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Legge tributaria

Ticino · 640.100 · statute

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Contents: 300 provisions
  1. Art. 1 Oggetto della legge
  2. Art. 2 Appartenenza personale
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Estensione dell’assoggettamento
  6. Art. 6 Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale
  7. Art. 7 Inizio e fine dell’assoggettamento
  8. Art. 8 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale15
  9. Art. 9 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Successione fiscale
  12. Art. 12 Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale
  13. Art. 13 Imposizione globale secondo il dispendio
  14. Art. 14
  15. Art. 15 In generale
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Reddito da sostanza immobiliare
  21. Art. 21 Redditi da fonti previdenziali
  22. Art. 22 Altri redditi
  23. Art. 23 Redditi esenti
  24. Art. 24 Norma generale
  25. Art. 25 Attività lucrativa dipendente
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Deduzioni sui proventi della sostanza
  32. Art. 32 Deduzioni generali90
  33. Art. 33 Costi e spese non deducibili
  34. Art. 34 Deduzioni sociali
  35. Art. 35 Aliquote
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Compensazione degli effetti della progressione a freddo
  40. Art. 40
  41. Art. 41 In generale
  42. Art. 42 Immobili125
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Beni mobili
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza
  47. Art. 47 Debiti
  48. Art. 48 Deduzioni sociali
  49. Art. 49 Aliquote
  50. Art. 50 Periodo fiscale, anno fiscale
  51. Art. 51 Determinazione del reddito
  52. Art. 52 Determinazione della sostanza
  53. Art. 53 Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento
  54. Art. 54 Modifica dell’assoggettamento
  55. Art. 59 Definizione di persona giuridica
  56. Art. 60 Appartenenza personale
  57. Art. 61 Appartenenza economica
  58. Art. 62 Estensione dell’assoggettamento
  59. Art. 63 Inizio e fine dell’assoggettamento
  60. Art. 64 Responsabilità solidale
  61. Art. 65 richiesta dalle circostanze.160
  62. Art. 66 Imposta sull’utile
  63. Art. 67
  64. Art. 68
  65. Art. 69
  66. Art. 70
  67. Art. 71
  68. Art. 72
  69. Art. 73
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76
  73. Art. 77
  74. Art. 78 Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
  75. Art. 79 Investimenti collettivi di capitale205
  76. Art. 80 Imposta sul capitale
  77. Art. 81
  78. Art. 82
  79. Art. 86 Investimenti collettivi di capitale213
  80. Art. 87
  81. Art. 87b
  82. Art. 88 Imposta minima
  83. Art. 89 Eccezioni
  84. Art. 90 Imposta minima
  85. Art. 96
  86. Art. 97
  87. Art. 98 Aliquote
  88. Art. 99
  89. Art. 100 Periodo fiscale
  90. Art. 101 Calcolo dell’utile netto
  91. Art. 102 Determinazione del capitale imponibile
  92. Art. 103 Aliquota d’imposta
  93. Art. 104 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  94. Art. 105 Prestazioni imponibili
  95. Art. 106 Calcolo della trattenuta d’imposta alla fonte242
  96. Art. 107 Aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte
  97. Art. 108 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria
  98. Art. 109 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  99. Art. 110 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  100. Art. 111 l’articolo 110
  101. Art. 112 Artisti, sportivi e conferenzieri
  102. Art. 113 Amministratori
  103. Art. 114 Creditori ipotecari
  104. Art. 115 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico
  105. Art. 116 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato
  106. Art. 117 Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore
  107. Art. 118 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  108. Art. 119 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
  109. Art. 120 Obblighi del debitore della prestazione imponibile
  110. Art. 120a
  111. Art. 120b
  112. Art. 121 Competenza territoriale e relazioni intercantonali
  113. Art. 122 Competenza territoriale e relazioni intercomunali
  114. Art. 123 Capitolo I
  115. Art. 124 Trasferimenti imponibili
  116. Art. 125 Differimento dell’imposizione
  117. Art. 126 trasferimento imponibile.278
  118. Art. 127 Debitore dell’imposta e ipoteca legale
  119. Art. 128 Utile immobiliare
  120. Art. 129 Valore di investimento
  121. Art. 130 Valore di acquisto
  122. Art. 131 Valore di alienazione
  123. Art. 132 Momento determinante
  124. Art. 133 Indennità di inconvenienza
  125. Art. 134 Costi di investimento e perdite
  126. Art. 135 Alienazione parziale
  127. Art. 136 Immobili acquistati in epoche diverse
  128. Art. 137 Immobili acquistati per un valore globale
  129. Art. 138 Acquisto in procedure esecutive
  130. Art. 139 Aliquote
  131. Art. 140 da oltre 30 anni al 4 per cento
  132. Art. 141 Imposta sulle successioni
  133. Art. 142
  134. Art. 143
  135. Art. 144
  136. Art. 145
  137. Art. 146
  138. Art. 147 Imposta sulle successioni
  139. Art. 148 Imposta sulle donazioni
  140. Art. 149 Successioni aperte nel Cantone
  141. Art. 150 Successioni aperte fuori Cantone
  142. Art. 151 Debitori d’imposta
  143. Art. 152 Responsabilità
  144. Art. 153 Contestazione fra eredi, legatari o donatari
  145. Art. 154 Di soggetti
  146. Art. 155 Di quote
  147. Art. 156 Accordi di reciprocità
  148. Art. 157 Momento determinante
  149. Art. 158 Immobili
