Art. 87b
…221 Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale Art. 87c222 1Il 16 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale. 2...223 TITOLO IV
Ticino · 640.100 · statute
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…221 Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale Art. 87c222 1Il 16 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale. 2...223 TITOLO IV
Le persone giuridiche svizzere e estere devono pagare un’imposta minima quando quest’imposta è superiore alla somma delle imposte sull’utile e sul capitale e dell’imposta sugli utili immobiliari dovute per il periodo fiscale.
1Le persone giuridiche esentate ai sensi dell’articolo 65, come pure quelle il cui utile o capitale è esente ai sensi degli articoli 74a, 78 capoverso 2 o 87 capoverso 2 e le associazioni, sono esenti dall’imposta minima. 216 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 2017, 489. 217 Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489. 218 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2018, 213. 219 Art. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 179; precedente modifica: BU 2018, 213. 220 Cpv. abrogato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72. 221 Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 179; precedente modifica: BU 2020, 7. 222 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 223 Cpv. abrogato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72; precedente modifica: BU 2023, 179. 224 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72. 225 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72; precedenti modifiche: BU 2017, 489; BU 2024, 329. 2Possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’esonero. Capitolo II
1L’imposta minima è di 450 franchi per le società di capitali, le società cooperative e le altre persone giuridiche svizzere ed estere e di 300 franchi per le fondazioni. 2Per le persone giuridiche con immobili situati nel Cantone, l’imposta minima è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti, ritenuti i minimi del capoverso 1. 3L’imposta minima non è commisurata alla durata dell’assoggettamento. TITOLO V …227 Art. 91-94 …228 TITOLO VI Imposta immobiliare Art. 95229 Le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile. L’imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell’assoggettamento.
1Non sono soggetti all’imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all’articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all’articolo 65 lettera e), alle imprese di trasporto concessionarie di cui all’articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l).230 2Sono pure esenti gli immobili di stabilimenti e di aziende delle persone giuridiche dell’articolo 65 lettera c) che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.231
L’imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti. 226 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72; precedente modifica: BU 2002, 224. 227 Titolo abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996, 474; BU 2001, 8. 228 Art. abrogati dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996, 474; BU 2001, 8. 229 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 230 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 231 Cpv. introdotto dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1996, 479. 232 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
L’imposta immobiliare è calcolata con le seguenti aliquote: a) 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche; b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a investimenti collettivi di capitale; c) … Riversamento ai comuni Riversamento ai comuni dell’imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche
Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell’importo dell’imposta immobiliare delle aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all’imposta base loro assegnata. TITOLO VII Basi temporali
1Le imposte sull’utile e sul capitale sono fissate per ogni periodo fiscale. 2Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio commerciale. 3Ogni anno civile, eccettuato l’anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento all’estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa come anche alla fine della liquidazione.235
1L’utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale. 1bisSe la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.236 2In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, di passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65, nonché di trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all’imposta sono imposte unitamente all’utile netto dell’ultimo esercizio.237 3…238
1Il capitale imponibile è calcolato in base al suo stato alla fine del periodo fiscale. 1bisSe la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.239 2Quando l’esercizio commerciale dura meno o più di un anno l’imposta sul capitale è commisurata alla durata dell’esercizio.
Sono applicabili le aliquote d’imposta vigenti alla fine del periodo fiscale. PARTE QUARTA IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 233 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2009, 84. 234 Art. reintrodotto dalla L 26.9.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 345; precedente modifica: BU 235 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 236 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 237 Cpv. modificato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001, 238 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 239 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. Persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone Assoggettamento all’imposta
1I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a. 2I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
1L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi. 2Sono imponibili: a) i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l’articolo 104 capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all’articolo 16 capoverso 3; b) i proventi compensativi; e c) le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).241 3Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme dell’assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.
1Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali. 2Le aliquote d’imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio delle persone fisiche del Cantone. Resta riservato l’articolo 114 capoverso 2.244 3L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.
