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Legge tributaria

Ticino · 640.100 · statute

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Contents: 300 provisions
  1. Art. 1 Oggetto della legge
  2. Art. 2 Appartenenza personale
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Estensione dell’assoggettamento
  6. Art. 6 Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale
  7. Art. 7 Inizio e fine dell’assoggettamento
  8. Art. 8 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale15
  9. Art. 9 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Successione fiscale
  12. Art. 12 Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale
  13. Art. 13 Imposizione globale secondo il dispendio
  14. Art. 14
  15. Art. 15 In generale
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Reddito da sostanza immobiliare
  21. Art. 21 Redditi da fonti previdenziali
  22. Art. 22 Altri redditi
  23. Art. 23 Redditi esenti
  24. Art. 24 Norma generale
  25. Art. 25 Attività lucrativa dipendente
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Deduzioni sui proventi della sostanza
  32. Art. 32 Deduzioni generali90
  33. Art. 33 Costi e spese non deducibili
  34. Art. 34 Deduzioni sociali
  35. Art. 35 Aliquote
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Compensazione degli effetti della progressione a freddo
  40. Art. 40
  41. Art. 41 In generale
  42. Art. 42 Immobili125
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Beni mobili
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza
  47. Art. 47 Debiti
  48. Art. 48 Deduzioni sociali
  49. Art. 49 Aliquote
  50. Art. 50 Periodo fiscale, anno fiscale
  51. Art. 51 Determinazione del reddito
  52. Art. 52 Determinazione della sostanza
  53. Art. 53 Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento
  54. Art. 54 Modifica dell’assoggettamento
  55. Art. 59 Definizione di persona giuridica
  56. Art. 60 Appartenenza personale
  57. Art. 61 Appartenenza economica
  58. Art. 62 Estensione dell’assoggettamento
  59. Art. 63 Inizio e fine dell’assoggettamento
  60. Art. 64 Responsabilità solidale
  61. Art. 65 richiesta dalle circostanze.160
  62. Art. 66 Imposta sull’utile
  63. Art. 67
  64. Art. 68
  65. Art. 69
  66. Art. 70
  67. Art. 71
  68. Art. 72
  69. Art. 73
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76
  73. Art. 77
  74. Art. 78 Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
  75. Art. 79 Investimenti collettivi di capitale205
  76. Art. 80 Imposta sul capitale
  77. Art. 81
  78. Art. 82
  79. Art. 86 Investimenti collettivi di capitale213
  80. Art. 87
  81. Art. 87b
  82. Art. 88 Imposta minima
  83. Art. 89 Eccezioni
  84. Art. 90 Imposta minima
  85. Art. 96
  86. Art. 97
  87. Art. 98 Aliquote
  88. Art. 99
  89. Art. 100 Periodo fiscale
  90. Art. 101 Calcolo dell’utile netto
  91. Art. 102 Determinazione del capitale imponibile
  92. Art. 103 Aliquota d’imposta
  93. Art. 104 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  94. Art. 105 Prestazioni imponibili
  95. Art. 106 Calcolo della trattenuta d’imposta alla fonte242
  96. Art. 107 Aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte
  97. Art. 108 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria
  98. Art. 109 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  99. Art. 110 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  100. Art. 111 l’articolo 110
  101. Art. 112 Artisti, sportivi e conferenzieri
  102. Art. 113 Amministratori
  103. Art. 114 Creditori ipotecari
  104. Art. 115 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico
  105. Art. 116 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato
  106. Art. 117 Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore
  107. Art. 118 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  108. Art. 119 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
  109. Art. 120 Obblighi del debitore della prestazione imponibile
  110. Art. 120a
  111. Art. 120b
  112. Art. 121 Competenza territoriale e relazioni intercantonali
  113. Art. 122 Competenza territoriale e relazioni intercomunali
  114. Art. 123 Capitolo I
  115. Art. 124 Trasferimenti imponibili
  116. Art. 125 Differimento dell’imposizione
  117. Art. 126 trasferimento imponibile.278
  118. Art. 127 Debitore dell’imposta e ipoteca legale
  119. Art. 128 Utile immobiliare
  120. Art. 129 Valore di investimento
  121. Art. 130 Valore di acquisto
  122. Art. 131 Valore di alienazione
  123. Art. 132 Momento determinante
  124. Art. 133 Indennità di inconvenienza
  125. Art. 134 Costi di investimento e perdite
  126. Art. 135 Alienazione parziale
  127. Art. 136 Immobili acquistati in epoche diverse
  128. Art. 137 Immobili acquistati per un valore globale
  129. Art. 138 Acquisto in procedure esecutive
  130. Art. 139 Aliquote
  131. Art. 140 da oltre 30 anni al 4 per cento
  132. Art. 141 Imposta sulle successioni
  133. Art. 142
  134. Art. 143
  135. Art. 144
  136. Art. 145
  137. Art. 146
  138. Art. 147 Imposta sulle successioni
  139. Art. 148 Imposta sulle donazioni
  140. Art. 149 Successioni aperte nel Cantone
  141. Art. 150 Successioni aperte fuori Cantone
  142. Art. 151 Debitori d’imposta
  143. Art. 152 Responsabilità
  144. Art. 153 Contestazione fra eredi, legatari o donatari
  145. Art. 154 Di soggetti
  146. Art. 155 Di quote
  147. Art. 156 Accordi di reciprocità
  148. Art. 157 Momento determinante
  149. Art. 158 Immobili
