Art. 41 In generale
1Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari. 2La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
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1Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari. 2La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
1Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato. Sono applicabili per analogia le procedure di revisione (art. 232-234) e di ricupero d’imposta (art. 236-238a).126 1bisIn deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.127 2Il concetto di immobile è quello del Codice civile svizzero (art. 655). 3Le cose ed i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze idriche) ne sono considerati parte integrante.
…128
1I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all’articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi.129 2Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili. Titoli, crediti e partecipazioni a investimenti collettivi di capitale130
1I titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 52).131 2Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco.132 3Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.133 4Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile. 125 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 126 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 127 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486. 128 Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 1995, 167. 129 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009, 84. 130 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 131 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002, 224. 132 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 133 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. Stima delle partecipazioni di collaboratore Art. 45a134 1Le partecipazioni di collaboratore di cui all’articolo 16b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati. 2Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 16b capoverso 3 e 16c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.
1Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto. 2Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all’imposta sulla sostanza. Passivi
1Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati. 2I debiti derivanti da solidarietà o fideiussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente risponde effettivamente.
Sono dedotti dalla sostanza netta: a) per i coniugi viventi in comunione domestica 60'000 franchi; b) per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000 franchi.
1L’imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:137 Categorie Aliquote di ogni categoria ‰ Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰ fino a fr. 200’000 1.000 200.00 1.000 da fr. 201’000 a fr. 280’000 2.000 360.00 1.285 da fr. 281’000 a fr. 700’000 2.500 1’410.00 2.014 da fr. 701’000 a fr. 1’380’000 3.000 3’450.00 2.500 da fr. 1’381’000 In avanti 2.500 2La sostanza inferiore a 200'000 franchi è esente dall’imposta. 3Le frazioni di sostanza inferiori a 1’000 franchi non sono computate. Freno all’imposta sulla sostanza Art. 49a138 1Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per cento della sostanza netta. 2Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a). 2bisIl reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all’1 per cento della sostanza netta.139 3Lo sgravio è imputato sull’imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d’imposta delle persone fisiche.140 134 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 135 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 136 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 137 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213. 138 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213. 139 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 140 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7. TITOLO IV Basi temporali Periodo fiscale
1Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. 2Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile. 3Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l’aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota. Restano riservati gli articoli 36 e 38. 4Il capoverso 3 si applica per analogia anche alle deduzioni.
1Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale. 2Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale. 3I contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale e alla fine dell’assoggettamento. La chiusura dei conti può non essere eseguita se l’attività indipendente ha avuto inizio nell’ultimo trimestre del periodo fiscale.
1La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. 2Con l’accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all’inizio del periodo fiscale o dell’assoggettamento. 3Per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente i cui esercizi commerciali non coincidono con l’anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale. 4Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevata solo l’imposta corrispondente a questa parte. È riservato l’articolo 54. 5Se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo fiscale fa stato per analogia il capoverso 4.
1In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale. 2In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale. 3Se uno dei coniugi muore nel corso del periodo fiscale, i due coniugi sono tassati congiuntamente fino al giorno del decesso. Il decesso fa stato quale conclusione dell’assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell’assoggettamento del coniuge superstite.
1In caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all’articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza.147 141 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 142 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475. 143 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 144 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 145 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 146 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 147 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 2L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia. Art. 55-57 …148 Periodo fiscale per redditi imposti separatamente Art. 58149 1L’imposta annua intera per vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art. 36 o per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale il reddito straordinario è stato conseguito. Se sono stati conseguiti diversi redditi straordinari nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla totalità dei redditi straordinari imponibili. Per la commisurazione dell’imposta, le vincite secondo l’articolo 36 sono considerate separatamente dai proventi secondo l’articolo 38.150 2L’imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 308a cpv. 2) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.151 3L’imposta annua intera per gli utili di liquidazione (art. 37b) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale è avvenuta la cessazione definitiva dell’attività indipendente.152 PARTE TERZA IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE Assoggettamento Definizione di persona giuridica
1Sono imponibili come persone giuridiche: a) le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative; b) le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche. 2Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’articolo 58 o 118a LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.153 3Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l’articolo 10, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità. Appartenenza fiscale
Le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se: a) sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone; b) tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone; 148 Art. abrogati dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 149 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 150 Cpv. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568. 151 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 152 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84. 153 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.3.2024 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2009, 84. c) sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili. d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.154 2Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se: a) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone; b) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.155 3Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
1L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone. 2L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte dell’utile e del capitale per cui sussiste l’obbligo fiscale nel Cantone secondo l’articolo 61. 3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Un’impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d’impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d’impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un’ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa. Le perdite su immobili all’estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato esiste uno stabilimento d’impresa. Sono riservate le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.156 4I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all’estero devono pagare l’imposta almeno sull’utile realizzato nel Cantone e sul capitale ivi collocato.157 Inizio e fine dell’assoggettamento