1Per i contribuenti imposti secondo l’articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d’imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente): a) le aliquote dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta; b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente): - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento; - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa; - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa; - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS; - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a; 240 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2008, 559. 241 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80. 242 Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 243 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014, 589. 244 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7. 245 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. - …; - tabella G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro; - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale; - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A; - tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B; - tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C; - tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H; - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G. c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).246 2Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 1. 3Per il calcolo della ritenuta si considerano la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione irregolare, il lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di tariffa, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego. 4Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo. 5Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. 6I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell’aliquota. 7Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4). Capitolo III Tassazione ordinaria ulteriore247
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se: a) il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o b) dispongono di proventi non imponibili alla fonte. 2Il Consiglio di Stato stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a. 3È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1. 246 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 247 Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 248 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2007, 45; BU 2008, 647; BU 2009, 84; BU 2014, 85. 4Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. 5La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. 6L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all’articolo 108 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta. 2La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente. 3Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza. 4Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta cantonale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari. 5È applicabile l’articolo 108 capoversi 5 e 6. Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera250
1I lavoratori domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone. 2I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 105 per il loro reddito conseguito all’estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero. 3Sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 104–109 anche i lavoratori domiciliati all’estero che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. 4Sono esclusi dall’imposta alla fonte: a) i redditi da attività lucrativa dipendente dell’equipaggio di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro; b) i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a. Calcolo della ritenuta d’imposta per i lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte secondo
1Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali. 2Fatto salvo l’articolo 118 e 119, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta cantonale e comunale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari. 3L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.253 4…254 249 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 250 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 251 Art. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 2021, 15. 252 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 1995, 411. 253 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 254 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 5Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d’imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente): a) le aliquote dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta; b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente): - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento; - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa; - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa; - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS; - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a; - …; - tabella G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro; - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale; - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A; - tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B; - tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C; - tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H; - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G; - tabella R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A; - tabella S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella B; - tabella T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella C; - tabella U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella H; - tabella V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella G. c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).255 6Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 5. 7Per il calcolo della ritenuta si considerano, la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione irregolare, il lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di aliquota, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego. 8Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo. 9Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. 255 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 10I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell’aliquota. 11Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).
1I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all’estero devono pagare l’imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all’artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività. 2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è del: – 14,2 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi; – 17,6 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1’000 franchi; – 20 per cento per introiti giornalieri di 1’001 franchi e fino a 3’000 franchi; – 23 per cento per introiti giornalieri superiori a 3’000 franchi. 3Per introiti giornalieri s’intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano: a) al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti; b) al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri. 4L’organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta. 5Il Consiglio di Stato disciplina l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte.
1Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate. Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo. 2Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d’impresa. 3L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi lordi.
1Le persone, domiciliate all’estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l’imposta sugli interessi loro versati. 2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi lordi.
1I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l’imposta su tali prestazioni. 2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38. 256 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 257 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 258 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014, 589. 259 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
1Le persone, domiciliate all’estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta su queste prestazioni. 2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilità al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.
1Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all’articolo 16d, una quota proporzionale dell’imposta per il vantaggio valutabile in denaro. 2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 110 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se: a) la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera; b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o c) siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. 2L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. 3Il Consiglio di Stato precisa le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura. 4Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.263
1In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente. 2Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni. 3Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio.265 TITOLO III Obblighi del debitore della prestazione imponibile266
1Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di: a) trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente o il lavoratore, l’imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance); b) fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta; c) versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente; 260 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80. 261 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 262 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2002, 224. 263 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 264 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002, 224. 265 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 266 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 267 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2017, 486. d) allestire, tramite l’applicativo ufficiale, i conteggi corrispondenti e trasmetterli per via elettronica all’indirizzo dell’autorità fiscale competente, nonché consentire a quest’ultima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta; e) versare la quota proporzionale dell’imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all’estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell’imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo. 2Il debitore della prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d’imposta, che presenta i conteggi incompleti o che li inoltra in maniera non conforme, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. 3Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. 4Per i contribuenti di cui all’articolo 104, l’imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone. 5Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l’unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all’autorità fiscale. 5bisSe il datore di lavoro è una società semplice, una società di persone o una persona giuridica, le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione sono solidalmente responsabili, con il debitore della prestazione imponibile, per gli obblighi di quest’ultimo stabiliti nel capoverso 5.268 6Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 1.5 per cento sulle imposte trattenute, riversate e conteggiate ai sensi del capoverso 1. La provvigione è direttamente dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c o per l’inoltro non conforme ai sensi del capoverso 1 lettera d. 7Per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.
