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Legge organica comunale

Ticino · 181.100 · statute

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Contents: 211 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Compiti. Autonomia residua
  3. Art. 3 Garanzia
  4. Art. 4 Suddivisioni
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Domicilio comunale
  7. Art. 7 Diritti politici
  8. Art. 8 Stemma e sigillo
  9. Art. 9 Organi
  10. Art. 10 Data di elezione
  11. Art. 11 Definizione
  12. Art. 12 a) per scrutinio popolare
  13. Art. 13 b) in pubblica seduta
  14. Art. 14 Numero legale
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Assemblee ordinarie. Oggetti
  17. Art. 17 Data delle assemblee ordinarie. Rinvio
  18. Art. 18 Assemblee straordinarie
  19. Art. 19 Assemblee su domanda popolare
  20. Art. 20 Modo di convocazione
  21. Art. 21 Ordine del giorno
  22. Art. 22 Luogo35
  23. Art. 23 Ufficio presidenziale
  24. Art. 24 a) contenuto
  25. Art. 25 b) approvazione
  26. Art. 26 Pubblicità dell’assemblea
  27. Art. 27 Ordine nell’assemblea
  28. Art. 28 Compiti del presidente. Discussioni e votazioni
  29. Art. 29 Sistema di voto
  30. Art. 30 a) semplice
  31. Art. 31 b) qualificata
  32. Art. 32 Casi di collisione
  33. Art. 33 Messaggi e rapporti
  34. Art. 34 Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento
  35. Art. 35 Commissioni speciali
  36. Art. 36 Interpellanze
  37. Art. 37 Mozioni
  38. Art. 38 Proposte di emendamento
  39. Art. 39 Revoca di risoluzioni
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Istituzione. Attributi
  42. Art. 43 Eleggibilità
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica
  45. Art. 46 Seduta costitutiva
  46. Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  47. Art. 48 Ufficio presidenziale
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Sessioni straordinarie
  50. Art. 51 Modo di convocazione
  51. Art. 52 Luogo
  52. Art. 53 Frequenza. Sanzioni
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Funzionamento
  55. Art. 56 Messaggi municipali
  56. Art. 57 Ritiro e rinvio90
  57. Art. 59 Urgenza ed emendamenti93
  58. Art. 60
  59. Art. 61 c) maggioranza assoluta
  60. Art. 62 b) approvazione
  61. Art. 63 Revoca di risoluzioni
  62. Art. 64 Casi di collisione
  63. Art. 65 Interrogazioni
  64. Art. 66 Interpellanze
  65. Art. 67 Mozioni
  66. Art. 68 Commissioni permanenti
  67. Art. 69 Commissioni speciali
  68. Art. 70 Sedute delle commissioni108
  69. Art. 71 Rapporti
  70. Art. 72 Commissione della gestione. Competenze
  71. Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114
  72. Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni
  73. Art. 75
  74. Art. 76 Iniziativa
  75. Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132
  76. Art. 78 Ritiro dell’iniziativa
  77. Art. 79 Norme sussidiarie
  78. Art. 80 Funzione, composizione, carica139
  79. Art. 81 Supplenti
  80. Art. 82 a) per carica
  81. Art. 83 b) parentela
  82. Art. 84
  83. Art. 85 Dimissioni
  84. Art. 86 Procedura dimissioni e rinuncia alla carica149
  85. Art. 87
  86. Art. 88 Durata della carica
  87. Art. 89 Seduta costitutiva
  88. Art. 90 Dicasteri
  89. Art. 91 Delegazioni e commissioni
  90. Art. 92 Luogo delle sedute
  91. Art. 93 Convocazione delle sedute
  92. Art. 94 Validità della seduta
  93. Art. 95
  94. Art. 96 Frequenza e sanzioni
  95. Art. 97 Difetto della maggioranza assoluta
  96. Art. 98 b) discussione e votazioni162
  97. Art. 99 Validità delle risoluzioni
  98. Art. 100 Collisione di interesse
  99. Art. 101 Divieto di prestazione
  100. Art. 102 Revoca di risoluzioni
  101. Art. 103 Verbale. Contenuto e approvazione
  102. Art. 104 Discrezione e riserbo
  103. Art. 105 Ispezione di atti170
  104. Art. 106 Competenze generali
  105. Art. 107 Polizia locale
  106. Art. 108 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.178
  107. Art. 109 Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie181
