1L’autorità cantonale e l’autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia,
reciproco aiuto e informazione.
2Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all’imposta comunale.
Ipoteca legale
1. In generale
Art. 252
1Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione
particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta al Cantone e ai Comuni
un’ipoteca legale secondo gli articoli 183 e seguenti LAC.
Questa disposizione si applica in particolare alle seguenti imposte:
a) imposta sugli utili immobiliari;
b) imposta immobiliare cantonale e comunale e ai relativi supplementi;
c) imposta sul reddito e sulla sostanza e ai relativi supplementi;
d) imposta sull’utile e ai relativi supplementi;
e) imposta di successione e donazione.
Per le lettere c)-e) l’ipoteca legale è data unicamente per la parte d’imposta che ha una relazione
particolare con l’immobile.378
375 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
376 Art. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
377 Cpv. modificato dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 479.
378 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
2Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di
iscrizione a registro fondiario.
3L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si
riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253.
4…379
5…380
6È riservato l’articolo 253a.381
2. Calcolo provvisorio
Art. 252a382 1L’autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d’ufficio o su richiesta del
contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con
l’immobile secondo l’articolo 252.
2Dopo l’emissione del calcolo provvisorio, l’autorità fiscale può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca
legale nel registro fondiario.
3. Procedura383
Art. 253
1La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall’autorità fiscale mediante
conteggio. Esso indica il calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure
l’oggetto del pegno.
2La pretesa è notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno
facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti
dagli articoli 206 e 227.
3Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare
della stessa e l’oggetto del pegno.
4L’autorità fiscale può rinunciare all’ipoteca legale quando l’importo dell’imposta è di poco conto.
4. Obbligo di deposito
1. Obbligo di pagamento del deposito384
Art. 253a385 1Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili
economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell’articolo 124, l’alienante deve versare
allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante:
a) il 4 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;
b) il 5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e
non oltre 10 anni;
c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da non oltre 5
anni.
In alternativa l’alienante può prestare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta
di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell’8 novembre 1934,
almeno della durata del deposito.386
2Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia devono essere effettuati entro 30 giorni
dal trasferimento della proprietà, ritenuto che per i trapassi immobiliari fa stato la comunicazione
dell’avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà nel libro mastro del Registro fondiario.
2bisL’alienante che omette di versare il deposito o di prestare una garanzia bancaria irrevocabile è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.387
2terContro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.388
3L’alienante è esonerato dal pagamento del deposito:
379 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
380 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2012, 475; BU 2015, 568.
381 Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.
382 Art. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU
2012, 475.
383 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
384 Nota marginale modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
385 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012,
475.
386 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
387 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
388 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
a) quando è un soggetto esente dall’imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell’articolo 126;
b) nei casi in cui l’imposizione degli utili immobiliari è differita ai sensi dell’articolo 125 lettere a-e;
c) in caso di vendite effettuate in applicazione dei disposti di cui alla legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.
4Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo
proprietario del pegno, ma non per il debitore d’imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a
registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l’iscrizione nel registro fondiario.389
5Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono
compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l’autorità fiscale ha la facoltà,
nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.390
6Sul deposito versato è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal
Consiglio di Stato.
7La durata del deposito è legata alla prescrizione dei relativi crediti d’imposta garantiti da ipoteca
legale.
2. Obbligo di riversamento del deposito
Art. 253b391 1In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito entro 10 giorni
dalla sua ricezione.
2Il notaio rogante che omette di riversare il deposito è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
3Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
4L’autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante,
salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell’alienante. È riservato l’articolo 253a capoverso 5.
5. Doveri del notaio392
Art. 254
1Il notaio rogante informa esplicitamente le parti sull’esistenza, la portata e le
conseguenze dell’istituto dell’ipoteca legale prevista dagli articoli 127 e 252–253a della legge,
nonché dagli articoli 183 e seguenti LAC a garanzia del pagamento dei crediti d’imposta del Cantone
e dei Comuni.
2…394
2bisIl notaio rogante informa le parti sull’obbligo dell’alienante di versargli il deposito o di consegnare
allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all’articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle
ipoteche legali, nonché sugli effetti in caso d’inosservanza.395
3Dell’avvenuta informazione nei termini stabiliti dal presente articolo deve essere data conferma
nell’atto pubblico.
Art. 255 Cancellazione dal registro di commercio
Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando
l’autorità fiscale abbia comunicato all’ufficio del registro di commercio che l’imposta dovuta è stata
pagata o coperta da garanzie.
Costituzione di garanzie per l’imposta dovuta in caso di mediazione di fondi
Art. 256
Se una persona fisica o giuridica che non ha domicilio né sede, né amministrazione
effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell’acquisto o nell’alienazione di un fondo situato nel Cantone,
l’autorità fiscale competente può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del 3 per cento
del prezzo d’acquisto a titolo di garanzia dell’imposta dovuta per l’attività di mediazione.
PARTE OTTAVA
DISPOSIZIONI PENALI
Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d’imposta
389 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
390 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
391 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
392 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
393 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
394 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
395 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2012, 475; BU 2019, 438.