…269
…270 TITOLO IV Competenza territoriale e relazioni intercantonali e intercomunali271
1Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue: a) per i lavoratori di cui all’articolo 104, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile; b) per le persone di cui agli articoli 110 e 113-117, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell’imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa; c) per le persone di cui all’articolo 112, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. 2Se il lavoratore di cui all’articolo 110 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. 268 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329. 269 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80. 270 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80. 271 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 272 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2006, 295; BU 2013, 80; BU 2014, 85; BU 2015, 33 e 221. 3Il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. 4Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: a) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; b) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; c) per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. 5Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. 6I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte.
1Per la tassazione ordinaria ulteriore il contribuente è assoggettato: a) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera a, nel Comune in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; b) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera b, nel Comune in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; c) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera c, nel Comune in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; 2Le competenze delle autorità di tassazione sono regolate dall’articolo 180 capoverso 3. 3I Comuni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte. PARTE QUINTA IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI
L’imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di essi, che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente. Trasferimenti
1E’ imponibile il trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà. 2Sono in particolare imponibili: a) le compravendite immobiliari; b) le permute; c) lo scioglimento delle proprietà collettive; d) le costituzioni a favore di terzi e le alienazioni di diritti di superficie che abbiano il carattere del diritto per sé stante e permanente i cui effetti siano economicamente parificabili a un’alienazione della proprietà; e) le costituzioni di servitù di diritto privato se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno dietro versamento di un’indennità; f) le cessioni successive di diritti, in particolare le cessioni di diritti di compera; g) gli apporti a una società; h) le alienazioni di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio hanno un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari; i) le espropriazioni formali e materiali. 273 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002, 224.
1L’imposizione degli utili immobiliari è differita nei seguenti casi di: a) trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all’imposta di successione o donazione;274 b) trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo richiedono;275 c) scioglimento delle comunioni ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste ultime solo quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro; d) ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell’ambito di una procedura di espropriazione o di un’espropriazione imminente; e) ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione secondo gli articoli 18 e 70. Al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 18 capoverso 2, rispettivamente 70 capoversi 2 e 4 l’imposta sugli utili immobiliari è prelevata a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238;276 f) reinvestimento secondo gli articoli 29 e 73; g) alienazione di un’abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.277 2L’autorità fiscale può chiedere l’iscrizione nel registro fondiario di una menzione indicante l’obbligo per il proprietario del fondo di pagare le imposte sui differimenti pregressi al momento del primo
Sono esentati dall’imposta sugli utili immobiliari: a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b) il Cantone e i suoi stabilimenti; c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati; d) le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all’articolo 65 lettera h). Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;279 e) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.280 Debitore dell’imposta e garanzia
1Debitore dell’imposta è l’alienante. 2Il coniuge e i figli sono imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti. 3A garanzia del pagamento dell’imposta è data un’ipoteca legale conformemente agli articoli 252- 254. 274 Lett. modificata dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411. 275 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 276 Lett. modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 277 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 278 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 279 Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 280 Lett. introdotta dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655. Oggetto dell’imposizione
1L’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento). 2Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento. 3Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettere a), b), c), e) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile. 4Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettera d) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato l’acquisto dell’immobile la cui tassazione è stata differita. 5Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettere f) e g) il calcolo dell’utile tiene conto anche dell’utile conseguito con il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione differita. L’acquisto di quest’ultimo immobile fa stato per la durata della proprietà.
1Il valore di investimento è il valore di acquisto aumentato dei costi di investimento. 2In caso di proprietà di durata superiore a venti anni l’alienante può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data.