Art. 130 Valore di acquisto
Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri.
Ticino · 640.100 · statute
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Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri.
1Il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione. 2Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e azionisti o persone vicine sono considerati nella determinazione del valore di alienazione.
Quale data di trasferimento della proprietà, rispettivamente di acquisto fa stato l’iscrizione a Registro fondiario; per le contrattazioni non soggette a iscrizione la data della stipulazione.
Le indennità di inconvenienza in caso di espropriazione non sono computabili ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari.
1Sono considerati costi d’investimento: – i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore; – i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i costi di costruzione e di miglioria, i contributi di miglioria, le tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli articoli 93 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST); – le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.281 2Non possono essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell’utile imponibili e il valore del lavoro effettuato dal proprietario sul suo proprio immobile quando non è stato assoggettato all’imposta sul reddito o sull’utile. 3Dal valore di investimento sono dedotti i sussidi versati a fondo perso da enti pubblici, nonché gli indennizzi assicurativi e le prestazioni di terzi che l’alienante non reinveste o non rimborsa. 4Le perdite e gli utili derivanti da alienazioni di quote di comproprietà o di proprietà per piani di un unico immobile oppure di case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare possono essere compensati a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute entro l’anno dal rilascio 281 Cpv. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 44. del primo permesso di abitabilità anche parziale. Per la determinazione delle perdite compensabili l’autorità fiscale stabilisce d’ufficio il valore di alienazione quando il prezzo indicato dalle parti è manifestamente inferiore al valore reale. Le perdite compensate non possono essere fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile. 5Sulle vendite effettuate entro due anni dall’abitabilità anche parziale dell’immobile l’alienante può chiedere in deduzione le perdite subite nella gestione dell’immobile durante il primo anno di abitabilità anche parziale. In tal caso le perdite non possono essere fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile. Computo delle perdite aziendali Art. 134a282 1In mancanza di altri redditi o utili, le perdite d’esercizio di un periodo fiscale sono computate con gli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale. Se dopo questo primo computo resta un’eccedenza, sono computate le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75. 2Le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75, sono anzitutto computate sugli utili d’esercizio o altri redditi imponibili ordinariamente e, in secondo luogo, sugli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale. 3Le perdite ai sensi dei capoversi 1 e 2, computabili sugli utili immobiliari della sostanza aziendale, sono ripartite in proporzione agli utili conseguiti su ciascun immobile venduto nel corso del periodo fiscale. 4Le perdite risultanti dopo le compensazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono riportate conformemente agli articoli 30 e 75. 5Nelle relazioni intercantonali ed internazionali, per la determinazione degli utili e delle perdite d’esercizio ai sensi dei capoversi 1 e 2, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Nel caso di alienazione parziale con versamento di un’indennità di svalutazione per la parte residua, il relativo valore di investimento è, ai fini dell’imposizione, calcolato proporzionalmente.
1Se immobili acquistati in epoche diverse sono ceduti per un valore globale, il valore di alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili. 2La durata della proprietà è stabilita per ogni singolo immobile.
Se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è alienato separatamente, il valore di acquisto è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.
1Se l’alienante ha acquistato il fondo in una procedura esecutiva in cui era interessato come creditore ipotecario, nel calcolo del valore di investimento si considera l’importo del suo credito rimasto scoperto, oltre agli interessi garantiti dal pegno, a condizione che lo abbia abbandonato nei confronti del debitore. 2Il capoverso 1 non è applicabile quando la perdita è già stata considerata ai fini dell’imposta sull’utile o sul reddito.