  150. Art. 159 Beni mobili
  151. Art. 160 Della successione
  152. Art. 161 Della donazione
  153. Art. 162 TITOLO III
  154. Art. 164 Aliquote304
  155. Art. 165 Devoluzioni successive
  156. Art. 166 Universalità delle sostanze
  157. Art. 167 Sostituzioni fedecommissarie
  158. Art. 169 In genere
  159. Art. 170 Apposizione di sigilli
  160. Art. 171 Allestimento
  161. Art. 172 Autorità delegata all’inventario
  162. Art. 173 Apertura dell’inventario
  163. Art. 174 Levata dei sigilli
  164. Art. 175 Inventario giudiziario
  165. Art. 176 Contenuto dell’inventario
  166. Art. 177 Chiusura delle operazioni di inventario
  167. Art. 178 Controllo dell’inventario
  168. Art. 179 Autorità di vigilanza
  169. Art. 180 Autorità di applicazione
  170. Art. 181 Delegazione tributaria comunale
  171. Art. 182 Ricusazione
  172. Art. 183 Segreto fiscale
  173. Art. 184 Assistenza tra autorità fiscali
  174. Art. 185 Assistenza con altre autorità316
  175. Art. 186 Situazione procedurale dei coniugi
  176. Art. 187 Esame degli atti
  177. Art. 188
  178. Art. 189 Notifica
  179. Art. 190 Rappresentanza contrattuale
  180. Art. 191
  181. Art. 192 Termini
  182. Art. 193 Prescrizione del diritto di tassare
  183. Art. 194 Prescrizione del diritto di riscossione
  184. Art. 195 Registro dei contribuenti
  185. Art. 196 Compiti delle autorità di tassazione
  186. Art. 197 Ispezioni e perizie
  187. Art. 198 Dichiarazione d’imposta
  188. Art. 199 Allegati
  189. Art. 200 Altra collaborazione
  190. Art. 201 Obbligo di rilasciare attestazioni
  191. Art. 202 Obbligo di informare
  192. Art. 203 Obbligo di comunicare
  193. Art. 204 Esecuzione
  194. Art. 205
  195. Art. 206 Presupposti
  196. Art. 207
  197. Art. 208 Decisione
  198. Art. 209 Obblighi procedurali
  199. Art. 210 Decisione
  200. Art. 211 Pagamento degli arretrati e restituzione
  201. Art. 212 Rimedi giuridici
  202. Art. 213 In generale
  203. Art. 214 Dichiarazione di imposta
  204. Art. 215 Doveri del notaio
  205. Art. 216 Notifica; reclamo e ricorso
  206. Art. 216a
  207. Art. 217 In generale
  208. Art. 218
  209. Art. 219
  210. Art. 220
  211. Art. 221
  212. Art. 222 Obbligo di collaborazione
  213. Art. 223 Informazioni dei notai
  214. Art. 224 Informazioni di terzi
  215. Art. 225 Notifica
  216. Art. 226 Rimedi giuridici
  217. Art. 227 Presupposti
  218. Art. 228
  219. Art. 229 Deliberazioni
  220. Art. 230 Decisioni
  221. Art. 231 Tassa di giustizia e spese
  222. Art. 232 Motivi
  223. Art. 233 Termine
  224. Art. 234 Procedura e decisione
  225. Art. 235 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
  226. Art. 236 Recupero ordinario d’imposta356
  227. Art. 237 Perenzione
  228. Art. 238
  229. Art. 239 Autorità di riscossione
  230. Art. 240 Scadenza
  231. Art. 241 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva
  232. Art. 242 Pagamento
  233. Art. 243 Interessi di ritardo
  234. Art. 244 Esecuzione forzata
  235. Art. 245 Facilitazioni di pagamento
  236. Art. 246 Condono dell’imposta
  237. Art. 247 Restituzione dell’imposta non dovuta373
  238. Art. 248 Costituzione della garanzia
  239. Art. 249 Conseguenze
  240. Art. 250 Divieto di disporre dei beni
  241. Art. 251 Collaborazione
  242. Art. 252
  243. Art. 253
  244. Art. 254
  245. Art. 255 Cancellazione dal registro di commercio
  246. Art. 256
  247. Art. 257 Obblighi procedurali
  248. Art. 258 Sottrazione consumata
  249. Art. 259 Tentativo di sottrazione
  250. Art. 260 Istigazione, complicità, concorso
  251. Art. 261 Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario
  252. Art. 262
  253. Art. 263 Responsabilità in caso di rappresentanza legale
  254. Art. 264 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione
  255. Art. 265 In generale404
  256. Art. 266
  257. Art. 267 Prescrizione dell’azione penale
  258. Art. 268 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese
  259. Art. 269 Frode fiscale
  260. Art. 270 Appropriazione indebita di imposte alla fonte
  261. Art. 271 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.413
  262. Art. 272 Prescrizione dell’azione penale
  263. Art. 273 Rapporti con il Codice penale svizzero
  264. Art. 274 Tipi d’imposta
  265. Art. 275 Norme applicabili
  266. Art. 276 Norma generale
  267. Art. 277 Appartenenza personale e appartenenza economica
  268. Art. 278 Inizio e fine dell’assoggettamento
  269. Art. 279 Regola generale
  270. Art. 280 Sostanza immobiliare
  271. Art. 281 Attività lucrativa indipendente
  272. Art. 282 Persone giuridiche
  273. Art. 283 Esclusione dal riparto
  274. Art. 284 Aziende speciali
  275. Art. 285
  276. Art. 286
  277. Art. 287
  278. Art. 288
  279. Art. 289
  280. Art. 290 Assoggettamento e importo
  281. Art. 291 Assoggettamento
  282. Art. 292
  283. Art. 293 In generale
  284. Art. 294 Per i terreni agricoli e forestali
  285. Art. 295 Notifica
  286. Art. 296 Autorità
  287. Art. 297 Scadenza, termini di pagamento
  288. Art. 298 Facilitazioni di pagamento, condono
  289. Art. 299 Rimedi giuridici
  290. Art. 300 Risarcimento perdite fiscali
  291. Art. 310 Imposizione delle persone giuridiche
  292. Art. 311 Immobili agricoli
  293. Art. 316 Utile immobiliare
  294. Art. 320 Diritto applicabile
  295. Art. 321 Prescrizione
  296. Art. 322 Applicazione della legge
  297. Art. 323 Collaborazione in materia di imposte federali475
  298. Art. 324 Abrogazioni
  299. Art. 325 Modificazioni
  300. Art. 326 Entrata in vigore