  108. Art. 110 Competenze amministrative
  109. Art. 111 Pubblicazioni delle risoluzioni
  110. Art. 112 Informazione
  111. Art. 113a Art. 113 ...193
  112. Art. 114
  113. Art. 115
  114. Art. 116 Tasse e indennità speciali
  115. Art. 117
  116. Art. 118 a) in genere
  117. Art. 119 b) in particolare
  118. Art. 120 Supplenza del sindaco
  119. Art. 121 Casi urgenti
  120. Art. 125 In genere
  121. Art. 126 Nomine
  122. Art. 127 c) mancata conferma
  123. Art. 128 Nullità della nomina
  124. Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  125. Art. 130 Periodo di prova
  126. Art. 131 Segreto d’ufficio
  127. Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego
  128. Art. 133
  129. Art. 134 Provvedimenti disciplinari
  130. Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali
  131. Art. 136
  132. Art. 137 a) in genere
  133. Art. 138 b) in particolare
  134. Art. 139 Incompatibilità
  135. Art. 140 Collisione di interesse
  136. Art. 141 Supplenza
  137. Art. 142 formazione
  138. Art. 145 Contravvenzioni
  139. Art. 146 Rapporti. Segnalazioni
  140. Art. 147 a) rapporto di contravvenzione
  141. Art. 148 b) decisione
  142. Art. 149 Prescrizione
  143. Art. 150 Pagamento e commutazione
  144. Art. 151 Principi
  145. Art. 152 Piano finanziario
  146. Art. 153 Modello contabile armonizzato
  147. Art. 154 Elementi del modello contabile
  148. Art. 155 Bilancio
  149. Art. 156 Conto economico
  150. Art. 157 Conto degli investimenti
  151. Art. 158 Allegato
  152. Art. 159 Capitale proprio
  153. Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati
  154. Art. 161 Contabilità dei cespiti
  155. Art. 162 Beni amministrativi
  156. Art. 163 Beni patrimoniali
  157. Art. 164 Valutazione dei beni comunali
  158. Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi
  159. Art. 166 Amministrazione dei beni comunali
  160. Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali
  161. Art. 168 Divieto di speculazione
  162. Art. 169 Preventivo - Contenuto, approvazione
  163. Art. 170 Preventivo - Crediti e sorpassi
  164. Art. 171 Assenza di preventivo approvato
  165. Art. 172 Previsione di spesa globale
  166. Art. 173 Consuntivo
  167. Art. 174 Credito di investimento
  168. Art. 175 Credito quadro
  169. Art. 176 Credito suppletorio, sorpasso di credito
  170. Art. 177 Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione
  171. Art. 178 Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione
  172. Art. 179 Controllo finanziario
  173. Art. 180 Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno
  174. Art. 181
  175. Art. 182 Incompatibilità
  176. Art. 183 Collisione
  177. Art. 184 Rapporto
  178. Art. 186 Regolamenti; procedura248
  179. Art. 187
  180. Art. 188 Approvazione
  181. Art. 189 Facoltà del Consiglio di Stato
  182. Art. 190 Applicabilità
  183. Art. 191 Copia ai cittadini
  184. Art. 192 Ordinanze
  185. Art. 193 a) principi264
  186. Art. 194 Vigilanza
  187. Art. 195 Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali
  188. Art. 196 Procedura di vigilanza279
  189. Art. 197 a) nell’ambito delle funzioni
  190. Art. 198 b) sospensione per altri motivi
  191. Art. 199 Destituzione
  192. Art. 200 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  193. Art. 201 a) gestione speciale291
  194. Art. 202 b) aggregazione
  195. Art. 203 c) sostegno del Cantone293
  196. Art. 204 Spese d’istruttoria295
  197. Art. 205
  198. Art. 206
  199. Art. 207 Autorità di ricorso
  200. Art. 208 Competenze
  201. Art. 209 Legittimazione attiva
  202. Art. 210 Nullità assoluta
  203. Art. 211 a) di tutte le decisioni degli organi comunali
  204. Art. 212 b) delle singole decisioni
  205. Art. 213 Termini e forma
  206. Art. 214 Disposizioni transitorie, abrogative e finali
  207. Art. 215 Introduzione MCA2
  208. Art. 216 Moltiplicatori differenziati
  209. Art. 217
  210. Art. 218 Regolamenti di applicazione
  211. Art. 220 Entrata in vigore

