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Legge tributaria

Ticino · 640.100 · statute

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Contents: 300 provisions
  1. Art. 1 Oggetto della legge
  2. Art. 2 Appartenenza personale
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Estensione dell’assoggettamento
  6. Art. 6 Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale
  7. Art. 7 Inizio e fine dell’assoggettamento
  8. Art. 8 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale15
  9. Art. 9 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Successione fiscale
  12. Art. 12 Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale
  13. Art. 13 Imposizione globale secondo il dispendio
  14. Art. 14
  15. Art. 15 In generale
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Reddito da sostanza immobiliare
  21. Art. 21 Redditi da fonti previdenziali
  22. Art. 22 Altri redditi
  23. Art. 23 Redditi esenti
  24. Art. 24 Norma generale
  25. Art. 25 Attività lucrativa dipendente
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Deduzioni sui proventi della sostanza
  32. Art. 32 Deduzioni generali90
  33. Art. 33 Costi e spese non deducibili
  34. Art. 34 Deduzioni sociali
  35. Art. 35 Aliquote
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Compensazione degli effetti della progressione a freddo
  40. Art. 40
  41. Art. 41 In generale
  42. Art. 42 Immobili125
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Beni mobili
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza
  47. Art. 47 Debiti
  48. Art. 48 Deduzioni sociali
  49. Art. 49 Aliquote
  50. Art. 50 Periodo fiscale, anno fiscale
  51. Art. 51 Determinazione del reddito
  52. Art. 52 Determinazione della sostanza
  53. Art. 53 Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento
  54. Art. 54 Modifica dell’assoggettamento
  55. Art. 59 Definizione di persona giuridica
  56. Art. 60 Appartenenza personale
  57. Art. 61 Appartenenza economica
  58. Art. 62 Estensione dell’assoggettamento
  59. Art. 63 Inizio e fine dell’assoggettamento
  60. Art. 64 Responsabilità solidale
  61. Art. 65 richiesta dalle circostanze.160
  62. Art. 66 Imposta sull’utile
  63. Art. 67
  64. Art. 68
  65. Art. 69
  66. Art. 70
  67. Art. 71
  68. Art. 72
  69. Art. 73
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76
  73. Art. 77
  74. Art. 78 Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
  75. Art. 79 Investimenti collettivi di capitale205
  76. Art. 80 Imposta sul capitale
  77. Art. 81
  78. Art. 82
  79. Art. 86 Investimenti collettivi di capitale213
  80. Art. 87
  81. Art. 87b
  82. Art. 88 Imposta minima
  83. Art. 89 Eccezioni
  84. Art. 90 Imposta minima
  85. Art. 96
  86. Art. 97
  87. Art. 98 Aliquote
  88. Art. 99
  89. Art. 100 Periodo fiscale
  90. Art. 101 Calcolo dell’utile netto
  91. Art. 102 Determinazione del capitale imponibile
  92. Art. 103 Aliquota d’imposta
  93. Art. 104 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  94. Art. 105 Prestazioni imponibili
  95. Art. 106 Calcolo della trattenuta d’imposta alla fonte242
  96. Art. 107 Aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte
  97. Art. 108 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria
  98. Art. 109 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  99. Art. 110 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
  100. Art. 111 l’articolo 110
  101. Art. 112 Artisti, sportivi e conferenzieri
  102. Art. 113 Amministratori
  103. Art. 114 Creditori ipotecari
  104. Art. 115 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico
  105. Art. 116 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato
  106. Art. 117 Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore
  107. Art. 118 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
  108. Art. 119 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
  109. Art. 120 Obblighi del debitore della prestazione imponibile
  110. Art. 120a
  111. Art. 120b
  112. Art. 121 Competenza territoriale e relazioni intercantonali
  113. Art. 122 Competenza territoriale e relazioni intercomunali
  114. Art. 123 Capitolo I
  115. Art. 124 Trasferimenti imponibili
  116. Art. 125 Differimento dell’imposizione
  117. Art. 126 trasferimento imponibile.278
  118. Art. 127 Debitore dell’imposta e ipoteca legale
  119. Art. 128 Utile immobiliare
  120. Art. 129 Valore di investimento
  121. Art. 130 Valore di acquisto
  122. Art. 131 Valore di alienazione
  123. Art. 132 Momento determinante
  124. Art. 133 Indennità di inconvenienza
  125. Art. 134 Costi di investimento e perdite
  126. Art. 135 Alienazione parziale
  127. Art. 136 Immobili acquistati in epoche diverse
  128. Art. 137 Immobili acquistati per un valore globale
  129. Art. 138 Acquisto in procedure esecutive
  130. Art. 139 Aliquote
  131. Art. 140 da oltre 30 anni al 4 per cento
  132. Art. 141 Imposta sulle successioni
  133. Art. 142
  134. Art. 143
  135. Art. 144
  136. Art. 145
  137. Art. 146
  138. Art. 147 Imposta sulle successioni
  139. Art. 148 Imposta sulle donazioni
  140. Art. 149 Successioni aperte nel Cantone
  141. Art. 150 Successioni aperte fuori Cantone
  142. Art. 151 Debitori d’imposta
  143. Art. 152 Responsabilità
  144. Art. 153 Contestazione fra eredi, legatari o donatari
  145. Art. 154 Di soggetti
  146. Art. 155 Di quote
  147. Art. 156 Accordi di reciprocità
  148. Art. 157 Momento determinante
  149. Art. 158 Immobili
  150. Art. 159 Beni mobili
  151. Art. 160 Della successione
  152. Art. 161 Della donazione
  153. Art. 162 TITOLO III
  154. Art. 164 Aliquote304
  155. Art. 165 Devoluzioni successive
  156. Art. 166 Universalità delle sostanze
  157. Art. 167 Sostituzioni fedecommissarie
  158. Art. 169 In genere
  159. Art. 170 Apposizione di sigilli
  160. Art. 171 Allestimento
  161. Art. 172 Autorità delegata all’inventario
  162. Art. 173 Apertura dell’inventario
  163. Art. 174 Levata dei sigilli
  164. Art. 175 Inventario giudiziario
  165. Art. 176 Contenuto dell’inventario
  166. Art. 177 Chiusura delle operazioni di inventario
  167. Art. 178 Controllo dell’inventario
  168. Art. 179 Autorità di vigilanza
  169. Art. 180 Autorità di applicazione
  170. Art. 181 Delegazione tributaria comunale
  171. Art. 182 Ricusazione
  172. Art. 183 Segreto fiscale
  173. Art. 184 Assistenza tra autorità fiscali
  174. Art. 185 Assistenza con altre autorità316
  175. Art. 186 Situazione procedurale dei coniugi
  176. Art. 187 Esame degli atti
  177. Art. 188
  178. Art. 189 Notifica
  179. Art. 190 Rappresentanza contrattuale
  180. Art. 191
  181. Art. 192 Termini
  182. Art. 193 Prescrizione del diritto di tassare
  183. Art. 194 Prescrizione del diritto di riscossione
  184. Art. 195 Registro dei contribuenti
  185. Art. 196 Compiti delle autorità di tassazione
  186. Art. 197 Ispezioni e perizie
  187. Art. 198 Dichiarazione d’imposta
  188. Art. 199 Allegati
  189. Art. 200 Altra collaborazione
  190. Art. 201 Obbligo di rilasciare attestazioni
  191. Art. 202 Obbligo di informare
  192. Art. 203 Obbligo di comunicare
  193. Art. 204 Esecuzione
  194. Art. 205
  195. Art. 206 Presupposti
  196. Art. 207
  197. Art. 208 Decisione
  198. Art. 209 Obblighi procedurali
  199. Art. 210 Decisione
