1Il Cantone preleva secondo questa legge:
a) un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
b) un’imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche;
c) un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;
d) un’imposta sugli utili immobiliari;
e) un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
2Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia
imposizione.
Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale
Art. 1a2 1Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle
alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l’imposta
cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo
delle relative imposte comunali (art. 276 LT).
2L’imposta effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente
di imposta cantonale.
3Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al capoverso 1.
Determinazione del coefficiente di imposta
Art. 1b3 1Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.
2Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del
preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte
dagli articoli 31a capoverso 3, 31b capoverso 5 e 31f della legge sulla gestione e sul controllo
finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).
3La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.
PARTE SECONDA
IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Assoggettamento
Appartenenza fiscale
Art. 2 Appartenenza personale
1Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.
2Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
3La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni
apprezzabili:
1 Titolo modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
2 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.
3 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.
a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
b) almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
4Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente
per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
5...4
Appartenenza economica
1. Imprese, stabilimenti d’impresa, fondi e operazioni immobiliari5
Art. 3
1Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate
all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se:
a) sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone;
b) tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone;
c) sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di
godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.6
2Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in
parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le
succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e
ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui
durata è di almeno dodici mesi.
2. Altri elementi imponibili
Art. 4
1Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a) esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;7
abis) esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione
effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in
ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di
imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;8
b) in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o
stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse,
partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;9
c) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel
Cantone;
d) ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un
istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto
pubblico;
e) ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da
forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f) ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione
effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico
internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale;
fa eccezione l’imposizione dell’equipaggio per l’attività lucrativa a bordo di una nave che naviga
sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro;10
g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.11
2Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono
imponibili.
Art. 5 Estensione dell’assoggettamento
1L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende
tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.
4 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
5 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529.
6 Lett. reintrodotta dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU
7 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
8 Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
9 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
10 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
2017, 486.
11 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
2L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della
sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4.
3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale
concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un’impresa svizzera compensa sulla
base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli
utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei sette anni
seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza
dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso la
perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in
Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all’estero
sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta. Sono riservate
le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.12
4Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel
Cantone e la sostanza ivi posta.
5...13
Art. 6 Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale
1Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza
nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla
totalità dei loro redditi e della sostanza.
2Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito
conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta.
Art. 7 Inizio e fine dell’assoggettamento
1L’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel
Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili.
2L’assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con
l’estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.
3Nelle relazioni intercantonali resta riservato l’articolo 54.14
Norme speciali concernenti l’imposta sul reddito e sulla sostanza
Art. 8 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale15
1Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati,
qualunque sia il regime dei beni.
1bisIl reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella
presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i
contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento
e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento
dell’unione domestica registrata.16
2Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività
lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l’autorità parentale.
3Sul reddito d’attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall’anno
in cui compie il 18.mo anno di età.
Art. 9 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale
1Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure
le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza
sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.
12 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
13 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
14 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
15 Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
16 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
17 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
2Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti
collettivi del 23 giugno 2006 (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono
eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.
3…18
Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica
Art. 10
Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità
giuridica assoggettate all’imposta in virtu dell’appartenenza economica sono imponibili
conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.
Art. 11 Successione fiscale
1Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi
rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote
ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.
2Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o
di beni comuni che, in virtu del regime dei beni, riceve in più della sua quotaparte legale secondo il
diritto svizzero.
2bisIl partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell’importo
che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge
sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004.19
3Su richiesta dell’autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune
residente in Svizzera. In caso contrario l’autorità fiscale procede alla designazione d’ufficio.
Art. 12 Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale
1I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta
complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando
uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni
dall’intimazione della tassazione. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di
imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.
2La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli
ammontari di imposta ancora dovuti.
3Con il contribuente rispondono solidalmente:
a) i figli soggetti all’autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell’imposta
complessiva;
b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a
concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all’estero; le
persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una
società semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone,
rispondono solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all’estero,
sino a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del
ricavo netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la
diligenza richiesta dalle circostanze;20
c) i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del
prezzo di acquisto, per le imposte dovute da:
- un commerciante di immobili senza domicilio fiscale in Svizzera per l’attività di commercio
di immobili siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. d);
- un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera che funge da intermediario in operazioni
immobiliari riguardanti immobili siti nel Cantone (art. 4 cpv. 1 lett. g);21
d) le persone incaricate della liquidazione d’imprese o stabilimenti d’impresa siti nel Cantone,
dell’alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali
fondi, fino a concorrenza del ricavo netto.22
4L’amministratore dell’eredità e l’esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori
fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento
dell’imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità
quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.
