Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, l’interessato può presentare
reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231.
TITOLO V
Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari
Art. 213 In generale
In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della
procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).
Art. 214 Dichiarazione di imposta
1L’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per
la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del
precedente acquisto e i costi di investimento.
2Il formulario per la dichiarazione di imposta deve essere richiesto all’autorità di tassazione. È
riservato l’articolo 215, capoverso 4.
3La dichiarazione di imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni
dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico
assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di
trenta giorni può essere prorogato dall’autorità di tassazione.
4I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera
sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera.342
5I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento
della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera.343
Art. 215 Doveri del notaio
1Il notaio è tenuto a richiamare alle parti l’obbligo di indicare nell’atto pubblico il prezzo
effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere.
2Esso le informa pure dell’esistenza di un’ipoteca legale a garanzia del pagamento dell’imposta.
L’informazione deve essere data conformemente all’articolo 254.
3Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all’estero sul suo obbligo di eleggere un
rappresentante in Svizzera.344
4Al momento della firma dell’atto pubblico il notaio è tenuto a consegnare all’alienante il formulario
per la dichiarazione di imposta.
5Se l’alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell’atto pubblico le generalità del
rappresentante designato dagli eredi giusta l’articolo 214 capoverso 5.345
Art. 216 Notifica; reclamo e ricorso
1L’autorità notifica la tassazione all’alienante.
341 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
342 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
343 Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
344 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
345 Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
2Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli
articoli 227-231.
Art. 216a
…346
TITOLO VI
Procedura di tassazione rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e
donazioni
Art. 217 In generale
In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della
procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208).
Obbligo di notifica
1. Decessi
Art. 218
1Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato
devono immediatamente comunicare ogni decesso all’autorità di tassazione.
2Il decesso di persone domiciliate fuori Cantone, che possiedono elementi imponibili nel Cantone,
deve essere immediatamente comunicato all’autorità di tassazione, ma al più tardi al momento della
presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. Obbligati alla
comunicazione sono gli eredi, l’esecutore testamentario o l’amministratore giudiziario della
successione.
2. Donazioni
Art. 219
1Le donazioni imponibili devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario
e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della
presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria.
2Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l’indicazione del loro valore. Deve inoltre
essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario.
Intimazioni, comunicazioni e convocazioni
1. Successioni
Art. 220
1Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni sono, in ogni stadio della procedura
d’inventario e di determinazione dell’imposta e delle penalità, validamente compiute nei confronti di
tutti gli eredi e legatari se dirette all’esecutore testamentario o all’amministratore giudiziario della
successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della
successione devono essere fatte ad ogni singolo erede o legatario.
2L’autorità di tassazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o
all’estero, la nomina di un rappresentante comune.
3Se le circostanze lo esigono, l’autorità di tassazione può richiedere alle competenti autorità la
nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione.
2. Donazioni
Art. 221
Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stadio della procedura di
determinazione dell’imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatari
domiciliati all’estero o di ignota dimora se dirette al donante.
Obblighi procedurali.
Art. 222 Obbligo di collaborazione
1Gli eredi e le altre persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario, i loro
rappresentanti legali, l’esecutore testamentario nonché l’amministratore giudiziario sono tenuti:
a) a fornire ogni ragguaglio su tutte le circostanze utili all’accertamento degli elementi imponibili
del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
b) a produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire indicazioni
sulla consistenza della sostanza del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
c) ad aprire i locali e mobili a disposizione del defunto e delle persone obbligate alla notifica.
2Gli eredi e le altre persone obbligate alla notifica e i loro rappresentanti legali, se convivevano con
il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare
ispezionare anche i loro locali e mobili.
346 Art. abrogato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012,
475.
3Se, dopo la chiusura dell’inventario, un erede, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale
degli eredi, l’amministratore giudiziario, vengono a conoscenza di beni della successione che non
figurano nell’inventario ne devono informare la competente autorità nei dieci giorni successivi al loro
ritrovamento.
Art. 223 Informazioni dei notai
I notai sono tenuti a trasmettere all’autorità fiscale:
a) una copia delle disposizioni di ultima volontà, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione;
b) copia degli atti di donazione da loro rogati, entro 60 giorni;
c) copia degli inventari compilati ai sensi degli articoli 553 CC (inventario assicurativo) e 580 e ss.
CC (beneficio d’inventario), entro 60 giorni dalla loro chiusura.
