1I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento
l’istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a
60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.
2Il consiglio esercita gli attributi dell’assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.
3Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle
disposizioni della presente legge.66
Art. 43 Eleggibilità
1Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.
2La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di
dipendente del comune e delle sue aziende.
3Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal
comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della
Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione.
Art. 44
…67
Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica
1Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al
consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.
1bisSe le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante
può assumere la carica ai sensi dell’articolo 47.69
2È riservata la legge speciale.
Art. 46 Seduta costitutiva
1Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni
dalla proclamazione dei risultati.
2La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l’ufficio provvisorio
due scrutatori.
Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di
fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato
dall’Autorità designata.
Art. 48 Ufficio presidenziale
1L’ufficio presidenziale è costituito di:
a) un presidente;
b) uno o due vicepresidenti;
c) due scrutatori.
2Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della
prima sessione ordinaria.
3Le cariche non sono obbligatorie.
Sessioni ordinarie
65 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
66 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
67 Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
68 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
69 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
70 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Art. 49
1Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.71
2La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno
precedente.72
3La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno
seguente.
4...73
5Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi
di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro
il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.74
Art. 50 Sessioni straordinarie
1Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
a) se il municipio lo ritiene opportuno;
b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
2Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d’accordo con il municipio
fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l’opinione
del presidente.75
3Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di
rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio.
Sono riservate leggi speciali.76
Art. 51 Modo di convocazione
1Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d’intesa con il
municipio, con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con
l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di
convocazione del consiglio comunale, prevale l’opinione del presidente.77
2La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza, da
riconoscersi dal municipio e dal presidente.78
3La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.
Art. 52 Luogo
1Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.79
2...80
Art. 53 Frequenza. Sanzioni
1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2...81
3...82
4Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri
della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza.83
Riconvocazione. Sanzione
71 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
72 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
73 Cpv. abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999,
273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
74 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
75 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
76 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
77 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994,
285.
78 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
79 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
80 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
81 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
82 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
83 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. 54
1Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri.
2Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede
ad una nuova convocazione.84
3...85
4Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si
procede come all’art. 53 cpv. 4.
Art. 55 Funzionamento
1Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le
veci.
2Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.
3Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a
sostegno delle proposte municipali.86
4Per il mantenimento dell’ordine, il comportamento del pubblico, l’esclusione dei contravventori e la
sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.
Art. 56 Messaggi municipali
1I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e
trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.87
1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a
quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si
riferisce.88
1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del
capoverso 1bis.89
2Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e
votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.
Art. 57 Ritiro e rinvio90
1I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere
ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.
2Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al
municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.
Art. 58 ...92
Art. 59 Urgenza ed emendamenti93
1Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell’ordine del giorno,
se non è accolta l’urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L’urgenza non può essere
dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.94
2Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all’ordine del giorno è applicabile la
procedura di cui all’art. 38 cpv. 2.
Sistema di voto
84 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
85 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
86 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
87 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU
1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
88 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
89 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
90 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
91 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008,
627.
92 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
93 Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
94 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999,
Art. 60
1Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto.
Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.96
2Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima
di ogni votazione.
3In materia di concessione dell’attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento
comunale.
4Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati
eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e
validità delle schede.
Quoziente di voto
a) maggioranza semplice
b) maggioranza qualificata
Art. 61 c) maggioranza assoluta
1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto
affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.
2Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere
il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.98
3In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva;
se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si
ritiene respinta.
4I consiglieri esclusi dal voto in forza dell’articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.99
5Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese
e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit)
6Le elezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta.
L’art. 31a è applicabile.
Verbale:
a) contenuto
Art. 62 b) approvazione
1Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in
conformità all’art. 24.
2Il contenuto relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
3Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.
4Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con
le dichiarazioni di voto.
5Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali
assieme ai rapporti.
Art. 63 Revoca di risoluzioni
Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza
assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Art. 64 Casi di collisione
Nei casi previsti dall’art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione,
né al voto.
Art. 65 Interrogazioni
Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte da parte dei
consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene
a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo,
distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi
95 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
96 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
97 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254; precedente modifica: BU
2017, 412.
98 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
99 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
100 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
101 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente
l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.
Art. 66 Interpellanze
1Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d’interesse comunale.
2Il regolamento comunale può prevedere l’obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.
3Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l’interpellanza è presentata in forma scritta,
anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere
nella seduta stessa.102
4L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto
o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale.
Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.103
5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso
informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e
valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere
a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.104
Art. 67 Mozioni
1Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su
oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la
proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi.106
2Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o
speciale, ritenuto l’obbligo del municipio di allestire:
a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il municipio
non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.107
3Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso
ha diritto di essere sentito.
4Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la
necessaria documentazione e assistenza.
5Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla
scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
6Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.
Art. 68 Commissioni permanenti
1Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione
della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.
2Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere
composte di almeno sette membri.
3Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il
funzionamento.
Art. 69 Commissioni speciali
È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per
l’esame di determinati problemi.
Art. 70 Sedute delle commissioni108
1Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei
membri.
102 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.
103 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
104 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
105 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
106 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 2012,
157.
107 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 189.
108 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
1bisLe sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi
virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma;
in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente
articolo e dell’articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.109
2Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del
presidente o di chi ne fa le veci.
3Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.110
4La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di assenza per
legittimi motivi.111
Art. 71 Rapporti
1La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso
la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea rispettivamente del consiglio
comunale.
2La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.
3Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
Art. 72 Commissione della gestione. Competenze
1La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e
seguenti.113
2Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.
Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114
1Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si
compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.
2Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.116
3I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono
costituire gruppi misti.
4La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno
cinque giorni prima della seduta costitutiva.
5I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi
da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l’elezione del Consiglio comunale stabilito
dalla legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con la variante che anche i gruppi
che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione.117
6I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero
dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle
commissioni nel corso della legislatura.118
Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni
1Il presidente pubblica entro cinque giorni all’albo comunale le risoluzioni del consiglio
comunale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l’esercizio del
diritto di referendum.119
2I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Referendum
109 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
110 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
111 Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 165.
112 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
113 Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica: BU
2008, 627.
114 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
115 Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631.
116 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
117 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedente modifica: BU
2008, 627.
118 Cpv. modificato dalla L 21.9.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 542.
119 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Art. 75
1Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e,
g, h, i e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando
ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.120
2Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della
pubblicazione della risoluzione all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.121
3La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale
il referendum è chiesto.122
4Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e
pubblica all’albo la sua decisione.123
5Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al
più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione.124
Art. 76 Iniziativa
1Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d,
e, g, h, i e m dell’art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.126
2I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno
da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a
ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio
comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell’iniziativa alla
cancelleria comunale.127
3La domanda dev’essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini,
ritenuto un massimo di 3000 cittadini.128
4Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del
testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all’estero.129
5Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e
pubblica all’albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone
al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.130
6Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma
elaborata.131
Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132
1Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla
domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione di regolarità e
ricevibilità della domanda di iniziativa.
2Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto
ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
120 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU
2004, 481; BU 2009, 275.
121 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
122 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedenti modifiche: BU
2001, 265; BU 2004, 481; BU 2009, 275.
123 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
124 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU
1998, 391; FU 1999, 5138; BU 1999, 273.
125 Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152.
126 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
127 Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedente modifica: BU
2009, 275.
128 Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU
2004, 481.
129 Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
130 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998,
391; FU 1999, 5138.
131 Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998,
391; FU 1999, 5138.
132 Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
133 Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994;
285; BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
3Qualunque sia la forma dell’iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il
municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto
prima della decisione del Consiglio comunale.
Votazione popolare
Art. 77a134 1Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la
consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro
cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.135
2Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi
diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto
al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere
la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.
Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda.
Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di
voti del popolo.
Art. 78 Ritiro dell’iniziativa
1I firmatari dell’iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore
di un controprogetto, sia incondizionatamente.
2Per essere valida l’autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle
firme.
3L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione
all’albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all’iniziativa.136
4Il sindaco pubblica immediatamente all’albo comunale il ritiro dell’iniziativa.
Art. 79 Norme sussidiarie
Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito
ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della
legge sull’esercizio dei diritti politici.
Trasmissione dati
Art. 79a138 I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell’eventuale ritiro e del
risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato.
Capitolo quarto
Il Municipio
Art. 80 Funzione, composizione, carica139
1Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in
base alle competenze previste dalla legge.140
2Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un
massimo di sette.
3La carica è obbligatoria.
Art. 81 Supplenti
1Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.
2Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai
due terzi dei membri del municipio.
Incompatibilità:
134 Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
135 Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU
1998, 391; FU 1999, 5138; BU 2000, 207.
136 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
137 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
138 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 -BU 2022, 17.
139 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
140 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. 82 a) per carica
Non possono assumere la carica di municipale:
a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato;
b) i magistrati dell’ordine giudiziario;141
c) i funzionari dell’Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato;142
d) i docenti di nomina comunale;
e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.