18 Cpv. abrogato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
19 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
20 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
21 Lett. modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001,
22 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
5In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d’imposta sono
determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono
pure dati i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.
6Per la determinazione delle singole quote d’imposta il Consiglio di Stato può stabilire una tassa
amministrativa causale.23
Art. 13 Imposizione globale secondo il dispendio
1Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta
calcolata sul dispendio se:
a) non hanno la cittadinanza svizzera;
b) per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente
alle imposte (art. 2); e
c) non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
2I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al
capoverso 1.
3L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali
corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede,
sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato
degli importi seguenti:
a) 435’000 franchi;25
b) per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al
settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale;
c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il
vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 2.
4L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.
5Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La
sostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve
corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.
6L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul
reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi
seguenti:
a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi
proventi;
d) diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in
virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
7In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in
Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito
complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti
gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla
corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.
8Il Consiglio di Stato adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a) all’indice nazionale dei prezzi
al consumo.
Art. 14
1Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge
sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 sono esentate dall’imposta nella misura prevista dal diritto
federale.26
2In caso di assoggettamento parziale si applica l’articolo 6.
23 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
24 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571.
25 Lett. modificata dal DE 7.10.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 330; precedenti modifiche: BU
2023, 308, BU 2024,272.
26 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
Imposta sul reddito
Redditi imponibili
Art. 15 In generale
1Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.
2Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e
l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati
al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.
3Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono
riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).27
Reddito da attività dipendente
1. Principio28
Art. 16
1Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico,
compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,
premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da
partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.29
2Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente
come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le
disposizioni dell’articolo 38.
3Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro,
comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro
ai sensi del capoverso 1.30
2. Partecipazioni di collaboratore
a) In generale
Art. 16a31 1Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:
a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o
partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un’altra società del
gruppo distribuisce ai collaboratori;
b) le opzioni per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
2Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in
contanti.
b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore
Art. 16b32 1I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore,
ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al
momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile
corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.
2Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei
termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle
azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.
3I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa
sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile
corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.
c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore
Art. 16c33 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono
imponibili al momento in cui si realizzano.
27 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU
2002, 224.
28 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
29 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
30 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU
2015, 505.
31 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
32 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
33 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
d) Imposizione proporzionale
Art. 16d34 Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero
periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art.
16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente
al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.
Reddito da attività indipendente
1. Principio
Art. 17
1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il
trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti
all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali
che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso
dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza
commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 17b.35
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono
imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita
forma.
2. Fattispecie che giustificano un differimento
Art. 17a36 1L’affitto di un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata
solo su domanda del contribuente.
2Se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su
domanda degli eredi che riprendono l’azienda l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al
momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento
determinanti ai fini dell’imposta sul reddito.
3. Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale
Art. 17b37 1I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative
e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione
sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di
partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società
di capitali o di una società cooperativa.38
2L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di
partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di
persone.
Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente
Art. 17c39 Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano
per analogia gli articoli 67a e 67b.
4. Ristrutturazioni40
Art. 18
1Le riserve occulte di un’impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non
sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di
34 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
35 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU
36 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
37 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84.
38 Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
39 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
40 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente
modifica: BU 2007, 45.
41 Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
trasformazione, se l’impresa rimane assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora
determinanti per l’imposta sul reddito vengono ripresi:
a) in caso di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone;
b) in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi
dell’articolo 70 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.
2Nell’ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b), le riserve occulte trasferite
sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 se nei cinque anni
seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al
valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso
far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese in mano comune.