  200. Art. 211 Pagamento degli arretrati e restituzione
  201. Art. 212 Rimedi giuridici
  202. Art. 213 In generale
  203. Art. 214 Dichiarazione di imposta
  204. Art. 215 Doveri del notaio
  205. Art. 216 Notifica; reclamo e ricorso
  206. Art. 216a
  207. Art. 217 In generale
  208. Art. 218
  209. Art. 219
  210. Art. 220
  211. Art. 221
  212. Art. 222 Obbligo di collaborazione
  213. Art. 223 Informazioni dei notai
  214. Art. 224 Informazioni di terzi
  215. Art. 225 Notifica
  216. Art. 226 Rimedi giuridici
  217. Art. 227 Presupposti
  218. Art. 228
  219. Art. 229 Deliberazioni
  220. Art. 230 Decisioni
  221. Art. 231 Tassa di giustizia e spese
  222. Art. 232 Motivi
  223. Art. 233 Termine
  224. Art. 234 Procedura e decisione
  225. Art. 235 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
  226. Art. 236 Recupero ordinario d’imposta356
  227. Art. 237 Perenzione
  228. Art. 238
  229. Art. 239 Autorità di riscossione
  230. Art. 240 Scadenza
  231. Art. 241 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva
  232. Art. 242 Pagamento
  233. Art. 243 Interessi di ritardo
  234. Art. 244 Esecuzione forzata
  235. Art. 245 Facilitazioni di pagamento
  236. Art. 246 Condono dell’imposta
  237. Art. 247 Restituzione dell’imposta non dovuta373
  238. Art. 248 Costituzione della garanzia
  239. Art. 249 Conseguenze
  240. Art. 250 Divieto di disporre dei beni
  241. Art. 251 Collaborazione
  242. Art. 252
  243. Art. 253
  244. Art. 254
  245. Art. 255 Cancellazione dal registro di commercio
  246. Art. 256
  247. Art. 257 Obblighi procedurali
  248. Art. 258 Sottrazione consumata
  249. Art. 259 Tentativo di sottrazione
  250. Art. 260 Istigazione, complicità, concorso
  251. Art. 261 Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario
  252. Art. 262
  253. Art. 263 Responsabilità in caso di rappresentanza legale
  254. Art. 264 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione
  255. Art. 265 In generale404
  256. Art. 266
  257. Art. 267 Prescrizione dell’azione penale
  258. Art. 268 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese
  259. Art. 269 Frode fiscale
  260. Art. 270 Appropriazione indebita di imposte alla fonte
  261. Art. 271 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.413
  262. Art. 272 Prescrizione dell’azione penale
  263. Art. 273 Rapporti con il Codice penale svizzero
  264. Art. 274 Tipi d’imposta
  265. Art. 275 Norme applicabili
  266. Art. 276 Norma generale
  267. Art. 277 Appartenenza personale e appartenenza economica
  268. Art. 278 Inizio e fine dell’assoggettamento
  269. Art. 279 Regola generale
  270. Art. 280 Sostanza immobiliare
  271. Art. 281 Attività lucrativa indipendente
  272. Art. 282 Persone giuridiche
  273. Art. 283 Esclusione dal riparto
  274. Art. 284 Aziende speciali
  275. Art. 285
  276. Art. 286
  277. Art. 287
  278. Art. 288
  279. Art. 289
  280. Art. 290 Assoggettamento e importo
  281. Art. 291 Assoggettamento
  282. Art. 292
  283. Art. 293 In generale
  284. Art. 294 Per i terreni agricoli e forestali
  285. Art. 295 Notifica
  286. Art. 296 Autorità
  287. Art. 297 Scadenza, termini di pagamento
  288. Art. 298 Facilitazioni di pagamento, condono
  289. Art. 299 Rimedi giuridici
  290. Art. 300 Risarcimento perdite fiscali
  291. Art. 310 Imposizione delle persone giuridiche
  292. Art. 311 Immobili agricoli
  293. Art. 316 Utile immobiliare
  294. Art. 320 Diritto applicabile
  295. Art. 321 Prescrizione
  296. Art. 322 Applicazione della legge
  297. Art. 323 Collaborazione in materia di imposte federali475
  298. Art. 324 Abrogazioni
  299. Art. 325 Modificazioni
  300. Art. 326 Entrata in vigore