  150. Art. 159 Beni mobili
  151. Art. 160 Della successione
  152. Art. 161 Della donazione
  153. Art. 162 TITOLO III
  154. Art. 164 Aliquote304
  155. Art. 165 Devoluzioni successive
  156. Art. 166 Universalità delle sostanze
  157. Art. 167 Sostituzioni fedecommissarie
  158. Art. 169 In genere
  159. Art. 170 Apposizione di sigilli
  160. Art. 171 Allestimento
  161. Art. 172 Autorità delegata all’inventario
  162. Art. 173 Apertura dell’inventario
  163. Art. 174 Levata dei sigilli
  164. Art. 175 Inventario giudiziario
  165. Art. 176 Contenuto dell’inventario
  166. Art. 177 Chiusura delle operazioni di inventario
  167. Art. 178 Controllo dell’inventario
  168. Art. 179 Autorità di vigilanza
  169. Art. 180 Autorità di applicazione
  170. Art. 181 Delegazione tributaria comunale
  171. Art. 182 Ricusazione
  172. Art. 183 Segreto fiscale
  173. Art. 184 Assistenza tra autorità fiscali
  174. Art. 185 Assistenza con altre autorità316
  175. Art. 186 Situazione procedurale dei coniugi
  176. Art. 187 Esame degli atti
  177. Art. 188
  178. Art. 189 Notifica
  179. Art. 190 Rappresentanza contrattuale
  180. Art. 191
  181. Art. 192 Termini
  182. Art. 193 Prescrizione del diritto di tassare
  183. Art. 194 Prescrizione del diritto di riscossione
  184. Art. 195 Registro dei contribuenti
  185. Art. 196 Compiti delle autorità di tassazione
  186. Art. 197 Ispezioni e perizie
  187. Art. 198 Dichiarazione d’imposta
  188. Art. 199 Allegati
  189. Art. 200 Altra collaborazione
  190. Art. 201 Obbligo di rilasciare attestazioni
  191. Art. 202 Obbligo di informare
  192. Art. 203 Obbligo di comunicare
  193. Art. 204 Esecuzione
  194. Art. 205
  195. Art. 206 Presupposti
  196. Art. 207
  197. Art. 208 Decisione
  198. Art. 209 Obblighi procedurali
  199. Art. 210 Decisione
  200. Art. 211 Pagamento degli arretrati e restituzione
  201. Art. 212 Rimedi giuridici
  202. Art. 213 In generale
  203. Art. 214 Dichiarazione di imposta
  204. Art. 215 Doveri del notaio
  205. Art. 216 Notifica; reclamo e ricorso
  206. Art. 216a
  207. Art. 217 In generale
  208. Art. 218
  209. Art. 219
  210. Art. 220
  211. Art. 221
  212. Art. 222 Obbligo di collaborazione
  213. Art. 223 Informazioni dei notai
  214. Art. 224 Informazioni di terzi
  215. Art. 225 Notifica
  216. Art. 226 Rimedi giuridici
  217. Art. 227 Presupposti
  218. Art. 228
  219. Art. 229 Deliberazioni
  220. Art. 230 Decisioni
  221. Art. 231 Tassa di giustizia e spese
  222. Art. 232 Motivi
  223. Art. 233 Termine
  224. Art. 234 Procedura e decisione
  225. Art. 235 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
  226. Art. 236 Recupero ordinario d’imposta356
  227. Art. 237 Perenzione
  228. Art. 238
  229. Art. 239 Autorità di riscossione
  230. Art. 240 Scadenza
  231. Art. 241 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva
  232. Art. 242 Pagamento
  233. Art. 243 Interessi di ritardo
  234. Art. 244 Esecuzione forzata
  235. Art. 245 Facilitazioni di pagamento
  236. Art. 246 Condono dell’imposta
  237. Art. 247 Restituzione dell’imposta non dovuta373
  238. Art. 248 Costituzione della garanzia
  239. Art. 249 Conseguenze
  240. Art. 250 Divieto di disporre dei beni
  241. Art. 251 Collaborazione
  242. Art. 252
  243. Art. 253
  244. Art. 254
  245. Art. 255 Cancellazione dal registro di commercio
  246. Art. 256
  247. Art. 257 Obblighi procedurali
  248. Art. 258 Sottrazione consumata
  249. Art. 259 Tentativo di sottrazione
  250. Art. 260 Istigazione, complicità, concorso
  251. Art. 261 Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario
  252. Art. 262
  253. Art. 263 Responsabilità in caso di rappresentanza legale
  254. Art. 264 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione
  255. Art. 265 In generale404
  256. Art. 266
  257. Art. 267 Prescrizione dell’azione penale
  258. Art. 268 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese
  259. Art. 269 Frode fiscale
  260. Art. 270 Appropriazione indebita di imposte alla fonte
  261. Art. 271 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.413
  262. Art. 272 Prescrizione dell’azione penale
  263. Art. 273 Rapporti con il Codice penale svizzero
  264. Art. 274 Tipi d’imposta
  265. Art. 275 Norme applicabili
  266. Art. 276 Norma generale
  267. Art. 277 Appartenenza personale e appartenenza economica
  268. Art. 278 Inizio e fine dell’assoggettamento
  269. Art. 279 Regola generale
  270. Art. 280 Sostanza immobiliare
  271. Art. 281 Attività lucrativa indipendente
  272. Art. 282 Persone giuridiche
  273. Art. 283 Esclusione dal riparto
  274. Art. 284 Aziende speciali
  275. Art. 285
  276. Art. 286
  277. Art. 287
  278. Art. 288
  279. Art. 289
  280. Art. 290 Assoggettamento e importo
  281. Art. 291 Assoggettamento
  282. Art. 292
  283. Art. 293 In generale
  284. Art. 294 Per i terreni agricoli e forestali
  285. Art. 295 Notifica
  286. Art. 296 Autorità
  287. Art. 297 Scadenza, termini di pagamento
  288. Art. 298 Facilitazioni di pagamento, condono
  289. Art. 299 Rimedi giuridici
  290. Art. 300 Risarcimento perdite fiscali
  291. Art. 310 Imposizione delle persone giuridiche
  292. Art. 311 Immobili agricoli
  293. Art. 316 Utile immobiliare
  294. Art. 320 Diritto applicabile
  295. Art. 321 Prescrizione
  296. Art. 322 Applicazione della legge
  297. Art. 323 Collaborazione in materia di imposte federali475
  298. Art. 324 Abrogazioni
  299. Art. 325 Modificazioni
  300. Art. 326 Entrata in vigore