4La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su
una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.42
Reddito da sostanza mobiliare
1. Principio43
Art. 19
1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
a) gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio
unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano
alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione
assicurativa a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un
rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento
dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;45
b) il reddito proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a
interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versato al
portatore;
c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro
risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti
del valore nominale ecc.).46 In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali
o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale
sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata
realizzata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis
LIP); rimane salvo il capoverso 1bis;
d) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;
e) i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario
diretto (art. 59 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso
fondiario diretto;
f) i proventi da beni immateriali.
1bisI dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in
denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di
partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono
imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10
per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.47
2Il ricavo dall’alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che
i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.
3Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti
dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso
del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.48
4Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di
capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per
un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il
42 Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 178.
43 Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
44 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
45 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
46 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
47 Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
48 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009,
84.
rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello
delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto
commerciale.49
5Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale:
a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o
societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni
aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un
trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera
d);
b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al
momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 70 capoversi 1
lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;
c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.50
6I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per
l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.51
7Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società
cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti
di capitale non corrisponde almeno alla metà dell’eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte
imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa
e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili
nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.52
8Il capoverso 3 si applica agli apporti e all’aggio forniti durante la validità di un margine di variazione
del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano
le riserve rimborsate nell’ambito del suddetto margine di variazione del capitale.53
2. Casi speciali
Art. 19a54 1È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera
c) anche:
a) il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o
sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio
privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre
che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore,
sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e
che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per
analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale
partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la
sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta
secondo gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238;
b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di
capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa
di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente
partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della
controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita
e delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica
per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.55
2Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a) quando il venditore sa o è tenuto a sapere
che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.
Art. 20 Reddito da sostanza immobiliare
1È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i proventi da contratti di superficie;
49 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
50 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
51 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
52 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
53 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
54 Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
55 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
d) i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza
personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è
possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.56
3La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza
primaria.57
4...58
Art. 21 Redditi da fonti previdenziali
1Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse
previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili
nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:
a) nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge
sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), il tasso d’interesse tecnico massimo (m)
definito al momento della conclusione del contratto conformemente all’articolo 36 capoverso 1
della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 è determinante per tutta
la durata contrattuale:
1. se tale tasso d’interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue,
arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
quota di reddito = [1 - (1 + m)22 - 1
22·m·(1 + m)23]·100%
2. se tale tasso d’interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero
per cento;
b) nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla
LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
c) nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di
rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l’ammontare del rendimento annualizzato delle
obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti
percentuali, durante l’anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue,
arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
quota di reddito = [1 - (1 + r)22 - 1
22·r·(1 + r)23]·100%
2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per
cento.59
4E’ riservato l’articolo 23 lettera b).
Art. 22 Altri redditi
Sono parimenti imponibili:
a) qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa;
b) le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o
pregiudizio durevole della salute;
c) gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività;
d) gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto;
56 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
57 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
58 Cpv. annullato dalla sentenza del 4 agosto 2022 del Tribunale federale; in vigore dal 4.8.2022 - BU
2022, 205 e BU 2021, 240.
59 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
e) le singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23
lettere j) e m);60
f) gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché
gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.
Redditi esenti
Art. 23 Redditi esenti
Sono esenti da imposta:
a) l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime
matrimoniale;
b) l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto,
eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l’articolo 19 capoverso 1 lettera a);
c) i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza
professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li
trasferisca nel termine di un anno ad un’altra istituzione di previdenza professionale;61
d) i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di
prima infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di
studio o professionale;62
e) le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli
alimenti di cui all’articolo 22 lettera f);
f) il soldo del servizio militare e civile, nonché l’importo giornaliero per le piccole spese versato
nel servizio civile;63
fbis) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5’400 franchi all’anno per
prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni,
servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi,
lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono
eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori
amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;64
g) i versamenti a titolo di riparazione morale;
h) i proventi ricevuti in virtu della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
i) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29
settembre 2017 (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da
un’attività lucrativa indipendente;65
j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò
in linea ammessi secondo la LGD, fino a 1'070'400 franchi;66
l) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;67
m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che
secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest’ultima, purché
non superino il limite di 1'100 franchi;68
n) i proventi ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati
anziani del 19 giugno 2020 (LPTD).69
60 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
61 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
62 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475; precedente modifica: BU 2004,
484.
63 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
64 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2013, 80; BU 2023, 308.
65 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2001, 8.