L’aliquota d’imposta corrisponde, se l’alienante è proprietario del fondo: fino a 1 anno al 31 per cento da oltre 1 anno e fino a 2 anni al 30 per cento 282 Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529. 283 Art. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411. 284 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, da oltre 2 anni e fino a 3 anni al 29 per cento da oltre 3 anni e fino a 4 anni al 28 per cento da oltre 4 anni e fino a 5 anni al 27 per cento da oltre 5 anni e fino a 6 anni al 26 per cento da oltre 6 anni e fino a 7 anni al 23 per cento da oltre 7 anni e fino a 8 anni al 20 per cento da oltre 8 anni e fino a 9 anni al 17 per cento da oltre 9 anni e fino a 10 anni al 14 per cento da oltre 10 anni e fino a 11 anni al 11 per cento da oltre 11 anni e fino a 12 anni al 10 per cento da oltre 12 anni e fino a 13 anni al 9 per cento da oltre 13 anni e fino a 14 anni al 8 per cento da oltre 14 anni e fino a 15 anni al 7 per cento da oltre 15 anni e fino a 20 anni al 6 per cento da oltre 20 anni e fino a 30 anni al 5 per cento
…285 PARTE SESTA IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Obbligazione tributaria Oggetti
Sono sottoposti all’imposta sulle successioni: a) le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima; b) le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione; c) le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CC), riservata la restituzione dell’imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CC); d) le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al decesso dell’assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante. Imposta sulle donazioni 1. In genere
1All’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente. 2Sono in particolare donazioni: a) le assicurazioni a favore di terze persone (art. 78 LCA), per l’ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l’assicurato è ancora in vita; b) le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi; c) gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione; d) le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 CC); e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato quando la prestazione di una delle parti è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione. La differenza di valore è calcolata considerando il valore commerciale dei beni;286 f) la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi. 3Non è imponibile la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per questo diritto. 2. Contratti di vitalizio o di rendita vitalizia
1I contratti di vitalizio (art. 521 ss. CO) e di rendita vitalizia (art. 516 ss. CO) sono soggetti all’imposta sulle donazioni nella misura in cui rappresentano una liberalità. 2Se il contratto comprende beni immobili, la loro valutazione, ai fini dell’accertamento di una eventuale liberalità, avviene sulla base del valore commerciale. Imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta 285 Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU 1997, 564. 286 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 1. Usufrutti
1Se i beni trasmessi per successione, legato o liberalità sono gravati da usufrutto a titolo gratuito in favore di terze persone, l’usufruttuario deve l’imposta di successione o di donazione, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante: a) sulla metà del valore dei beni gravati, se egli ha meno di 50 anni o se si tratta di una persona giuridica; b) sul quarto del valore dei beni gravati, se egli è in età dai 50 ai 69 anni compiuti; c) sull’ottavo del valore dei beni gravati, se egli ha più di 69 anni. 2In caso di usufrutto temporaneo, l’usufruttuario deve l’imposta sul valore capitalizzato del diritto, calcolato in base all’articolo 145 capoverso 1 lettera b). 3Il nudo proprietario deve l’imposta sulla parte non tassata a carico dell’usufruttuario. 2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue
1Qualora i beni trasmessi per successione, legato o liberalità siano gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone, il beneficiario della prestazione deve l’imposta, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante, sul valore capitalizzato determinato come segue: a) nel caso di prestazione vitalizia, moltiplicando la stessa: per 17 fino all’età di 39 anni, per 14 da 40 a 49 anni, per 11 da 50 a 59 anni, per 7 da 60 a 69 anni, per 4,5 da 70 a 79 anni, per 2,5 da 80 a 89 anni, per 1,5 a partire dai 90 anni; b) nel caso di prestazioni per un periodo limitato, moltiplicando la stessa per il numero delle annualità per le quali fu istituita, ritenuta tuttavia l’imposizione del capitale così ottenuto nella misura del: 90 per cento se la prestazione ha una durata da 1 a 5 anni, 85 per cento se la prestazione ha una durata da 6 a 10 anni, 80 per cento se la prestazione ha una durata da 11 a 15 anni, 75 per cento se la prestazione ha una durata da 16 a 20 anni. Se la durata supera i 20 anni, la percentuale d’imposizione diminuisce del 5 per cento per ogni periodo di 5 anni. 2Il debitore della prestazione deve l’imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della prestazione.287 3. Oneri gravanti trasmissioni esenti
L’usufruttuario e il beneficiario di prestazioni annue, menzionati negli articoli 144 e 145, devono l’imposta anche se l’erede, il legatario o il donatario cui furono trasmessi i beni gravati è esente dall’imposta di successione o di donazione. Premesse di luogo e di tempo
L’obbligazione tributaria nasce quando: a) il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso; b) la successione si è aperta nel Cantone; c) alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone; d) alla successione appartengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.288
L’obbligazione tributaria sorge quando: a) il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale; b) vengono donati immobili situati nel Cantone; 287 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 288 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. c) il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante all’estero; d) vengono donati stabilimenti d’impresa nel Cantone.289 Rapporti con altre sovranità fiscali
Per le successioni aperte nel Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell’asse ereditario.
