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Legge organica comunale

Ticino · 181.100 · statute

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Contents: 211 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Compiti. Autonomia residua
  3. Art. 3 Garanzia
  4. Art. 4 Suddivisioni
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Domicilio comunale
  7. Art. 7 Diritti politici
  8. Art. 8 Stemma e sigillo
  9. Art. 9 Organi
  10. Art. 10 Data di elezione
  11. Art. 11 Definizione
  12. Art. 12 a) per scrutinio popolare
  13. Art. 13 b) in pubblica seduta
  14. Art. 14 Numero legale
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Assemblee ordinarie. Oggetti
  17. Art. 17 Data delle assemblee ordinarie. Rinvio
  18. Art. 18 Assemblee straordinarie
  19. Art. 19 Assemblee su domanda popolare
  20. Art. 20 Modo di convocazione
  21. Art. 21 Ordine del giorno
  22. Art. 22 Luogo35
  23. Art. 23 Ufficio presidenziale
  24. Art. 24 a) contenuto
  25. Art. 25 b) approvazione
  26. Art. 26 Pubblicità dell’assemblea
  27. Art. 27 Ordine nell’assemblea
  28. Art. 28 Compiti del presidente. Discussioni e votazioni
  29. Art. 29 Sistema di voto
  30. Art. 30 a) semplice
  31. Art. 31 b) qualificata
  32. Art. 32 Casi di collisione
  33. Art. 33 Messaggi e rapporti
  34. Art. 34 Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento
  35. Art. 35 Commissioni speciali
  36. Art. 36 Interpellanze
  37. Art. 37 Mozioni
  38. Art. 38 Proposte di emendamento
  39. Art. 39 Revoca di risoluzioni
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Istituzione. Attributi
  42. Art. 43 Eleggibilità
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica
  45. Art. 46 Seduta costitutiva
  46. Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  47. Art. 48 Ufficio presidenziale
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Sessioni straordinarie
  50. Art. 51 Modo di convocazione
  51. Art. 52 Luogo
  52. Art. 53 Frequenza. Sanzioni
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Funzionamento
  55. Art. 56 Messaggi municipali
  56. Art. 57 Ritiro e rinvio90
  57. Art. 59 Urgenza ed emendamenti93
  58. Art. 60
  59. Art. 61 c) maggioranza assoluta
  60. Art. 62 b) approvazione
  61. Art. 63 Revoca di risoluzioni
  62. Art. 64 Casi di collisione
  63. Art. 65 Interrogazioni
  64. Art. 66 Interpellanze
  65. Art. 67 Mozioni
  66. Art. 68 Commissioni permanenti
  67. Art. 69 Commissioni speciali
  68. Art. 70 Sedute delle commissioni108
  69. Art. 71 Rapporti
  70. Art. 72 Commissione della gestione. Competenze
  71. Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114
  72. Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni
  73. Art. 75
  74. Art. 76 Iniziativa
  75. Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132
  76. Art. 78 Ritiro dell’iniziativa
  77. Art. 79 Norme sussidiarie
  78. Art. 80 Funzione, composizione, carica139
  79. Art. 81 Supplenti
  80. Art. 82 a) per carica
  81. Art. 83 b) parentela
  82. Art. 84
  83. Art. 85 Dimissioni
  84. Art. 86 Procedura dimissioni e rinuncia alla carica149
  85. Art. 87
  86. Art. 88 Durata della carica
  87. Art. 89 Seduta costitutiva
  88. Art. 90 Dicasteri
  89. Art. 91 Delegazioni e commissioni
  90. Art. 92 Luogo delle sedute
  91. Art. 93 Convocazione delle sedute
  92. Art. 94 Validità della seduta
  93. Art. 95
  94. Art. 96 Frequenza e sanzioni
  95. Art. 97 Difetto della maggioranza assoluta
  96. Art. 98 b) discussione e votazioni162
  97. Art. 99 Validità delle risoluzioni
  98. Art. 100 Collisione di interesse
  99. Art. 101 Divieto di prestazione
  100. Art. 102 Revoca di risoluzioni
  101. Art. 103 Verbale. Contenuto e approvazione
  102. Art. 104 Discrezione e riserbo
  103. Art. 105 Ispezione di atti170
  104. Art. 106 Competenze generali
  105. Art. 107 Polizia locale
  106. Art. 108 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.178
  107. Art. 109 Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie181
