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Legge tributaria

Ticino · 640.100 · statute

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Contents: 300 provisions
  1. Art. 1 Oggetto della legge
  2. Art. 2 Appartenenza personale
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Estensione dell’assoggettamento
  6. Art. 6 Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale
  7. Art. 7 Inizio e fine dell’assoggettamento
  8. Art. 8 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale15
  9. Art. 9 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Successione fiscale
  12. Art. 12 Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale
  13. Art. 13 Imposizione globale secondo il dispendio
  14. Art. 14
  15. Art. 15 In generale
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Reddito da sostanza immobiliare
  21. Art. 21 Redditi da fonti previdenziali
  22. Art. 22 Altri redditi
  23. Art. 23 Redditi esenti
  24. Art. 24 Norma generale
  25. Art. 25 Attività lucrativa dipendente
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Deduzioni sui proventi della sostanza
  32. Art. 32 Deduzioni generali90
  33. Art. 33 Costi e spese non deducibili
  34. Art. 34 Deduzioni sociali
  35. Art. 35 Aliquote
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Compensazione degli effetti della progressione a freddo
  40. Art. 40
  41. Art. 41 In generale
  42. Art. 42 Immobili125
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Beni mobili
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza
  47. Art. 47 Debiti
  48. Art. 48 Deduzioni sociali
  49. Art. 49 Aliquote
  50. Art. 50 Periodo fiscale, anno fiscale
  51. Art. 51 Determinazione del reddito
  52. Art. 52 Determinazione della sostanza
  53. Art. 53 Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento
  54. Art. 54 Modifica dell’assoggettamento
  55. Art. 59 Definizione di persona giuridica
  56. Art. 60 Appartenenza personale
  57. Art. 61 Appartenenza economica
  58. Art. 62 Estensione dell’assoggettamento
  59. Art. 63 Inizio e fine dell’assoggettamento
  60. Art. 64 Responsabilità solidale
  61. Art. 65 richiesta dalle circostanze.160
  62. Art. 66 Imposta sull’utile
  63. Art. 67
  64. Art. 68
  65. Art. 69
  66. Art. 70
  67. Art. 71
  68. Art. 72
  69. Art. 73
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76
  73. Art. 77
  74. Art. 78 Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
  75. Art. 79 Investimenti collettivi di capitale205
  76. Art. 80 Imposta sul capitale
  77. Art. 81
  78. Art. 82
  79. Art. 86 Investimenti collettivi di capitale213
  80. Art. 87
  81. Art. 87b
  82. Art. 88 Imposta minima
  83. Art. 89 Eccezioni
  84. Art. 90 Imposta minima
  85. Art. 96
  86. Art. 97
  87. Art. 98 Aliquote
  88. Art. 99
  89. Art. 100 Periodo fiscale
  90. Art. 101 Calcolo dell’utile netto
  91. Art. 102 Determinazione del capitale imponibile
  92. Art. 103 Aliquota d’imposta
  93. Art. 104 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  94. Art. 105 Prestazioni imponibili
  95. Art. 106 Calcolo della trattenuta d’imposta alla fonte242
  96. Art. 107 Aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte
  97. Art. 108 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria
  98. Art. 109 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  99. Art. 110 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  100. Art. 111 l’articolo 110
  101. Art. 112 Artisti, sportivi e conferenzieri
  102. Art. 113 Amministratori
  103. Art. 114 Creditori ipotecari
  104. Art. 115 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico
  105. Art. 116 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato
  106. Art. 117 Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore
  107. Art. 118 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  108. Art. 119 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
  109. Art. 120 Obblighi del debitore della prestazione imponibile
  110. Art. 120a
  111. Art. 120b
  112. Art. 121 Competenza territoriale e relazioni intercantonali
  113. Art. 122 Competenza territoriale e relazioni intercomunali
  114. Art. 123 Capitolo I
  115. Art. 124 Trasferimenti imponibili
  116. Art. 125 Differimento dell’imposizione
  117. Art. 126 trasferimento imponibile.278
  118. Art. 127 Debitore dell’imposta e ipoteca legale
  119. Art. 128 Utile immobiliare
  120. Art. 129 Valore di investimento
  121. Art. 130 Valore di acquisto
  122. Art. 131 Valore di alienazione
  123. Art. 132 Momento determinante
  124. Art. 133 Indennità di inconvenienza
  125. Art. 134 Costi di investimento e perdite
  126. Art. 135 Alienazione parziale
  127. Art. 136 Immobili acquistati in epoche diverse
  128. Art. 137 Immobili acquistati per un valore globale
  129. Art. 138 Acquisto in procedure esecutive
  130. Art. 139 Aliquote
  131. Art. 140 da oltre 30 anni al 4 per cento
  132. Art. 141 Imposta sulle successioni
  133. Art. 142
  134. Art. 143
  135. Art. 144
  136. Art. 145
  137. Art. 146
  138. Art. 147 Imposta sulle successioni
  139. Art. 148 Imposta sulle donazioni
  140. Art. 149 Successioni aperte nel Cantone
  141. Art. 150 Successioni aperte fuori Cantone
  142. Art. 151 Debitori d’imposta
  143. Art. 152 Responsabilità
  144. Art. 153 Contestazione fra eredi, legatari o donatari
  145. Art. 154 Di soggetti
  146. Art. 155 Di quote
  147. Art. 156 Accordi di reciprocità
  148. Art. 157 Momento determinante
  149. Art. 158 Immobili
  150. Art. 159 Beni mobili
  151. Art. 160 Della successione
  152. Art. 161 Della donazione
  153. Art. 162 TITOLO III
  154. Art. 164 Aliquote304
  155. Art. 165 Devoluzioni successive
  156. Art. 166 Universalità delle sostanze
  157. Art. 167 Sostituzioni fedecommissarie
  158. Art. 169 In genere
  159. Art. 170 Apposizione di sigilli
  160. Art. 171 Allestimento
  161. Art. 172 Autorità delegata all’inventario
  162. Art. 173 Apertura dell’inventario
  163. Art. 174 Levata dei sigilli
  164. Art. 175 Inventario giudiziario
  165. Art. 176 Contenuto dell’inventario
  166. Art. 177 Chiusura delle operazioni di inventario
  167. Art. 178 Controllo dell’inventario
  168. Art. 179 Autorità di vigilanza
  169. Art. 180 Autorità di applicazione
  170. Art. 181 Delegazione tributaria comunale
  171. Art. 182 Ricusazione
  172. Art. 183 Segreto fiscale
  173. Art. 184 Assistenza tra autorità fiscali
  174. Art. 185 Assistenza con altre autorità316
  175. Art. 186 Situazione procedurale dei coniugi
  176. Art. 187 Esame degli atti
  177. Art. 188
  178. Art. 189 Notifica
  179. Art. 190 Rappresentanza contrattuale
  180. Art. 191
  181. Art. 192 Termini
  182. Art. 193 Prescrizione del diritto di tassare
  183. Art. 194 Prescrizione del diritto di riscossione
  184. Art. 195 Registro dei contribuenti
  185. Art. 196 Compiti delle autorità di tassazione
  186. Art. 197 Ispezioni e perizie
  187. Art. 198 Dichiarazione d’imposta
  188. Art. 199 Allegati
  189. Art. 200 Altra collaborazione
  190. Art. 201 Obbligo di rilasciare attestazioni
  191. Art. 202 Obbligo di informare
  192. Art. 203 Obbligo di comunicare
  193. Art. 204 Esecuzione
  194. Art. 205
  195. Art. 206 Presupposti
  196. Art. 207
  197. Art. 208 Decisione
  198. Art. 209 Obblighi procedurali
  199. Art. 210 Decisione