1Per le successioni aperte in un altro Cantone l’imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CC). 2Per le successioni aperte all’estero l’imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento d’impresa nel Cantone. Debitori d’imposta e responsabilità
L’imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità.
1Gli eredi sono tenuti solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al pagamento dell’imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e sugli usufrutti. 2L’esecutore testamentario e l’amministratore della successione rispondono solidalmente con gli eredi e i legatari per le imposte di successione sino a concorrenza dell’attivo netto al giorno del decesso. 3Per il pagamento dell’imposta sulle donazioni sono responsabili solidalmente il donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza delle quote ricevute, i donatari. 4Il debitore di crediti garantiti nel Cantone è responsabile solidalmente nei confronti dello Stato del pagamento dell’imposta dovuta sui suddetti crediti. 5Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.
1Lo Stato ha il diritto di percepire l’imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse. 2In caso di successiva modificazione della posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità.
1Sono esenti dall’imposta di successione e donazione: a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b) il Cantone e i suoi stabilimenti; c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone; d) le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali in Svizzera per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;291 289 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 290 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 291 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale; f) il coniuge, il partner registrato, gli ascendenti e discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi. 2Gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici. 3L’autorità fiscale può esentare, su richiesta, in tutto o in parte, le istituzioni e le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini: a) se con sede nel Cantone, quando rivestono carattere prevalentemente internazionale; b) se con sede in altro Cantone, quando le stesse sono esenti presso tale Cantone e quest’ultimo accorda la reciprocità in materia di esenzione.293
1Sono esenti dall’imposta di donazione: a) ...;294 b) ...;295 c) ...;296 d) il condono di debiti nella misura in cui il debitore è insolvibile; e) i premi d’onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell’esenzione a norma dell’articolo 154. Il Consiglio di Stato può esentare i premi d’onore conferiti da enti di chiara fama con sede all’estero. 2Sono esenti dall’imposta di successione o donazione i primi 10'000 franchi netti all’anno ricevuti da ogni singolo beneficiario da parte di un singolo disponente o donante.297 3Allo scopo di rendere fruibile al pubblico beni mobili protetti, il Consiglio di Stato può esentare dall'imposta di successione questi beni, a condizione che i medesimi siano affidati gratuitamente e irrevocabilmente, per un periodo di almeno 20 anni, al Cantone o ad un'istituzione culturale riconosciuta con sede nel Cantone, esonerata dall'imposta di successione ai sensi dell'articolo 154, che si impegna ad esporli al pubblico298. 4Sono esenti dall'imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236– 238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell’esonero.299
Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi di reciprocità estendenti l’esenzione a tali cantoni, ai loro comuni e alle opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi site. Capitolo VI Riduzione di imposta300 Successione aziendale 292 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedente modifica: BU 2000, 75. 293 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 294 Lett. abrogata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 295 Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75. 296 Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75. 297 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 298 Cpv. introdotto dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498. 299 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 2017, 489. 300 Capitolo introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. Art. 156a301 1L'imposta di successione e donazione è ridotta del 50 per cento se la sostanza commerciale di un’impresa di persone (ditta individuale o società di persone) domiciliata in Ticino, che serve integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente del beneficiario, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre nell’impresa una posizione dirigenziale. 