Law

Legge organica comunale

Ticino · 181.100 · statute

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Contents: 211 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Compiti. Autonomia residua
  3. Art. 3 Garanzia
  4. Art. 4 Suddivisioni
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Domicilio comunale
  7. Art. 7 Diritti politici
  8. Art. 8 Stemma e sigillo
  9. Art. 9 Organi
  10. Art. 10 Data di elezione
  11. Art. 11 Definizione
  12. Art. 12 a) per scrutinio popolare
  13. Art. 13 b) in pubblica seduta
  14. Art. 14 Numero legale
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Assemblee ordinarie. Oggetti
  17. Art. 17 Data delle assemblee ordinarie. Rinvio
  18. Art. 18 Assemblee straordinarie
  19. Art. 19 Assemblee su domanda popolare
  20. Art. 20 Modo di convocazione
  21. Art. 21 Ordine del giorno
  22. Art. 22 Luogo35
  23. Art. 23 Ufficio presidenziale
  24. Art. 24 a) contenuto
  25. Art. 25 b) approvazione
  26. Art. 26 Pubblicità dell’assemblea
  27. Art. 27 Ordine nell’assemblea
  28. Art. 28 Compiti del presidente. Discussioni e votazioni
  29. Art. 29 Sistema di voto
  30. Art. 30 a) semplice
  31. Art. 31 b) qualificata
  32. Art. 32 Casi di collisione
  33. Art. 33 Messaggi e rapporti
  34. Art. 34 Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento
  35. Art. 35 Commissioni speciali
  36. Art. 36 Interpellanze
  37. Art. 37 Mozioni
  38. Art. 38 Proposte di emendamento
  39. Art. 39 Revoca di risoluzioni
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Istituzione. Attributi
  42. Art. 43 Eleggibilità
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Dimissioni e rinuncia alla carica
  45. Art. 46 Seduta costitutiva
  46. Art. 47 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  47. Art. 48 Ufficio presidenziale
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Sessioni straordinarie
  50. Art. 51 Modo di convocazione
  51. Art. 52 Luogo
  52. Art. 53 Frequenza. Sanzioni
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Funzionamento
  55. Art. 56 Messaggi municipali
  56. Art. 57 Ritiro e rinvio90
  57. Art. 59 Urgenza ed emendamenti93
  58. Art. 60
  59. Art. 61 c) maggioranza assoluta
  60. Art. 62 b) approvazione
  61. Art. 63 Revoca di risoluzioni
  62. Art. 64 Casi di collisione
  63. Art. 65 Interrogazioni
  64. Art. 66 Interpellanze
  65. Art. 67 Mozioni
  66. Art. 68 Commissioni permanenti
  67. Art. 69 Commissioni speciali
  68. Art. 70 Sedute delle commissioni108
  69. Art. 71 Rapporti
  70. Art. 72 Commissione della gestione. Competenze
  71. Art. 73 Rappresentanza proporzionale; gruppi114
  72. Art. 74 Pubblicazione delle risoluzioni
  73. Art. 75
  74. Art. 76 Iniziativa
  75. Art. 77 Esame e decisione del Consiglio comunale132
  76. Art. 78 Ritiro dell’iniziativa
  77. Art. 79 Norme sussidiarie
  78. Art. 80 Funzione, composizione, carica139
  79. Art. 81 Supplenti
  80. Art. 82 a) per carica
  81. Art. 83 b) parentela
  82. Art. 84
  83. Art. 85 Dimissioni
  84. Art. 86 Procedura dimissioni e rinuncia alla carica149
  85. Art. 87
  86. Art. 88 Durata della carica
  87. Art. 89 Seduta costitutiva
  88. Art. 90 Dicasteri
  89. Art. 91 Delegazioni e commissioni
  90. Art. 92 Luogo delle sedute
  91. Art. 93 Convocazione delle sedute
  92. Art. 94 Validità della seduta
  93. Art. 95
  94. Art. 96 Frequenza e sanzioni
  95. Art. 97 Difetto della maggioranza assoluta
  96. Art. 98 b) discussione e votazioni162
  97. Art. 99 Validità delle risoluzioni
  98. Art. 100 Collisione di interesse
  99. Art. 101 Divieto di prestazione
  100. Art. 102 Revoca di risoluzioni
  101. Art. 103 Verbale. Contenuto e approvazione
  102. Art. 104 Discrezione e riserbo
  103. Art. 105 Ispezione di atti170
  104. Art. 106 Competenze generali
  105. Art. 107 Polizia locale
  106. Art. 108 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.178
  107. Art. 109 Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie181
  108. Art. 110 Competenze amministrative
  109. Art. 111 Pubblicazioni delle risoluzioni
  110. Art. 112 Informazione
  111. Art. 113a Art. 113 ...193
  112. Art. 114
  113. Art. 115
  114. Art. 116 Tasse e indennità speciali
  115. Art. 117
  116. Art. 118 a) in genere
  117. Art. 119 b) in particolare
  118. Art. 120 Supplenza del sindaco
  119. Art. 121 Casi urgenti
  120. Art. 125 In genere
  121. Art. 126 Nomine
  122. Art. 127 c) mancata conferma
  123. Art. 128 Nullità della nomina
  124. Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
  125. Art. 130 Periodo di prova
  126. Art. 131 Segreto d’ufficio
  127. Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego
  128. Art. 133
  129. Art. 134 Provvedimenti disciplinari
  130. Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali
  131. Art. 136
  132. Art. 137 a) in genere
  133. Art. 138 b) in particolare
  134. Art. 139 Incompatibilità
  135. Art. 140 Collisione di interesse
  136. Art. 141 Supplenza
  137. Art. 142 formazione
  138. Art. 145 Contravvenzioni
  139. Art. 146 Rapporti. Segnalazioni
  140. Art. 147 a) rapporto di contravvenzione
  141. Art. 148 b) decisione
  142. Art. 149 Prescrizione
  143. Art. 150 Pagamento e commutazione
  144. Art. 151 Principi
  145. Art. 152 Piano finanziario
  146. Art. 153 Modello contabile armonizzato
  147. Art. 154 Elementi del modello contabile
  148. Art. 155 Bilancio
  149. Art. 156 Conto economico
  150. Art. 157 Conto degli investimenti
  151. Art. 158 Allegato
  152. Art. 159 Capitale proprio
  153. Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati
  154. Art. 161 Contabilità dei cespiti
  155. Art. 162 Beni amministrativi
  156. Art. 163 Beni patrimoniali
  157. Art. 164 Valutazione dei beni comunali
  158. Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi
  159. Art. 166 Amministrazione dei beni comunali
  160. Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali
  161. Art. 168 Divieto di speculazione
  162. Art. 169 Preventivo - Contenuto, approvazione
  163. Art. 170 Preventivo - Crediti e sorpassi
  164. Art. 171 Assenza di preventivo approvato
  165. Art. 172 Previsione di spesa globale
  166. Art. 173 Consuntivo
  167. Art. 174 Credito di investimento
  168. Art. 175 Credito quadro
  169. Art. 176 Credito suppletorio, sorpasso di credito
  170. Art. 177 Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione
  171. Art. 178 Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione
  172. Art. 179 Controllo finanziario
  173. Art. 180 Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno
  174. Art. 181
  175. Art. 182 Incompatibilità
  176. Art. 183 Collisione
  177. Art. 184 Rapporto
  178. Art. 186 Regolamenti; procedura248
  179. Art. 187
  180. Art. 188 Approvazione
  181. Art. 189 Facoltà del Consiglio di Stato
  182. Art. 190 Applicabilità
  183. Art. 191 Copia ai cittadini
  184. Art. 192 Ordinanze
  185. Art. 193 a) principi264
  186. Art. 194 Vigilanza
  187. Art. 195 Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali
  188. Art. 196 Procedura di vigilanza279
  189. Art. 197 a) nell’ambito delle funzioni
  190. Art. 198 b) sospensione per altri motivi
  191. Art. 199 Destituzione
  192. Art. 200 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  193. Art. 201 a) gestione speciale291
  194. Art. 202 b) aggregazione
  195. Art. 203 c) sostegno del Cantone293
  196. Art. 204 Spese d’istruttoria295
  197. Art. 205
  198. Art. 206
  199. Art. 207 Autorità di ricorso
  200. Art. 208 Competenze
  201. Art. 209 Legittimazione attiva
  202. Art. 210 Nullità assoluta
  203. Art. 211 a) di tutte le decisioni degli organi comunali
  204. Art. 212 b) delle singole decisioni
  205. Art. 213 Termini e forma
  206. Art. 214 Disposizioni transitorie, abrogative e finali
  207. Art. 215 Introduzione MCA2
  208. Art. 216 Moltiplicatori differenziati
  209. Art. 217
  210. Art. 218 Regolamenti di applicazione
  211. Art. 220 Entrata in vigore

