1L’inventario è allestito a cura dell’autorità fiscale.
2Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che
dispone delle facoltà concesse all’autorità fiscale cantonale.
3L’allestimento dell’inventario può essere affidato dall’autorità fiscale agli eredi assegnando loro un
congruo termine.
Art. 173 Apertura dell’inventario
Le operazioni d’inventario hanno inizio:
a) quando l’autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni
raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o interdetti; la non comparsa non
pregiudica la validità degli inventari;
b) quando l’autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l’atto ufficiale per la notifica
dell’inventario; l’intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno degli eredi.
Art. 174 Levata dei sigilli
1All’inizio delle operazioni di inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con
l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constata una manomissione, ne fa
immediato rapporto.
2I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario.
311 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
Art. 175 Inventario giudiziario
1Qualora l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità giudiziaria,
l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che
la legge concede agli interessati.
2Copia dell’inventario giudiziario è intimata a cura del notaio incaricato all’autorità fiscale entro
sessanta giorni dalla sua chiusura.
Art. 176 Contenuto dell’inventario
1L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni.
2Nell’inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione.
3L’inventario è redatto secondo le norme definite dal regolamento.
Art. 177 Chiusura delle operazioni di inventario
1Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne
certificano, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l’esistenza di altri beni
della successione, di non averne asportati né visti asportare, di non sapere che ne siano stati
asportati o nascosti.
2In caso di rifiuto ne è fatta menzione motivata nel verbale; all’autorità fiscale è riservata la facoltà
di procedere alla determinazione d’ufficio dell’inventario.
Art. 178 Controllo dell’inventario
Se l’autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell’ultima
dichiarazione, rispettivamente nell’ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all’inventario.
In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa.
PARTE SETTIMA
PROCEDURA
Autorità fiscali
Organizzazione tributaria
Art. 179 Autorità di vigilanza
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il
tramite del Dipartimento competente.
Art. 180 Autorità di applicazione
1L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che
elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile
della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.
2La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all’autorità fiscale
e di tassazione. Essa assicura in particolare un’adeguata informazione ai contribuenti e può
emanare delle disposizioni che regolano la trasmissione di dati fiscali in forma cartacea ed
elettronica tra autorità fiscali e contribuenti, rispettivamente terzi legittimati, nonché la conservazione
e la distruzione di tali dati.312
3Il Consiglio di Stato disciplina l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni e stabilisce le
competenze della stessa e dei suoi Uffici.
Delegazione tributaria comunale
Art. 181 Delegazione tributaria comunale
1In ogni Comune è costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre
membri, nominati dal Municipio. Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione.
2La delegazione tributaria ha il compito di fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte
ad un giusto apprezzamento dell’imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare
l’autorità di tassazione nell’esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel
Comune.
312 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
3I membri della delegazione tributaria e il segretario sono tenuti all’obbligo del segreto
conformemente all’articolo 183.
4La nomina della delegazione tributaria e il periodo di carica sono disciplinati dalla legge organica
comunale del 10 marzo 1987.
Principi generali di procedura
Doveri delle autorità
Art. 182 Ricusazione
1Chiunque, nell’esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o
partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto ad astenersi se:
a) ha un interesse personale nella causa;
b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;313
bbis) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;314
c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con
istanza motivata al Dipartimento competente.
3Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello.
Art. 183 Segreto fiscale
1Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi
è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle
deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
2L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o
cantonale.
3L’obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.
Art. 184 Assistenza tra autorità fiscali
1Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si assistono
vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le
informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e
possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in
applicazione della presente prescrizione soggiacciono all’obbligo del segreto secondo l’articolo 183.
2Se risulta dalla dichiarazione di imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è
parimenti contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali
dell’altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione.315
Art. 185 Assistenza con altre autorità316
1Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni,
anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni
necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.
Esse segnalano spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che
possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali.
2Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell’amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, soggiacciono allo stesso obbligo d’assistenza.317
3Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione degli istituti
pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.318
313 Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
314 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
315 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
316 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
317 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU
2021, 15.