300 provisions

Art. 1 Oggetto della legge

1Il Cantone preleva secondo questa legge: a) un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b) un’imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche; c) un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche; d) un’imposta sugli utili immobiliari; e) un’imposta sulle successioni e sulle donazioni. 2Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione. Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale Art. 1a2 1Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l’imposta cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT). 2L’imposta effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale. 3Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al capoverso 1. Determinazione del coefficiente di imposta Art. 1b3 1Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%. 2Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte dagli articoli 31a capoverso 3, 31b capoverso 5 e 31f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF). 3La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo. PARTE SECONDA IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE Assoggettamento Appartenenza fiscale

Art. 2 Appartenenza personale

1Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. 2Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. 3La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: 1 Titolo modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 2 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314. 3 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314. a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; b) almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. 4Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto. 5...4 Appartenenza economica 1. Imprese, stabilimenti d’impresa, fondi e operazioni immobiliari5

Art. 3

1Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se: a) sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone; b) tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone; c) sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.6 2Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi. 2. Altri elementi imponibili

Art. 4

1Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a) esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;7 abis) esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;8 b) in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;9 c) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone; d) ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; e) ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; f) ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l’imposizione dell’equipaggio per l’attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro;10 g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.11 2Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

Art. 5 Estensione dell’assoggettamento

1L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone. 4 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411. 5 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529. 6 Lett. reintrodotta dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 7 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329. 8 Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329. 9 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 10 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 2017, 486. 11 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 2L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4. 3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un’impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso la perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all’estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.12 4Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta. 5...13

Art. 6 Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale

1Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. 2Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta.