  200. Art. 211 Pagamento degli arretrati e restituzione
  201. Art. 212 Rimedi giuridici
  202. Art. 213 In generale
  203. Art. 214 Dichiarazione di imposta
  204. Art. 215 Doveri del notaio
  205. Art. 216 Notifica; reclamo e ricorso
  206. Art. 216a
  207. Art. 217 In generale
  208. Art. 218
  209. Art. 219
  210. Art. 220
  211. Art. 221
  212. Art. 222 Obbligo di collaborazione
  213. Art. 223 Informazioni dei notai
  214. Art. 224 Informazioni di terzi
  215. Art. 225 Notifica
  216. Art. 226 Rimedi giuridici
  217. Art. 227 Presupposti
  218. Art. 228
  219. Art. 229 Deliberazioni
  220. Art. 230 Decisioni
  221. Art. 231 Tassa di giustizia e spese
  222. Art. 232 Motivi
  223. Art. 233 Termine
  224. Art. 234 Procedura e decisione
  225. Art. 235 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
  226. Art. 236 Recupero ordinario d’imposta356
  227. Art. 237 Perenzione
  228. Art. 238
  229. Art. 239 Autorità di riscossione
  230. Art. 240 Scadenza
  231. Art. 241 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva
  232. Art. 242 Pagamento
  233. Art. 243 Interessi di ritardo
  234. Art. 244 Esecuzione forzata
  235. Art. 245 Facilitazioni di pagamento
  236. Art. 246 Condono dell’imposta
  237. Art. 247 Restituzione dell’imposta non dovuta373
  238. Art. 248 Costituzione della garanzia
  239. Art. 249 Conseguenze
  240. Art. 250 Divieto di disporre dei beni
  241. Art. 251 Collaborazione
  242. Art. 252
  243. Art. 253
  244. Art. 254
  245. Art. 255 Cancellazione dal registro di commercio
  246. Art. 256
  247. Art. 257 Obblighi procedurali
  248. Art. 258 Sottrazione consumata
  249. Art. 259 Tentativo di sottrazione
  250. Art. 260 Istigazione, complicità, concorso
  251. Art. 261 Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario
  252. Art. 262
  253. Art. 263 Responsabilità in caso di rappresentanza legale
  254. Art. 264 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione
  255. Art. 265 In generale404
  256. Art. 266
  257. Art. 267 Prescrizione dell’azione penale
  258. Art. 268 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese
  259. Art. 269 Frode fiscale
  260. Art. 270 Appropriazione indebita di imposte alla fonte
  261. Art. 271 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.413
  262. Art. 272 Prescrizione dell’azione penale
  263. Art. 273 Rapporti con il Codice penale svizzero
  264. Art. 274 Tipi d’imposta
  265. Art. 275 Norme applicabili
  266. Art. 276 Norma generale
  267. Art. 277 Appartenenza personale e appartenenza economica
  268. Art. 278 Inizio e fine dell’assoggettamento
  269. Art. 279 Regola generale
  270. Art. 280 Sostanza immobiliare
  271. Art. 281 Attività lucrativa indipendente
  272. Art. 282 Persone giuridiche
  273. Art. 283 Esclusione dal riparto
  274. Art. 284 Aziende speciali
  275. Art. 285
  276. Art. 286
  277. Art. 287
  278. Art. 288
  279. Art. 289
  280. Art. 290 Assoggettamento e importo
  281. Art. 291 Assoggettamento
  282. Art. 292
  283. Art. 293 In generale
  284. Art. 294 Per i terreni agricoli e forestali
  285. Art. 295 Notifica
  286. Art. 296 Autorità
  287. Art. 297 Scadenza, termini di pagamento
  288. Art. 298 Facilitazioni di pagamento, condono
  289. Art. 299 Rimedi giuridici
  290. Art. 300 Risarcimento perdite fiscali
  291. Art. 310 Imposizione delle persone giuridiche
  292. Art. 311 Immobili agricoli
  293. Art. 316 Utile immobiliare
  294. Art. 320 Diritto applicabile
  295. Art. 321 Prescrizione
  296. Art. 322 Applicazione della legge
  297. Art. 323 Collaborazione in materia di imposte federali475
  298. Art. 324 Abrogazioni
  299. Art. 325 Modificazioni
  300. Art. 326 Entrata in vigore