66 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2015, 568; BU 2018, 475; BU 2019, 9; BU 2023, 308.
67 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9.
68 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2018, 475 e BU 2019, 9; BU 2023, 308.
69 Lett. introdotta dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 335.
Determinazione del reddito netto
Art. 24 Norma generale
Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le
deduzioni generali di cui agli articoli 25-32c.
Art. 25 Attività lucrativa dipendente
1Le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso
1, lettera n);71
d) …72
2Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) e b) sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Per le spese professionali secondo il
capoverso 1 lettera c) è stabilita una deduzione complessiva di 3’500 franchi. Il contribuente può
giustificare spese più elevate. Le deduzioni complessive sono dimezzate se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al
50%.73
Attività lucrativa indipendente
1. In generale
Art. 26
1In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e
professionali giustificate.
2Sono tali segnatamente:
a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;
b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa
qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi
dell’articolo 17 capoverso 2;74
e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese
di riqualificazione;75
f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere
penale.76
3Non sono deducibili segnatamente:
a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la
commissione di reati;
c) le multe e le pene pecuniarie;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.77
4Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere
c e d sono deducibili se:
a) sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o
b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.78
2. Ammortamenti
70 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2014, 99.
71 Lett. modificata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
72 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
73 Cpv. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 286.
74 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
75 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015,
505.
76 Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
77 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
78 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
Art. 27
1Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella
misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957
capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.79
2In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi
patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli
elementi.80
2bisNell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti
accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.81
3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le
rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al
momento dell’ammortamento giusta l’articolo 30, capoverso 1.
3. Accantonamenti
Art. 28
1Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:
a) gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
c) gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio.
2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile
nella misura in cui non sono più giustificati.
3Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’articolo 22 della
legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016 (LAP).82
4. Sostituzione di beni83
Art. 29
1In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono
essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati
in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.84
2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un
accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere
utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto
mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.
3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono
in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento
o il loro reddito.
5. Deduzione delle perdite
Art. 30
1Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono
dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito
imponibile di tali anni.
2Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono
essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito
di un risanamento.
3I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o di uno
stabilimento d’impresa all’interno della Svizzera.
Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente
Art. 30a86 Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente
si applica per analogia l’articolo 73a.
Art. 31 Deduzioni sui proventi della sostanza
1Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione
da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
79 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
80 Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU
1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29.
81 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
82 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
83 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
84 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU
85 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
86 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
2Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione
da parte di terzi.87
2bisGli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure le
spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle
spese di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono deducibili nel corso
dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel
periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.88
3Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha
intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali
lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi.89
4Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Art. 32 Deduzioni generali90
1Sono dedotti dai proventi:
a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in
virtù degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50'000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui
mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione
determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a
condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi;91
b) gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera c delle
prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;92
c) gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti
versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni
versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;93
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della
previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla
previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione;
f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l’assicurazione
contro la disoccupazione e per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non
compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del
contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una
somma globale di 10'900 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500
franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di
previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste
somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di
2'300 franchi per gli altri contribuenti;94
h) …;95
i) …;96
87 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
88 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
89 Cpv. modificato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
90 Nota marginale modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedente
modifica: BU 2009, 84.
91 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
92 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
93 Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
94 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU
2011, 605; BU 2023, 308.
95 Lett. abrogata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2006, 295; BU 2009, 84.
96 Lett. abrogata dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2006, 295.
l) le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge sui disabili
del 13 dicembre 2002 al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo;97
m) fino a concorrenza di un importo di 10'600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai
partiti:
– iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale sui diritti politici
del 17 dicembre 1976,
– rappresentati in un parlamento cantonale, o
– che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento
cantonale;98
n) le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di
riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'700 franchi, purché il
contribuente:
– abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo
svizzero riconosciuto, oppure
– abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di
un primo diploma del livello secondario II.99
1bisLe deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1’200 franchi per ogni figlio o
persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 34
capoverso 1 lettera a) o b).100
2Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 8’100 franchi dal reddito lavorativo che
uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa
dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo
determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.101
3…102
Cura dei figli da terzi103
Art. 32a104 Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio
che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che
provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con
l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad
un importo massimo di 26'200 franchi.