Art. 7 Inizio e fine dell’assoggettamento

1L’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili. 2L’assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l’estinzione degli elementi imponibili nel Cantone. 3Nelle relazioni intercantonali resta riservato l’articolo 54.14 Norme speciali concernenti l’imposta sul reddito e sulla sostanza

Art. 8 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale15

1Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. 1bisIl reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata.16 2Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l’autorità parentale. 3Sul reddito d’attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall’anno in cui compie il 18.mo anno di età.

Art. 9 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale

1Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi. 12 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 13 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411. 14 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 15 Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582. 16 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582. 17 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 2Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006 (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. 3…18 Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica

Art. 10

Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all’imposta in virtu dell’appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.

Art. 11 Successione fiscale

1Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari. 2Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtu del regime dei beni, riceve in più della sua quotaparte legale secondo il diritto svizzero. 2bisIl partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell’importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004.19 3Su richiesta dell’autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune residente in Svizzera. In caso contrario l’autorità fiscale procede alla designazione d’ufficio.

Art. 12 Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale

1I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli. 2La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. 3Con il contribuente rispondono solidalmente: a) i figli soggetti all’autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell’imposta complessiva; b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all’estero; le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una società semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone, rispondono solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all’estero, sino a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze;20 c) i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da: - un commerciante di immobili senza domicilio fiscale in Svizzera per l’attività di commercio di immobili siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. d); - un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera che funge da intermediario in operazioni immobiliari riguardanti immobili siti nel Cantone (art. 4 cpv. 1 lett. g);21 d) le persone incaricate della liquidazione d’imprese o stabilimenti d’impresa siti nel Cantone, dell’alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto.22 4L’amministratore dell’eredità e l’esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell’imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze. 18 Cpv. abrogato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 19 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582. 20 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 21 Lett. modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001, 22 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 5In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d’imposta sono determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231. 6Per la determinazione delle singole quote d’imposta il Consiglio di Stato può stabilire una tassa amministrativa causale.23

Art. 13 Imposizione globale secondo il dispendio

1Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se: a) non hanno la cittadinanza svizzera; b) per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e c) non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. 2I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. 3L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) 435’000 franchi;25 b) per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale; c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 2. 4L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria. 5Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6. 6L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti: a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi; b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi; c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi; d) diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi; e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. 7In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione. 8Il Consiglio di Stato adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a) all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 14

1Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 sono esentate dall’imposta nella misura prevista dal diritto federale.26 2In caso di assoggettamento parziale si applica l’articolo 6. 23 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329. 24 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571. 25 Lett. modificata dal DE 7.10.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 330; precedenti modifiche: BU 2023, 308, BU 2024,272. 26 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. Imposta sul reddito Redditi imponibili

Art. 15 In generale

1Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. 2Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato. 3Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).27 Reddito da attività dipendente 1. Principio28

Art. 16

1Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.29 2Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 38. 3Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.30 2. Partecipazioni di collaboratore a) In generale Art. 16a31 1Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore: a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un’altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori; b) le opzioni per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a. 2Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti. b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore Art. 16b32 1I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto. 2Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo. 3I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio. c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore Art. 16c33 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano. 27 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU 2002, 224. 28 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 29 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 30 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015, 505. 31 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 32 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 33 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. d) Imposizione proporzionale Art. 16d34 Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera. Reddito da attività indipendente 1. Principio

Art. 17

1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. 2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 17b.35 3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento. 4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma. 2. Fattispecie che giustificano un differimento Art. 17a36 1L’affitto di un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente. 2Se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l’azienda l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sul reddito. 3. Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale Art. 17b37 1I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.38 2L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone. Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente Art. 17c39 Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b. 4. Ristrutturazioni40