300 provisions

Art. 212 Rimedi giuridici

Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231. TITOLO V Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari

Art. 213 In generale

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).

Art. 214 Dichiarazione di imposta

1L’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento. 2Il formulario per la dichiarazione di imposta deve essere richiesto all’autorità di tassazione. È riservato l’articolo 215, capoverso 4. 3La dichiarazione di imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato dall’autorità di tassazione. 4I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera.342 5I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera.343

Art. 215 Doveri del notaio

1Il notaio è tenuto a richiamare alle parti l’obbligo di indicare nell’atto pubblico il prezzo effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere. 2Esso le informa pure dell’esistenza di un’ipoteca legale a garanzia del pagamento dell’imposta. L’informazione deve essere data conformemente all’articolo 254. 3Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all’estero sul suo obbligo di eleggere un rappresentante in Svizzera.344 4Al momento della firma dell’atto pubblico il notaio è tenuto a consegnare all’alienante il formulario per la dichiarazione di imposta. 5Se l’alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell’atto pubblico le generalità del rappresentante designato dagli eredi giusta l’articolo 214 capoverso 5.345

Art. 216 Notifica; reclamo e ricorso

1L’autorità notifica la tassazione all’alienante. 341 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 342 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 343 Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 344 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 345 Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 2Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

Art. 216a

…346 TITOLO VI Procedura di tassazione rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e donazioni

Art. 217 In generale

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208). Obbligo di notifica 1. Decessi

Art. 218

1Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato devono immediatamente comunicare ogni decesso all’autorità di tassazione. 2Il decesso di persone domiciliate fuori Cantone, che possiedono elementi imponibili nel Cantone, deve essere immediatamente comunicato all’autorità di tassazione, ma al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. Obbligati alla comunicazione sono gli eredi, l’esecutore testamentario o l’amministratore giudiziario della successione. 2. Donazioni