318 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU
4Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l’articolo 198, le autorità
fiscali lo comunicano all’ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza
dei rispettivi termini.319
Procedure elettroniche
Art. 185a320 1La trasmissione di dati prevista dalla presente legge tra autorità fiscale e
contribuente, rispettivamente terzi legittimati, e viceversa, è possibile anche per via elettronica. Il
Consiglio di Stato definisce le condizioni affinché l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi sia
garantita.
2In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali è prevista per legge la firma,
l’autorità fiscale può rinunciare a tale firma e prevedere l’obbligo per il contribuente o terzi legittimati
di confermare i dati per via elettronica. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.
3Al contribuente che adempie le condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, l’autorità fiscale può
notificare documenti in formato elettronico, previo suo assenso.
Trattamento e conservazione dei dati
Art. 185b321 1La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù
della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di
particolare protezione riguardanti segnatamente sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia
fiscale. La conservazione dei dati può avvenire anche in forma unicamente elettronica.
2Alfine di garantire l’assistenza amministrativa di cui agli articoli 184 e 185, i dati sono trasmessi
singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche
mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
3Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla
riscossione delle imposte, segnatamente:
a) l’identità;
b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa;
c) gli atti giuridici;
d) le prestazioni di un ente pubblico.
Situazione procedurale dei coniugi
Art. 186 Situazione procedurale dei coniugi
1I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e
gli obblighi che la legge conferisce al contribuente.
2La dichiarazione d’imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da
uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi.
3I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in
tempo utile.
4Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione
domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.
Diritti procedurali del contribuente
Art. 187 Esame degli atti
1Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati
congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.
2Egli può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o
privato non vi si opponga.
3L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora
l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia
dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.
4A domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante
decisione impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.
Ammissione delle prove
319 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 400.
320 Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
321 Art. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
Art. 188
Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano
idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
Art. 189 Notifica
1Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.
2Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in
Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale
del Cantone. Le relative spese sono a carico del contribuente.
Art. 190 Rappresentanza contrattuale
1Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate
dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia
necessaria.
2E’ ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici.
L’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta.
3Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una
persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi
congiuntamente.
Art. 191
…322
CAPITOLO IIIA323
Attestazioni fiscali e copie di documenti324
Tasse
Art. 191a325 Per ogni attestazione fiscale o per ogni copia di documento è percepita una tassa
stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell’aggravio amministrativo.
Termini
Art. 192 Termini
1I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere
prorogati per motivi fondati.
2Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in
domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al
prossimo giorno feriale.
3Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla
posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
4Un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità
fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto
all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.
5La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.326
Prescrizione
Art. 193 Prescrizione del diritto di tassare
1Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
2Per l’imposizione delle successioni e donazioni il diritto di tassare si prescrive in dieci anni dalla
fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
3La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa:
322 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
323 Capitolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
324 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33.
325 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33; precedente modifica: BU 2014,
85.
326 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
327 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
a) durante la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b) fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c) fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora
fiscali in Svizzera.
4Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a) ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al
contribuente o al corresponsabile dell’imposta;
b) ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile
dell’imposta;
c) la presentazione di una domanda di condono;
d) il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.
5Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale. Per le
imposte di successione e donazione il diritto di tassare si prescrive in quindici anni dalla fine
dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
Art. 194 Prescrizione del diritto di riscossione
1I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.
2La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’articolo 193 capoversi 3 e
4.
3Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione
è cresciuta in giudicato.
TITOLO III
Procedura ordinaria di tassazione
Obblighi di procedura
Art. 195 Registro dei contribuenti
1I municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità
stabilite dalla Divisione delle contribuzioni.
2Essi comunicano all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti.
Art. 196 Compiti delle autorità di tassazione
Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto
per una imposizione completa ed esatta.
Art. 197 Ispezioni e perizie
1L’autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà di eseguire o di far eseguire
ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti
d’affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non ancora cresciute in
giudicato.
2Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente i documenti e le informazioni; a richiesta deve esibire
una copia firmata dei documenti originali.
3Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un’altra
persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente
i loro obblighi procedurali.
Obblighi del contribuente
Art. 198 Dichiarazione d’imposta
1L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica,
comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i
contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono
presentare la dichiarazione d’imposta.
2Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla
personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
328 Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
2bisIn deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero,
la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I
capoversi 3-5 si applicano per analogia.
3Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione
d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
4Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
5Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Art. 199 Allegati
1Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:
a) i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente;
b) le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un altro organo di
una persona giuridica;
c) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
d) l’elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari;
e) un’attestazione circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme
previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di salario.
2Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono
allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:
a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione;
in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice
delle obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale;329
b) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
c) per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione o di un
altro organo di una persona giuridica;
d) copia della dichiarazione dei salari AVS.330
Art. 200 Altra collaborazione
1Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta.
2Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e
presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni
d’affari.
3Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono
conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all’articolo 199 capoverso 2 nonché
gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e
conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili del Codice delle obbligazioni
relative alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti.331
Rappresentanza in Svizzera
Art. 200a332 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero
designi un rappresentante in Svizzera.
Obblighi dei terzi
Art. 201 Obbligo di rilasciare attestazioni
1Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:
a) il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;
b) i creditori e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù
di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, devono
329 Lett. modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedente modifica: BU
2019, 428.
330 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2002, 224.
331 Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221; precedente modifica: BU
332 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
inoltre indicare l’anno di conclusione del contratto, l’importo della rendita vitalizia garantita, la
quota di reddito imponibile complessiva secondo l’articolo 21 capoverso 3 nonché le prestazioni
eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera
b;333
d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che
hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e
il loro reddito;
e) le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche
pretese e prestazioni.
2Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla
dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge.
3In caso di termine dell’impiego nel corso dell’anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il
datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all’articolo 110 capoversi 1 e 2 su sua
richiesta un’attestazione con i dati rilevanti dell’attività lucrativa dipendente necessari all’attuazione
della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile.334
Art. 202 Obbligo di informare
I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità
fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza.
Art. 203 Obbligo di comunicare
1Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:
a) le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell’amministrazione o di altri organi;
le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
b) le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni
fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 21 cpv. 2), fatta riserva del capoverso
2;
c) le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro
soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;
d) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati
necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio
federale;335
e) i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 110 capoverso 1 e 2,
se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di
informazioni su questi dati. Una copia dell’attestazione deve essere inviata al contribuente.336
2Le attestazioni di cui al capoverso 1 lettera b) riguardanti prestazioni in capitale fornite a beneficiari
che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel
Cantone (art. 104) devono essere presentate all’autorità di tassazione al più tardi 30 giorni prima
del versamento.
3Un doppio dell’attestato deve essere inviato al contribuente.
4Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) devono
presentare all’autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti
determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.337
Tassazione
Art. 204 Esecuzione
1L’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini
necessarie.
2Esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Notifica
333 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
334 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
335 Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
336 Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
337 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
Art. 205
1L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili,
l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.
2Le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate con breve motivazione al
contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione.
3Una copia della decisione di tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta
comunale.
CAPITOLO VI
Reclamo
Art. 206 Presupposti
1Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
2Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere
trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di
diritto tributario.
3Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Art. 207
1L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano
in sede di tassazione.
2Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata
era insufficiente.
Art. 208 Decisione
1L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la
tassazione anche a svantaggio del medesimo.
2La decisione deve essere motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui
spetta il prelevamento dell’imposta comunale.
3La procedura di reclamo è gratuita. L’articolo 197 capoverso 3 è applicabile per analogia.
TITOLO IV
Procedura di riscossione dell’imposta alla fonte
Art. 209 Obblighi procedurali
Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle
autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della
riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 196–203 sono applicabili per analogia.
Recapito obbligatorio e rappresentanza in Svizzera
Art. 209a339 1Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede
all’estero designi un rappresentante in Svizzera.
2Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 118 devono fornire
i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se
durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l’autorità competente impartisce al
contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade
infruttuoso la ritenuta d’imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali e comunali prelevate con
la procedura ordinaria. L’articolo 192 capoverso 5 si applica per analogia.
Art. 210 Decisione
1Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale
successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e
all’estensione dell’assoggettamento se:
a) contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 120; o
b) non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 120.
338 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
339 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
340 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
2Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo
dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla
sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
3Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in
giudicato.
Art. 211 Pagamento degli arretrati e restituzione
1Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in
parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta.
Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente.
2Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire
la differenza al contribuente.
3Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta
d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità
di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta.341