Art. 18

1Le riserve occulte di un’impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di 34 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 35 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 36 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84. 37 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84. 38 Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489. 39 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 40 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2007, 45. 41 Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45. trasformazione, se l’impresa rimane assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito vengono ripresi: a) in caso di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone; b) in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica; c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione. 2Nell’ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b), le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. 3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese in mano comune. 4La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.42 Reddito da sostanza mobiliare 1. Principio43

Art. 19

1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: a) gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;45 b) il reddito proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versato al portatore; c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).46 In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis; d) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti; e) i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto; f) i proventi da beni immateriali. 1bisI dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.47 2Il ricavo dall’alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente. 3Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.48 4Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il 42 Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 178. 43 Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45. 44 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 45 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 46 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 47 Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489. 48 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009, 84. rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.49 5Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale: a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera d); b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 70 capoversi 1 lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva; c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.50 6I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.51 7Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell’eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.52 8Il capoverso 3 si applica agli apporti e all’aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano le riserve rimborsate nell’ambito del suddetto margine di variazione del capitale.53 2. Casi speciali Art. 19a54 1È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera c) anche: a) il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta secondo gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238; b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.55 2Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a) quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Art. 20 Reddito da sostanza immobiliare

1È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente: a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento; b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito; c) i proventi da contratti di superficie; 49 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 50 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 51 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 52 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 53 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 54 Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45. 55 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. d) i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo. 2Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.56 3La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.57 4...58

Art. 21 Redditi da fonti previdenziali

1Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi. 2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio. 3Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue: a) nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), il tasso d’interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all’articolo 36 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 è determinante per tutta la durata contrattuale: 1. se tale tasso d’interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino: quota di reddito = [1 - (1 + m)22 - 1 22·m·(1 + m)23]·100% 2. se tale tasso d’interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento; b) nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni; c) nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l’ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l’anno fiscale in questione e i nove anni precedenti: 1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino: quota di reddito = [1 - (1 + r)22 - 1 22·r·(1 + r)23]·100% 2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.59 4E’ riservato l’articolo 23 lettera b).

Art. 22 Altri redditi

Sono parimenti imponibili: a) qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa; b) le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute; c) gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività; d) gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto; 56 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 57 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 58 Cpv. annullato dalla sentenza del 4 agosto 2022 del Tribunale federale; in vigore dal 4.8.2022 - BU 2022, 205 e BU 2021, 240. 59 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU e) le singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23 lettere j) e m);60 f) gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Redditi esenti

Art. 23 Redditi esenti

Sono esenti da imposta: a) l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale; b) l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l’articolo 19 capoverso 1 lettera a); c) i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un’altra istituzione di previdenza professionale;61 d) i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale;62 e) le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all’articolo 22 lettera f); f) il soldo del servizio militare e civile, nonché l’importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;63 fbis) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5’400 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;64 g) i versamenti a titolo di riparazione morale; h) i proventi ricevuti in virtu della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; i) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un’attività lucrativa indipendente;65 j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, fino a 1'070'400 franchi;66 l) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;67 m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest’ultima, purché non superino il limite di 1'100 franchi;68 n) i proventi ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 19 giugno 2020 (LPTD).69 60 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568. 61 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 62 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475; precedente modifica: BU 2004, 484. 63 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 64 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2013, 80; BU 2023, 308. 65 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2001, 8. 66 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2015, 568; BU 2018, 475; BU 2019, 9; BU 2023, 308. 67 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9. 68 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2018, 475 e BU 2019, 9; BU 2023, 308. 69 Lett. introdotta dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 335. Determinazione del reddito netto

Art. 24 Norma generale

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32c.

Art. 25 Attività lucrativa dipendente

1Le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso 1, lettera n);71 d) …72 2Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) e b) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettera c) è stabilita una deduzione complessiva di 3’500 franchi. Il contribuente può giustificare spese più elevate. Le deduzioni complessive sono dimezzate se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.73 Attività lucrativa indipendente 1. In generale

Art. 26

1In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. 2Sono tali segnatamente: a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28; b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo; d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2;74 e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;75 f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.76 3Non sono deducibili segnatamente: a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati; c) le multe e le pene pecuniarie; d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.77 4Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se: a) sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.78 2. Ammortamenti 70 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2014, 99. 71 Lett. modificata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505. 72 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505. 73 Cpv. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 286. 74 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 75 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015, 505. 76 Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 77 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 78 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

Art. 27

1Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.79 2In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.80 2bisNell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.81 3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 30, capoverso 1. 3. Accantonamenti

Art. 28

1Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a) gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato; b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori; c) gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio. 2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati. 3Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’articolo 22 della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016 (LAP).82 4. Sostituzione di beni83

Art. 29

1In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.84 2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite. 3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito. 5. Deduzione delle perdite

Art. 30

1Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni. 2Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un risanamento. 3I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o di uno stabilimento d’impresa all’interno della Svizzera. Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente Art. 30a86 Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 73a.