Spese di malattia e infortunio
Art. 32b105 Sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle
persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente
medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da
25 a 32b.
Prestazioni volontarie
Art. 32c106 1Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone
giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di
utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno
100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le
deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla
97 Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
98 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2013, 80; BU 2023, 308.
99 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2015, 505; BU 2017, 486; BU 2023, 308.
100 Cpv introdotto dalla L 14.12.2022, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 254.
101 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
1998, 351; BU 2002, 224 e 311; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308.
102 Cpv. abrogato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012,
215.
103 Nota marginale introdotta dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.
104 Art. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2014, 99; BU 2018, 475; BU 2021, 408; BU 2023, 308.
105 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.
106 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 567 e 568.
Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella
medesima misura.
2Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro
stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante
del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica
utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse
pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi
complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25
a 32b.107
Art. 33 Costi e spese non deducibili
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private
causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) …;108
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza,
come anche le imposte estere analoghe.
Deduzioni sociali
Art. 34 Deduzioni sociali
1Sono dedotti dal reddito netto:
a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede, 11'500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio
sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32
capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un
importo di almeno 5’900 franchi, una deduzione per sostentamento da 5’900 a 11’500 franchi
al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a);
c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13’900
franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi
supplementari sopportati.
2Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno
ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre
deducibili:
a) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1: 8’000 franchi fino ad
un reddito di 21'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni
3’000 franchi di reddito supplementare;
b) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2: 8'000 franchi fino ad
un reddito di 27'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni
3'000 franchi di reddito supplementare.
In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.
3Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o
dell’assoggettamento.
4In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal
capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell’anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a
tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.
5In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la
determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.
107 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 180.
108 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
109 Art. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
1995, 411; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763;
BU 2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2012, 215; BU 2013, 220; BU 2015, 195; BU 2023, 308.
Art. 35 Aliquote
1L’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:
Categorie Aliquote di
ogni
categoria
%
Imposta
dovuta per il
reddito
massimo di
ogni categoria
fr.
Aliquota effettiva
del massimo di
categoria
%
fino a fr. 12’500 0.160 20.00 0.160
da fr. 12’600 a fr. 17’400 5.232 276.40 1.588
da fr. 17’500 a fr. 20’800 5.949 478.65 2.301
da fr. 20’900 a fr. 26’000 3.923 682.65 2.625
da fr. 26’100 a fr. 30’100 7.499 990.10 3.289
da fr. 30’200 a fr. 39’900 9.461 1’917.25 4.805
da fr. 40’000 a fr. 52’700 10.377 3’245.50 6.158
da fr. 52’800 a fr. 58’100 10.988 3’838.85 6.607
da fr. 58’200 a fr. 73’000 11.800 5’597.05 7.667
da fr. 73’100 a fr. 91’400 11.597 7’730.95 8.458
da fr. 91’500 a fr. 113’900 12.470 10’536.60 9.250
da fr. 114’000 a fr. 227’800 13.080 25’435.00 11.165
da fr. 227’900 a fr. 380’600 14.040 46’888.10 12.319
da fr. 380’700 in avanti 14.000
2Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli
a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l’imposta annua sul reddito è
calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:
Categorie Aliquote di
ogni
categoria
%
Imposta
dovuta per il
reddito
massimo di
ogni categoria
fr.
Aliquota effettiva
del massimo di
categoria
%
fino a fr. 20'400 0.145 29.60 0.145
da fr. 20'500 a fr. 24'800 3.923 202.25 0.815
da fr. 24'900 a fr. 28'200 4.360 350.50 1.242
da fr. 28'300 a fr. 33'100 2.616 478.65 1.446
da fr. 33'200 a fr. 42'300 3.923 839.60 1.984
da fr. 42'400 a fr. 47'800 6.540 1'199.30 2.508
da fr. 47'900 a fr. 60'600 7.848 2'203.85 3.636
da fr. 60'700 a fr. 79'800 10.116 4'146.05 5.195
da fr. 79'900 a fr. 90'400 11.074 5'319.90 5.884
da fr. 90'500 a fr. 122'600 12.645 9'391.45 7.660
da fr. 122'700 a fr. 141'000 12.034 11'605.70 8.230
da fr. 141'100 a fr. 183'200 12.906 17'052.10 9.307
da fr. 183'300 a fr. 227'800 13.777 23'196.85 10.182
da fr. 227'900 a fr. 303'900 14.302 34'080.35 11.214
da fr. 304'000 a fr. 761'400 14.650 101'102.50 13.278
da fr. 761'500 in avanti 14.000
3I redditi inferiori a 12'500 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'400
franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.
Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.
4Per l’applicazione delle aliquote dei capoversi 1 e 2 fa stato la situazione personale alla fine del
periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 50).
5In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è
applicata l’aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti
vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione.
Art. 35a ...111
Casi speciali
110 Art. modificato dal DE 7.10.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 330; precedenti modifiche: BU
1996, 479; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU
2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308; BU 2024, 186; BU 2024, 272.
111 Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica: BU 2000,
75.
1. Vincite da giochi in denaro non esentate112
Art. 36
1Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23
lettera j) e m), sono tassate separatamente con un’imposta annua intera.
2L’imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv.
1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul
lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'400 franchi per vincita.114
3In deroga al capoverso 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 23 lettera
j) sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al
massimo 26'800 franchi.115
4Sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento.
2. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti
Art. 37
Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti,
l’imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota
che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua
corrispondente.
Procedura di conteggio semplificata
Art. 37a116 1Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è
riscossa a un’aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese
professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito
della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge contro il lavoro nero
del 17 giugno 2005. L’imposta sul reddito risulta così saldata.
2L’articolo 121 capoverso 1 lett. a si applica per analogia.
3Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla
competente cassa di compensazione AVS.
4La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo
all’importo della deduzione d’imposta. Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte
incassate.
5Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 121 capoverso 4 è trasferito alla
competente cassa di compensazione AVS.
6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.117
Utili di liquidazione
Art. 37b118 1In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il
compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve
occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma
separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 32 capoverso 1
lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve
occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo
32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l’aliquota dell’articolo 38. Per la determinazione
dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto
di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento
almeno.
2Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non
continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili
dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.
Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative
112 Nota marginale modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9;
precedente modifica: BU 2015, 568.
113 Art. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
114 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedente modifica: BU
2023, 308.
115 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedente modifica: BU
2023, 308.
116 Art. introdotto dalla L 11.3.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 559.
117 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
118 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
Art. 37c119 1I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative
innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con
un'imposta annua intera dell'1 per cento. L’agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi
fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola
i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa
essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.120
2Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i
versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche assoggettate
illimitatamente nel Cantone.
3L’investimento deve essere di almeno 50’000 franchi per periodo fiscale e non può superare l’80%
del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo
massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa.
4La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell’investimento è imposta
ordinariamente con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo.
5Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell’anno della concessione della tassazione separata o nei
cinque anni successivi avviene:
a) una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni,
azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc);
b) un rimborso (anche parziale) dell’investimento;
c) una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di
capitali o della cooperativa innovativa;
d) una riduzione di capitale con rimborso agli investitori;
e) un recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa.
3. Prestazioni in capitale della previdenza121
Art. 38
1Le prestazioni in capitale secondo l’articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’articolo
16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente
o pregiudizio durevole della salute secondo l’articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con
un’imposta annua intera.
2L’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica
fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuto un’aliquota minima del 2 per cento e
un’aliquota massima del 3 per cento.122
3Le deduzioni sociali di cui all’articolo 34 non sono ammesse.
4…123
CAPITOLO VI
Compensazione degli effetti della progressione a freddo
Art. 39 Compensazione degli effetti della progressione a freddo
1Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone
fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni
in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o
inferiori. È esclusa dall’indicizzazione la deduzione di cui all’articolo 34 capoverso 2.
2Il Consiglio di Stato decide l’adeguamento quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è
aumentato dell’1 per cento dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. È
determinante lo stato dell’indice al 31 dicembre di un anno prima dell’inizio del periodo fiscale.
3La prima volta l’adeguamento è eseguito a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001.
TITOLO III
Imposta sulla sostanza
119 Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
120 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
121 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
122 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedente modifica: BU
123 Cpv. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002,
224.
124 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
Art. 40
1L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.
2La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario.
Attivi