussione.
3Ogni municipale può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.
4Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto
su registro e approvato nella seduta successiva.
Art. 104 Discrezione e riserbo
I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la
necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di
carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.
Obbligo di denuncia
Art. 104a169 1Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente sono
tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al municipio i crimini e
i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
2Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al municipio, l’obbligo di denuncia incombe ad essi.
3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
Art. 105 Ispezione di atti170
1I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti
riguardanti l’amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento
delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell’art. 98.171
2Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell’assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni
per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la
consegna del rapporto scritto.
3Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo
che intercorre tra la convocazione e la riunione.172
4-6…173
Art. 106 Competenze generali
Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il
regolamento comunale:
a) pianifica l’attività del comune, dirige l’amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti
di sua competenza a tutela dell’interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
167 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
168 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
169 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 49; precedente modifica: BU 2010,
251.
170 Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
171 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
172 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
173 Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994,
285.
174 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea e del consiglio comunale;
c) informa sulle decisioni prese l’assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali,
nonché dal regolamento comunale;
e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro
della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l’archivio comunale.175
Art. 107 Polizia locale
1Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate
secondo la presente legge e il regolamento comunale.176
2Queste hanno specialmente per oggetto:
a) il mantenimento dell’ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente
illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l’uso dei beni comuni, a disciplinarne
l’uso accresciuto ed esclusivo;
d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge
federale e cantonale;
e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.
3...177
4Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.
5Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16
Art. 108 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.178
…179
Perquisizione domiciliare
Art. 108a180 Il sindaco, i membri del municipio e i funzionari comunali indicati dal municipio sono
designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità
degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.
1In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune
di prestargli man forte.
2Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l’azione penale per disobbedienza a
decisioni dell’autorità.182
3Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati
dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.183
Art. 110 Competenze amministrative
1Nell’amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti
funzioni:
a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;185
b) provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi
entro il secondo anno in cui sono scadute;
175 Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 129.
176 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
177 Cpv. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
178 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
179 Art. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
180 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.
181 Nota marginale modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
182 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
183 Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
184 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
185 Lett. modificata dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.
c) provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo,
all’impiego dei capitali, all’accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del
comune;186
d) fa eseguire i regolamenti comunali;
e) nomina i dipendenti comunali;
f) delibera in tema di commesse pubbliche;
g) preavvisa all’assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della
gestione se l’amministrazione è affidata a terzi;187
i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell’ambito di procedure civili, penali ed
amministrative, informando l’assemblea o il consiglio comunale;
m) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle
lettere b) e c).188
Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per
le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i.189
2Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell’art. 13 cpv. 2.
3Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi
diritto di firma collettiva con il sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.
4Il municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento di cui alle lettere
b) e c) del cpv. 1.191
Art. 111 Pubblicazioni delle risoluzioni
Il sindaco provvede entro cinque giorni, all’esposizione all’albo comunale delle risoluzioni
la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l’interesse generale lo richiede.
Art. 112 Informazione
1Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.
2Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell’art. 4.192
Art. 113a Art. 113 ...193
…194
Art. 114
…195
Art. 115
…196
Art. 116 Tasse e indennità speciali
1Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse
di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l’ammontare e le modalità di pagamento.
2Il regolamento comunale fissa l’ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune
richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.
Onorario e rimborso spese dei membri del municipio
186 Lett. modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
187 Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
188 Lett. introdotta dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
189 Frase modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
190 Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
191 Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
192 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
193 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifica: BU 1999,
194 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifca: BU 1998,
126.
195 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
196 Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627.
Art. 117
Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di
rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo
adeguato del lavoro richiesto per l’assolvimento del mandato pubblico.
Capitolo quinto
Il sindaco
Competenze e funzioni del sindaco:
Art. 118 a) in genere
1Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l’attività del collegio
municipale e dirige l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge.198
2... 199
3Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei dipendenti e, nei casi
urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla
ratifica del municipio.
4Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione
municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.
Art. 119 b) in particolare
In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e
il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:
a) ...;
b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della
corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione
comunale;
d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
e) ordina l’esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell’art. 111;
f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.
Art. 120 Supplenza del sindaco
In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal
municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.
Art. 121 Casi urgenti
Nei casi urgenti, che esigono l’intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve
provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.
Art. 122 - 123 ...202
Capitolo sesto
L’opzione
Termini
Art. 124203 1Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art.
43 e 82 deve optare per una delle cariche.
2Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.
3Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell’atto di nomina.
4Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.
TITOLO III
197 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
198 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627
199 Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
200 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
201 Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
202 Art. abrogati dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
203 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Capitolo primo
I dipendenti del comune
Art. 125 In genere
Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune
previsti da leggi speciali o dai regolamenti.