1I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato
all’albo per un periodo di almeno sette giorni.
2Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità
previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente
legge e il regolamento comunale.204
Nomine generali:
a) periodo di nomina
b) durata in carica
Art. 127 c) mancata conferma
1Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati
durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l’art. 135 cpv. 3.206
2Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle
elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in
ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell’art. 132.
3La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito
dei dipendenti.
Art. 128 Nullità della nomina
È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.
Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie
o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro
consegnato dal Municipio.
Art. 130 Periodo di prova
1Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di
prova.
2Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la
durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.
3Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due
anni.
4Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
Art. 131 Segreto d’ufficio
1I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d’ufficio.
2Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.
Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego
1Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.
2Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della
funzione e della durata dell’impiego.
Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
204 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
205 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 541.
206 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
207 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
208 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
209 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. 133
Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi
dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente
comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.
Art. 134 Provvedimenti disciplinari
1La violazione di doveri d’ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la
negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i
seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l’azione penale:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
d) il trasferimento ad altra funzione;
e) la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo
massimo di tre mesi;
f) la sospensione per un tempo determinato dell’assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
g) l’assegnazione temporanea a una classe inferiore dell’organico;
h) la destituzione.
2Tali misure sono applicabili anche nei casi dell’art. 133.
3L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta. Al dipendente viene data
conoscenza dell’accusa mossagli e dei risultati dell’inchiesta. Egli può farsi assistere da un
procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all’interessato con l’indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso.
4Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire
provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta
disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza. La decisione
provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata
immediatamente all’interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al
Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.212
Impugnabilità; prescrizione
Art. 134a213 1Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui
decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.214
2La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in
presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente
prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.
Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali
1I rapporti d’impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal
regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.
2Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le
assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la
prestazione di cauzioni. Il regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento
delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.215
3In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni
della LORD.216
Dipendenti delle aziende municipalizzate
210 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
211 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994,
285.
212 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU
2010, 541; BU 2013, 471.
213 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
214 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
215 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
216 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU
1995, 237 e 297; BU 1999, 273.
Art. 136
Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono
riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.
Capitolo secondo
Il segretario comunale
Competenze:
Art. 137 a) in genere
1Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.218
2Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai
regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.
Art. 138 b) in particolare
In particolare il segretario:
a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui
rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la
presente legge e il regolamento comunale;
b) redige il verbale dell’assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;
c) è responsabile della corretta gestione dell’archivio amministrativo e dell’archivio storico del
Comune in base alla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici;220
d) esercita le funzoni attribuitegli dalla LAC;
e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.
Art. 139 Incompatibilità
1Il segretario è soggetto all’incompatibilità d’ufficio stabilita per i membri del municipio
alle lett. a) e b) dell’art. 82.221
2La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all’art. 83 e,
limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto,
anche nei confronti dei municipali.
Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.222
Art. 140 Collisione di interesse
In caso di collisione d’interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati
dall’art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitamente alla trattanda che lo
concerne.
Art. 141 Supplenza
1In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona
designata dal municipio.
2Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro
tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.
Requisiti; diploma cantonale per l’esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di
Art. 142 formazione
1Il segretario comunale dev’essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civici ed essere
in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all’esercizio della professione.
2Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla
carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.
3Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.
217 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
218 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
219 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
220 Lett. modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
221 Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.
222 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU
2007, 575; BU 2008, 627.
223 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
224 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. 143 ...225
Corsi di formazione
Art. 144226 Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di
aggiornamento per i segretari.
TITOLO IV
Norme di polizia
Art. 145 Contravvenzioni
1Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle
ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
2Il massimo della multa è di fr. 10’000.-, riservate le leggi speciali.
3La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria
a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.227
Art. 146 Rapporti. Segnalazioni
1I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno
rapporto al municipio.228
2Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Procedura:
Art. 147 a) rapporto di contravvenzione
1Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le
infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
2Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale, lo
intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni
scritte.229
3È applicabile, per il resto, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.230
Art. 148 b) decisione
1Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere
richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la
trasgressione;
d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe
fino a fr. 300.–.231
2La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.232
3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.233
4La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al
denunciato.
Art. 149 Prescrizione
Per la prescrizione è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010.
225 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
226 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
227 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 201.
228 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
229 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
230 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
231 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
232 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
233 Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
234 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006,
561.
Art. 150 Pagamento e commutazione
1Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
2Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di
pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
3Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.
4Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza del municipio e
previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre
mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.235 236
5Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre
reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il Codice di procedura penale del 5 ottobre
2007.237 238
TITOLO V239
Gestione finanziaria e contabilità
Capitolo primo
Principi generali
Art. 151 Principi
1La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della
parsimonia, dell’economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto
del vincolo delle entrate.
2La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria,
del patrimonio e dei debiti del comune.
3Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
4Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.
Art. 152 Piano finanziario
1A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano
finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo.
2Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio
municipale.
3Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in
particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per
legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.
4Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.
Art. 153 Modello contabile armonizzato
La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa
si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle
direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.
Capitolo secondo
Struttura del modello contabile
Art. 154 Elementi del modello contabile
Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli
investimenti e l’allegato.
235 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU
2007, 17; BU 2010, 251.
236 Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza
dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
237 Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza
dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
238 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251; precedenti modifiche: BU
1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
239 Titolo integralmente modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. 155 Bilancio
1Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale
dei conti.
2Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi.
3I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.
Art. 156 Conto economico
1Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi
modificano il capitale proprio.
2Il conto economico presenta:
a) il risultato dell’attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie;
b) il risultato dell’attività straordinaria;
c) il risultato totale d’esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso
modifica l’eccedenza o il disavanzo di bilancio.
3Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono
influenzabili o controllabili e non fanno parte dell’attività operativa.
Art. 157 Conto degli investimenti
1Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile,
finalizzate alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va
tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.
2Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto.
3Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene
amministrativo.
Art. 158 Allegato
L’allegato è l’insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni
supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.
Art. 159 Capitale proprio
1Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget
globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall’eccedenza o disavanzo di
bilancio.
2L’eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d’esercizio
degli anni precedenti.
3Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.
Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati
Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in
forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.
Art. 161 Contabilità dei cespiti
1La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull’evoluzione dei beni
d’investimento attivati a bilancio.
2Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni
amministrativi.
3A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento.
Capitolo terzo
Beni comunali, valutazione, ammortamenti
Art. 162 Beni amministrativi
1I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all’esecuzione di
compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte
di interesse collettivo.
2I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.
Art. 163 Beni patrimoniali
1I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.
2I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
Art. 164 Valutazione dei beni comunali
1I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o
costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal
regolamento.
2I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i
relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti
dal regolamento.
3Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.
Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi
1I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di
utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita
a preventivo.
2I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva.
3Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore
all’ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore.
4Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l’eccezione
dell’art 164 cpv. 2.
5Ammortamenti supplementari non sono ammessi.
Art. 166 Amministrazione dei beni comunali
Il municipio provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo
che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.
Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali
1Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico
concorso.
2Il concorso deve essere annunciato all’albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad
ogni interessato.
3In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l’interesse generale
lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per
trattative dirette.
4Sono riservate disposizioni di leggi speciali.