211 provisions

Art. 1 Definizione

Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 2 Compiti. Autonomia residua

Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

Art. 3 Garanzia

La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.

Art. 4 Suddivisioni

1La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni. 2Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini. 3L’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale. 4Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale. 5Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.

Art. 5

…3

Art. 6 Domicilio comunale

È domiciliato in un comune chi vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Art. 7 Diritti politici

1I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale. 2La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.

Art. 8 Stemma e sigillo

1Ogni comune ha uno stemma e un sigillo. 2L’adozione dello stemma è di competenza dell’assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio. 1 Titolo modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69. 2 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedente modifica: BU 2008, 627. 3 Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30. 4 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 3…5 TITOLO II Organizzazione politica del comune Capitolo primo Gli organi del comune

Art. 9 Organi

1Gli organi sono: a) l’assemblea; b) il consiglio comunale dove è stato costituito; c) il municipio. 2Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge. 3Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l’inizio di un periodo quadriennale di nomina. 4Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.6 5Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.7

Art. 10 Data di elezione

1L’elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell’anno precedente. È riservato l’articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.8 2Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall’approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.9 Formazione dei membri degli organi comunali Art. 10a10 Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell’Assemblea comunale. Capitolo secondo L’assemblea comunale

Art. 11 Definizione

1L’assemblea comunale è la riunione dei cittadini. 2È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale. 3La partecipazione all’assemblea è un dovere civico. Attribuzioni:

Art. 12 a) per scrutinio popolare

1L’assemblea per scrutinio popolare: a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale; b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale. 2Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.11 5 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 6 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627. 7 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 8 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2004, 59. 9 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 10 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 11 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 13 b) in pubblica seduta

1L’assemblea in seduta pubblica: a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;12 b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale; c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l’imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d’imposta;13 d) adotta e modifica il piano regolatore; e) autorizza le spese di investimento; f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;14 g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;15 h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la locazione, I’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;16 i) approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;17 l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; m) decide l’assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;18 n) accorda l’attinenza comunale; o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili; p) nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;19 q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;20 r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale. 2Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest’ultime.21 3L’assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.22

Art. 14 Numero legale

1L’assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini. 2Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all’estero. Assemblea costitutiva 12 Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 13 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedenti modifiche: BU 2012, 157; BU 2019, 69. 14 Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 15 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 16 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 17 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 18 Lett. reintrodotta dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273. 19 Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2014, 495. 20 Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 21 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 – BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273; BU 2008, 627. 22 Cpv. introdotto dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Art. 15

1L’assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell’elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l’ufficio provvisorio. 2L’assemblea provvede esclusivamente: a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell’ufficio presidenziale; b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l’art. 13 lett. o) e p).

Art. 16 Assemblee ordinarie. Oggetti

1L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno. 2La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente del comune e delle aziende comunali.25 3La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.

Art. 17 Data delle assemblee ordinarie. Rinvio

1La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.27 1bisIl Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.28 2Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l’assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell’ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all’albo comunale.29 3Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l’assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.

Art. 18 Assemblee straordinarie

1Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d’intesa con il municipio: a) quando il municipio lo ritiene opportuno; b) su domanda popolare; c) quando l’autorità cantonale lo impone. 2In caso di disaccordo sulla data dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.