  108. Art. 110 Competenze amministrative
  109. Art. 111 Pubblicazioni delle risoluzioni
  110. Art. 112 Informazione
  111. Art. 113a Art. 113 ...193
  112. Art. 114
  113. Art. 115
  114. Art. 116 Tasse e indennità speciali
  115. Art. 117
  116. Art. 118 a) in genere
  117. Art. 119 b) in particolare
  118. Art. 120 Supplenza del sindaco
  119. Art. 121 Casi urgenti
  120. Art. 125 In genere
  121. Art. 126 Nomine
  122. Art. 127 c) mancata conferma
  123. Art. 128 Nullità della nomina
  124. Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  125. Art. 130 Periodo di prova
  126. Art. 131 Segreto d’ufficio
  127. Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego
  128. Art. 133
  129. Art. 134 Provvedimenti disciplinari
  130. Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali
  131. Art. 136
  132. Art. 137 a) in genere
  133. Art. 138 b) in particolare
  134. Art. 139 Incompatibilità
  135. Art. 140 Collisione di interesse
  136. Art. 141 Supplenza
  137. Art. 142 formazione
  138. Art. 145 Contravvenzioni
  139. Art. 146 Rapporti. Segnalazioni
  140. Art. 147 a) rapporto di contravvenzione
  141. Art. 148 b) decisione
  142. Art. 149 Prescrizione
  143. Art. 150 Pagamento e commutazione
  144. Art. 151 Principi
  145. Art. 152 Piano finanziario
  146. Art. 153 Modello contabile armonizzato
  147. Art. 154 Elementi del modello contabile
  148. Art. 155 Bilancio
  149. Art. 156 Conto economico
  150. Art. 157 Conto degli investimenti
  151. Art. 158 Allegato
  152. Art. 159 Capitale proprio
  153. Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati
  154. Art. 161 Contabilità dei cespiti
  155. Art. 162 Beni amministrativi
  156. Art. 163 Beni patrimoniali
  157. Art. 164 Valutazione dei beni comunali
  158. Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi
  159. Art. 166 Amministrazione dei beni comunali
  160. Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali
  161. Art. 168 Divieto di speculazione
  162. Art. 169 Preventivo - Contenuto, approvazione
  163. Art. 170 Preventivo - Crediti e sorpassi
  164. Art. 171 Assenza di preventivo approvato
  165. Art. 172 Previsione di spesa globale
  166. Art. 173 Consuntivo
  167. Art. 174 Credito di investimento
  168. Art. 175 Credito quadro
  169. Art. 176 Credito suppletorio, sorpasso di credito
  170. Art. 177 Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione
  171. Art. 178 Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione
  172. Art. 179 Controllo finanziario
  173. Art. 180 Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno
  174. Art. 181
  175. Art. 182 Incompatibilità
  176. Art. 183 Collisione
  177. Art. 184 Rapporto
  178. Art. 186 Regolamenti; procedura248
  179. Art. 187
  180. Art. 188 Approvazione
  181. Art. 189 Facoltà del Consiglio di Stato
  182. Art. 190 Applicabilità
  183. Art. 191 Copia ai cittadini
  184. Art. 192 Ordinanze
  185. Art. 193 a) principi264
  186. Art. 194 Vigilanza
  187. Art. 195 Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali
  188. Art. 196 Procedura di vigilanza279
  189. Art. 197 a) nell’ambito delle funzioni
  190. Art. 198 b) sospensione per altri motivi
  191. Art. 199 Destituzione
  192. Art. 200 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  193. Art. 201 a) gestione speciale291
  194. Art. 202 b) aggregazione
  195. Art. 203 c) sostegno del Cantone293
  196. Art. 204 Spese d’istruttoria295
  197. Art. 205
  198. Art. 206
  199. Art. 207 Autorità di ricorso
  200. Art. 208 Competenze
  201. Art. 209 Legittimazione attiva
  202. Art. 210 Nullità assoluta
  203. Art. 211 a) di tutte le decisioni degli organi comunali
  204. Art. 212 b) delle singole decisioni
  205. Art. 213 Termini e forma
  206. Art. 214 Disposizioni transitorie, abrogative e finali
  207. Art. 215 Introduzione MCA2
  208. Art. 216 Moltiplicatori differenziati
  209. Art. 217
  210. Art. 218 Regolamenti di applicazione
  211. Art. 220 Entrata in vigore