Art. 224 Informazioni di terzi
1I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o delle persone
obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario conformemente all’articolo 176, come pure
coloro contro i quali il defunto e le altre persone obbligate alla notifica vantavano diritti o pretese
valutabili in denaro, sono tenuti a dare agli eredi e alle altre persone menzionate nell’articolo 176
che ne fanno richiesta, ad uso dell’autorità incaricata dell’inventario, informazioni scritte su questi
beni, diritti o pretese e sulle disposizioni prese a tale riguardo.
2Se motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo
deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all’autorità
incaricata dell’inventario.
Art. 225 Notifica
1Terminata la procedura di accertamento, l’autorità di tassazione effettua la tassazione
e l’intimazione agli interessati, conformemente agli articoli 220 e 221.
2Se la procedura di accertamento non può essere conclusa entro sei mesi dall’apertura della
successione o dalla esecuzione della liberalità, l’autorità di tassazione ha la facoltà di procedere ad
una tassazione provvisoria parziale con forza esecutiva.
Art. 226 Rimedi giuridici
Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso
secondo gli articoli 227–231.
TITOLO VIA347
Procedura di esenzione
Tassa e rimedi giuridici
Art. 226a348 1Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
2Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso
secondo gli articoli 227-231.
TITOLO VII
Procedura di ricorso
Art. 227 Presupposti
1Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato
l’articolo 206 capoverso 2.349
2Il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i
mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso
non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria dell’irricevibilità.
3Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura
anteriore.
347 Titolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
348 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
349 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
Art. 228
1Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni
dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
2I ricorsi sono trasmessi all’autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il
termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della
Camera di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento di inchiesta.
3Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.350
Art. 229 Deliberazioni
Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.
Art. 230 Decisioni
1La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle
risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione
impugnata.
2Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
3La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il
prelevamento dell’imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il
ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’articolo 73 della legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990.351
Art. 231 Tassa di giustizia e spese
1La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in
mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il
pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.353
2La tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a
carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite
proporzionalmente.
3Esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi,
conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di
diritto tributario.
4A garanzia per speciali spese di indagine richieste dal contribuente, può essere chiesto un congruo
anticipo. Il mancato versamento dell’anticipo ha per effetto la rinuncia alla richiesta prova.
5In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un’indennità
a titolo di ripetibili.
6Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo
di 100 franchi a un massimo di 10'000 franchi.
TITOLO VIII
Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato
Revisione
Art. 232 Motivi
1Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del
contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che
conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia
imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.354
350 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
351 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2006, 295.
352 Art. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353.
353 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
354 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
2La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo
di revisione invocato.
Art. 233 Termine
La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta
del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’articolo 232 e
entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni
dalla notifica della decisione o della sentenza.
Art. 234 Procedura e decisione
1La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza.
2Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide
di nuovo.
3La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere
impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori.
4Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza
anteriore.
Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
Art. 235 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
1Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato
possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni
dalla notifica.
2La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici
ammessi contro la decisione o sentenza.
Ricupero d’imposta
Art. 236 Recupero ordinario d’imposta356
1L’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi,
quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è
stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che
una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
2Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il
contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.
3...357
Art. 237 Perenzione
1Il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decade dopo 10 anni dalla fine del
periodo fiscale o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione
della liberalità.
2L’apertura del procedimento penale per sottrazione d’imposta o per delitto fiscale vale
contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta.
3Il diritto di procedere al ricupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al
quale si riferisce o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione
della liberalità.
Art. 238
1L’avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.
355 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
356 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
357 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42; precedente modifica: BU 2001,
41.
358 Art. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
1bisSe nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o escluso a
priori al momento dell’avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento
nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.359
2La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o
proseguita contro gli eredi.
3Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di
tassazione e quella di ricorso.
Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi
Art. 238a360 1Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato
d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:
a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito
sottratti; e
c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo
le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.
3Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via
fallimentare o d’ufficio.
4Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero
semplificato d’imposta.
TITOLO IX
Riscossione e garanzia dell’imposta
Autorità di riscossione
Art. 239 Autorità di riscossione
1Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l’autorità competente in materia di
riscossione dell’imposta.
2Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono
applicabili per analogia.
Scadenza
Art. 240 Scadenza
1L’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale
può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto.361
2L’autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell’imposta di contribuenti per i quali
l’anno fiscale non coincide con l’anno civile (art. 100 cpv. 2).
3Con la notifica della decisione di tassazione scadono:
a) l’imposta annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art.
36;362
b) l’imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38);
c) il ricupero dell’imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a);363
d) …;364
e) l’imposta sugli utili immobiliari;
f) l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
g) il ricupero d’imposta (art. 236), come pure le multe (art. da 257 a 265) e le spese (art. 197).