300 provisions

Art. 251 Collaborazione

1L’autorità cantonale e l’autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione. 2Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all’imposta comunale. Ipoteca legale 1. In generale

Art. 252

1Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo gli articoli 183 e seguenti LAC. Questa disposizione si applica in particolare alle seguenti imposte: a) imposta sugli utili immobiliari; b) imposta immobiliare cantonale e comunale e ai relativi supplementi; c) imposta sul reddito e sulla sostanza e ai relativi supplementi; d) imposta sull’utile e ai relativi supplementi; e) imposta di successione e donazione. Per le lettere c)-e) l’ipoteca legale è data unicamente per la parte d’imposta che ha una relazione particolare con l’immobile.378 375 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 376 Art. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 377 Cpv. modificato dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 479. 378 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475. 2Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario. 3L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253. 4…379 5…380 6È riservato l’articolo 253a.381 2. Calcolo provvisorio Art. 252a382 1L’autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d’ufficio o su richiesta del contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile secondo l’articolo 252. 2Dopo l’emissione del calcolo provvisorio, l’autorità fiscale può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca legale nel registro fondiario. 3. Procedura383

Art. 253

1La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall’autorità fiscale mediante conteggio. Esso indica il calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure l’oggetto del pegno. 2La pretesa è notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. 3Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno. 4L’autorità fiscale può rinunciare all’ipoteca legale quando l’importo dell’imposta è di poco conto. 4. Obbligo di deposito 1. Obbligo di pagamento del deposito384 Art. 253a385 1Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell’articolo 124, l’alienante deve versare allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante: a) il 4 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni; b) il 5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni; c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni. In alternativa l’alienante può prestare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell’8 novembre 1934, almeno della durata del deposito.386 2Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia devono essere effettuati entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà, ritenuto che per i trapassi immobiliari fa stato la comunicazione dell’avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà nel libro mastro del Registro fondiario. 2bisL’alienante che omette di versare il deposito o di prestare una garanzia bancaria irrevocabile è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.387 2terContro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.388 3L’alienante è esonerato dal pagamento del deposito: 379 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 380 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2012, 475; BU 2015, 568. 381 Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475. 382 Art. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012, 475. 383 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475. 384 Nota marginale modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 385 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012, 475. 386 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 387 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221. 388 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221. a) quando è un soggetto esente dall’imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell’articolo 126; b) nei casi in cui l’imposizione degli utili immobiliari è differita ai sensi dell’articolo 125 lettere a-e; c) in caso di vendite effettuate in applicazione dei disposti di cui alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889. 4Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d’imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l’iscrizione nel registro fondiario.389 5Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l’autorità fiscale ha la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.390 6Sul deposito versato è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato. 7La durata del deposito è legata alla prescrizione dei relativi crediti d’imposta garantiti da ipoteca legale. 2. Obbligo di riversamento del deposito Art. 253b391 1In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito entro 10 giorni dalla sua ricezione. 2Il notaio rogante che omette di riversare il deposito è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. 3Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. 4L’autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante, salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell’alienante. È riservato l’articolo 253a capoverso 5. 5. Doveri del notaio392

Art. 254

1Il notaio rogante informa esplicitamente le parti sull’esistenza, la portata e le conseguenze dell’istituto dell’ipoteca legale prevista dagli articoli 127 e 252–253a della legge, nonché dagli articoli 183 e seguenti LAC a garanzia del pagamento dei crediti d’imposta del Cantone e dei Comuni. 2…394 2bisIl notaio rogante informa le parti sull’obbligo dell’alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all’articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali, nonché sugli effetti in caso d’inosservanza.395 3Dell’avvenuta informazione nei termini stabiliti dal presente articolo deve essere data conferma nell’atto pubblico.

Art. 255 Cancellazione dal registro di commercio

Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l’autorità fiscale abbia comunicato all’ufficio del registro di commercio che l’imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie. Costituzione di garanzie per l’imposta dovuta in caso di mediazione di fondi

Art. 256

Se una persona fisica o giuridica che non ha domicilio né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell’acquisto o nell’alienazione di un fondo situato nel Cantone, l’autorità fiscale competente può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del 3 per cento del prezzo d’acquisto a titolo di garanzia dell’imposta dovuta per l’attività di mediazione. PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI PENALI Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d’imposta 389 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 390 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 391 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 392 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475. 393 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475. 394 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 395 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2012, 475; BU 2019, 438. Obblighi procedurali

Art. 257 Obblighi procedurali

1Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare: a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati; b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario; d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a e 253b;396 è punito con la multa. 2La multa è di 1’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000 franchi al massimo. Sottrazione d’imposta

Art. 258 Sottrazione consumata

1Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. 2La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta. 3Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.397 4Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.398

Art. 259 Tentativo di sottrazione

1Chiunque tenta di sottrarre un’imposta è punito con la multa. 2La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d’imposta.

