Art. 291 Assoggettamento
1Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile.435 2Per i fondi gravati da usufrutto, l’imposta è a carico dell’usufruttuario.
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1Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile.435 2Per i fondi gravati da usufrutto, l’imposta è a carico dell’usufruttuario.
Non soggiacciono all’imposta immobiliare: a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l);436 b) …437
L’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.
1Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali secondo l’articolo 308a e appartenenti a persone fisiche, l’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di reddito. 2Le disposizioni dell’articolo 308a capoverso 2 si applicano per analogia all’imposta immobiliare comunale. TITOLO V Procedura e riscossione
L’intimazione del calcolo dell’imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare almeno l’ammontare dell’imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l’ammontare dell’imposta comunale, l’imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale. Riscossione
1I comuni procedono direttamente alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate. 2Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell’ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta. 3I comuni curano pure direttamente l’incasso degli importi di loro competenza a titolo di ricupero dell’imposta o di multe. 4L’autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali. Nelle procedure di riscossione particolarmente complesse il Consiglio di Stato stabilisce la provvigione a favore dell’autorità cantonale.440 435 Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 436 Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 437 Lett. abrogata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80. 438 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. 439 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 440 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85. 5Nelle procedure di riscossione dell’imposta alla fonte, l’autorità cantonale trattiene una quota dell’imposta da riversare ai Comuni. Il Consiglio di Stato fissa la quota dell’imposta da trattenere.441
La scadenza delle singole rate è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a trenta giorni dalle scadenze.
1I municipi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, attenendosi per analogia all’articolo 245. 2In materia di condono delle imposte comunali, fa stato la decisione presa dall’autorità cantonale in applicazione dell’articolo 246.
1Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica. 2Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica. 3Gli errori di calcolo e di scrittura sono rettificati dal Municipio conformemente all’articolo 235. TITOLO VI Disposizione speciale
I comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 e relative modificazioni, ricevono dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari all’indennità per perdita d’imposta riconosciuta al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, secondo le norme del riparto intercomunale. PARTE DECIMA DISPOSIZIONI FINALI Disposizioni transitorie Coefficiente di imposta cantonale Art. 300a442 1Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all’articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento. 2 …443 Imposizione delle persone fisiche Art. 301-302 …444 Adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese; retroattività Art. 302a445 L’articolo 19a capoverso 1 lettera a) si applica anche alla tassazione dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2003 in poi, rispettivamente negli anni di computo 2001 e 2002, non ancora passate in giudicato. Art. 303-308 …446 Immobili agricoli 441 Cpv. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589. 442 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 443 Cpv. abrogato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 444 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 445 Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45. 446 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. Art. 308a447 1I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale che, nella tassazione del periodo fiscale 2008, beneficiano della possibilità di essere imposti, per l’intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2 franchi il mq. mantengono questa agevolazione anche per i periodi fiscali successivi. I fabbricati sono invece imposti conformemente al capoverso 1 dell’articolo 42. 2Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2 franchi il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille. 3La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l’imposta sulla sostanza è riscossa: a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria; b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita. 4Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2 franchi il mq., il prelevamento posticipato dell’imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore. 5Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’autorità di tassazione esegue l’iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’imposta sugli utili immobiliari. 6Queste agevolazioni sono revocate: a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i 2 franchi il mq.; b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i 20 franchi il mq. Art. 309-309c …448 Compensazione degli effetti alla progressione a freddo Art. 309d449 1In deroga all’articolo 39 e limitatamente alle deduzioni di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettere a), b) e c), non si fa luogo alla compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2009. 2Per i periodi fiscali successivi al 2009 l’indice nazionale dei prezzi al consumo che fa stato ai fini dell’adeguamento delle deduzioni di cui al capoverso 1 è di 102.6 punti al 31.12.2007 (scala 2005 = 100 punti). Imposizione globale secondo il dispendio Art. 309e450 Per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni. Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie Art. 309f451 In deroga all’articolo 49 capoverso 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l’imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote: Categorie Aliquote di ogni categoria ‰ Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr. Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰ fino a fr. 200’000 1.000 200.00 1.000 da fr. 201’000 a fr. 280’000 2.000 360.00 1.285 da fr. 281’000 a fr. 700’000 2.500 1’410.00 2.014 da fr. 701’000 a fr. 1’400’000 3.000 3’510.00 2.507 da fr. 1’401’000 a fr. 2’800’000 3.250 8’060.00 2.878 da fr. 2’801’000 a fr. 3’480’000 3.500 10’440.00 3.000 da fr. 3’481’000 in avanti 3.000 447 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 448 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU 2004, 67; BU 2005, 163; BU 2006, 42; BU 2016, 451. 449 Art. introdotto dalla L 22.9.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 647. 450 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571. 451 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213. Imposta sul reddito, aliquote transitorie Art. 309g452 1In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2025 l’aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento. 2In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2026 l’aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento. 3In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2027 l’aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento. 4In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2028 l’aliquota massima di categoria è pari al 13 per cento. 5In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2029 l’aliquota massima di categoria è pari al 12.5 per cento. 6A partire dal periodo fiscale 2030 l’aliquota effettiva massima ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 è pari al 12 per cento. Imposta sul reddito, aliquote transitorie Art. 309h453 1In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2025 l’aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento. 2In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2026 l’aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento. 3In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2027 l’aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento. 4In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2028 l’aliquota effettiva massima è pari al 13 per cento. 5In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2029 l’aliquota effettiva massima è pari al 12.5 per cento. 6A partire dal periodo fiscale 2030 l’aliquota effettiva massima ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 è pari al 12 per cento.