4La trattenuta dell’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del
bonifico, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.365
5L’imposta scade in ogni caso:
359 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
360 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
361 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
362 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
363 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
364 Lett. abrogata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
365 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
a) il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente la Svizzera prende i provvedimenti
necessari alla partenza;
b) nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica
assoggettata all’imposta;
c) nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un’impresa commerciale o una
partecipazione a un’impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d’impresa in Svizzera, un
possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 3, 4 e 61);
d) alla data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente;
e) alla morte del contribuente.
6Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio
dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.
Riscossione dell’imposta
Art. 241 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva
1L’imposta è riscossa conformemente alla tassazione.
2L’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima
tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto.
2bisL’autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono
all’anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, nonché quelle che
si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la
decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della
legge.366
3Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione
definitiva.
4Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un’eccedenza, questa è
rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione
emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare
compensazioni con altre imposte scadute.367
4bisIl contribuente deve fornire, a domanda ed entro i termini stabiliti dall’autorità fiscale, un conto
bancario o postale ove quest’ultima possa restituire le eccedenze d’imposta. Se il contribuente non
indica, entro i termini stabiliti, alcun conto bancario o postale per le restituzioni, l’autorità di
riscossione può accreditare eventuali eccedenze sulla partita fiscale del contribuente.368
5Contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.369
Art. 242 Pagamento
1Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro
scadenza.
2Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo
secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.370
3In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato.
4Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Art. 243 Interessi di ritardo
1Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine
stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.
2L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso.
Importi minimi, rinuncia alla riscossione
366 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
367 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU
2013, 93; BU 2015, 221.
368 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
369 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
370 Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
Art. 243a371 Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi rimunerativi e di
ritardo di modesta entità non sono riscosse, rispettivamente conteggiati. Il Consiglio di Stato
stabilisce i relativi importi minimi.
Art. 244 Esecuzione forzata
1Se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, si procede in via
esecutiva.
2Se l’obbligato non ha domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli
appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.
3Nella procedura di esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità
incaricate dell’applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza
giudiziaria esecutiva.
Art. 245 Facilitazioni di pagamento
1Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per
contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore l’autorità di
riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale
differimento, al calcolo degli interessi.
2La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un’adeguata costituzione di garanzie.
3Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non
sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.
Condono dell’imposta
Art. 246 Condono dell’imposta
1Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse
o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
2La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va
presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio
o sede del contribuente. L’autorità fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il
condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le
imposte ordinarie, nei casi di poco conto.
3Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la
decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità di condono e contro la decisione su
reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli
206 e 227.372
4La domanda di condono o di facilitazioni di pagamento non sospende l’obbligo del pagamento,
salvo decisione contraria dell’autorità competente.
Restituzione dell’imposta
Art. 247 Restituzione dell’imposta non dovuta373
1Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in
parte, che egli ha pagato per errore.
1bisPer motivi di economicità amministrativa, nella procedura di restituzione dell’imposta alla fonte,
l’autorità fiscale non restituisce l’imposta versata in eccedenza di lieve entità. Il Consiglio di Stato
stabilisce i relativi importi minimi.374
2Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento,
un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato.
3La domanda di restituzione deve essere presentata all’autorità competente entro cinque anni dalla
fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato
può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 206). Il diritto alla
restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento.
371 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
372 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.
373 Nota marginale modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
374 Cpv. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.
4Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui
all’articolo 241 capoverso 4bis.375
Restituzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto
Art. 247a376 In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati,
l’autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo
istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte
non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono
agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza.
CAPITOLO VI
Garanzie
Art. 248 Costituzione della garanzia
1Se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco
sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia
accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La
richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l’ammontare da garantire ed è
immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’articolo 80
della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889.
2Le garanzie vanno prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente
negoziabili o fideiussione solidale o bancaria.
3La richiesta di garanzia è notificata al debitore d’imposta e può essere impugnata, entro il termine
di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.
4Il ricorso non sospende l’esecuzione della richiesta di garanzia.
Art. 249 Conseguenze
1La decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro giusta l’articolo
274 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889. Il sequestro è eseguito
dal competente ufficio di esecuzione.
2Non è ammessa l’opposizione al decreto di sequestro prevista nell’articolo 278 della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.377
Art. 250 Divieto di disporre dei beni
L’autorità fiscale può emanare un divieto di disporre dei beni del defunto fino al momento
in cui i debitori dell’imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di
successione e donazione.