Art. 31 Deduzioni sui proventi della sostanza

1Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate. 79 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 80 Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU 1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29. 81 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 82 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486. 83 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84. 84 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 85 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 86 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 2Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.87 2bisGli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.88 3Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi.89 4Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Art. 32 Deduzioni generali90

1Sono dedotti dai proventi: a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50'000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi;91 b) gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;92 c) gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia; d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;93 e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione; f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l’assicurazione contro la disoccupazione e per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'900 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300 franchi per gli altri contribuenti;94 h) …;95 i) …;96 87 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 88 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 89 Cpv. modificato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498. 90 Nota marginale modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedente modifica: BU 2009, 84. 91 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 92 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 93 Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295. 94 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308. 95 Lett. abrogata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2006, 295; BU 2009, 84. 96 Lett. abrogata dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2006, 295. l) le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge sui disabili del 13 dicembre 2002 al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;97 m) fino a concorrenza di un importo di 10'600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: – iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, – rappresentati in un parlamento cantonale, o – che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento cantonale;98 n) le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'700 franchi, purché il contribuente: – abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure – abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.99 1bisLe deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1’200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 34 capoverso 1 lettera a) o b).100 2Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 8’100 franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.101 3…102 Cura dei figli da terzi103 Art. 32a104 Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 26'200 franchi. Spese di malattia e infortunio Art. 32b105 Sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Prestazioni volontarie Art. 32c106 1Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla 97 Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295. 98 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2013, 80; BU 2023, 308. 99 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2015, 505; BU 2017, 486; BU 2023, 308. 100 Cpv introdotto dalla L 14.12.2022, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 254. 101 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2002, 224 e 311; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308. 102 Cpv. abrogato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012, 215. 103 Nota marginale introdotta dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568. 104 Art. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2014, 99; BU 2018, 475; BU 2021, 408; BU 2023, 308. 105 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568. 106 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 567 e 568. Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura. 2Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.107

Art. 33 Costi e spese non deducibili

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; b) …;108 c) le spese per l’estinzione di debiti; d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe. Deduzioni sociali

Art. 34 Deduzioni sociali

1Sono dedotti dal reddito netto: a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’900 franchi, una deduzione per sostentamento da 5’900 a 11’500 franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a); c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13’900 franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati. 2Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili: a) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1: 8’000 franchi fino ad un reddito di 21'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni 3’000 franchi di reddito supplementare; b) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2: 8'000 franchi fino ad un reddito di 27'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni 3'000 franchi di reddito supplementare. In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa. 3Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell’assoggettamento. 4In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell’anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età. 5In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione. 107 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 180. 108 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505. 109 Art. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 1995, 411; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2012, 215; BU 2013, 220; BU 2015, 195; BU 2023, 308.