1L’assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva nel Cantone o dell’acquisizione di un elemento imponibile nel Cantone. 2L’assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva fuori Cantone oppure con l’estinzione dell’elemento imponibile nel Cantone. 3Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica ad un’altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda. Inizio, fine e modifica dell’assoggettamento nelle relazioni intercantonali Art. 63a158 1La persona giuridica che trasferisce la sede o l’amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all’imposta in entrambi i Cantoni per l’intero periodo fiscale. L’autorità di tassazione competente ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale. 2L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell’amministrazione effettiva in virtù dell’appartenenza economica, giusta l’articolo 61, vale per l’intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso. 3L’utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia. 154 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475. 155 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475. 156 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 157 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 158 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; introdotto dalla L 6.12.2000 – precedente modifica: BU 2001, 8. Responsabilità solidale
1In caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze. 2Se una persona giuridica è assoggettata all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, le persone incaricate: a) dello scioglimento di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa nel Cantone, o b) dell’alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale fondo, rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto.159 3Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un’operazione immobiliare riguardante un immobile sito nel Cantone, il compratore o il venditore dell’immobile è solidalmente responsabile, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice (art. 61 cpv. 2 lett. b). 4Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità. 5Le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di una persona giuridica socia di una società semplice, segnatamente di un consorzio, o di un’altra società di persone, rispondono solidalmente, con la persona giuridica, per le imposte dovute dagli altri soci domiciliati all’estero, sino a concorrenza della quota sociale, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza
Sono esenti dall’imposta: a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b) il Cantone e i suoi stabilimenti; c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone. I loro stabilimenti e le loro aziende ad eccezione di quelli che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati. Questi ultimi sono tuttavia esonerati dall’imposta sul capitale; d) le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; e) le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società di assicurazione concessionarie; f) le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali; g) le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; h) le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa 159 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 160 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria; i) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;162 l) gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta conformemente alla lettera d) o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conformemente alla lettera e).163 Agevolazioni fiscali Art. 65a164 Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla legge cantonale sull’innovazione economica e dal relativo regolamento di applicazione.
L’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Determinazione dell’utile netto imponibile 1. In generale165
1Costituiscono utile netto imponibile: a) il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente; b) tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, in particolare: - le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi; - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale; - i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile; - le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale; c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l’articolo 73;166 d) gli interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati.167 2Gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento. 3L’utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1. 4Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza. Brevetti e diritti analoghi: definizioni Art. 67a168 1Sono considerati brevetti: 161 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655. 162 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 163 Lett. introdotta dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 164 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 165 Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 166 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001, 167 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 168 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. a) i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»; b) i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954; c) i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b). 2Sono considerati diritti analoghi: a) i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e la loro proroga; b) le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992; c) le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del 20 marzo 1975; d) i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000; e) le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998; f) i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a) – e). Brevetti e diritti analoghi: imposizione Art. 67b169 1Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell’articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile. 2L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio. 3Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4. 4In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l’autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese. 5Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull’imposta sull’utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l’articolo 73a, effettuate a carico dell’utile netto ai sensi del capoverso 1. L’importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un’aliquota dello 0.2%. L’ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell’importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta. 6Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne: a) il calcolo dell’utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un’aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus; b) l’applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi; c) gli obblighi di documentazione; d) l’inizio e la fine dell’imposizione ad aliquota ridotta; e) il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi. 2. Oneri giustificati dall’uso commerciale
1Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche: a) le imposte federali, cantonali e comunali;171 b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo; c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del 169 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 170 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 171 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);172 cbis) nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell’utile netto;173 d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d’assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati; e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;174 f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.175 2Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segnatamente: a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati; c) le multe; d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.176 3Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se: a) sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.177 3. Operazioni senza influenza sul risultato
Non costituiscono utile imponibile: a) gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l’aggio e le prestazioni a fondo perso; b) il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile; c) l’aumento di fondi propri derivante da eredità, legato o donazione. 4. Ristrutturazioni
1Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile vengano ripresi: a) in caso di trasformazione in un’impresa di persone o in un'altra persona giuridica; b) in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività; c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione; d) in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento. 172 Lett. modificata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2006, 295; BU 2009, 84. 173 Lett. modificata dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 180; precedente modifica: BU 2015, 567. 174 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015, 505. 175 Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 176 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 177 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 178 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 179 Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 2001, 2In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. 3Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera d).180 4Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori. 5La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un’altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest’ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile. 6La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.181 Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento Art. 70a182 1Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all’imposta sull’utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all’utile e alle riserve di un’altra società. 2Sono considerati inizio dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine di un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva. 3Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati. 4Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni. Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento Art. 70b183 1In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili. 2Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva. 5. Ammortamenti
1Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.184 2In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.185 180 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 181 Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 178. 182 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 183 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 184 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335. 185 Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU 1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29 (RL 10.2.1.1.2). 2bisNell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.186 3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 75 capoverso 1. 4Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 77 capoverso 5 lettera b) sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.187 6. Accantonamenti
1Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a) gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato; b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori; c) gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio. d) futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell’utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.188 2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati. 3Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’articolo 22 della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016.189 7. Sostituzione di beni190
1In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.191 1bisIn caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno.192 2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite. 3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito. Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo Art. 73a193 1Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi. 2È considerata «ricerca e sviluppo», ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l’innovazione fondata sulla scienza di cui all’articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione del 14 dicembre 2012. 3La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per: a) le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente; b) l’80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi. 186 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428. 187 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 188 Lett. introdotta dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 73. 189 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486. 190 Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45. 191 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2007, 45. 192 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2007, 45. 193 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 4Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere. 5Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la tiene a disposizione dell’autorità fiscale. Limitazione dello sgravio fiscale Art. 73b194 1La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il 70 per cento dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e prima di dette riduzioni. 2Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite. 3Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni: a) in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 67b capoversi 1 e 2 sino all’annullamento totale della stessa; b) in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 73a. 8. Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale195
1I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile. 2Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente tutte le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri. 3Gli investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2) soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito da possesso fondiario diretto.196 Utili di persone giuridiche con scopi ideali Art. 74a197 Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20’000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi. 9. Deduzione delle perdite
1Dall’utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di quegli anni. 2Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell’articolo 69 lettera a). 3I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’interno della Svizzera. Società di capitali e società cooperative 1. In generale
1L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento dell’utile netto. 2In casi particolari di relazioni con l’estero, su richiesta del contribuente, l’aliquota d’imposta può essere aumentata. 2. Riduzione per partecipazioni 194 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 195 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 196 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 197 Art. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486. 198 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 199 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2000, 75; BU 2015, 568.
1L’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società: a) partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società; b) partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società; o c) detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.201 2Il ricavo netto da partecipazioni secondo il capoverso 1 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è riservata la prova delle spese amministrative effettive. Sono considerati costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È riservato l’articolo 314a. 3Non sono ricavo da partecipazioni: a) i proventi che rappresentano spese giustificate dall’uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa; b) gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni. 4Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell’utile netto imponibile (art. 66 e segg.). 5Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: a) nella misura in cui il provento dell’alienazione è superiore al costo d’investimento; b) se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.202 6Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c’è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi dell’articolo 71 e dei capoversi 1 e 4 del presente articolo. 7Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: a) prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 LBCR; e b) strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.203
1L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell’articolo 65 lettera c), è del 4 per cento dell’utile netto.204 2L’utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.
L’imposta sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell’utile netto. TITOLO III 200 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 201 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84. 202 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84. 203 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2019, 428. 204 Cpv. modificato dalla L 24.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 567. 205 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 206 Art. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2009, 84; BU 2015, 568.
L’imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio. Società di capitali e società cooperative 1. In generale
1Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti. 2…209 3È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione liberato. 2. Capitale proprio occulto
Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio. Art. 83-84 ...211 Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche Art. 85212 Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.
1Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.214 2I debiti in capitale ed interessi, escluse le quote dei soci, sono ammessi nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva.
1L’imposta sul capitale è del 1,5 per mille del capitale imponibile.215 1bisL’imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L’agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di 207 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 208 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 209 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 210 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001, 211 Art. abrogati dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 212 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 213 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 214 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 215 Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; precedenti modifiche: BU 1996, 479; BU 2000, 75. Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.216 1terGli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’agevolazione di cui al capoverso 1bis.217 2Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a 50’000 franchi. 3…218 Riduzioni sul capitale Art. 87a219 1L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell’articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l’articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile. 2L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e/o nell’erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo, il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile. 3Sono considerati attivi qualificati ai sensi del capoverso 2: a) le partecipazioni ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1; b) l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo. 4…220