Obblighi procedurali
Art. 257 Obblighi procedurali
1Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che
gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima,
in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a
e 253b;396
è punito con la multa.
2La multa è di 1’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000 franchi al massimo.
Sottrazione d’imposta
Art. 258 Sottrazione consumata
1Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione
sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la
trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un
condono ingiustificato,
è punito con la multa.
2La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere
ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta.
3Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si
prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e
c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.397
4Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che
siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.398
Art. 259 Tentativo di sottrazione
1Chiunque tenta di sottrarre un’imposta è punito con la multa.
2La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata
d’imposta.
Art. 260 Istigazione, complicità, concorso
1Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta aiuto, oppure,
come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa
indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto solidalmente responsabile
per il pagamento dell’imposta sottratta.
2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo.
3Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 258 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un
procedimento penale e la responsabilità solidale decade.399
Art. 261 Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario
1Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza
nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi
presta aiuto, è punito con la multa.400
2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo.
396 Lett. modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU
2012, 475.
397 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
398 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
399 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
400 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
3È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni. La pena può essere più
mite che in caso di infrazione consumata.
4Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella
procedura d’inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente
da pena), a condizione che:
a) l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
b) la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.401
Art. 262
…402
Art. 263 Responsabilità in caso di rappresentanza legale
Se l’infrazione è stata commessa da un rappresentante legale del contribuente, il
contribuente è tenuto a pagare soltanto l’importo sottratto e l’interesse di ritardo previsto dall’articolo
236. Il rappresentante legale è colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.
Art. 264 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione
Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto
per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 260. Il solo fatto di controfirmare
la dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 260.
Persone giuridiche
Art. 265 In generale404
1Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione
d’imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest’ultima.
2L’articolo 260 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività,
ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.
3Restano riservate le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo
l’articolo 260.
4I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero,
come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.
Autodenuncia
Art. 265a405 1Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per
la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare
dell’imposta sottratta; e
c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:
a) dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera;
b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge sulla fusione del 3 ottobre 2003
(LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse prima della
trasformazione;
c) dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una
separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima
dell’incorporazione o della separazione.
3L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della
persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale
decade.
4Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona
giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da
quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i
401 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
402 Art. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
403 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
404 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
405 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si
procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.
5Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che
siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
6Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile
presentare autodenuncia.
Art. 266
1Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’articolo 257 sono pronunciate
dall’autorità fiscale competente.
2Le procedure penali per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’autorità fiscale che vi dà
avvio mediante comunicazione scritta all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di
esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non
collaborare al procedimento.
2bisI mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati
nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti
sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 204 cpv. 2) con inversione dell’onere della prova
ai sensi dell’articolo 206 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli
obblighi procedurali.
3Se la procedura per sottrazione d’imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del
decesso del contribuente, sarà iniziata o conclusa nei confronti degli eredi.
4L’autorità competente ai sensi dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, terminata l’istruttoria,
emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato. Alle procedure per violazione degli
obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura
di tassazione e di ricorso.407
Prescrizione dell’azione penale
Art. 267 Prescrizione dell’azione penale
1L’azione penale si prescrive:
a) nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione
d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati
violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;
b) nel caso di sottrazione consumata d’imposta:
- in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è
stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è
stata effettuata conformemente alla legge, oppure
- in dieci anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione
indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta o sono stati dissimulati o distratti
beni successori nella procedura d’inventario;
c) nel caso di sottrazione consumata d’imposta sulle successioni e sulle donazioni, in dieci anni
dalla fine dell’anno in cui ebbero luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della
liberalità.
2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata
una decisione dall’autorità competente di prima istanza (art. 266 cpv. 4).
CAPITOLO VI
Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese
Art. 268 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese
1Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli
articoli 239, 242-255.
2La prescrizione è retta dall’articolo 194.
406 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
407 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
408 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
Delitti fiscali
Art. 269 Frode fiscale
1Chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa
uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili,
bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena
detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il
giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.409
2E’ riservata la pena per sottrazione d’imposta.
3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione
d’imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260
capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.410
Art. 270 Appropriazione indebita di imposte alla fonte
1Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un
terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10’000 franchi.411
2Se viene commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una
persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico
è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.412
3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d’imposte alla fonte e per altri reati
commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260
Art. 271 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.413
1L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269
e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto
fiscale.
2I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.
3L’autorità fiscale ha pieni diritti di parte nel procedimento penale (art. 104 cpv. 2 CPP).415
Art. 272 Prescrizione dell’azione penale
1L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.
2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata
una decisione dall’autorità competente di prima istanza.
TITOLO III417
Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero
Art. 273 Rapporti con il Codice penale svizzero
1Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le
prescrizioni contrarie della presente legge.
2L’articolo 49 del codice penale si applica unicamente alle pene privative di libertà.418
PARTE NONA
409 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU
2007, 20.
410 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
411 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU
2007, 20.
412 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
413 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
414 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2010, 260.
415 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
416 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
417 Titolo introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
418 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.
IMPOSTE COMUNALI
Oggetto
Art. 274 Tipi d’imposta
1I comuni prelevano:
a) un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
b) un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche;
c) un’imposta immobiliare;
d) un’imposta personale.