2La medesima riduzione di cui al capoverso 1 è concessa se una partecipazione del 51 per cento almeno al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa con sede in Ticino che esercita un'attività commerciale, detenuta direttamente o indirettamente tramite una società interposta, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre una posizione dirigenziale nella società operativa. 3La riduzione è revocata se nei successivi cinque anni dal trasferimento la sostanza commerciale è sottratta dall’azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori Cantone o all’estero, se la posizione dirigenziale del beneficiario nell’impresa è interrotta, fatta eccezione in caso di decesso prematuro del beneficiario, nonché se la partecipazione determinante al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa è alienata oppure scende al di sotto del 51 per cento. È riservata la procedura per il recupero di imposta secondo l’articolo 236. 4Sono riservate le disposizioni relative alla responsabilità solidale secondo l’articolo 152, nonché alla costituzione di garanzie secondo l’articolo 248. Determinazione della sostanza imponibile Momento determinante
Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità. Attivi
1Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal donante o dal defunto sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.302 2In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l’autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell’apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.
1I beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale. 2Le merci sono valutate al prezzo di acquisto o di costo, oppure al prezzo di mercato se questo è inferiore. 3I semoventi sono valutati alla media tra valore venale e valore di reddito. 4I titoli sono valutati al valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale. 5I diritti e i crediti sono computati al valore nominale; per quelli contestati o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile. 6Le prestazioni da contratti di assicurazione sono imposte per la somma corrisposta, rispettivamente per il valore di riscatto. Debiti 301 Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 302 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
1Dall’attivo lordo della successione sono deducibili: a) i debiti comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente; b) le spese funerarie usuali, le spese di esecuzione testamentaria, di pubblicazione del testamento e di amministrazione giudiziaria; c) i diritti d’usufrutto preesistenti. 2I debiti garantiti da immobili all’estero sono ammessi sino a concorrenza del valore degli immobili stessi. 3Le prestazioni a titolo di assistenza sono riconosciute come passività della successione se fatte in virtu di un obbligo legale (art. 328 e 329 cpv. 2 CC). 4Nel caso di assoggettamento limitato all’imposta di successione, i debiti riconosciuti sono deducibili nella proporzione esistente fra attivo lordo complessivo e attivo lordo nel Cantone.
1Dal valore dei beni ceduti sono deducibili: a) i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se effettivamente assunti; b) i diritti d’usufrutto preesistenti. 2Non è per contro deducibile il diritto di usufrutto riservato al donante e, congiuntamente, al suo coniuge.
L’imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti ad ogni legatario o donatario. Aliquote Art. 163 ...303
1L’imposta sulle successioni e sulle donazioni per i gradi di parentela di cui alla lettera b) è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:305 a) aliquota d’imposta base in percento del valore imponibile Categorie Aliquote di ogni categoria % Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria Fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria % fino a fr. 10 000.-- 5,95 595.-- 5,950 da fr. 10 100.-- a fr. 30 000.-- 6,80 1 955.-- 6,516 da fr. 30 100.-- a fr. 50 000.-- 7,65 3 485.-- 6,970 da fr. 50 100.-- a fr. 75 000.-- 8,50 5 610.-- 7,480 da fr. 75 100.-- a fr. 100 000.-- 9,35 7 947.50 7,947 da fr. 100 100.-- a fr. 150 000.-- 10,20 13 047.50 8,698 da fr. 150 100.-- a fr. 225 000.-- 11,05 21 335.-- 9,482 da fr. 225 100.-- a fr. 300 000.-- 12,33 30 582.50 10,194 da fr. 300 100.-- a fr. 425 000.-- 14,03 48 120.-- 11,322 da fr. 425 100.-- a fr. 675 000.-- 15,73 87 445.-- 12,954 da fr. 675 100.