Art. 19 Assemblee su domanda popolare

1I cittadini possono chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza. 2La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare. 3La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini. 4Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all’estero. 5Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione.31 6Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo.32 23 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 24 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 25 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2019, 76. 26 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 27 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2014, 191. 28 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 29 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 30 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 31 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 32 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 7Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall’assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.33

Art. 20 Modo di convocazione

1Il presidente dell’assemblea, d’intesa con il municipio, convoca l’assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all’albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell’assemblea prevale l’opinione del presidente. 2L’assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti. 3Il presidente, d’intesa con il municipio, può prevedere nell’avviso di convocazione la data di riconvocazione dell’assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all’albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l’opinione del presidente.

Art. 21 Ordine del giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno.

Art. 22 Luogo35

1Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.36 2...37

Art. 23 Ufficio presidenziale

1Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l’ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.38 2Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell’ufficio presidenziale.39 Verbale:

Art. 24 a) contenuto

1Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere: a) la data e l’ordine del giorno; b) l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell’art. 29 cpv. 2; d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. 2Per la redazione del verbale è ammesso l’ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.

Art. 25 b) approvazione

1Il contenuto del verbale relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. 2Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta. 3Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell’assemblea successiva.

Art. 26 Pubblicità dell’assemblea

1L’assemblea è pubblica. 33 Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 34 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285. 35 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 36 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 37 Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 38 Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285. 39 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 40 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 2Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Art. 27 Ordine nell’assemblea

1Il presidente dirige l’assemblea, mantiene l’ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni. 2Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala. 3Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l’assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Art. 28 Compiti del presidente. Discussioni e votazioni

1Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all’ordine del giorno. 2I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale. 3Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio. 4Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità. 5…41

Art. 29 Sistema di voto

1L’assemblea vota e nomina per l’alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova. Sono riservati i capoversi seguenti. 2Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. 3Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto. 4Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede. Maggioranza:

Art. 30 a) semplice

1L’assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l’art. 31a.43 2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco. 3In caso di parità la votazione viene ripetuta in un’assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide. 4Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit).44

Art. 31 b) qualificata

1Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l’assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.45 2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco. 3In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti. 4Il cittadino escluso dal voto in forza dell’art. 32 non è computato nel numero dei presenti. Elezione dei delegati del comune; maggioranze e procedura Art. 31a46 1Le elezioni dei delegati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno. 41 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 42 Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254. 43 Cpv. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254. 44 Cpv. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 412. 45 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 46 Art. introdotto dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254. 2La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide e computabili. 3Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili. 4Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate. 5Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Art. 32 Casi di collisione

1Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l’art. 83. 2Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti. 3… 4L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. 5La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. 6I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.48

Art. 33 Messaggi e rapporti

1I messaggi all’assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.50 1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.51 1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso 1bis.52 2Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio. 3Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza. 4È applicabile l’art. 57.

Art. 34 Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento

Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.

Art. 35 Commissioni speciali

Per l’esame di problemi determinati l’assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.

Art. 36 Interpellanze

1Ogni cittadino, esaurito l’ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d’interesse comunale.54 2Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea. 47 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2007, 575. 48 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 49 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 50 Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2014, 191. 51 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 52 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62. 53 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 54 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 3Se l’interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima dell’assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.55 4L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale. Vi può essere una discussione generale se l’assemblea lo decide.56 5Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.57

Art. 37 Mozioni

1Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell’assemblea che non sono all’ordine del giorno.58 2Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.59 3Se il municipio dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente. 4Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l’assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l’esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. 5Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.

Art. 38 Proposte di emendamento

1Nessuna proposta può essere esaminata dall’assemblea senza il preavviso municipale. 2È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell’esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l’oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l’art. 177 cpv. 3.61 3Le deliberazioni adottate dall’organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.62

Art. 39 Revoca di risoluzioni

1L’assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi. 2La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 19.63 3Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione. Art. 40 ...64 Pubblicazione delle risoluzioni 55 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224. 56 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 57 Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65. 58 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 59 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 60 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 61 Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 2012, 157; BU 2014, 191. 62 Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205. 63 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285. 64 Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Art. 41

1Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all’albo comunale le risoluzioni dell’assemblea con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.65 2I termini decorrono dalla data di pubblicazione. Capitolo terzo Il consiglio comunale

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