Art. 219

1Le donazioni imponibili devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. 2Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l’indicazione del loro valore. Deve inoltre essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario. Intimazioni, comunicazioni e convocazioni 1. Successioni

Art. 220

1Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni sono, in ogni stadio della procedura d’inventario e di determinazione dell’imposta e delle penalità, validamente compiute nei confronti di tutti gli eredi e legatari se dirette all’esecutore testamentario o all’amministratore giudiziario della successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della successione devono essere fatte ad ogni singolo erede o legatario. 2L’autorità di tassazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o all’estero, la nomina di un rappresentante comune. 3Se le circostanze lo esigono, l’autorità di tassazione può richiedere alle competenti autorità la nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione. 2. Donazioni

Art. 221

Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stadio della procedura di determinazione dell’imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatari domiciliati all’estero o di ignota dimora se dirette al donante. Obblighi procedurali.

Art. 222 Obbligo di collaborazione

1Gli eredi e le altre persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario, i loro rappresentanti legali, l’esecutore testamentario nonché l’amministratore giudiziario sono tenuti: a) a fornire ogni ragguaglio su tutte le circostanze utili all’accertamento degli elementi imponibili del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica; b) a produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire indicazioni sulla consistenza della sostanza del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica; c) ad aprire i locali e mobili a disposizione del defunto e delle persone obbligate alla notifica. 2Gli eredi e le altre persone obbligate alla notifica e i loro rappresentanti legali, se convivevano con il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare ispezionare anche i loro locali e mobili. 346 Art. abrogato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012, 475. 3Se, dopo la chiusura dell’inventario, un erede, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale degli eredi, l’amministratore giudiziario, vengono a conoscenza di beni della successione che non figurano nell’inventario ne devono informare la competente autorità nei dieci giorni successivi al loro ritrovamento.

Art. 223 Informazioni dei notai

I notai sono tenuti a trasmettere all’autorità fiscale: a) una copia delle disposizioni di ultima volontà, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione; b) copia degli atti di donazione da loro rogati, entro 60 giorni; c) copia degli inventari compilati ai sensi degli articoli 553 CC (inventario assicurativo) e 580 e ss. CC (beneficio d’inventario), entro 60 giorni dalla loro chiusura.

Art. 224 Informazioni di terzi

1I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o delle persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario conformemente all’articolo 176, come pure coloro contro i quali il defunto e le altre persone obbligate alla notifica vantavano diritti o pretese valutabili in denaro, sono tenuti a dare agli eredi e alle altre persone menzionate nell’articolo 176 che ne fanno richiesta, ad uso dell’autorità incaricata dell’inventario, informazioni scritte su questi beni, diritti o pretese e sulle disposizioni prese a tale riguardo. 2Se motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all’autorità incaricata dell’inventario.

Art. 225 Notifica

1Terminata la procedura di accertamento, l’autorità di tassazione effettua la tassazione e l’intimazione agli interessati, conformemente agli articoli 220 e 221. 2Se la procedura di accertamento non può essere conclusa entro sei mesi dall’apertura della successione o dalla esecuzione della liberalità, l’autorità di tassazione ha la facoltà di procedere ad una tassazione provvisoria parziale con forza esecutiva.

Art. 226 Rimedi giuridici

Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231. TITOLO VIA347 Procedura di esenzione Tassa e rimedi giuridici Art. 226a348 1Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. 2Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231. TITOLO VII Procedura di ricorso

Art. 227 Presupposti

1Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso 2.349 2Il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità. 3Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore. 347 Titolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85. 348 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85. 349 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

Art. 228

1Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione. 2I ricorsi sono trasmessi all’autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento di inchiesta. 3Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.350

Art. 229 Deliberazioni

Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.

Art. 230 Decisioni

1La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata. 2Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. 3La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’articolo 73 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990.351

Art. 231 Tassa di giustizia e spese

1La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.353 2La tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente. 3Esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario. 4A garanzia per speciali spese di indagine richieste dal contribuente, può essere chiesto un congruo anticipo. Il mancato versamento dell’anticipo ha per effetto la rinuncia alla richiesta prova. 5In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili. 6Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo di 100 franchi a un massimo di 10'000 franchi. TITOLO VIII Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato Revisione

Art. 232 Motivi

1Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio: a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza; d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.354 350 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 351 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2006, 295. 352 Art. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353. 353 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655. 354 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 2La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

Art. 233 Termine

La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.