211 provisions

Art. 209 Legittimazione attiva

Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali: a) ogni cittadino del comune; b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Art. 210 Nullità assoluta

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente. Annullabilità:

Art. 211 a) di tutte le decisioni degli organi comunali

Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili: a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni; b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

Art. 212 b) delle singole decisioni

Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili: a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti; b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni; c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge; d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto; e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Art. 213 Termini e forma

1Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo. 299 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 300 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191. 301 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 1999, 302 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 2Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.303 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.304 Capitolo terzo305 Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali Autorità di ricorso Art. 213a306 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IX

Art. 214 Disposizioni transitorie, abrogative e finali

…307

Art. 215 Introduzione MCA2

1Il Consiglio di Stato provvede all’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le necessarie direttive. 2Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In questi ambiti restano in vigore le normative precedenti.309 Art. 215a ...310

Art. 216 Moltiplicatori differenziati

Per i periodi fiscali dal 2025 al 2029 compreso, in deroga all’art. 177 cpv. 1bis LOC, il moltiplicatore d’imposta delle persone giuridiche non può essere inferiore al moltiplicatore delle persone fisiche. Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico

Art. 217

1Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento. 2Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.313 Sono riservati disposti di legge speciale.

Art. 218 Regolamenti di applicazione

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge. 303 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471. 304 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 305 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21. 306 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21. 307 Art. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 39; precedente modifica: BU 2008, 627. 308 Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 309 Diritto transitorio consultabile in fondo alla legge. 310 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 311 Art. reintrodotto dalla L 4.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 1; precedente modifica: BU 2008, 627. 312 Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 2008, 627. 313 Articoli consultabili in fondo a questa legge. Art. 219 ...314

Art. 220 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data d’entrata in vigore.315 Pubblicata nel BU 1987, 173. Diritto transitorio della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 215 cpv. 2) Conto amministrativo Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti. Conto di gestione corrente Art. 154 1Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. 2Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato. 3In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti. Conto degli investimenti Art. 155 1Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d’utilizzazione di più anni. 2Esso deve indicare l’investimento lordo e netto. 3Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell’investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice. Ammortamento. Interesse del debito Art. 158 1Ogni anno deve essere previsto l’ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d’investimento. 2In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all’8%. 3Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell’acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d’ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento. 4I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l’esercizio. 5L’eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni. 6Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente. Contenuto della sostanza ammortizzabile Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d’investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio. Bilancio patrimoniale Art. 160 1Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato. 2I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio. 3Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d’esercizio. 314 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 315 Entrata in vigore: 7 luglio 1987, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c) entrati in vigore il 24 aprile 1988 - BU 1987, 173. Debito pubblico e autofinanziamento Art. 161 1Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio. 2L’autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell’avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente. 3Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall’autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale. Contenuto del consuntivo Art. 167 1Il consuntivo contiene: a) il conto amministrativo; b) il bilancio patrimoniale. 2Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori. Norme per i libri contabili e i conti Art. 171 1I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia. 2Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati. Diritto transitorio della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (art. 217 cpv. 2) Art. 35 Qualunque concessione di aziende d’interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti: a) essere votata dai due terzi dell’Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale. Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell’assemblea; b) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l’art. 44; c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l’art. 38; d) stabilire l’obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell’attività svolta nell’ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo. Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell’atto di concessione; e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire. 1. Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l’azienda. 2. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti. 3. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata; f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni. La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa. Gli atti di concessione sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione. Art. 36 Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita. Art. 38 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un’azienda consortile di cui fa parte il servizio d’interesse pubblico. 2A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari. 3Nell’ambito dei servizi definiti dall’art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti. 4L’indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento. 4bisIl riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni. 5Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete. 6...

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