2Essi partecipano all’imposta alla fonte prelevata dal Cantone, ai sensi degli articoli 104-121 sul
reddito di determinate persone fisiche e giuridiche, conformemente all’articolo 277 capoverso 3bis.419
Art. 275 Norme applicabili
In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della
presente legge in materia di imposte cantonali.
Imposte dirette
Norma generale
Art. 276 Norma generale
1L’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del
medesimo anno.
2Essa è calcolata applicando i moltiplicatori comunali all’imposta cantonale base. Resta riservato
l’articolo 114 capoverso 2.420
3La definizione dei moltiplicatori comunali e le modalità di calcolo dei medesimi sono stabilite
dall’articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.421
Assoggettamento all’imposta
Art. 277 Appartenenza personale e appartenenza economica
1Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza
personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del
periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.423
2Le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale
devono l’imposta nel Comune dove hanno la sede o l’amministrazione effettiva e nei comuni dove
sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.
3Le persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza
economica devono l’imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento.
3bisLe persone assoggettate all’imposta alla fonte devono l’imposta al Cantone. Questo riversa una
quota del gettito dell’imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto, stabilita dal
Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di riscossione ai sensi dell’articolo 296
capoverso 5.424
4Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al
momento del conseguimento del provento. L’imposta annua intera dell’articolo 308a capoverso 2 è
dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L’imposta annua intera dell’articolo 37c è dovuta
nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.425
419 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
420 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996,
481; BU 1998, 412; BU 2001, 18; BU 2014, 589; BU 2021, 15; BU 2023, 400.
421 Cpv. modificato dalla L 4.11.2016; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7.
422 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
423 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
424 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014,
589.
425 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2009, 84: BU 2019, 428.
Art. 278 Inizio e fine dell’assoggettamento
1In caso di appartenenza personale per l’inizio e la fine dell’assoggettamento
all’imposta comunale valgono per analogia le disposizioni degli articoli 7 e 63.
2Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all’inizio, alla modifica o alla fine dell’assoggettamento
in virtù dell’appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso
1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all’imposta secondo l’articolo 104, dagli articoli 121 e
122.427
3In caso di appartenenza economica l’assoggettamento all’imposta comunale comincia con l’inizio
del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune e cessa
alla fine del periodo fiscale durante il quale tali elementi sono stati estinti. Fanno eccezione gli
immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l’assoggettamento
nel Comune di situazione dell’immobile cessa con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono
stati alienati. In quest’ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o
dimora fiscali alla fine del periodo fiscale. Per i frontalieri l’assoggettamento all’imposta comunale
comincia dal primo giorno d’inizio dell’attività lucrativa e cessa con la fine dell’esercizio dell’attività
lucrativa nel Cantone.428
Riparto intercomunale
Art. 279 Regola generale
Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto
intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto
federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Art. 280 Sostanza immobiliare
1La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono attribuiti al Comune di situazione degli
immobili.
2Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono
accollati interessi passivi, in quanto attribuibili ad altri comuni del Cantone. In presenza di elementi
imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio o di dimora
fiscali.
Art. 281 Attività lucrativa indipendente
1Il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza
mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.
2Al Comune di domicilio o dimora fiscali è assegnato in via preliminare il 50 per cento degli elementi
di cui al capoverso 1.
3L’imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione
dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia
al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5.429
Art. 282 Persone giuridiche
1L’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni
Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.
2Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli
elementi di cui al capoverso 1.
3L’imposta separata ai sensi dell’articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione
dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia
al computo ai sensi dell’articolo 67b capoverso 5.430
Art. 283 Esclusione dal riparto
1Non si dà luogo al riparto:
a) quando i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;
426 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
427 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2006,
295.
428 Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
429 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
430 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
b) …;431
c) quando la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30 franchi;
d) in difetto di tempestiva rivendicazione.432
2La quotaparte d’imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o
amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior
frazione d’imposta.
Art. 284 Aziende speciali
Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione
di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende comunali, consortili, gli enti pubblici e
simili, è retto dalla legge speciale.
1. Esecuzione
Art. 285
1Il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è
tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono
dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato.
2Il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso
dell’autorità di tassazione.
3Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati.
2. Reclamo
Art. 286
1Contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo
all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla
notifica.
2L’autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato, con la fissazione
di un termine di 30 giorni per le osservazioni.
3. Ricorso
Art. 287
1Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di
diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla
notifica.
2La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la
fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.
4 Validità del reclamo e del ricorso
Art. 288
I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati rispettati se
osservati da un interessato; le decisioni valgono in ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.
5 Modifica della tassazione
Art. 289
Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato
reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale è modificato in conformità
della relativa decisione.
TITOLO III
Imposta personale
Art. 290 Assoggettamento e importo
1L’imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale
o dell’assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale
e hanno compiuto il 18.mo anno di età.
2L’imposta personale ammonta a 40 franchi l’anno.
3I coniugi devono ciascuno l’intera imposta personale.
TITOLO IV
Imposta immobiliare
431 Lett. abrogata dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
432 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
433 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
434 Art. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 72; precedente modifica: BU 2002,
224.
Assoggettamento all’imposta