300 provisions

Art. 172 Autorità delegata all’inventario

1L’inventario è allestito a cura dell’autorità fiscale. 2Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che dispone delle facoltà concesse all’autorità fiscale cantonale. 3L’allestimento dell’inventario può essere affidato dall’autorità fiscale agli eredi assegnando loro un congruo termine.

Art. 173 Apertura dell’inventario

Le operazioni d’inventario hanno inizio: a) quando l’autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o interdetti; la non comparsa non pregiudica la validità degli inventari; b) quando l’autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l’atto ufficiale per la notifica dell’inventario; l’intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno degli eredi.

Art. 174 Levata dei sigilli

1All’inizio delle operazioni di inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constata una manomissione, ne fa immediato rapporto. 2I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario. 311 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

Art. 175 Inventario giudiziario

1Qualora l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità giudiziaria, l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati. 2Copia dell’inventario giudiziario è intimata a cura del notaio incaricato all’autorità fiscale entro sessanta giorni dalla sua chiusura.

Art. 176 Contenuto dell’inventario

1L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni. 2Nell’inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione. 3L’inventario è redatto secondo le norme definite dal regolamento.

Art. 177 Chiusura delle operazioni di inventario

1Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne certificano, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l’esistenza di altri beni della successione, di non averne asportati né visti asportare, di non sapere che ne siano stati asportati o nascosti. 2In caso di rifiuto ne è fatta menzione motivata nel verbale; all’autorità fiscale è riservata la facoltà di procedere alla determinazione d’ufficio dell’inventario.

Art. 178 Controllo dell’inventario

Se l’autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell’ultima dichiarazione, rispettivamente nell’ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all’inventario. In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa. PARTE SETTIMA PROCEDURA Autorità fiscali Organizzazione tributaria

Art. 179 Autorità di vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

Art. 180 Autorità di applicazione

1L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone. 2La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all’autorità fiscale e di tassazione. Essa assicura in particolare un’adeguata informazione ai contribuenti e può emanare delle disposizioni che regolano la trasmissione di dati fiscali in forma cartacea ed elettronica tra autorità fiscali e contribuenti, rispettivamente terzi legittimati, nonché la conservazione e la distruzione di tali dati.312 3Il Consiglio di Stato disciplina l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni e stabilisce le competenze della stessa e dei suoi Uffici. Delegazione tributaria comunale

Art. 181 Delegazione tributaria comunale

1In ogni Comune è costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre membri, nominati dal Municipio. Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione. 2La delegazione tributaria ha il compito di fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto apprezzamento dell’imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare l’autorità di tassazione nell’esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel Comune. 312 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528. 3I membri della delegazione tributaria e il segretario sono tenuti all’obbligo del segreto conformemente all’articolo 183. 4La nomina della delegazione tributaria e il periodo di carica sono disciplinati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987. Principi generali di procedura Doveri delle autorità

Art. 182 Ricusazione

1Chiunque, nell’esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto ad astenersi se: a) ha un interesse personale nella causa; b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;313 bbis) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;314 c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa; d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa. 2Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento competente. 3Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.

Art. 183 Segreto fiscale

1Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali. 2L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale. 3L’obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.

Art. 184 Assistenza tra autorità fiscali

1Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all’obbligo del segreto secondo l’articolo 183. 2Se risulta dalla dichiarazione di imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione.315

Art. 185 Assistenza con altre autorità316

1Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali. 2Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell’amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, soggiacciono allo stesso obbligo d’assistenza.317 3Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.318 313 Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582. 314 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582. 315 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 316 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 317 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU 2021, 15. 318 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU 4Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l’articolo 198, le autorità fiscali lo comunicano all’ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.319 Procedure elettroniche Art. 185a320 1La trasmissione di dati prevista dalla presente legge tra autorità fiscale e contribuente, rispettivamente terzi legittimati, e viceversa, è possibile anche per via elettronica. Il Consiglio di Stato definisce le condizioni affinché l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi sia garantita. 2In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali è prevista per legge la firma, l’autorità fiscale può rinunciare a tale firma e prevedere l’obbligo per il contribuente o terzi legittimati di confermare i dati per via elettronica. Il Consiglio di Stato regola i dettagli. 3Al contribuente che adempie le condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, l’autorità fiscale può notificare documenti in formato elettronico, previo suo assenso. Trattamento e conservazione dei dati Art. 185b321 1La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti segnatamente sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale. La conservazione dei dati può avvenire anche in forma unicamente elettronica. 2Alfine di garantire l’assistenza amministrativa di cui agli articoli 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita. 3Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente: a) l’identità; b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa; c) gli atti giuridici; d) le prestazioni di un ente pubblico. Situazione procedurale dei coniugi

Art. 186 Situazione procedurale dei coniugi

1I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente. 2La dichiarazione d’imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi. 3I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile. 4Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi. Diritti procedurali del contribuente

Art. 187 Esame degli atti

1Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti. 2Egli può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga. 3L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. 4A domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario. Ammissione delle prove 319 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 400. 320 Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 321 Art. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

Art. 188

Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Art. 189 Notifica

1Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici. 2Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. Le relative spese sono a carico del contribuente.