…454
I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell’entrata in vigore della legge, erano tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell’articolo 308a capoverso 2. Art. 312-314 …456 Partecipazioni esistenti al 31 dicembre 1996 Art. 314a457 1Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all’articolo 77 capoverso 2 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già queste partecipazioni prima del 1° gennaio 1997 e gli utili vengono realizzati prima del 1° gennaio 2007. 2Per le partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, valgono, quali costi di investimento (art. 71 cpv. 4 e 77 cpv. 5 lett. a), i valori determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio dell’esercizio commerciale che termina nel 1997. 3Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società, la differenza tra il valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all’utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire 452 Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 453 Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186. 454 Art. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 455 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84. 456 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 457 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8. una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta e soggetta a imposizione se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d’imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006. 4Se l’esercizio commerciale termina dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge, l’imposta sull’utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale. Imposta sull’utile delle persone giuridiche458 Art. 314b459 1Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d’imposta di 1,0 punti percentuali. 2I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d’esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi. 3I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell’imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l’articolo 276 capoverso 2. 4Ai fini dell’applicazione del capoverso 2, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.460 5Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 76 capoverso 1, l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell’utile netto.461 Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche; supplemento d’imposta Art. 314c462 1Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste all’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue: a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche; b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento; c) ... 2Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue: a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche; b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento; c) … 2bisPer i periodi fiscali dal 2008 al 2011 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2. 2terPer i periodi fiscali dal 2012 al 2015 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2. 2quaterPer i periodi fiscali dal 2016 al 2019 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2. 458 Nota marginale modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 459 Art. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 163. 460 Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 20. 461 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 462 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 572; precedenti modifiche: BU 2005, 163; BU 2006, 20; BU 2008, 111; BU 2012, 56. 2quinquiesPer i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso.463 2sexiesPer il periodo fiscale 2024, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2.464 2septiesPer i periodi fiscali dal 2025 al 2027 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2.465 3I supplementi d’imposta di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotti del 50% nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. I supplementi di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis decadono interamente se il conto d’esercizio a consuntivo, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, chiude in pareggio o con risultato positivo. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi. 4…466 5Ai fini dell’applicazione del capoverso 3, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera. Disposizione transitoria a seguito dell’abrogazione degli articoli 91–93 Art. 314d467 1Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell’articolo 77. L’aliquota applicabile all’importo da imporre separatamente è del 1 per cento. 2La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell’entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al momento dell’entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d’ufficio senza incidenza sul risultato. 3L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto. 4Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l’utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all’articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell’80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale]. 5In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l’entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d’azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale. 6Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull’utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile. 7In deroga all’articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura 463 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213. 464 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 465 Cpv. introdotto dalla L 14.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 328. 466 Cpv. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451. 467 Art. reintrodotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2005, 389; BU 2008, 111; BU 2009, 84; BU 2012, 56; BU 2015, 221; BU 2016, 451. della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2 per cento. Imposta sul capitale delle persone giuridiche Art. 314e468 Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 87c, il 10 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale. Imposizione alla fonte Allestimento dei conteggi dell’imposta alla fonte e provvigione di riscossione Art. 315469 1In deroga all’articolo 120 capoverso 1 lettera d, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile può allestire e trasmettere all’autorità fiscale, i conteggi dell’imposta alla fonte in formato cartaceo. Deve consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta. 2In deroga all’articolo 120 capoverso 6, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell’applicativo iFonte, una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate e dell’1 per cento negli altri casi. La provvigione è direttamente dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui all’articolo 120 capoverso 1 lettera c. Imposizione degli utili immobiliari
Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà dei trasferimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge la cui imposizione non è più oggetto di differimento secondo l’articolo 125 fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile. Art. 317-319 …470 Disposizione transitoria relativa alla procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi Art. 319a471 Alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore dell’articolo 238a sono applicabili le disposizioni sul ricupero d’imposta del diritto anteriore. CAPITOLO VI Disposizioni penali
Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure successioni apertesi e liberalità eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più favorevole al contribuente o all’alienante.
Il nuovo diritto in materia di prescrizione si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso. CAPITOLO VII 468 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7. 469 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15. 470 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409. 471 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42. 472 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528. …473 Art. 321a-321i …474 Disposizioni esecutive
1Il Consiglio di Stato emana i regolamenti e i decreti esecutivi di applicazione della legge. 2Esso definisce le autorità competenti previste dalla legge ed è autorizzato a delegare i propri compiti alle autorità amministrative a lui subordinate.
1Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.477 2La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello funge da commissione cantonale di ricorso ai sensi della legislazione fiscale federale.478 TITOLO III Diritto previgente
1Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge tributaria del 28 settembre 1976, nonché il decreto legislativo del 13 marzo 1979 che deroga ad alcune norme della legge tributaria del 28 settembre 1976, come pure la legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964. 2Con riserva delle disposizioni transitorie, la legge tributaria del 28 settembre 1976 e la legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 rimangono applicabili alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente legge, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore.
La legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979, legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988, legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957, legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986, legge di sovvenzione cantonale alla costruzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902 e legge sul notariato del 23 febbraio 1983 sono modificati come segue:479 TITOLO IV Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. 473 Capitolo abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2002, 224. 474 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2002, 224. 475 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 476 Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 375; precedente modifica: BU 1995, 411. 477 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400. 478 Cpv. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260. 479 Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati. 2La presente legge si applica la prima volta all’imposta dovuta per l’anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore. Pubblicata nel BU 1994, 345.