-- in avanti 17,85 b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela306 Grado Categoria di contribuente Coefficiente Aliquota massima 303 Art. abrogato dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75. 304 Nota marginale modificata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75. 305 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica: BU 2000, 75. 306 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 1. Fratelli e sorelle (germani, consanguinei e uterini), figliastri, figli di figliastri, partner consensuale, figli del partner consensuale, affiliati e affidatari 1.0 15.5% 2. Fratellastri e sorellastre, nipoti (consanguinei e affini), abiatici del partner consensuale 1.3 18.5% 3. Zii, pronipoti (consanguinei e affini), primi cugini, genero e nuora, matrigna e patrigno 1.8 27.0% 4. Parenti di altro grado, altri parenti per affinità, non parenti. 3.0 35.0% 2Le frazioni di sostanza inferiori a 100 franchi non sono computate. 3La parentela va intesa per consanguineità e per affinità conformemente ai gradi specificati al capoverso 1.307 4...308 Devoluzioni successive
1Nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva dalla medesima persona ripetute devoluzioni, l’imposta è commisurata all’importo complessivo delle devoluzioni. 2Dall’imposta così determinata viene tuttavia dedotta l’imposta relativa alle precedenti devoluzioni, ricalcolata con le aliquote applicabili alla devoluzione attuale. 3Le devoluzioni non imponibili nel Cantone sono considerate unicamente per la determinazione dell’aliquota. 4I trapassi risalenti ad oltre 10 anni dall’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità oggetto di tassazione non sono computati. Universalità delle sostanze
Per la determinazione dell’aliquota fa stato l’intera sostanza devoluta ovunque posta. Sostituzioni fedecommissarie
1Nelle sostituzioni fedecommissarie, l’imposta dovuta dall’erede istituito è ridotta a un terzo. Qualora si estingua la sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi. 2Se il disponente ha autorizzato l’erede istituito a disporre di tutti i beni soggetti al fedecommesso, è dovuta l’intera imposta. 3Il sostituito deve al momento della trasmissione l’intera imposta sul valore della sostanza trasmessagli, avuto riguardo alla sua parentela con il disponente. CAPITOLO VI …309 Art. 168 ...310 TITOLO IV Inventario Misure cautelative 307 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 308 Cpv. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. 309 Capitolo abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56. 310 Art. abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.
1Il Municipio del luogo di decesso, il Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto e dei comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio, provvedono immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione. 2I municipi nominano a tale scopo, ogni quadriennio, nel loro seno o fuori, un delegato speciale e uno o più supplenti. 3Il delegato ed i supplenti prestano giuramento per il fedele e coscienzioso adempimento del loro mandato davanti al Municipio. 4Dell’avvenuta nomina e dell’avvenuta prestazione di giuramento va data notifica all’autorità fiscale. 5Il delegato ed i supplenti sono tenuti al segreto d’ufficio e devono ricusarsi o possono essere ricusati conformemente all’articolo 182.
1Qualora l’attivo successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente all’apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi o dove sono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza; nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari o presso terzi che ne abbiano la custodia.311 2Le chiavi delle casseforti e delle cassette di sicurezza sono prese in consegna dal delegato. 3Gli istituti di credito e i depositari di qualunque natura sono tenuti a permettere l’apposizione dei sigilli alle casseforti e alle cassette di sicurezza anche in mancanza d’autorizzazione degli eredi o dei mandatari. 4L’apposizione dei sigilli può essere omessa per le successioni di persone manifestamente sprovviste di sostanza. 5Dell’avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso immediatamente all’autorità fiscale. Inventario
1L’inventario è allestito al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone. 2In caso di assoggettamento all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, l’autorità fiscale può limitare l’inventario ai beni imponibili nel Cantone. 3La eventuale contestazione della sovranità fiscale del Cantone non sospende l’allestimento dell’inventario.