211 provisions

Art. 126 Nomine

1I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all’albo per un periodo di almeno sette giorni. 2Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.204 Nomine generali: a) periodo di nomina b) durata in carica

Art. 127 c) mancata conferma

1Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l’art. 135 cpv. 3.206 2Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell’art. 132. 3La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito dei dipendenti.

Art. 128 Nullità della nomina

È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.

Art. 129 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

Art. 130 Periodo di prova

1Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova. 2Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato. 3Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni. 4Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 131 Segreto d’ufficio

1I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d’ufficio. 2Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.

Art. 132 Scioglimento del rapporto d’impiego

1Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi. 2Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell’impiego. Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria 204 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 205 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 541. 206 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191. 207 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 208 Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138. 209 Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Art. 133

Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

Art. 134 Provvedimenti disciplinari

1La violazione di doveri d’ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l’azione penale: a) l’ammonimento; b) la multa fino a fr. 500.--; c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria; d) il trasferimento ad altra funzione; e) la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi; f) la sospensione per un tempo determinato dell’assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio; g) l’assegnazione temporanea a una classe inferiore dell’organico; h) la destituzione. 2Tali misure sono applicabili anche nei casi dell’art. 133. 3L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell’accusa mossagli e dei risultati dell’inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all’interessato con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. 4Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza. La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.212 Impugnabilità; prescrizione Art. 134a213 1Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.214 2La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

Art. 135 Regolamento organico dei dipendenti comunali

1I rapporti d’impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti. 2Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.215 3In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.216 Dipendenti delle aziende municipalizzate 210 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363. 211 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285. 212 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 2010, 541; BU 2013, 471. 213 Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 214 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471. 215 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66. 216 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1995, 237 e 297; BU 1999, 273.