Art. 35 Aliquote

1L’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote: Categorie Aliquote di ogni categoria % Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria % fino a fr. 12’500 0.160 20.00 0.160 da fr. 12’600 a fr. 17’400 5.232 276.40 1.588 da fr. 17’500 a fr. 20’800 5.949 478.65 2.301 da fr. 20’900 a fr. 26’000 3.923 682.65 2.625 da fr. 26’100 a fr. 30’100 7.499 990.10 3.289 da fr. 30’200 a fr. 39’900 9.461 1’917.25 4.805 da fr. 40’000 a fr. 52’700 10.377 3’245.50 6.158 da fr. 52’800 a fr. 58’100 10.988 3’838.85 6.607 da fr. 58’200 a fr. 73’000 11.800 5’597.05 7.667 da fr. 73’100 a fr. 91’400 11.597 7’730.95 8.458 da fr. 91’500 a fr. 113’900 12.470 10’536.60 9.250 da fr. 114’000 a fr. 227’800 13.080 25’435.00 11.165 da fr. 227’900 a fr. 380’600 14.040 46’888.10 12.319 da fr. 380’700 in avanti 14.000 2Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote: Categorie Aliquote di ogni categoria % Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria % fino a fr. 20'400 0.145 29.60 0.145 da fr. 20'500 a fr. 24'800 3.923 202.25 0.815 da fr. 24'900 a fr. 28'200 4.360 350.50 1.242 da fr. 28'300 a fr. 33'100 2.616 478.65 1.446 da fr. 33'200 a fr. 42'300 3.923 839.60 1.984 da fr. 42'400 a fr. 47'800 6.540 1'199.30 2.508 da fr. 47'900 a fr. 60'600 7.848 2'203.85 3.636 da fr. 60'700 a fr. 79'800 10.116 4'146.05 5.195 da fr. 79'900 a fr. 90'400 11.074 5'319.90 5.884 da fr. 90'500 a fr. 122'600 12.645 9'391.45 7.660 da fr. 122'700 a fr. 141'000 12.034 11'605.70 8.230 da fr. 141'100 a fr. 183'200 12.906 17'052.10 9.307 da fr. 183'300 a fr. 227'800 13.777 23'196.85 10.182 da fr. 227'900 a fr. 303'900 14.302 34'080.35 11.214 da fr. 304'000 a fr. 761'400 14.650 101'102.50 13.278 da fr. 761'500 in avanti 14.000 3I redditi inferiori a 12'500 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'400 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate. 4Per l’applicazione delle aliquote dei capoversi 1 e 2 fa stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 50). 5In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l’aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione. Art. 35a ...111 Casi speciali 110 Art. modificato dal DE 7.10.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 330; precedenti modifiche: BU 1996, 479; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308; BU 2024, 186; BU 2024, 272. 111 Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica: BU 2000, 75. 1. Vincite da giochi in denaro non esentate112

Art. 36

1Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23 lettera j) e m), sono tassate separatamente con un’imposta annua intera. 2L’imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'400 franchi per vincita.114 3In deroga al capoverso 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26'800 franchi.115 4Sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento. 2. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

Art. 37

Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. Procedura di conteggio semplificata Art. 37a116 1Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è riscossa a un’aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge contro il lavoro nero del 17 giugno 2005. L’imposta sul reddito risulta così saldata. 2L’articolo 121 capoverso 1 lett. a si applica per analogia. 3Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS. 4La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all’importo della deduzione d’imposta. Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte incassate. 5Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 121 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS. 6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.117 Utili di liquidazione Art. 37b118 1In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l’aliquota dell’articolo 38. Per la determinazione dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento almeno. 2Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando. Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative 112 Nota marginale modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568. 113 Art. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568. 114 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedente modifica: BU 2023, 308. 115 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedente modifica: BU 2023, 308. 116 Art. introdotto dalla L 11.3.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 559. 117 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 118 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. Art. 37c119 1I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un'imposta annua intera dell'1 per cento. L’agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.120 2Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche assoggettate illimitatamente nel Cantone. 3L’investimento deve essere di almeno 50’000 franchi per periodo fiscale e non può superare l’80% del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa. 4La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell’investimento è imposta ordinariamente con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo. 5Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell’anno della concessione della tassazione separata o nei cinque anni successivi avviene: a) una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc); b) un rimborso (anche parziale) dell’investimento; c) una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di capitali o della cooperativa innovativa; d) una riduzione di capitale con rimborso agli investitori; e) un recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa. 3. Prestazioni in capitale della previdenza121

Art. 38

1Le prestazioni in capitale secondo l’articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l’articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un’imposta annua intera. 2L’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuto un’aliquota minima del 2 per cento e un’aliquota massima del 3 per cento.122 3Le deduzioni sociali di cui all’articolo 34 non sono ammesse. 4…123 CAPITOLO VI Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39 Compensazione degli effetti della progressione a freddo

1Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. È esclusa dall’indicizzazione la deduzione di cui all’articolo 34 capoverso 2. 2Il Consiglio di Stato decide l’adeguamento quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell’1 per cento dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell’indice al 31 dicembre di un anno prima dell’inizio del periodo fiscale. 3La prima volta l’adeguamento è eseguito a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001. TITOLO III Imposta sulla sostanza 119 Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489. 120 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329. 121 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 122 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedente modifica: BU 123 Cpv. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002, 224. 124 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

Art. 40

1L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale. 2La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario. Attivi

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