Art. 260 Istigazione, complicità, concorso

1Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta sottratta. 2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo. 3Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 258 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.399

Art. 261 Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario

1Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.400 2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo. 396 Lett. modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012, 475. 397 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 398 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 399 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 400 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 3È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata. 4Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e b) la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.401

Art. 262

…402

Art. 263 Responsabilità in caso di rappresentanza legale

Se l’infrazione è stata commessa da un rappresentante legale del contribuente, il contribuente è tenuto a pagare soltanto l’importo sottratto e l’interesse di ritardo previsto dall’articolo 236. Il rappresentante legale è colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.

Art. 264 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 260. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 260. Persone giuridiche

Art. 265 In generale404

1Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d’imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest’ultima. 2L’articolo 260 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo. 3Restano riservate le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l’articolo 260. 4I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica. Autodenuncia Art. 265a405 1Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta. 2L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche: a) dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera; b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge sulla fusione del 3 ottobre 2003 (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse prima della trasformazione; c) dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima dell’incorporazione o della separazione. 3L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade. 4Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i 401 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 402 Art. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295. 403 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 404 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 405 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade. 5Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 6Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

Art. 266

1Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’articolo 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. 2Le procedure penali per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’autorità fiscale che vi dà avvio mediante comunicazione scritta all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento. 2bisI mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 204 cpv. 2) con inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 206 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali. 3Se la procedura per sottrazione d’imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del decesso del contribuente, sarà iniziata o conclusa nei confronti degli eredi. 4L’autorità competente ai sensi dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato. Alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.407 Prescrizione dell’azione penale

Art. 267 Prescrizione dell’azione penale

1L’azione penale si prescrive: a) nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione; b) nel caso di sottrazione consumata d’imposta: - in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure - in dieci anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta o sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario; c) nel caso di sottrazione consumata d’imposta sulle successioni e sulle donazioni, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui ebbero luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità. 2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza (art. 266 cpv. 4). CAPITOLO VI Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Art. 268 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

1Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 239, 242-255. 2La prescrizione è retta dall’articolo 194. 406 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 407 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528. 408 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528. Delitti fiscali

Art. 269 Frode fiscale

1Chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.409 2E’ riservata la pena per sottrazione d’imposta. 3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d’imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.410

Art. 270 Appropriazione indebita di imposte alla fonte

1Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10’000 franchi.411 2Se viene commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.412 3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d’imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260

Art. 271 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.413

1L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269 e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale. 2I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale. 3L’autorità fiscale ha pieni diritti di parte nel procedimento penale (art. 104 cpv. 2 CPP).415

Art. 272 Prescrizione dell’azione penale

1L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa. 2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza. TITOLO III417 Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero

Art. 273 Rapporti con il Codice penale svizzero

1Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le prescrizioni contrarie della presente legge. 2L’articolo 49 del codice penale si applica unicamente alle pene privative di libertà.418 PARTE NONA 409 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU 2007, 20. 410 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 411 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU 2007, 20. 412 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 413 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 414 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2010, 260. 415 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329. 416 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528. 417 Titolo introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486. 418 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20. IMPOSTE COMUNALI Oggetto

Art. 274 Tipi d’imposta

1I comuni prelevano: a) un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b) un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche; c) un’imposta immobiliare; d) un’imposta personale. 2Essi partecipano all’imposta alla fonte prelevata dal Cantone, ai sensi degli articoli 104-121 sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche, conformemente all’articolo 277 capoverso 3bis.419

Art. 275 Norme applicabili

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte cantonali. Imposte dirette Norma generale