Art. 190 Rappresentanza contrattuale

1Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. 2E’ ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta. 3Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

Art. 191

…322 CAPITOLO IIIA323 Attestazioni fiscali e copie di documenti324 Tasse Art. 191a325 Per ogni attestazione fiscale o per ogni copia di documento è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell’aggravio amministrativo. Termini

Art. 192 Termini

1I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. 2Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. 3Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza. 4Un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza. 5La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.326 Prescrizione

Art. 193 Prescrizione del diritto di tassare

1Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. 2Per l’imposizione delle successioni e donazioni il diritto di tassare si prescrive in dieci anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità. 3La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa: 322 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 323 Capitolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85. 324 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33. 325 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33; precedente modifica: BU 2014, 85. 326 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 327 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528. a) durante la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; b) fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; c) fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera. 4Un nuovo termine di prescrizione decorre con: a) ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta; b) ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta; c) la presentazione di una domanda di condono; d) il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale. 5Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale. Per le imposte di successione e donazione il diritto di tassare si prescrive in quindici anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

Art. 194 Prescrizione del diritto di riscossione

1I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. 2La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’articolo 193 capoversi 3 e 4. 3Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. TITOLO III Procedura ordinaria di tassazione Obblighi di procedura

Art. 195 Registro dei contribuenti

1I municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni. 2Essi comunicano all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti.

Art. 196 Compiti delle autorità di tassazione

Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Art. 197 Ispezioni e perizie

1L’autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d’affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato. 2Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente i documenti e le informazioni; a richiesta deve esibire una copia firmata dei documenti originali. 3Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un’altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali. Obblighi del contribuente

Art. 198 Dichiarazione d’imposta

1L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta. 2Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito. 328 Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 2bisIn deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano per analogia. 3Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. 4Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. 5Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Art. 199 Allegati

1Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: a) i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente; b) le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica; c) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti; d) l’elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari; e) un’attestazione circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di salario. 2Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale;329 b) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti; c) per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica; d) copia della dichiarazione dei salari AVS.330

Art. 200 Altra collaborazione

1Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. 2Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. 3Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all’articolo 199 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili del Codice delle obbligazioni relative alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti.331 Rappresentanza in Svizzera Art. 200a332 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera. Obblighi dei terzi

Art. 201 Obbligo di rilasciare attestazioni

1Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente: a) il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore; b) i creditori e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti; c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, devono 329 Lett. modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedente modifica: BU 2019, 428. 330 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2002, 224. 331 Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221; precedente modifica: BU 332 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. inoltre indicare l’anno di conclusione del contratto, l’importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l’articolo 21 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera b;333 d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e) le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni. 2Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge. 3In caso di termine dell’impiego nel corso dell’anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all’articolo 110 capoversi 1 e 2 su sua richiesta un’attestazione con i dati rilevanti dell’attività lucrativa dipendente necessari all’attuazione della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile.334

Art. 202 Obbligo di informare

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza.

Art. 203 Obbligo di comunicare

1Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: a) le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell’amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari; b) le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 21 cpv. 2), fatta riserva del capoverso 2; c) le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società; d) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale;335 e) i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 110 capoverso 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati. Una copia dell’attestazione deve essere inviata al contribuente.336 2Le attestazioni di cui al capoverso 1 lettera b) riguardanti prestazioni in capitale fornite a beneficiari che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104) devono essere presentate all’autorità di tassazione al più tardi 30 giorni prima del versamento. 3Un doppio dell’attestato deve essere inviato al contribuente. 4Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) devono presentare all’autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.337 Tassazione

Art. 204 Esecuzione

1L’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie. 2Esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Notifica 333 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329. 334 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329. 335 Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 336 Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329. 337 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

Art. 205

1L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. 2Le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione. 3Una copia della decisione di tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale. CAPITOLO VI Reclamo

Art. 206 Presupposti

1Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. 2Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario. 3Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Art. 207

1L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione. 2Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

Art. 208 Decisione

1L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. 2La decisione deve essere motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale. 3La procedura di reclamo è gratuita. L’articolo 197 capoverso 3 è applicabile per analogia. TITOLO IV Procedura di riscossione dell’imposta alla fonte

Art. 209 Obblighi procedurali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 196–203 sono applicabili per analogia. Recapito obbligatorio e rappresentanza in Svizzera Art. 209a339 1Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera. 2Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 118 devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l’autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso la ritenuta d’imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L’articolo 192 capoverso 5 si applica per analogia.

Art. 210 Decisione

1Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se: a) contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 120; o b) non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 120. 338 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 339 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 340 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 2Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento. 3Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Art. 211 Pagamento degli arretrati e restituzione

1Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente. 2Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente. 3Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta.341

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