Art. 136

Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari. Capitolo secondo Il segretario comunale Competenze:

Art. 137 a) in genere

1Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.218 2Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.

Art. 138 b) in particolare

In particolare il segretario: a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale; b) redige il verbale dell’assemblea o del Consiglio comunale e del municipio; c) è responsabile della corretta gestione dell’archivio amministrativo e dell’archivio storico del Comune in base alla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici;220 d) esercita le funzoni attribuitegli dalla LAC; e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Art. 139 Incompatibilità

1Il segretario è soggetto all’incompatibilità d’ufficio stabilita per i membri del municipio alle lett. a) e b) dell’art. 82.221 2La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all’art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali. Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.222

Art. 140 Collisione di interesse

In caso di collisione d’interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall’art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitamente alla trattanda che lo concerne.

Art. 141 Supplenza

1In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio. 2Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare. Requisiti; diploma cantonale per l’esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di

Art. 142 formazione

1Il segretario comunale dev’essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civici ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all’esercizio della professione. 2Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno. 3Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua. 217 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76. 218 Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273. 219 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 220 Lett. modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191. 221 Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42. 222 Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 2007, 575; BU 2008, 627. 223 Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191. 224 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. Art. 143 ...225 Corsi di formazione Art. 144226 Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari. TITOLO IV Norme di polizia

Art. 145 Contravvenzioni

1Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. 2Il massimo della multa è di fr. 10’000.-, riservate le leggi speciali. 3La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.227

Art. 146 Rapporti. Segnalazioni

1I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.228 2Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi. Procedura:

Art. 147 a) rapporto di contravvenzione

1Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate. 2Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale, lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.229 3È applicabile, per il resto, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.230

Art. 148 b) decisione

1Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) il rapporto di contravvenzione; b) i motivi della multa; c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione; d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300.–.231 2La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.232 3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.233 4La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al denunciato.

Art. 149 Prescrizione

Per la prescrizione è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. 225 Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 226 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 227 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 201. 228 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 229 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66. 230 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 231 Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66. 232 Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627. 233 Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63. 234 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006, 561.

Art. 150 Pagamento e commutazione

1Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive. 2Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi. 3Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva. 4Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.235 236 5Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.237 238 TITOLO V239 Gestione finanziaria e contabilità Capitolo primo Principi generali

Art. 151 Principi

1La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della parsimonia, dell’economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate. 2La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune. 3Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. 4Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.

Art. 152 Piano finanziario

1A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo. 2Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio municipale. 3Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali. 4Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.

Art. 153 Modello contabile armonizzato

La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. Capitolo secondo Struttura del modello contabile

Art. 154 Elementi del modello contabile

Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli investimenti e l’allegato. 235 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007, 17; BU 2010, 251. 236 Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006). - Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo). 237 Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006). - Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo). 238 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204. 239 Titolo integralmente modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

Art. 155 Bilancio

1Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti. 2Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi. 3I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.

Art. 156 Conto economico

1Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio. 2Il conto economico presenta: a) il risultato dell’attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie; b) il risultato dell’attività straordinaria; c) il risultato totale d’esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l’eccedenza o il disavanzo di bilancio. 3Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o controllabili e non fanno parte dell’attività operativa.

Art. 157 Conto degli investimenti

1Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile, finalizzate alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento. 2Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto. 3Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene amministrativo.

Art. 158 Allegato

L’allegato è l’insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.

Art. 159 Capitale proprio

1Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall’eccedenza o disavanzo di bilancio. 2L’eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d’esercizio degli anni precedenti. 3Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.

Art. 160 Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.

Art. 161 Contabilità dei cespiti

1La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull’evoluzione dei beni d’investimento attivati a bilancio. 2Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni amministrativi. 3A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento. Capitolo terzo Beni comunali, valutazione, ammortamenti

Art. 162 Beni amministrativi

1I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo. 2I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

Art. 163 Beni patrimoniali

1I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto. 2I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 164 Valutazione dei beni comunali

1I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal regolamento. 2I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento. 3Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.

Art. 165 Ammortamenti sui beni amministrativi

1I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita a preventivo. 2I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva. 3Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore all’ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore. 4Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l’eccezione dell’art 164 cpv. 2. 5Ammortamenti supplementari non sono ammessi.

Art. 166 Amministrazione dei beni comunali

Il municipio provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

Art. 167 Alienazioni e locazioni di beni comunali

1Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso. 2Il concorso deve essere annunciato all’albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato. 3In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l’interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette. 4Sono riservate disposizioni di leggi speciali.

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