Art. 276 Norma generale

1L’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno. 2Essa è calcolata applicando i moltiplicatori comunali all’imposta cantonale base. Resta riservato l’articolo 114 capoverso 2.420 3La definizione dei moltiplicatori comunali e le modalità di calcolo dei medesimi sono stabilite dall’articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.421 Assoggettamento all’imposta

Art. 277 Appartenenza personale e appartenenza economica

1Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.423 2Le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune dove hanno la sede o l’amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica. 3Le persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica devono l’imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento. 3bisLe persone assoggettate all’imposta alla fonte devono l’imposta al Cantone. Questo riversa una quota del gettito dell’imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto, stabilita dal Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di riscossione ai sensi dell’articolo 296 capoverso 5.424 4Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L’imposta annua intera dell’articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L’imposta annua intera dell’articolo 37c è dovuta nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.425 419 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 420 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996, 481; BU 1998, 412; BU 2001, 18; BU 2014, 589; BU 2021, 15; BU 2023, 400. 421 Cpv. modificato dalla L 4.11.2016; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7. 422 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 423 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295. 424 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014, 589. 425 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2009, 84: BU 2019, 428.

Art. 278 Inizio e fine dell’assoggettamento

1In caso di appartenenza personale per l’inizio e la fine dell’assoggettamento all’imposta comunale valgono per analogia le disposizioni degli articoli 7 e 63. 2Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all’inizio, alla modifica o alla fine dell’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso 1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all’imposta secondo l’articolo 104, dagli articoli 121 e 122.427 3In caso di appartenenza economica l’assoggettamento all’imposta comunale comincia con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune e cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale tali elementi sono stati estinti. Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l’assoggettamento nel Comune di situazione dell’immobile cessa con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati alienati. In quest’ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale. Per i frontalieri l’assoggettamento all’imposta comunale comincia dal primo giorno d’inizio dell’attività lucrativa e cessa con la fine dell’esercizio dell’attività lucrativa nel Cantone.428 Riparto intercomunale

Art. 279 Regola generale

Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Art. 280 Sostanza immobiliare

1La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono attribuiti al Comune di situazione degli immobili. 2Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono accollati interessi passivi, in quanto attribuibili ad altri comuni del Cantone. In presenza di elementi imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio o di dimora fiscali.

Art. 281 Attività lucrativa indipendente

1Il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa. 2Al Comune di domicilio o dimora fiscali è assegnato in via preliminare il 50 per cento degli elementi di cui al capoverso 1. 3L’imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5.429

Art. 282 Persone giuridiche

1L’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa. 2Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli elementi di cui al capoverso 1. 3L’imposta separata ai sensi dell’articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi dell’articolo 67b capoverso 5.430

Art. 283 Esclusione dal riparto

1Non si dà luogo al riparto: a) quando i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi; 426 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 427 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2006, 295. 428 Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589. 429 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 430 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. b) …;431 c) quando la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30 franchi; d) in difetto di tempestiva rivendicazione.432 2La quotaparte d’imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior frazione d’imposta.

Art. 284 Aziende speciali

Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende comunali, consortili, gli enti pubblici e simili, è retto dalla legge speciale. 1. Esecuzione

Art. 285

1Il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato. 2Il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’autorità di tassazione. 3Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati. 2. Reclamo

Art. 286

1Contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica. 2L’autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni. 3. Ricorso

Art. 287

1Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla notifica. 2La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni. 4 Validità del reclamo e del ricorso

Art. 288

I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati rispettati se osservati da un interessato; le decisioni valgono in ogni caso nei confronti di tutti gli interessati. 5 Modifica della tassazione

Art. 289

Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale è modificato in conformità della relativa decisione. TITOLO III Imposta personale

Art. 290 Assoggettamento e importo

1L’imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18.mo anno di età. 2L’imposta personale ammonta a 40 franchi l’anno. 3I coniugi devono ciascuno l’intera imposta personale. TITOLO IV Imposta immobiliare 431 Lett. abrogata dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589. 432 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295. 433 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82. 434 Art. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 72; precedente modifica: BU 2002, 224. Assoggettamento all’imposta

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