Art. 234 Procedura e decisione

1La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza. 2Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo. 3La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori. 4Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore. Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Art. 235 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

1Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica. 2La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. Ricupero d’imposta

Art. 236 Recupero ordinario d’imposta356

1L’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale. 2Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili. 3...357

Art. 237 Perenzione

1Il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decade dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità. 2L’apertura del procedimento penale per sottrazione d’imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta. 3Il diritto di procedere al ricupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

Art. 238

1L’avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente. 355 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 356 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 357 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42; precedente modifica: BU 2001, 41. 358 Art. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486. 1bisSe nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell’avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.359 2La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi. 3Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso. Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi Art. 238a360 1Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che: a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta. 2Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora. 3Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d’ufficio. 4Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d’imposta. TITOLO IX Riscossione e garanzia dell’imposta Autorità di riscossione

Art. 239 Autorità di riscossione

1Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta. 2Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia. Scadenza

Art. 240 Scadenza

1L’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto.361 2L’autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell’imposta di contribuenti per i quali l’anno fiscale non coincide con l’anno civile (art. 100 cpv. 2). 3Con la notifica della decisione di tassazione scadono: a) l’imposta annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art. 36;362 b) l’imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38); c) il ricupero dell’imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a);363 d) …;364 e) l’imposta sugli utili immobiliari; f) l’imposta sulle successioni e sulle donazioni; g) il ricupero d’imposta (art. 236), come pure le multe (art. da 257 a 265) e le spese (art. 197). 4La trattenuta dell’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.365 5L’imposta scade in ogni caso: 359 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 360 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 361 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 362 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568. 363 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 364 Lett. abrogata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 365 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. a) il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente la Svizzera prende i provvedimenti necessari alla partenza; b) nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all’imposta; c) nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un’impresa commerciale o una partecipazione a un’impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d’impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 3, 4 e 61); d) alla data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente; e) alla morte del contribuente. 6Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione. Riscossione dell’imposta

Art. 241 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva

1L’imposta è riscossa conformemente alla tassazione. 2L’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto. 2bisL’autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono all’anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, nonché quelle che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge.366 3Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva. 4Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un’eccedenza, questa è rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.367 4bisIl contribuente deve fornire, a domanda ed entro i termini stabiliti dall’autorità fiscale, un conto bancario o postale ove quest’ultima possa restituire le eccedenze d’imposta. Se il contribuente non indica, entro i termini stabiliti, alcun conto bancario o postale per le restituzioni, l’autorità di riscossione può accreditare eventuali eccedenze sulla partita fiscale del contribuente.368 5Contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.369

Art. 242 Pagamento

1Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza. 2Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.370 3In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. 4Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Art. 243 Interessi di ritardo

1Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato. 2L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso. Importi minimi, rinuncia alla riscossione 366 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 367 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU 2013, 93; BU 2015, 221. 368 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 369 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221. 370 Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221. Art. 243a371 Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi rimunerativi e di ritardo di modesta entità non sono riscosse, rispettivamente conteggiati. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.

Art. 244 Esecuzione forzata

1Se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva. 2Se l’obbligato non ha domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida. 3Nella procedura di esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell’applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

Art. 245 Facilitazioni di pagamento

1Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore l’autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi. 2La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un’adeguata costituzione di garanzie. 3Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate. Condono dell’imposta

Art. 246 Condono dell’imposta

1Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. 2La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente. L’autorità fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le imposte ordinarie, nei casi di poco conto. 3Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.372 4La domanda di condono o di facilitazioni di pagamento non sospende l’obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell’autorità competente. Restituzione dell’imposta

Art. 247 Restituzione dell’imposta non dovuta373

1Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore. 1bisPer motivi di economicità amministrativa, nella procedura di restituzione dell’imposta alla fonte, l’autorità fiscale non restituisce l’imposta versata in eccedenza di lieve entità. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.374 2Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato. 3La domanda di restituzione deve essere presentata all’autorità competente entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 206). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento. 371 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 372 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41. 373 Nota marginale modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 374 Cpv. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568. 4Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui all’articolo 241 capoverso 4bis.375 Restituzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto Art. 247a376 In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l’autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza. CAPITOLO VI Garanzie

Art. 248 Costituzione della garanzia

1Se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l’ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889. 2Le garanzie vanno prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria. 3La richiesta di garanzia è notificata al debitore d’imposta e può essere impugnata, entro il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario. 4Il ricorso non sospende l’esecuzione della richiesta di garanzia.

Art. 249 Conseguenze

1La decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro giusta l’articolo 274 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione. 2Non è ammessa l’opposizione al decreto di sequestro prevista nell’articolo 278 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.377

Art. 250 Divieto di disporre dei beni

L’autorità fiscale può emanare un divieto di disporre dei beni del defunto fino al momento in cui i debitori dell’imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di successione e donazione.

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